G.U.C.E. 25 giugno 2003, n. L
156
Direttiva 26 maggio 2003, n. 2003/35/Ce
Direttiva 2003/35/Ce del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 maggio 2003 che prevede la partecipazione del pubblico
nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica
le direttive del Consiglio 85/337/Cee e 96/61/Ce relativamente alla
partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia
IL
PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, visto il
progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 15 gennaio 2003,
considerando quanto segue:
1.
La normativa comunitaria nel settore dell'ambiente
intende contribuire a salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità
dell'ambiente e a proteggere la salute umana.
2.
La normativa comunitaria in materia di
ambiente contiene disposizioni in base alle quali le autorità pubbliche e altri
organismi adottano decisioni che possono avere effetti significativi
sull'ambiente oltre che sulla salute e sul benessere delle persone.
3.
L'effettiva partecipazione del pubblico
all'adozione di decisioni consente allo stesso di esprimere pareri e preoccupazioni
che possono assumere rilievo per tali decisioni e che possono essere presi in
considerazione da coloro che sono responsabili della loro adozione; ciò
accresce la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e
favorisce la consapevolezza del pubblico sui problemi ambientali e il sostegno
alle decisioni adottate.
4.
La partecipazione, compresa quella di
associazioni, organizzazioni e gruppi, e segnatamente di organizzazioni non
governative che promuovono la protezione dell'ambiente, dovrebbe essere
incentivata di conseguenza, tra l'altro promuovendo l'educazione ambientale del
pubblico.
5.
Il 25 giugno 1998 la Comunità europea ha
sottoscritto la convenzione UN/ECE sull'accesso alle informazioni, la
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia
in materia ambientale ("convenzione di Århus"). Il diritto
comunitario dovrebbe essere adeguatamente allineato a tale convenzione in vista
della ratifica da parte della Comunità.
6.
Tra gli obiettivi della convenzione di
Århus vi è il desiderio di garantire il diritto di partecipazione del pubblico
alle attività decisionali in materia ambientale, per contribuire a tutelare il
diritto di vivere in un ambiente adeguato ad assicurare la salute e il benessere
delle persone.
7.
L'articolo 6 della convenzione di Århus
contiene disposizioni in materia di partecipazione del pubblico alle decisioni
relative alle attività specifiche elencate nell'allegato I della convenzione
stessa e ad attività non elencate in tale allegato che possano avere effetti
rilevanti sull'ambiente.
8.
L'articolo 7 della convenzione di Århus
contiene disposizioni in materia di partecipazione del pubblico ai piani e ai
programmi relativi all'ambiente.
9.
L'articolo 9, paragrafi 2 e 4 della
convenzione di Århus contiene norme sull'accesso alle procedure giudiziarie, o
di altra natura, al fine di contestare la legittimità sostanziale o procedurale
di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione
del pubblico contenute nell'articolo 6 della convenzione.
10. Per talune direttive del settore ambientale che
prescrivono agli Stati membri di presentare piani e programmi concernenti
l'ambiente ma non contengono sufficienti disposizioni sulla partecipazione del
pubblico, è necessario prevedere forme di partecipazione del pubblico che siano
coerenti con le disposizioni della convenzione di Århus, ed in particolare con
l'articolo 7. Altri testi legislativi comunitari in materia prevedono già la
partecipazione del pubblico all'elaborazione di piani e programmi e, in futuro,
requisiti concernenti la partecipazione del pubblico conformi alla convenzione
di Århus saranno incorporati sin dall'inizio nella legislazione pertinente.
11. La direttiva 85/337/Cee del Consiglio, del 27
giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, e la direttiva 96/61/Ce del Consiglio, del 24
settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento,
dovrebbero essere modificate per garantirne la totale compatibilità con le
disposizioni della convenzione di Århus, in particolare con l'articolo 6 e con
l'articolo 9, paragrafi 2 e 4.
12. Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, ossia
contribuire all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di Århus,
non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può
dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzato
meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio
di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si
limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al
principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO
ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA
Articolo 1 - Obiettivo
Obiettivo della presente direttiva è
contribuire all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di Århus,
in particolare:
a.
prevedendo la partecipazione del pubblico
nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale;
b.
migliorando la partecipazione del pubblico
e prevedendo disposizioni sull'accesso alla giustizia nel quadro delle
direttive 85/337/Cee e 96/61/Ce del Consiglio.
Articolo 2 - Partecipazione del pubblico ai piani e
ai programmi
1.
Ai fini del presente articolo, per
"pubblico" s'intende una o più persone fisiche o giuridiche nonché,
ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le
organizzazioni o i gruppi di tali persone.
2.
Gli Stati membri provvedono affinché al
pubblico vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione
alla preparazione e alla modifica o al riesame dei piani ovvero dei programmi
che devono essere elaborati a norma delle disposizioni elencate nell'allegato
I.
A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché:
a) il pubblico sia informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma
adeguata quali mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, di qualsiasi
proposta relativa a tali piani o programmi o alla loro modifica o riesame, e
siano rese accessibili al pubblico le informazioni relative a tali proposte,
comprese tra l'altro le informazioni sul diritto di partecipare al processo
decisionale e sull'autorità competente a cui possono essere sottoposti
osservazioni o quesiti;
b) il pubblico possa esprimere osservazioni e pareri quando tutte le opzioni
sono aperte prima che vengano adottate decisioni sui piani e sui programmi;
c) nell'adozione di tali decisioni, si tenga debitamente conto delle risultanze
della partecipazione del pubblico;
d) dopo un esame delle osservazioni e dei pareri del pubblico, l'autorità
competente faccia ragionevoli sforzi per informare il pubblico in merito alle
decisioni adottate e ai motivi e considerazioni su cui le stesse sono basate,
includendo informazioni circa il processo di partecipazione del pubblico.
3.
Gli Stati membri definiscono il pubblico
ammesso alla partecipazione ai fini di cui al paragrafo 2, includendo le
organizzazioni non governative interessate che soddisfano i requisiti imposti
dalla legislazione nazionale, quali quelle che promuovono la protezione
dell'ambiente.
Le modalità dettagliate per la partecipazione del pubblico ai sensi del
presente articolo sono stabilite dagli Stati membri in modo da consentire al
pubblico di prepararsi e partecipare efficacemente.
Vengono fissate scadenze ragionevoli che concedano un tempo sufficiente per
espletare ciascuna delle varie fasi della partecipazione del pubblico di cui al
presente articolo.
4.
Il presente articolo non si applica a piani
e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale o adottati in
caso di emergenze civili.
5.
Il presente articolo non si applica a piani
e programmi di cui all'allegato I per i quali è attuata una procedura di
partecipazione del pubblico ai sensi della direttiva 2001/42/Ce del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, o ai sensi della direttiva
2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che
istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
Articolo 3 - Modifica della direttiva 85/337/Cee
La direttiva 85/337/Cee del Consiglio è
modificata come segue:
1.
All'articolo 1, paragrafo 2, sono aggiunte
le seguenti definizioni:
""pubblico": una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai
sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni
o i gruppi di tali persone;
"pubblico interessato": pubblico che subisce o può subire gli effetti
delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2,
paragrafo 2, o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente
definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione
dell'ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano
portatrici di un siffatto interesse";
2.
All'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito
dal seguente:
"4. Gli Stati membri possono decidere, dopo una valutazione caso per caso
se così disposto dalla normativa nazionale, di non applicare la presente
direttiva a progetti destinati a scopi di difesa nazionale, qualora ritengano
che la sua applicazione possa pregiudicare tali scopi.";
3.
All'articolo 2, paragrafo 3, le lettere a)
e b) sono sostituite dalle seguenti:
"a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di valutazione;
b) mettono a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con
le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative
alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa.";
4.
all'articolo 6, i paragrafi 2 e 3 sono
sostituiti dai seguenti:
"2. Il pubblico è informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra
forma adeguata quali mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, in una
fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui
all'articolo 2, paragrafo 2 e, al più tardi, non appena sia ragionevolmente
possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:
a) la domanda di autorizzazione;
b) il fatto che il progetto sia soggetto ad una procedura di valutazione
dell'impatto ambientale ed, eventualmente, che sia applicabile l'articolo 7;
c) informazioni sulle autorità competenti responsabili dell'adozione della
decisione, quelle da cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto,
quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni
sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti;
d) la natura delle possibili decisioni o l'eventuale progetto di decisione;
e) l'indicazione circa la disponibilità delle informazioni raccolte ai sensi
dell'articolo 5;
f) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le
informazioni in oggetto e le modalità alle quali esse sono rese disponibili;
g) le modalità precise della partecipazione del pubblico ai sensi del paragrafo
5 del presente articolo.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il
pubblico interessato abbia accesso:
a) a qualsiasi informazione raccolta ai sensi dell'articolo 5;
b) conformemente alla legislazione nazionale, ai principali rapporti e
consulenze resi alla o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico
interessato è informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;
c) conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/Ce del Parlamento
europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale (*), alle informazioni diverse da quelle previste
al paragrafo 2 del presente articolo che sono rilevanti per la decisione
conformemente all'articolo 8 e che sono disponibili soltanto dopo che il
pubblico interessato è stato informato conformemente al paragrafo 2 del
presente articolo.
4. Al pubblico interessato vengono offerte tempestive ed effettive opportunità
di partecipazione alle procedure decisionali in materia ambientale di cui
all'articolo 2, paragrafo 2. A tal fine, esso ha il diritto di esprimere
osservazioni e pareri alla o alle autorità competenti quando tutte le opzioni
sono aperte prima che venga adottata la decisione sulla domanda di
autorizzazione.
5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione del
pubblico (ad esempio mediante affissione entro una certa area o mediante
pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del pubblico interessato
(ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica).
6. Vengono fissate scadenze adeguate per le varie fasi, che concedano un tempo
sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire al pubblico
interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo
decisionale in materia ambientale ai sensi delle disposizioni del presente
articolo.
(*) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.";
5.
l'articolo 7 è modificato come segue:
a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Qualora uno Stato membro constati che un progetto può avere effetti
significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, o qualora uno Stato
membro che potrebbe essere coinvolto in maniera significativa ne faccia
richiesta, lo Stato membro sul cui territorio è prevista la realizzazione del
progetto trasmette allo Stato membro coinvolto, quanto prima e non più tardi
del giorno in cui informa il proprio pubblico, tra l'altro:
a) una descrizione del progetto corredata di tutte le informazioni disponibili
circa il suo eventuale impatto transfrontaliero;
b) informazioni sulla natura della decisione che può essere adottata,
e lascia all'altro Stato membro un ragionevole lasso di tempo per far sapere se
desidera partecipare alle procedure decisionali in materia ambientale di cui
all'articolo 2, paragrafo 2, e può includere le informazioni di cui al
paragrafo 2 del presente articolo.
2. Se uno Stato membro, cui siano pervenute le informazioni di cui al paragrafo
1, comunica che intende partecipare alle procedure decisionali in materia
ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lo Stato membro nel cui
territorio è prevista la realizzazione del progetto provvede, se non lo ha già
fatto, a trasmettere allo Stato membro coinvolto le informazioni che devono
essere fornite ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e rese disponibili ai
sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b).";
b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
"5. Le modalità dettagliate per l'attuazione del presente articolo possono
essere stabilite dagli Stati membri interessati e sono tali da consentire al
pubblico interessato nel territorio dello Stato membro coinvolto di partecipare
in maniera efficace alle procedure decisionali in materia ambientale di cui
all'articolo 2, paragrafo 2, per il progetto.";
6.
L'articolo 9 è modificato come segue:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Non appena sia stata adottata una decisione in merito alla concessione
o al rifiuto dell'autorizzazione, l'autorità o le autorità competenti ne
informano il pubblico in base ad adeguate procedure e rendono disponibili allo
stesso le seguenti informazioni:
- il tenore della decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano,
- tenuto conto delle preoccupazioni e dei pareri del pubblico interessato, i
motivi e le considerazioni principali su cui la decisione si fonda, incluse
informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico,
- una descrizione, ove necessario, delle principali misure al fine di evitare,
ridurre e se possibile compensare i più rilevanti effetti negativi.";
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. La o le autorità competenti informano ogni Stato membro che è stato
consultato a norma dell'articolo 7, inviandogli le informazioni di cui al
paragrafo 1 del presente articolo.
Gli Stati membri consultati provvedono affinché le suddette informazioni
vengano rese disponibili, con modalità appropriate, al pubblico interessato nel
proprio territorio.";
7.
è inserito il seguente articolo:
"Articolo 10 bis
Gli Stati membri provvedono, in conformità del proprio ordinamento giuridico
nazionale, affinché i membri del pubblico interessato:
a) che vantino un interesse sufficiente o, in alternativa;
b) che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto
processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto, abbiano
accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un
altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare
la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni
soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla
presente direttiva.
Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le
decisioni, gli atti o le omissioni.
Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e
violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al
pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, l'interesse
di qualsiasi organizzazione non governativa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo
2, è considerato sufficiente ai fini della lettera a) del presente articolo. Si
considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti
suscettibili di essere lesi ai fini della lettera b) del presente articolo.
Le disposizioni del presente articolo non escludono la possibilità di avviare
procedure di ricorso preliminare dinanzi all'autorità amministrativa e non
incidono sul requisito dell'esaurimento delle procedure di ricorso
amministrativo quale presupposto dell'esperimento di procedure di ricorso
giurisdizionale, ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale.
Una siffatta procedura è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa.
Per rendere più efficaci le disposizioni del presente articolo, gli Stati
membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche
sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.";
8.
all'allegato I, è aggiunto il seguente
punto:
"22. Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente
allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali
valori limite stabiliti nel presente allegato.";
9.
all'allegato II, punto 13, primo trattino,
in fine, è aggiunta la seguente parte di frase:
"(modifica o estensione non inclusa nell'allegato I)".
Articolo 4 - Modifica della direttiva 96/61/Ce
La direttiva 96/61/Ce è modificata come
segue:
1.
l'articolo 2 è così modificato:
a) al paragrafo 10, lettera b), è aggiunta la seguente frase: "Ai fini
della presente definizione, le modifiche o gli ampliamenti dell'impianto sono
ritenuti sostanziali se le modifiche o gli ampliamenti di per sé sono conformi
agli eventuali valori limite stabiliti nell'allegato I.";
b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:
"13) "pubblico", una o più persone fisiche o giuridiche nonché,
ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le
organizzazioni o i gruppi di tali persone;
14) "pubblico interessato", il pubblico che subisce o può subire gli
effetti dell'adozione di una decisione relativa al rilascio o all'aggiornamento
di una autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione, o che ha un
interesse rispetto a tale decisione; ai fini della presente definizione le
organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che
soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un
siffatto interesse.";
2.
all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, è
aggiunto il seguente trattino:
"- delle eventuali principali alternative prese in esame dal richiedente
in forma sommaria.";
3.
l'articolo 15 è modificato come segue:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico interessato vengano
offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alla procedura
relativa:
- al rilascio di un'autorizzazione per nuovi impianti,
al rilascio di un'autorizzazione per modifiche sostanziali nel funzionamento
dell'impianto,
- all'aggiornamento di una autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione
relative a un impianto a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, primo trattino.
Ai fini di tale partecipazione si applica la procedura stabilita nell'allegato
V.";
b) è aggiunto il seguente paragrafo:
"5. Non appena una decisione sia stata adottata, l'autorità competente
informa il pubblico in base ad adeguate procedure e rende disponibili allo
stesso le seguenti informazioni:
a) il contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione nonché
delle eventuali condizioni e degli eventuali successivi aggiornamenti;
b) tenuto conto delle preoccupazioni e dei pareri del pubblico interessato, i
motivi e le considerazioni su cui è basata la decisione, incluse informazioni
relative al processo di partecipazione del pubblico.";
4.
è inserito il seguente articolo:
"Articolo 15 bis
Accesso alla giustizia
Gli Stati membri provvedono, nel quadro del proprio ordinamento giuridico
nazionale, affinché i membri del pubblico interessato:
a) che vantino un interesse sufficiente o, in alternativa;
b) che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto
processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto, abbiano
accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un
altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare
la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni
soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla
presente direttiva.
Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le
decisioni, gli atti o le omissioni.
Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e
violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al
pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, l'interesse
di qualsiasi organizzazione non governativa ai sensi dell'articolo 2, paragrafo
14 è considerato sufficiente ai fini della lettera a) del presente articolo. Si
considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti
suscettibili di essere lesi ai fini della lettera b) del presente articolo.
Le disposizioni del presente articolo non escludono la possibilità di avviare
procedure di ricorso preliminare dinanzi all'autorità amministrativa e non
incidono sul requisito dell'esaurimento delle procedure di ricorso
amministrativo quale presupposto dell'esperimento di procedure di ricorso
giurisdizionale ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale.
Tale procedura è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa.
Per rendere più efficaci le disposizioni del presente articolo, gli Stati
membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche
sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.";
5.
l'articolo 17 è modificato come segue:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Qualora uno Stato membro constati che il funzionamento di un impianto
può avere effetti negativi significativi sull'ambiente di un altro Stato
membro, oppure qualora uno Stato membro che potrebbe subire tali effetti
significativi presenti domanda in tal senso, lo Stato membro in cui è stata
richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 12,
paragrafo 2, comunica all'altro Stato membro le eventuali informazioni che
devono essere fornite o rese disponibili ai sensi dell'allegato V nel momento
stesso in cui le mette a disposizione dei propri cittadini. Tali informazioni
servono da base per le consultazioni necessarie nel quadro dei rapporti
bilaterali tra i due Stati membri, secondo il principio della reciprocità e
della parità di trattamento.";
b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:
"3. Le risultanze delle consultazioni condotte ai sensi dei paragrafi 1 e
2 devono essere prese in considerazione dall'autorità competente al momento
della decisione sulla domanda.
4. L'autorità competente informa ogni Stato membro consultato ai sensi del
paragrafo 1 della decisione adottata in merito alla domanda e gli trasmette le
informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 5. Tale Stato membro adotta le
misure necessarie affinché le suddette informazioni siano rese disponibili in
modo appropriato al pubblico interessato nel proprio territorio.";
6.
è aggiunto l'allegato V di cui all'allegato
II della presente direttiva.
Articolo 5 - Relazioni e riesame
Entro il 25 giugno 2009 la Commissione
invia al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione ed
efficacia della presente direttiva. Per integrare altre esigenze connesse con
la tutela dell'ambiente, a norma dell'articolo 6 del trattato e tenuto conto
dell'esperienza acquisita negli Stati membri nell'applicazione della presente direttiva,
detta relazione è corredata delle proposte di modifica della presente direttiva
eventualmente necessarie. In particolare, la Commissione vaglierà la
possibilità di estendere l'ambito d'applicazione della presente direttiva ad
altri piani e programmi in materia ambientale.
Articolo 6 - Attuazione
Gli Stati membri mettono in vigore le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro il 25 giugno 2005. Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento
all'atto della pubblicazione ufficiale.
Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 7 - Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il
giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 8 - Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della
presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 2003.
Allegato
I
Disposizioni in materia di piani e di programmi di cui all'articolo 2
a) Articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
75/442/Cee del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti.
b) Articolo 6 della direttiva 91/157/Cee del Consiglio, del 18 marzo 1991,
relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose.
c) Articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/676/Cee del Consiglio, del 12
dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole.
d) Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/689/Cee del Consiglio, del 12
dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.
e) Articolo 14 della direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
f) Articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 96/62/Ce del Consiglio, del 27
settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria
ambiente.
Allegato
II
Nella direttiva 96/61/Ce è aggiunto il
seguente allegato:
"ALLEGATO V
Partecipazione del pubblico alle decisioni
1.
Il pubblico è informato (attraverso
pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata quali mezzi di comunicazione
elettronici, se disponibili) in una fase precoce della procedura di adozione di
una decisione o, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire
le informazioni, sui seguenti aspetti:
a) la domanda di autorizzazione o, secondo il caso, la proposta di
aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione ai
sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, compresa la descrizione degli elementi di
cui all'articolo 6, paragrafo 1;
b) eventualmente, il fatto che la decisione sia soggetta ad una procedura di
valutazione dell'impatto ambientale nazionale o transfrontaliera o alle
consultazioni tra Stati membri ai sensi dell'articolo 17;
c) informazioni sulle autorità competenti responsabili dell'adozione della
decisione, quelle da cui possono essere ottenute informazioni in oggetto,
quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni
sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti;
d) la natura delle possibili decisioni o l'eventuale progetto di decisione;
e) le eventuali informazioni riguardanti una proposta di aggiornamento di
un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione;
f) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le
informazioni e le modalità alle quali esse sono rese disponibili;
g) le modalità precise della partecipazione e della consultazione del pubblico
ai sensi del paragrafo 5.
2.
Gli Stati membri provvedono affinché, entro
scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:
a) conformemente alla legislazione nazionale, ai principali rapporti e
consulenze pervenuti alla o alle autorità competenti nel momento in cui il
pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 1;
b) conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/Ce del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale (*), alle informazioni diverse da quelle previste
al paragrafo 1 che sono pertinenti ai fini della decisione di cui all'articolo
8 e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato
informato conformemente al paragrafo 1.
3.
Il pubblico interessato ha il diritto di
presentare osservazioni e di esprimere pareri all'autorità competente prima che
sia adottata una decisione.
4.
Le risultanze delle consultazioni condotte
ai sensi del presente allegato devono essere prese adeguatamente in
considerazione al momento della decisione.
5.
Gli Stati membri stabiliscono le modalità
precise di informazione del pubblico (ad esempio mediante affissione entro una
certa area o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del
pubblico interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica).
Vengono fissate scadenze adeguate per le varie fasi, che concedano un tempo
sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire al pubblico
interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo
decisionale in materia ambientale ai sensi delle disposizioni del presente
allegato."
(*) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.