G.U.
10 ottobre 1996, n. L 257
Direttiva
del Consiglio del Consiglio del 24 settembre 1996, n. 96/61/CE sulla
prevenzione e la riduzione integrate dall’inquinamento
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
visto
il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 130
S, paragrafo 1,
vista
la proposta della Commissione,
visto
il parere del Comitato economico e sociale,
deliberando
in conformità della procedura di cui all’articolo 189 C trattato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE
DIRETTIVA
Articolo
1 - Finalità e campo di applicazione
La
presente direttiva ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate
dell’inquinamento proveniente dalle attività di cui all’allegato I. Essa
prevede misure intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le
emissioni delle suddette attività nell’aria, nell’acqua e nel terreno, comprese
le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione
dell’ambiente nel suo complesso, lasciando impregiudicate le disposizioni della
direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale nonché
altri requisiti comunitari.
Articolo
2 - Definizioni
Ai
fini della presente direttiva si intende per:
I valori limite di emissione delle sostanze si
applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’impianto, ad
esclusione di un’eventuale diluizione nella loro determinazione. Per quanto
concerne gli scarichi indiretti nell’acqua, l’effetto di una stazione di
depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori
limite di emissione dell’impianto, a condizione di garantire un livello
equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insieme e di non portare a
carichi inquinanti maggiori nell’ambiente fatte salve le disposizioni della
direttiva 75/464/CEE e delle direttive adottate per la sua applicazione;
b)"modifica sostanziale", una modifica
dell’impianto che, secondo l’autorità competente, potrebbe avere effetti
negativi e significativi per gli esseri umani o l’ambiente;
Nel determinare le migliori tecniche disponibili,
occorre tener conto in particolare degli elementi di cui all’allegato IV;
Articolo
3 - Principi generali degli obblighi fondamentali del gestore
Gli
Stati membri prendono le disposizioni necessarie perchè le autorità competenti
garantiscano che l’impianto sia gestito in modo:
L’osservanza
del presente articolo è sufficientemente soddisfatta se gli Stati membri fanno
in modo che le competenti autorità tengano conto dei principi generali definiti
nel presente articolo quando determinano le condizioni dell’autorizzazione.
Articolo
4 - Autorizzazione di nuovi impianti
Gli
Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che nessun nuovo
impianto funzioni senza autorizzazione come previsto dalla presente direttiva, fatte
salve le eccezioni previste nella direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24
novembre 1988, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di
taluni inquinanti originari dai grandi impianti di combustione .
Articolo
5 - Considerazioni di autorizzazione degli impianti esistenti
1.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinchè le autorità competenti
vigilino, mediante autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 6 e 8,
ovvero, in modo opportuno, mediante il riesame e, se del caso, l’aggiornamento
delle condizioni, che entro un massimo di otto anni successivi alla messa in
applicazione della presente direttiva gli impianti esistenti funzionino secondo
i requisiti di cui agli articoli 3, 7, 9, 10 e 13, all’articolo 14, primo e secondo
trattino, nonché all’articolo 15, paragrafo 2, fatte salve altre disposizioni
comunitarie specifiche.
2.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per applicare le disposizioni
degli articoli 1, 2, 11, 12, 14, terzo trattino, dell’articolo 15, paragrafi 1,
3 e 4, degli articoli 16, 17 e 18, paragrafo 2, agli impianti esistenti a
decorrere dalla messa in applicazione della presente direttiva.
Articolo
6 - Domanda di autorizzazione
1.
Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinchè una domanda di
autorizzazione presenta all’autorità competente contenga la descrizione:
Detta
domanda di autorizzazione deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati
di cui ai trattini precedenti.
2.
Se i dati forniti secondo i requisiti previsti dalla direttiva 85/337/CEE
oppure un rapporto di sicurezza elaborato secondo la direttiva 82/501/CEE del
Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con
determinate attività industriali , o altre informazioni fornite secondo
qualunque altra normativa rispettano uno dei requisiti di cui al presente
articolo, tali informazioni possono essere incluse nella domanda di
autorizzazione o essere ad essa allegate.
Articolo
7 - Approccio integrato del rilascio dell’autorizzazione
Gli
Stati membri adottano le misure necessarie per il pieno coordinamento della
procedura e delle condizioni di autorizzazione quando sono coinvolte più
autorità competenti al fine di garantire un approccio integrato effettivo di
tutte le autorità competenti per questa procedura.
Articolo
8 - Decisioni
Fatti
salvi altri requisiti prescritti da disposizioni nazionali o comunitarie,
l’autorità competente rilascia un’autorizzazione contenente condizioni che
garantiscano la conformità dell’impianto ai requisiti previsti dalla presente
direttiva oppure nega l’autorizzazione in caso di non conformità.
Ogni
autorizzazione concessa o modificata deve includere le modalità previste per la
protezione di aria, acqua e terreno di cui alla presente direttiva.
Articolo
9 - Condizioni dell’autorizzazione
1.
Gli Stati membri si accertano che l’autorizzazione includa tutte le misure
necessarie per soddisfare le relative condizioni di cui agli articoli 3 e 10 al
fine di conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo
complesso attraverso una protezione degli elementi ambientali aria, acqua e
terreno.
2.
In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale cui si applica l’articolo 4
della direttiva 85/337/CEE, le informazioni o conclusioni pertinenti risultanti
dall’applicazione degli articoli 5, 6 e 7 di tale direttiva devono essere prese
in considerazione per il rilascio dell’autorizzazione.
3.
L’autorizzazione deve includere valori limite di emissione fissati per le
sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate nell’allegato III, che
possono essere emesse dall’impianto interessato in quantità significativa, in
considerazione della loro natura, e delle loro potenzialità di trasferimento
dell’inquinamento da un elemento ambientale all’altro (acqua, aria e terreno).
Se necessario, l’autorizzazione contiene disposizioni che garantiscono la
protezione del terreno e delle acque sotterranee e le opportune disposizioni
per la gestione dei rifiuti prodotti dall’impianto. Se del caso, i valori
limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con altri parametri o
misure tecniche equivalenti.
Per
gli impianti di cui al punto 6.6 dell’allegato I, i valori limite di emissione
fissati in conformità delle disposizioni del presente paragrafo tengono conto
delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti.
4.
Fatto salvo l’articolo 10, i valori limite di emissione, i parametri e le
misure tecniche equivalenti di cui al paragrafo 3 si basano sulle migliori
tecniche disponibili, senza l’obbligo di utilizzare una tecnica o una
tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche
dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni
locali dell’ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione
prevedono disposizioni per ridurre al minimo l’inquinamento a grande distanza o
attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione
dell’ambiente nel suo insieme.
5.
L’autorizzazione contiene gli opportuni requisiti di controllo degli scarichi,
che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, nonché la
relativa procedura di valutazione e l’obbligo di comunicare all’autorità
competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di
autorizzazione.
Per
gli impianti di cui al punto 6.6 dell’allegato I, le misure di cui al presente
paragrafo possono tener conto dei costi e benefici.
6.
L’autorizzazione contiene le misure relative alle condizioni di esercizio
diverse dalle condizioni di esercizio normali. Qualora sussistano rischi per
l’ambiente, sono altresì tenuti nella debita considerazione l’avvio, le
perdite, le disfunzioni, gli arresti temporanei e l’arresto definitivo
dell’impianto.
L’autorizzazione
può parimenti contenere deroghe temporanee ai requisiti di cui al paragrafo 4,
se un piano di ammodernamento approvato dall’autorità competente assicura il
rispetto di detti requisiti entro un termine di sei mesi e se il progetto
determina una riduzione dell’inquinamento.
7.
L’autorizzazione può contenere altre condizioni specifiche ai fini della
presente direttiva, giudicate opportune dallo Stato membro o dall’autorità
competente.
8.
Fatto salvo l’obbligo di espletare una procedura di autorizzazione secondo le
disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri possono stabilire
determinati requisiti per talune categorie di impianti sotto forma di
disposizioni generali vincolanti anziché sotto forma di condizioni per ogni
singola autorizzazione, purchè siano garantiti un approccio integrato e
un’elevata protezione equivalente dell’ambiente nel complesso.
Articolo
10 - Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale
Qualora
una norma di qualità ambientale richieda condizioni più rigorose di quelle
ottenibili con le migliori tecniche disponibili, l’autorizzazione prescrive
misure supplementari particolari, fatte salve le altre misure che possono
essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.
Articolo
11 - Sviluppi delle migliori tecniche
disponibili
Gli
Stati membri garantiscono che l’autorità competente tenga informata o sia
informata sugli sviluppi delle migliori tecniche disponibili.
Articolo
12 - Modifica degli impianti da parte dei gestori
1.
Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti affinchè il gestore
comunichi all’autorità competente le modifiche progettate dall’impianto di cui
all’articolo 2, punto 10, lettera a). Ove necessario, l’autorità competente
aggiorna l’autorizzazione o le relative condizioni.
2.
Gli Stati membri provvedono affinchè nessuna modifica sostanziale riguardante
la gestione dell’impianto, ai sensi dell’articolo 2, punto 10, lettera b),
progettata dal gestore, sia effettuata senza un’autorizzazione rilasciata
conformemente alla presente direttiva. La domanda di autorizzazione e la
decisione dell’autorità competente debbono riferirsi alle parti dell’impianto e
agli aspetti di cui all’articolo 6 che possono essere oggetto della modifica.
Si applicano mutatis mutandis le pertinenti disposizioni degli articoli 3, da 6
a 10 e dell’articolo 15, paragrafi 1, 2 e 4.
Articolo
13 - Verifica e aggiornamento delle condizioni di autorizzazione da parte
dell’autorità competente
1.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinchè le autorità competenti
riesaminino periodicamente e aggiornino, se necessario, le condizioni
dell’autorizzazione.
2.
Il riesame è effettuato comunque quando:
Articolo
14 - Rispetto delle condizioni dell’autorizzazione
Gli
Stati membri adottano le misure necessarie affinché:
Articolo
15 - Accesso all’informazione e partecipazione del pubblico alla procedura di
autorizzazione
1.
Fatto salvo quanto stabilito nella direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7
giugno 1990, concernente la libertà di accesso all’informazione in materia di
ambiente , gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le
domande di autorizzazione di nuovi impianti e di modifiche sostanziali siano
rese accessibili per un adeguato periodo di tempo al pubblico affinchè possa
esprimere le proprie osservazioni, prima della decisione dell’autorità
competente.
La
decisione, comprendente una copia dell’autorizzazione e di qualsiasi suo
successivo aggiornamento, deve del pari essere messa a disposizione del
pubblico.
2.
I risultati del controllo degli scarichi, richiesti dalle condizioni
dell’autorizzazione di cui all’articolo 9 e in possesso dell’autorità
competente devono altresì essere messi a disposizione del pubblico.
3.
La Commissione pubblica ogni tre anni un inventario delle principali emissioni
e loro fonti, in base agli elementi comunicati dagli Stati membri. la
Commissione stabilisce il formato e i dati caratteristici necessari alla
trasmissione delle informazioni secondo la procedura di cui all’articolo 19.
La
Commissione può, secondo la stessa procedura, proporre le misure necessarie
intese ad assicurare l’intecompatibilità e la complementarità dei dati relativi
alle emissioni contemplate nell’inventario di cui al primo comma con quelli di
altri registri e fonti di dati sulle emissioni.
4.
Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano nel rispetto delle
restrizioni previste dall’articolo 3, paragrafi 2 e 3 della direttiva
90/313/CEE.
Articolo
16 - Scambio di informazioni
1.
Ai fini di uno scambio di informazioni, gli stati membri adottano le misure
necessarie per informare ogni tre anni la Commissione, per la prima volta entro
un termine di diciotto mesi dalla data di messa in applicazione della presente
direttiva, i dati rappresentativi sui valori limite disponibili secondo le
categorie di attività elencate nell’allegato I, e, se del caso, le migliori
tecniche disponibili dalle quali essi sono stati ricavati, in conformità
segnatamente dall’articolo 9. Per le comunicazioni successive, tali
informazioni sono integrate secondo le procedure previste al paragrafo 3 del
presente articolo.
2.
La Commissione organizza lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e le
industrie interessate sulle migliori tecniche disponibili, sulle relative
prescrizioni in materia di controllo e i relativi sviluppi. La Commissione
pubblica ogni tre anni i risultati degli scambi di informazioni.
3.
Le relazioni sull’applicazione della presente direttiva e sulla efficacia
rispetto ad altri strumenti comunitari di protezione dell’ambiente sono redatte
a norma degli articoli 5 e 6 della direttiva 91/692/CEE. La prima relazione
comprenderà il triennio successivo alla data di messa in applicazione di cui
all’articolo 21 della presente direttiva. la Commissione presenta detta
relazione al Consiglio, corredata se del caso di proposte.
4.
Gli Stati membri istituiscono o designano la o le autorità incaricate dello
scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, e ne informano la
Commissione.
Articolo
17 - Effetti transfrontalieri
1.
Qualora uno Stato membro costati che il funzionamento di un impianto potrebbe
avere effetti negativi e significativi sull’ambiente di un altro Stato membro
oppure se uno Stato membro che potrebbe subire in modo considerevole tali
effetti presenta domanda in tal senso, lo Stato membro in cui è stata richiesta
l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 4 o dell’articolo 12, paragrafo 2,
comunica all’altro Stato membro i dati forniti ai sensi dell’articolo 6 nel
momento stesso in cui li mette a disposizione dei propri cittadini. Tali dati
servono da base per le consultazioni necessarie nel quadro dei rapporti
bilaterali tra i due Stati membri, secondo il principio della reciprocità e
della parità di trattamento.
2.
Gli Stati membri provvedono, nel quadro dei loro rapporti bilaterali, affinchè
nei casi di cui al paragrafo 1 le domande siano accessibili anche ai cittadini
dello Stato membro eventualmente interessato per un periodo di tempo adeguato
che consenta una presa di posizione prima della decisione dell’autorità
competente.
Articolo
18 - Valori limite comunitari di emissione
1.
Su proposta della Commissione il Consiglio stabilisce, secondo le procedure
previste dal trattato, valori limite di emissione per:
per
le quali sia già stata riscontrata la necessità di un’azione comunitaria in
base, segnatamente, allo scambio di informazioni di cui all’articolo 16.
2.
In mancanza di valori limite comunitari di emissione definiti in applicazione
della presente direttiva, i pertinenti valori limite di emissione minimi quali
fissati nelle direttive di cui all’allegato II e alle altre regolamentazioni
comunitarie, si applicano ai sensi della presente direttiva agli impianti di cui
all’allegato I.
Fatte
salve le prescrizioni della presente direttiva, le prescrizioni tecniche
applicabili alle discariche di cui ai paragrafi 5.1 e 5.4 dell’allegato I sono
fissate dal Consiglio, su proposta della Commissione, nel rispetto delle
procedure stabilite dal trattato.
Articolo
19 - Procedura del comitato di cui all’articolo 15, paragrafo 3
La
Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati
membri e presieduto dal rappresentante degli Stati membri e presieduto dal
rappresentante della Commissione.
Il
rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure
da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine
che il presidente può fissare in funzione dell’urgenza della questione in
esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall’articolo 148,
paragrafo 2 del trattato per l’adozione delle decisioni che il Consiglio deve
prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene
attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione
definitiva all’articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.
La
Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del
comitato.
Se
le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di
parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in
merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza
qualificata.
Se
il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla
data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure
proposte.
Articolo
20 - Disposizioni transitorie
1.
Fatte salve le eccezioni previste dalla direttiva 88/609/CEE, le disposizioni
della direttiva 84/360/CEE e le disposizioni degli articoli 3 e 5,
dell’articolo 6, paragrafo 3 e dell’articolo 7, paragrafo 2 della direttiva
76/464/CEE, nonché le pertinenti disposizioni relative alle autorizzazioni
delle direttive elencate di cui all’allegato II si applicano agli impianti
esistenti interessati dalle attività di cui all’allegato I sino a quando le
autorità competenti non abbiano adottato le misure necessarie di cui
all’articolo 5 della presente direttiva.
2.
Le pertinenti disposizioni relative alle autorizzazioni delle direttive di cui
al paragrafo 1 cessano di applicarsi ai nuovi impianti interessati dalle
attività di cui all’allegato I e alla data di messa in applicazione della
presente direttiva.
3.
La direttiva 84/360/CEE è abrogata undici anni dopo l’entrata in vigore della
presente direttiva.
Non
appena sono prese nei confronti di un impianto le misure previste agli articoli
4, 5 o 12, la deroga di cui all’articolo 6, paragrafo 3 della direttiva
76/464/CEE cessa di applicarsi agli impianti contemplati dalla presente
direttiva.
Il
Consiglio, su proposta della Commissione, modifica, ove necessario, le
pertinenti disposizioni delle direttive di cui all’allegato II per adeguarle
alle prescrizioni della presente direttiva 84/360/CEE di cui al primo comma.
Articolo
21 - Messa in applicazione
1.
Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro tre
anni a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Comunità
europea. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Qualora
gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento
alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto
della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli
Stati membri.
2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni
essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente
direttiva.
Articolo
22
La
presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Articolo
23
Gli
Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto
a Bruxelles, addì 24 settembre 1996.
ALLEGATO 1
CATEGORIE DI ATTIVITA’
INDUSTRIALI DI CUI ALL’ARTICOLO 1
1.
Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la
sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nella presente
direttiva.
2.
I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità di
produzione o alla resa.
Qualora
uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce
in uno stesso impianto o in una stessa località, si sommano le capacità di tali
attività.
1.
Attività energetiche
1.1 Impianti di combustione con una potenza
calorifica di combustione di oltre 50 MW
1.2 Raffinerie di petrolio e di gas
1.3 Cokerie
1.4 Impianti di gassificazione e liquefazione del
carbone
2.
Produzione e trasformazione dei metalli
2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di
minerali metallici compresi i minerali solforati
2.2 Impianti di produzione di ghisa o acciaio
fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di
capacità superiore a 2,5 tonnellate all’ora
2.3 Impianti destinati alla trasformazione di
metalli ferrosi mediante:
a) laminazione a caldo con una capacità superiore a
20 tonnellate di acciaio grezzo all’ora;
b) forgiatura con magli la cui energia di impatto
supera 50 chilojoule per maglio e allorchè la potenza calorifica è superiore a
20 MW;
c) applicazione di strati protettivi di metallo
fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo
all’ora
2.4 Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di
produzione superiore a 20 tonnellate al giorno
2.5 Impianti
a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi
da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso
procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
b) di fusione e lega di metalli non ferrosi,
compresi i prodotti di recupero, (affinazione, formatura in fonderia) con una
capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il
cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli
2.6 Impianti per il trattamento di superficie di
metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora
le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30
m3
3.
Industria dei prodotti minerali
3.1 Impianti destinati alla produzione di cliker
(cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate
al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione
supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di
produzione di oltre 50 tonnellate al giorno
3.2 Impianti destinati alla produzione di amianto e
alla fabbricazione di prodotti dell’amianto
3.3 Impianti per la fabbricazione del vetro
compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di
fusione di oltre 20 tonnellate al giorno
3.4 Impianti per la fusione di sostanze minerali
compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità
di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno
3.5 Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici
mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari,
piastrelle gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75
tonnellate al giorno, e/o con una densità di colata per giorno superiore a 300
Kg/m3
4.
Industria chimica
Nell’ambito
delle categorie di attività della sezione 4 si intende per produzione la
produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze
o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.
4.1 Impianti chimici per la fabbricazione di
prodotti chimici organici di base:
4.2 Impianti chimici per la fabbricazione di
prodotti chimici inorganici di base, quali:
4.3 Impianti chimici per la fabbricazione di
fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o
composti)
4.4 Impianti chimici per la fabbricazione di
prodotti di base fitosanitari e di biocidi
4.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico
o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
5.
Gestione dei rifiuti
Salvi
l’articolo 11 della direttiva 75/442/CEE e l’articolo 3 della direttiva
91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi
5.1 Impianti per l’eliminazione o il recupero di
rifiuti pericolosi, della lista di cui all’articolo 1, paragrafo 4 della
direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati IIA e IIB (operazioni R1,
R5, R6, R8 e R9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del
Consiglio del 16 giugno 1975, concernente l’eliminazione degli oli usati , con
capacità di oltre 10 tonnellate al giorno
5.2 Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani
quali definiti nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell’8 giugno 1989,
concernente la prevenzione dell’inquinamento atmosferico provocato dai nuovi
impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del
Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell’inquinamento
atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani , con
una capacità superiore a 3 tonnellate all’ora
5.3 Impianti per l’eliminazione o il recupero dei
rifiuti non pericolosi quali definiti nell’allegato IIA della direttiva
75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno
5.4 Discariche che ricevono più di 10 tennellate al
giorno o con capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle
discariche per i rifiuti inerti
6.
Altre attività
6.1 Impianti industriali destinati alla
fabbricazione:
6.2 Impianti per il pretrattamento (operazioni di
lavaggio, inbianchimento, mercerizzazione o la tintura di fibre o di tessili la
cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno
6.3 Impianti per la concia delle pelli qualora la
capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito
6.5 Impianti per l’eliminazione o il recupero di
carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10
tonnellate al giorno
6.6 Impianti per l’allevamento intensivo di pollame
o di suini con più di:
6.7 Impianti per il trattamento di superficie di
materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per
apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare,
verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente
superiore a 150 Kg all’ora o a 200 tonnellate all’anno
6.8 Impianti per la fabbricazione di carbonio
(carbone duro) o grafite per uso elettrico combustione o grafitizzazione
* Lettera così rettificata dalla rettifica
pubblicata nella G.U.C.E. 30 Maggio 2002 n. L140
ALLEGATO
II
ELENCO
DELLE DIRETTIVE DI CUI ALL’ARTICOLO 18, PARAGRAFO 2 E DELL’ARTICOLO 20
Direttiva 91/689/CEE relativa ai
rifiuti pericolosi
ALLEGATO III
ELENCO INDICATIVO DELLE
PRINCIPALI SOSTANZE INQUINANTI DI CUI E’ OBBLIGATORIO TENER CONTO SE PERTINENTI
PER STABILIRE I VALORI LIMITE DI EMISSIONE
ARIA
1.
Ossidi di zolfo e altri composti dello zolfo
2.
Ossidi azoto e altri composti dell’azoto
3.
Monossido di carbonio
4.
Composti organici volatili
5.
Metalli e relativi composti
6.
Polveri
7.
Amianto (particelle in sospensione e fibre)
8.
Cloro e suoi composti
9.
Fluoro e suoi composti
10.
Arsenico e suoi composti Cianuri
11.
Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà
cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione quando sono
immessi nell’atmosfera
12.
Poli-cloro-dibenzo-diossina (PCDD) e
poli-cloro-dibenzo-furani (PCDF)
ACQUA
Considerazioni
da tener presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione
delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito all’articolo 2,
punto 11, tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da
un’azione e del principio di precauzione e prevenzione.
ALLEGATO IV