
Direzione
Generale Territorio e Urbanistica
Unità
Organizzativa Pianificazione territoriale e urbana
Indirizzi generali
per la valutazione ambientale di piani e programmi.
(comma
1, articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12
recante
“Legge per il governo del territorio”)
dicembre 2005
Indice
1.0
Finalità
2.0
Definizioni
3.0
Integrazione della dimensione ambientale nei piani
e programmi
4.0
Ambito di applicazione
5.0
La Valutazione ambientale (fasi metodologiche
procedurali)
6.0
Il processo di partecipazione integrato nel
piano/programma
7.0 Raccordo
con altre procedure
8.0 Sistema
informativo lombardo valutazione ambientale piani e programmi
Allegati
Allegato I - Informazioni
di cui all'articolo 6 della Direttiva 2001/42/CE
Allegato II - Criteri per la determinazione dei possibili
effetti significativi di cui all'articolo 4
della Direttiva 2001/42/CE
Allegato A - Piani e programmi di cui al capitolo 3,
punto 2, lettera a)
Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - Legge per il
governo del territorio
Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 -
Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia
di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse
idriche.
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull’ambiente
Nota – Ai
fini di agevolare la lettura del documento sono stati inseriti nel testo dei
box contenenti gli articoli di
riferimento tratti dalla Direttiva
2001/42/CE.
1.0 
Finalità
1.1 La
Regione e gli enti locali, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed
approvazione dei piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente come
previsto della legge per il governo del territorio provvedono alla valutazione
ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dei predetti piani e
programmi, in assonanza con i presenti indirizzi generali.
1.2 I
presenti indirizzi sono assunti in attuazione dell’articolo 4 della legge
regionale 11 marzo 2005, n. 12 recante “Legge per il governo del territorio” e
della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno
2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull’ambiente elaborati dalla regione, dalle province e dagli altri enti a cui
è affidata tale funzioni dalle vigenti disposizioni legislative.
1.3 Gli
indirizzi assumono la preminente indicazione di una stretta integrazione tra
processo di piano e processo di valutazione ambientale e disciplinano in
particolare
·
l’ambito di applicazione;
·
le fasi metodologiche – procedurali della valutazione ambientale;
·
il processo di informazione e partecipazione;
·
il raccordo con le altre norme in materia di valutazione, la VIA e la
Valutazione di incidenza;
·
il sistema informativo.
1.4 I presenti indirizzi generali costituiscono
quadro di riferimento per i seguenti atti:
·
modello regionale di valutazione attinente ai piani e programmi di
natura regionale da approvarsi da parte della Giunta regionale;
·
linee guida per piani e programmi di natura provinciale;
·
linee guida per piani e programmi elaborati dai comuni;
·
linee guida per piani e programmi elaborati da enti diversi.
1.5 Per piani e programmi di nuova istituzione
attinenti a regione, province, comuni ed altri enti aventi tali competenze, la
Giunta regionale procederà ad una ricognizione al fine di definire se rientrano
nell’ambito di applicazione della valutazione ambientale.
2.0 
Definizioni
Ai fini dei presenti indirizzi valgono le seguenti
definizioni:
direttiva – la
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull’ambiente, d’ora in poi “direttiva” (riportata in corsivo e delimitata da
apposito box)
legge per il governo del territorio – la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 recante
“Legge per il governo del territorio”
a)
piani e programmi – i piani e programmi, compresi quelli
cofinanziati dalla Comunità Europea, nonché le loro modifiche:
-
che sono elaborati, adottati e/o approvati da autorità a
livello regionale o locale oppure predisposti da un’autorità per essere
approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e
-
che sono previsti da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative;
b)
valutazione ambientale – il processo che comprende l’elaborazione di un
rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione
del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter
decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;
c)
rapporto ambientale – documento elaborato dal proponente in cui sono
individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione
del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli
alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o
programma; l'allegato I riporta le informazioni da fornire a tale scopo;
d)
dichiarazione di sintesi – una dichiarazione in cui si illustra in che modo
le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come
si è tenuto conto del rapporto ambientale, dei pareri espressi e dei risultati
delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o
programma adottato, alla luce delle alternative possibili individuate;
e)
proponente – la pubblica amministrazione o il soggetto
privato, secondo le competenze previste dalle vigenti disposizioni, che elabora
il piano od il programma da sottoporre alla valutazione ambientale;
f)
autorità procedente – la pubblica amministrazione che attiva le
procedure di redazione e di valutazione del piano/programma; nel caso in cui il
proponente è una pubblica amministrazione, l’autorità procedente coincide con
il proponente; nel caso in cui il proponente è un soggetto privato, l’autorità
procedente è la pubblica amministrazione che recepisce il piano o il programma,
lo adotta, o in assenza della procedura di adozione, lo approva;
g)
autorità responsabile
della valutazione ambientale –
autorità individuata dall’autorità procedente che collabora con la stessa e con
il proponente del piano o programma nonché con le autorità con specifiche
competenze ambientali, al fine di curare l’applicazione della direttiva e dei
presenti indirizzi; tale autorità è responsabile della corretta attuazione
della direttiva;
h)
autorità con specifiche
competenze ambientali – le strutture
pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello
istituzionale, o con specifiche competenze nei vari settori che possono essere
interessati dagli effetti dovuti all’applicazione del piano o programma
sull’ambiente;
i)
pubblico – una o più persone fisiche o giuridiche, secondo
la normativa vigente, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che
soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione fatta ad Aarhus il 25 giugno
1998 ratificata con legge 16 marzo 2001, n. 108 e delle direttive 2003/4/CE e
2003/35/CE;
j)
Conferenza di verifica e
di valutazione – sono ambiti istruttori volti
a costruire un quadro conoscitivo condiviso, specificamente per quanto concerne
i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile.
La Conferenza di verifica è volta a stabilire
l’esclusione o la non esclusione del piano o programma dalla valutazione
ambientale.
La Conferenza di valutazione è volta ad esaminare i
pareri espressi e verificare l’integrazione delle considerazioni ambientali al
fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.
k)
Consultazione – componente del processo di piano o programma
prevista obbligatoriamente dalla Direttiva 2001/42/CE, che prescrive il
coinvolgimento di autorità e pubblico al fine di fornire un “parere sulla
proposta di piano o programma e sul Rapporto Ambientale che la accompagna, prima
dell'adozione del piano o programma o dell'avvio della relativa procedura
legislativa”; in casi opportunamente previsti, devono essere attivate procedure
di consultazione transfrontaliera; attività obbligate di consultazione
riguardano anche la Verifica di esclusione (screening) sulla necessità di
sottoporre il piano o programma a Valutazione Ambientale (VAS);
l)
Partecipazione dei cittadini – l’insieme di attività
attraverso le quali i cittadini intervengono nella vita politica, nella
gestione della cosa pubblica e della collettività; è finalizzata a far
emergere, all’interno del processo decisionale, interessi e valori di tutti i
soggetti, di tipo istituzionale e non, potenzialmente interessati dalle
ricadute delle decisioni; a seconda delle specifiche fasi in cui interviene,
può coinvolgere attori differenti, avere diversa finalizzazione ed essere
gestita con strumenti mirati;
m)
Negoziazione / concertazione – insieme delle attività
finalizzate ad attivare gli Enti interessati a vario titolo alle ricadute del
processo decisionale, al fine di ricercare l’intesa e di far emergere
potenziali conflitti in una fase ancora preliminare del processo, riducendo il
rischio di vanificare scelte e decisioni a causa di opposizioni emerse
tardivamente;
n)
Monitoraggio – attività di controllo
degli effetti ambientali significativi dovuti all'attuazione dei piani e
programmi, al fine di fornire le informazioni necessarie per valutare gli
effetti ambientali delle azioni messe in campo dal p/p consentendo di
individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado
di adottare le misure correttive che si ritengono opportune.
3.0 
Integrazione della dimensione ambientale nei piani e
programmi
3.1 L’applicazione
della direttiva e l’introduzione della valutazione ambientale nel nostro
ordinamento comportano un significativo cambiamento nella maniera di elaborare
i piani e programmi (di seguito P/P), in quanto devono:
·
permettere la riflessione sul futuro da parte di ogni
società e dei suoi governanti e nel contempo aumentare sensibilmente la
prevenzione, evitando impatti ambientali, sociali ed economici negativi;
·
essere effettuata il più a
monte possibile, durante la fase preparatoria del P/P e anteriormente alla sua adozione o all'avvio
della relativa procedura legislativa;
·
essere integrata il più
possibile nel processo di elaborazione del P/P.
3.2 La
Valutazione Ambientale va intesa come un processo continuo, che si estende
lungo tutto il ciclo vitale del P/P. Il significato chiave della Valutazione
Ambientale è costituito dalla sua capacità di integrare e rendere coerente il
processo di pianificazione orientandolo verso la sostenibilità.
Una
prima forma di integrazione è rappresentata dall’interazione positiva e
creativa tra la pianificazione e la valutazione durante tutto il processo di
impostazione e redazione del P/P; il dialogo permanente permette aggiustamenti
e miglioramenti continui, che si riflettono nel prodotto finale rendendolo
molto più consistente e maturo.
Altre
forme di integrazione imprescindibili sono la comunicazione e il coordinamento
tra i diversi enti e organi dell’amministrazione coinvolti nel P/P; l’utilità
di tale comunicazione diventa maggiore nelle decisioni di base circa il
contenuto del piano o programma.
Infine,
l’integrazione nella considerazione congiunta degli aspetti ambientali, sociali
ed economici; la forte tendenza alla compartimentazione del sapere rende
difficile la realizzazione di analisi integrate, che tuttavia permettono
l’emergere di conoscenze utili e interessanti quanto quelle che derivano dalle analisi specialistiche.
3.3
Nella gestione dei presenti
indirizzi e negli ulteriori atti in attuazione della legge per il governo del
territorio, si dovrà porre particolare attenzione considerando che P/P pur
soggetti tutti a valutazione ambientale attengono a natura e contenuti, in
alcuni casi, molto diversi tra di loro, aspetto questo che comporta
flessibilità e diversificazione di approccio pur nella comune ottica di
perseguire la valutazione degli effetti sull’ambiente dell’atto di pianificazione
e programmazione.
4.0 
Ambito di applicazione
4.1 I
P/P elaborati dalla Regione e dagli enti locali ai sensi dell’articolo 3
paragrafo 2 della direttiva, richiamata dal comma 1 dell’articolo 4 della legge
per il governo del territorio, come individuati dai successivi punti 4.2, 4.3 e
4.4 sono soggetti a valutazione ambientale secondo le modalità previste dal
successivo punto 5.0.
4.2 E’
effettuata una valutazione ambientale per tutti i P/P :
a) elaborati per i settori agricolo, forestale,
della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti
e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione
territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di
riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II
della direttiva 85/337/CEE o;
b) per i quali, in considerazione dei possibili
effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli
6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.
4.3 I P/P indicati alla lettera
a) del precedente punto 4.2 sono individuati nell’allegato A.
4.4 Relativamente ai P/P indicati alla lettera b)
del precedente punto 4.2 occorre precisare quanto segue:
Con la Direttiva 92/43/CEE (Habitat) è stata
istituita la rete ecologica europea “Natura 2000”, un complesso di siti
caratterizzati dalla presenza di habitat e specie animali e vegetali di
interesse comunitario la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a
lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo; la rete è
costituita da Zone di Protezione Speciale - ZPS, con riferimento alla direttiva
79/409/CEE e Siti di Importanza Comunitaria – SIC, istituiti ai sensi della
Direttiva Habitat.
Le ZPS sono state individuate e classificate con i
seguenti provvedimenti :
DM del 03 aprile 2000;
DM del 23 maggio 2005
pubblicato sulla GU n. 168 del 21 luglio 2005;
DGR n. 15648 del 15 dicembre
2003;
DGR n. 16338 del 13 febbraio
2004;
DGR n. 18453 del 30 luglio
2004;
DGR n. 19018 del 15 ottobre
2004;
DGR n. 21233 del 18 aprile
2005.
I SIC sono stati individuati con i seguenti
provvedimenti :
DGR n. 14106 del 8 agosto 2003;
DGR n. 18453 del 30 luglio
2004;
DGR n. 18454 del 30 luglio
2004.
4.5
L’ambito di applicazione,
relativamente al settore della pianificazione territoriale o della destinazione
dei suoli è stato ulteriormente specificato dal comma 2 dell’articolo 4 della
legge per il governo del territorio, precisando, che sono sempre soggetti a
valutazione ambientale i seguenti piani e le loro varianti:
·
piano territoriale regionale;
·
piani territoriali di
coordinamento provinciali;
·
documento di piano.
4.6
Per i P/P che determinano l’uso di piccole aree a livello
locale e le modifiche minori, come definiti con provvedimento dalla Giunta
regionale, si procede alla verifica di esclusione secondo le modalità previste
dal successivo punto 5.0, al fine di determinare se possono avere significativi
effetti sull’ambiente.
4.7
Per i P/P non ricompresi nel paragrafo 2 dell’articolo 3
della direttiva, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione
di progetti, si procede alla verifica di esclusione secondo le modalità
previste dal successivo punto 5.0, al fine di determinare se possono avere
effetti significativi sull’ambiente.
4.8 Sono
esclusi dalla valutazione ambientale in assonanza con quanto disposto
dall’articolo 3, paragrafo 8 della direttiva:
a)
i P/P destinati esclusivamente a scopi di difesa
nazionale e di protezione civile;
b)
i P/P finanziari o di bilancio.
5

La Valutazione ambientale (fasi metodologiche procedurali)
5.1 La piena integrazione della dimensione
ambientale nella pianificazione e programmazione implica un evidente
cambiamento rispetto alla concezione derivata dalla applicazione della
Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti. L’integrazione della dimensione
ambientale nei P/P deve essere effettiva, a partire dalla fase di impostazione
fino alla sua attuazione e revisione, sviluppandosi durante tutte le fasi
principali del ciclo di vita del P/P :
·
Orientamento e impostazione;
·
Elaborazione e redazione;
·
Consultazione, adozione ed approvazione;
·
Attuazione, gestione e monitoraggio.
5.2 La sequenza delle fasi di un processo di P/P
esposta nella figura 1, dà indicazioni in merito all’elaborazione dei contenuti
di ciascuna sistematicamente integrata con la valutazione ambientale,
indipendentemente dalle possibili articolazioni procedurali e dalle scelte
metodologiche che verranno operate.
Il filo
che collega le analisi/elaborazioni del P/P e le operazioni di Valutazione
Ambientale appropriate per ciascuna fase rappresenta la dialettica tra i due
processi e la stretta integrazione necessaria all’orientamento verso la
sostenibilità ambientale.
La
dialettica tra attività di analisi e proposta del P/P e attività di Valutazione
Ambientale deve essere reale: entrambe devono godere di pari autorevolezza e di
comparabile capacità di determinazione.
5.3 Lo schema
proposto è caratterizzato da tre elementi:
·
presenza di attività che tendenzialmente si sviluppano con
continuità durante tutto l’iter di costruzione e approvazione del P/P: base di
conoscenza e della partecipazione, intesa in senso ampio per comprendere
istituzioni, soggetti con competenze e/o conoscenze specifiche nonché il
pubblico e le sue organizzazioni;
·
fase di attuazione del P/P come parte integrante del processo
di pianificazione, in tal senso accompagnata da attività di monitoraggio e
valutazione dei risultati;
·
circolarità del processo di pianificazione, introdotta
attraverso il monitoraggio dei risultati e la possibilità/necessità di rivedere
il P/P qualora tali risultati si discostino dagli obiettivi di sostenibilità
che hanno motivato l’approvazione del P/P.
Figura 1
– Sequenza delle fasi di un processo di piano o programma

5.4
La Valutazione Ambientale continua nella sua
articolazione è esposta nello schema A articolato secondo le fasi enunciate al
punto 5.1.
5.5 Le fasi del ciclo di vita di un P/P (esposte nelle Linee Guida del Progetto enplan)
sono state riportate sinteticamente al fine di descrivere la successione logica
e gli aspetti, prevalentemente procedurali, della integrazione del processo
continuo di Valutazione Ambientale (VAS), che accompagnano il P/P dalla
impostazione fino alla attuazione e revisione.
5.6 Le fasi di tale processo vengono ripercorse facendo
riferimento in particolare ai processi di Valutazione Ambientale, con
l'obiettivo di definire con un più elevato livello di dettaglio le singole
componenti di ciascuna fase e di chiarirne per quanto possibile gli aspetti
metodologici e operativi. Lo schema A seguente riprende la successione di fasi
e di operazioni già avanzate nella figura 1.
Schema A - Processo metodologico –
procedurale
|
Fase
del piano |
Processo
di piano
|
Ambiente/
VA
|
|
|
Fase 0 Preparazione |
P0. 1 Pubblicazione
avviso P0. 2 Incarico per la stesura del P/P P0. 3 Esame proposte pervenute
elaborazione del documento programmatico |
A0. 1
Incarico per la redazione del rapporto ambientale |
|
|
Fase 1 Orientamento |
P1. 1 Orientamenti iniziali del piano |
A1. 1
Integrazione della dimensio-ne ambientale nel piano |
|
|
P1. 2 Definizione schema operativo per lo
svolgimento del processo e mappatura dei soggetti e delle autorità ambientali
coinvolte |
A1. 2
Definizione schema operativo per la VAS e mappatura dei soggetti e
delle autorità ambientali coinvolte |
|
|
|
P1. 3 Identificazione dei dati e delle informazioni
disponibili sul territorio |
A1. 3
Eventuale Verifica di esclusione (screening) |
|
|
|
Conferenza di verifica /valutazione |
Avvio
del confronto |
Dir./art. 6
comma 5, art.7 |
|
|
Fase 2 Elaborazione e redazione |
P2. 1 Determinazione obiettivi generali |
A2. 1 Definizione dell’ambito di
influenza (scoping) e definizione della portata delle informazioni da
includere nel rapporto ambientale |
|
|
P2. 2 Costruzione dello scenario di
riferimento e di piano |
A2. 2 Analisi di coerenza esterna |
||
|
P2. 3 Definizione obiettivi specifici
e linee d’azione e costruzione
delle alternative |
A2. 3 Stima degli
effetti ambientali costruzione e selezione degli indicatori A2.
4 Confronto e selezione delle
alternative A2.
5 Analisi di coerenza interna A2. 6 Progettazione del sistema di monitoraggio |
||
|
P2. 4 Documento di piano |
A2. 7 Rapporto ambientale
e sintesi non tecnica |
||
|
Conferenza di valutazione |
Consultazione
sul documento di piano |
Valutazione
del rapporto ambientale |
|
|
Fase 3 Adozione approvazione |
P3. 1 Adozione del piano |
A3. 1 Dichiarazione di sintesi |
|
|
P3. 2 Pubblicazione e raccolta osservazioni, risposta alle osservazioni |
A3. 2 Analisi di sostenibilità delle
osservazioni pervenute |
|
|
|
P3. 3 Approvazione finale |
A3. 3 Dichiarazione di sintesi finale |
|
|
|
Fase 4 Attuazione gestione |
P4. 1 Monitoraggio attuazione e gestione P4. 2 Azioni correttive ed eventuali
retroazione |
A4. 1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica |
|
5.7 Nella fase preliminare di orientamento e
impostazione del P/P, il processo di Valutazione Ambientale:
·
procede a un'analisi
preliminare di sostenibilità degli orientamenti del P/P;
·
svolge, quando necessario, la
“Verifica di esclusione” (screening) del P/P dalla Valutazione
Ambientale, ovvero la procedura che conduce alla decisione circa l'assoggettabilità
o meno del P/P all'intero processo di VAS.
5.8 Il
procedimento di valutazione ambientale, contestuale al processo di formazione
del P/P e anteriormente alla sua adozione, è avviato con atto formale reso
pubblico dall’autorità procedente, mediante pubblicazione di apposito avviso
sul BURL e su almeno un quotidiano, la quale provvede a :
·
individuare
l’autorità responsabile della valutazione ambientale;
·
individuare
gli enti territorialmente interessati e le autorità con specifiche competenze
in materia ambientale da invitare alla Conferenza di valutazione;
·
indire
la Conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in
una seduta finale di valutazione;
·
individuare
i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale;
·
definire
le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e
publicizzazione delle informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti
iniziative;
·
individuare
la rilevanza dei possibili effetti transfrontalieri.
5.9
La Verifica di esclusione
(screening) si applica ai P/P di cui ai punti 4.6 e 4.7 ed è effettuata
dall’autorità procedente secondo le indicazioni seguenti:
·
la verifica di esclusione è
effettuata dall’autorità procedente con atto riconoscibile reso pubblico, udito
il parere della Conferenza di verifica che si esprime in merito ai criteri di cui all’allegato II della
direttiva;
·
a tal fine il proponente
predispone un documento di sintesi della proposta di P/P contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica
degli effetti significativi sull’ambiente e sulla salute, facendo riferimento
ai criteri dell’allegato II;
·
alla Conferenza di Verifica
convocata dall’autorità procedente partecipano l’autorità responsabile della
valutazione ambientale, le autorità consultate e gli enti territoriali
interessati;
·
la verifica di esclusione si conclude con la decisione di escludere o non
escludere il P/P dalla
valutazione ambientale;
·
l’autorità procedente mette a
disposizione del pubblico le conclusioni adottate ai sensi del presente
articolo, comprese le motivazioni dell’esclusione dalla valutazione ambientale.
5.10 La valutazione ambientale si applica ai P/P di cui ai
punti 4.2 e 4.3, nonché a P/P di cui ai punti 4.6 e 4.7 a seguito di verifica
di esclusione conclusa con il rinvio alla valutazione ambientale ed è
effettuata dall’autorità procedente secondo le indicazioni di cui ai successivi
punti.
5.11
Nella fase di elaborazione e redazione del P/P il
processo integrato di Valutazione Ambientale
svolge le seguenti attività:
·
definizione
dell'ambito di influenza del P/P (scoping);
·
articolazione degli
obiettivi generali;
·
costruzione dello
scenario di riferimento;
·
coerenza esterna
degli obiettivi generali del P/P;
·
individuazione
delle alternative di P/P attraverso l'analisi ambientale di dettaglio, la
definizione degli obiettivi specifici del P/P e l'individuazione delle azioni e
delle misure necessarie a raggiungerli;
·
coerenza interna
delle relazioni tra obiettivi e linee di azione del P/P attraverso il sistema
degli indicatori che le rappresentano;
·
stima gli effetti
ambientali delle alternative di P/P confrontandole tra loro e con lo scenario
di riferimento al fine di selezionare l'alternativa di P/P;
·
elaborazione del
Rapporto Ambientale
·
costruzione del
sistema di monitoraggio.
5.12 Il
Rapporto ambientale elaborato a cura del proponente:
·
accompagna l’intero processo di
formazione del P/P, dimostrando
che i fattori ambientali sono stati integrati nel processo decisionale con
riferimento ai vigenti programmi per lo sviluppo sostenibile stabiliti dall’ONU
e dalla Unione Europea, dai trattati e protocolli internazionali, nonché da
disposizioni normative e programmatiche nazionali e/o regionali;
·
individua, descrive e valuta
gli obiettivi, le azioni e gli effetti significativi che l’attuazione del P/P potrebbe avere sull’ambiente
nonché le ragionevoli alternative in funzione degli obiettivi e dell’ambito
territoriale del P/P; esso,
inoltre, assolve una funzione propositiva nella definizione degli obiettivi e
delle strategie da perseguire ed indica i criteri ambientali da utilizzare
nelle diverse fasi, nonché gli indicatori ambientali di riferimento e le
modalità per il monitoraggio;
·
contiene le informazioni di cui
all’allegato I meglio specificate in sede di Conferenza di valutazione, tenuto
conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei
contenuti e del livello di dettaglio del P/P, della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente
valutati in altre fasi dell’iter decisionale.
5.13 L’autorità responsabile della valutazione
ambientale in accordo con l’autorità procedente, sulla base del processo di
Valutazione Ambientale, si esprime, in modo coordinato con le autorità
consultate, sulla proposta di P/P e
sul Rapporto Ambientale, valutando la sostenibilità del P/P, in merito agli effetti ambientali individuati nel rapporto
ambientale ed al loro contributo nella formazione del P/P. In particolare la valutazione deve contenere considerazioni
qualitative e/o quantitative in merito:
a)
alla qualità ed alla congruenza
delle scelte del P/P alla luce
delle alternative possibili individuate e rispetto alle informazioni ed agli
obiettivi del rapporto ambientale;
b)
alla coerenza interna ed
esterna del P/P;
c)
alla efficacia e congruenza del
programma di monitoraggio e degli indicatori selezionati.
5.14
L’autorità responsabile della
valutazione ambientale in accordo con l’autorità procedente, sulla base degli
esiti della Conferenza di Valutazione, e comunque prima dell’approvazione del P/P, esprime la valutazione in merito
ai criteri di cui all’allegato II con atto riconoscibile reso pubblico.
5.15 La Valutazione Ambientale nella fase di
consultazione, adozione e approvazione del P/P svolge due compiti
fondamentali:
·
collabora alla consultazione delle autorità competenti e del pubblico sul
Rapporto Ambientale e sulla proposta di P/P;
·
accompagna il
processo di adozione/approvazione con la redazione della “Dichiarazione di
Sintesi” nella quale si illustrano gli obiettivi ambientali, gli effetti
attesi, le ragioni della scelta dell'alternativa di P/P approvata e il
programma di monitoraggio dei suoi effetti nel tempo.
5.16 L’autorità procedente provvede a :
·
adottare e/o approvare il P/P ed il sistema di monitoraggio,
tenendo conto del rapporto ambientale, della valutazione ambientale, dei pareri
e delle osservazioni nonché ove necessario, dei risultati della eventuale
consultazione transfrontaliera.
·
mettere a disposizione del
pubblico le conclusioni adottate, comprese le motivazioni dell’eventuale
esclusione dalla valutazione ambientale.
5.17 Il processo di Valutazione Ambientale prosegue, dopo
l'approvazione del P/P, nella fase di attuazione e gestione con il monitoraggio
e le connesse attività di valutazione e
partecipazione. Tale monitoraggio ha un duplice compito:
·
fornire le informazioni
necessarie per valutare gli effetti ambientali delle azioni messe in campo dal
P/P, consentendo di verificare se esse sono effettivamente in grado di
conseguire i traguardi di qualità ambientale che il P/P si è posto;
·
permettere di
individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente dovessero
rendersi necessarie.
5.18 Il
sistema di monitoraggio deve garantire, anche
attraverso l’individuazione di specifici indicatori, la verifica degli effetti
ambientali in relazione agli obiettivi prefissati nelle diverse fasi di
attuazione, al fine di consentire tempestivi adeguamenti del P/P.
L’autorità procedente, sulla base delle indicazioni
fornite all’interno della Conferenza di Valutazione, individua le modalità di
controllo degli effetti ambientali significativi dell’attuazione del P/P.

5.19 Fa
parte della Valutazione Ambientale nella fase di attuazione e gestione anche la
valutazione preliminare dei possibili effetti ambientali delle Varianti di P/P
che dovessero rendersi necessarie sotto la spinta di fattori esterni. Da questo
punto di vista la gestione del P/P può essere considerata come una successione
di procedure di screening delle eventuali modificazioni parziali del P/P, a
seguito delle quali decidere se accompagnare o meno l'elaborazione delle
Varianti con il processo di Valutazione Ambientale.
6.0 Il
processo di partecipazione integrato nel piano o programma
6.1
La Convenzione di Aarhus il 25
giugno 1998 ratificata con legge 16 marzo 2001, n. 108 e delle Direttive
2003/4/CE e 2003/35/CE mettono in risalto la necessità della partecipazione del
pubblico e, in modo più specifico, il Protocollo UNECE sulla Valutazione
Ambientale Strategica prevede l'allargamento della partecipazione del
pubblico a tutto il processo di pianificazione / programmazione. Attualmente la partecipazione del
pubblico nella pianificazione / programmazione tende a essere concentrata
unicamente nella fase di consultazione sul P/P, con scarse possibilità di
interazione. In realtà la diversità dei metodi di partecipazione non è
regolata, così che la loro applicazione dipende dalla volontà politica
dell'organismo che sviluppa il P/P.
6.2
Perché i processi
di partecipazione nell'ambito della Valutazione Ambientale (VAS) abbiano
successo e producano risultati significativi, il pubblico, non solo i singoli
cittadini ma anche associazioni e categorie di settore, è opportuno sia
coinvolto in corrispondenza di diversi momenti del processo, ciascuno con una
propria finalità. Tali momenti devono essere ben programmati lungo tutte le
fasi, utilizzando gli strumenti più efficaci, e devono disporre delle risorse
economiche e organizzative necessarie.
6.3
Gli strumenti da utilizzare
nella partecipazione devono garantire l'informazione minima a tutti i soggetti
coinvolti, che devono essere messi in grado di esprimere pareri su ciascuna
fase e di conoscere tutte le opinioni e i pareri espressi e la relativa
documentazione. Gli strumenti di informazione sono essenziali per garantire
trasparenza e ripercorribilità al processo. A tale fine possono essere
impiegati strumenti di tipo informatico e possono essere attivati Forum on line
su siti web. I risultati della partecipazione è opportuno vengano resi pubblici
al pari di quelli dei processi di negoziazione / concertazione e di
consultazione. E’ inoltre opportuno che essi divengano parte integrante del
percorso di Valutazione Ambientale (VAS), incidendo sulla elaborazione del P/P.
6.4
Nello schema B è indicata, in
relazione alle fasi di elaborazione di un P/P, la successione delle attività di
partecipazione che dovrebbero essere integrate in ciascuna fase.
E’ importante tener conto che lo
schema presentato deve essere considerato come un processo globale di P/P, ma è
auspicabile che ciascuna fase del P/P possa fare conto su un proprio processo
di partecipazione.
Si renderebbe così possibile
arrivare ad accordi e soluzioni per ciascuna fase, in maniera che i soggetti
partecipanti vedano riflesse le loro opinioni in tutto il processo e possano
constatare la qualità che il loro sforzo conferisce al P/P.

Schema B
6.5 La
partecipazione integrata è supportata da momenti di concertazione,
consultazione e comunicazione:
6.6 Nella Concertazione l’autorità procedente individua, nella fase
iniziale di elaborazione del P/P, gli Enti, territorialmente limitrofi o comunque
interessati a vario titolo ai potenziali effetti derivanti dalle scelte di P/P,
da coinvolgere mediante un processo di concertazione. Scopo del processo è
concordare strategie ed obiettivi generali, in modo da ricercare il consenso
fra gli attori istituzionali già sulla impostazione del P/P. L’utilità e
l’importanza di questa fase sono ben evidenti se solo si considera che l’ambito
dei fenomeni ambientali di regola non coincide con i confini amministrativi
degli Enti responsabili dei P/P.
6.7 Nella Consultazione l’autorità procedente richiede pareri e
contributi a soggetti esterni all’amministrazione; tali momenti
intervengono durante:
·
la fase di
orientamento e impostazione;
·
l’eventuale Verifica
di esclusione (screening) circa l’opportunità o meno di procedere alla
Valutazione Ambientale del P/P;
·
la fase di
elaborazione e redazione anche al fine di definire i contenuti del futuro
Rapporto Ambientale (scoping);
·
prima della fase di
consultazione e adozione / approvazione,
·
al momento della pubblicazione della proposta di P/P e del
Rapporto Ambientale.
L’identificazione delle autorità
competenti e dei soggetti rilevanti da attivare, l’individuazione del pubblico
interessato, la costruzione della “mappa” dei possibili attori da coinvolgere
sono altrettante componenti delle
attività di impostazione del P/P.
6.8 L’autorità procedente, qualora
ritenga che l’attuazione di un P/P possa comportare effetti significativi
sull’ambiente di un altro Stato membro dell’Unione Europea avvia anche
procedure di consultazione transfrontaliere, informando autorità e settori del
pubblico interessati e ricevendone i rispettivi pareri.
Lo Stato membro cui sia pervenuta copia della
proposta di piano o programma e del rapporto ambientale, comunica all’altro
stato membro ed alla autorità procedente
se intende procedere a consultazioni anteriormente all’adozione del
piano o del programma o all’avvio della relativa procedura legislativa; in tal
caso gli stati membri interessati procedono alle consultazioni in merito ai
possibili effetti ambientali transfrontalieri derivanti dall’attuazione del
piano o del programma nonché alle misure previste per ridurre o eliminare tali
effetti.
Se tali consultazioni hanno luogo, gli Stati membri
interessati convengono specifiche modalità affinché le autorità con specifiche
competenze ambientali ed il pubblico dello Stato membro interessato, siano
informati e abbiano l’opportunità di esprimere il loro parere nei tempi fissati
preventivamente.
I pareri espressi attraverso la
consultazione, obbligatori e pubblici, devono essere presi in considerazione
così da consolidare la proposta di P/P prima della sua adozione / approvazione.

6.9 Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato
per informare i soggetti, anche non istituzionali, interessati alla
decisione e per consentirne la comunicazione e l’espressione dei diversi punti
di vista.
Le
tecniche utilizzabili a tale scopo sono molteplici e di tipologia differente.
Vanno da quelle di tipo informativo
unidirezionale, quali l’organizzazione di incontri di presentazione pubblica,
la pubblicazione su quotidiani, la predisposizione di volantini, di siti Web e
di mailing list, a quelle di tipo comunicativo bidirezionale, come
l’organizzazione di dibattiti e riunioni, di forum e chat on line su Internet.
Per
rendere la comunicazione realmente efficace, particolare cura dovrà essere
posta al linguaggio, utilizzando, ove possibile, termini non tecnici e di
facile comprensione anche a un pubblico non esperto. E’ opportuno che l’autorità
procedente predisponga un piano di comunicazione, volto all’individuazione dei
soggetti da coinvolgere nelle differenti fasi del processo ed alla definizione
dei rispettivi ruoli, nonché alla formulazione di iniziative di divulgazione
delle informazioni.
7
Raccordo con altre procedure
(disposizioni)

7.1
La Valutazione Ambientale si
applica a P/P per i quali l’obbligo risulta contemporaneamente dalle seguenti
normative comunitarie: Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, Direttiva
85/337CEE del 27 giugno 1985, Direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997, Direttiva
92/43/CEE, Direttiva 79/409/CEE;
7.2 Per
i P/P che interessano i S.I.C., p.S.I.C. e Z.P.S. rientranti nella disciplina
di cui alla Direttiva 2001/42/CE si applicano le disposizioni seguenti:
a)
in presenza di piani e
programmi soggetti a verifica di esclusione, la valutazione di incidenza è
effettuata dalla Conferenza di verifica acquisito il parere obbligatorio e
vincolante dell’autorità preposta;
b)
in presenza di piani e
programmi soggetti a valutazione ambientale la valutazione di incidenza è
effettuata dalla Conferenza di valutazione acquisito il parere obbligatorio e
vincolante dell’autorità preposta.
A tal fine il Rapporto ambientale è corredato dalla
documentazione prevista per la valutazione di incidenza (Allegato G del D.P.R.
357/97 e successive modifiche ed integrazione e Allegato D – sezione piani
della deliberazione G.R. 8 agosto 2003 n. VII/14106).
7.3
Per i P/P che definiscono il
quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencato negli allegati
I e II della direttiva 85/337/CEE si applicano le disposizioni seguenti:
a)
ai sensi e per gli effetti del
3 comma dell’articolo 10 del D.P.R. 12.04.1996, la verifica di esclusione dalla
VIA per i progetti di cui all'articolo 1, comma 6, allorché previsti
esplicitamente da P/P è effettuata dalla Conferenza di valutazione acquisito il
parere obbligatorio e vincolante dell’autorità preposta in materia di VIA.
A tal fine il Rapporto Ambientale previsto è
corredato dalla documentazione prevista dall’Allegato D del D.P.R. 12.04.1996 e
successive modifiche ed integrazioni.
7.4
La Giunta Regionale provvede a
specificare le modalità attuative della valutazione ambientale inerenti le
diverse tipologie di piani e programmi, anche al fine di garantire il raccordo,
l’ottimizzazione e la semplificazione dei procedimenti inerenti piani e
programmi per i quali anche altre direttive e regolamenti comunitari prevedono
l’obbligo di valutazioni sotto il profilo ambientale.
8.0 Sistema
informativo lombardo valutazione ambientale piani e programmi
8.1
E’ costituito
il Sistema informativo Lombardo valutazione ambientale di piani e programmi,
volto a perseguire le seguenti finalità:
·
costituire il portale del
sistema degli enti della Regione lombardia;
·
costituire link con Unione
Europea e stato
·
costituire link con altre
esperienze europee
·
mettere in rete norme,
esperienze, buone pratiche;
·
inserire informazione circa la
decisione (articolo 9)
·
supportare il monitoraggio
(articolo 10)
8.2 Compete alla Giunta regionale mediante
l’utilizzo sistema informativo elaborare ogni cinque anni una relazione
sull’applicazione della norma in materia di valutazione ambientale di piani e
programmi anche quale contributo alla relazione prevista dall’articolo 12 della
direttiva.
Allegati
Allegato I
- Informazioni di cui all'articolo 5 della Direttiva 2001/42/CE
Allegato II
- Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi
di cui all'articolo 3 della Direttiva 2001/42/CE
Allegato A - Piani e programmi di cui al capitolo 3, punto
2, lettera a)
Allegato I - Informazioni di cui all'articolo 5 della
Direttiva 2001/42/CE
Le informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 5, sono:
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del
piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua
evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere
significativamente interessate;
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o
programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare
rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE
e 92/43/CEE;
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello
internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al
programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di
detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
f) possibili effetti significativi(1) sull'ambiente, compresi
aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la
fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il
patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e
l'interrelazione tra i suddetti fattori;
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più
completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente
dell'attuazione del piano o del programma;
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e
una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali
difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how)
nella raccolta delle informazioni richieste;
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di
cui all'articolo 10;
o)
sintesi non tecnica delle
informazioni di cui alle lettere precedenti.
(1) Detti effetti devono comprendere quelli secondari,
cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei,
positivi e negativi.
Allegato II - Criteri
per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3
della Direttiva 2001/42/CE
1. Caratteristiche del piano o del
programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
-
in quale misura il piano o il
programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o
per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni
operative o attraverso la ripartizione delle risorse
-
in quale misura il piano o il
programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente
ordinati,
-
la pertinenza del piano o del
programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al
fine di promuovere lo sviluppo sostenibile,
-
problemi ambientali pertinenti
al piano o al programma,
-
la rilevanza del piano o del
programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore
dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o
alla protezione delle acque).
2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate,
tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
-
probabilità, durata, frequenza
e reversibilità degli effetti,
-
carattere cumulativo degli
effetti,
-
natura transfrontaliera degli
effetti,
-
rischi per la salute umana o
per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti),
-
entità ed estensione nello
spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente
interessate),
-
valore e vulnerabilità
dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
-
delle speciali caratteristiche
naturali o del patrimonio culturale,
-
del superamento dei livelli di
qualità ambientale o dei valori limite,
-
dell'utilizzo intensivo del
suolo
-
effetti su aree o paesaggi
riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.