Deliberazione
della Giunta Regionale del 7 giugno 1996, n. VI/14095
Approvazione
delle modalità procedurali di attuazione della Procedura A (valutazione di
impatto ambientale di livello regionale) e della Procedura B (verifica di applicabilità
della procedura di V.I.A.) da applicarsi ai relativi progetti di piano di
ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle province
di Bergamo, Brescia e Como (art. 5 della L. 2 maggio 1990, n. 102, e d.p.c.m. 4
dicembre 1992). Istituzione di un apposito gruppo di lavoro presso l'unità
operativa organica V.I.A. del servizio programmazione per l'area degli
interventi sul territorio del settore urbanistica e territorio.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista
la L. 2 maggio 1990 n. 102, recante "Disposizioni per la ricostruzione
e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di
Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle
eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987";
vista
la d.c.r. del 19 marzo 1992, n. 5/508 con cui è stata adottata la proposta di
piano per la ricostruzione e lo sviluppo delle aree di cui trattasi, ex
art. 5 della succitata L. 102/1990;
vista
la l.r. 1 agosto 1992, n. 23 che detta norme per l'esecuzione degli interventi
straordinari di cui trattasi;
visto
il d.p.c.m. 4 dicembre 1992 di approvazione, nei termini e con le prescrizioni
indicati dal provvedimento stesso, del piano suddetto e della relativa
modulazione delle risorse finanziarie, nonché delle seguenti procedure
differenziate, da applicarsi in funzione dell'entità prevedibile o potenziale
degli impatti:
— Procedura A — valutazione di impatto ambientale a
livello regionale;
— Procedura B — verifica della applicabilità della
procedura V.I.A.;
— Procedura C — V.I.A. secondo le norme del
d.p.c.m. 10 agosto 1988, n. 377 e 27 dicembre 1988;
preso
atto che il suddetto d.p.c.m. 4 dicembre 1992 fornisce indicazioni in merito e
dispone, in particolare:
a) in
merito alla procedura A (V.I.A. a livello regionale), che la regione:
— definisca contenuti e modalità, usando
particolare attenzione alla informazione e partecipazione del pubblico, alla
pubblicità degli atti autorizzativi o decisionali che contengono le motivazioni
delle scelte, nonché alla considerazione delle osservazioni del pubblico
stesso;
— provveda ad individuare eventuali soglie
dimensionali definite dalla regione e comunicate al ministero dell'ambiente,
relativamente ai progetti ricadenti nell'allegato II della dir. 85/377/CEE;
b) in
merito alla procedura B (verifica dell'applicabilità della procedura V.I.A.),
che relativamente ai progetti soggetti a tale procedura, venga redatto, prima
del progetto esecutivo, uno studio ambientale finalizzato alla individuazione
di accorgimenti progettuali e modalità esecutive dell'opera volti a migliorarne
l'inserimento ambientale; studio che unitamente al progetto di massima, dovrà
essere trasmesso al ministero dell'ambiente, al fine di stabilire
l'applicabilità o meno della procedura V.I.A. e, in caso di relativa
esclusione, l'applicazione della procedura V.I.A. regionale ovvero di nessuna
specifica procedura;
c) che in
merito alla procedura C - Valutazione di impatto ambientale, si è provveduto
con la D.G.R. 2 novembre 1993, n. 42847, recante, 1989, nonché definizione dei
rapporti tra gli staff di coordinamento e l'unità operativa organica V.I.A., ai
sensi dell'art. 3, comma 5, della l.r. n. 23/1992";
preso
atto, riguardo all'applicazione della precitata procedura A, che, in carenza di
specifica normativa regionale, non esiste procedura codificata per la relativa
valutazione dell'impatto;
ravvisata
peraltro l'esigenza di procedere in tempi brevi, pur nel rispetto del dettato
di legge, in relazione alla necessità di non procrastinare ulteriormente l'attuazione
del piano di cui trattasi, ed in assenza della normativa regionale in materia
di valutazione di impatto ambientale, di dare applicazione a una procedura
regionale transitoria volta a definire l'ammissibilità o meno, in termini di
valutazione di impatto ambientale, dei relativi interventi previsti dal piano,
fermo restando che tale procedura verrà a decadere in caso di formalizzazione
della l.r., al cui dettato i progetti in questione dovranno automaticamente
conformarsi;
visto
l'allegato A - Attuazione del d.p.c.m. 4 dicembre 1992 - Definizione delle
modalità procedurali di attuazione della procedura A (valutazione impatto
ambientale di livello regionale), contenente le modalità procedurali di
attuazione della procedura A regionale, e ritenutolo condivisibile;
ritenuto,
in relazione alle specifiche competenze della unità operativa organica V.I.A.
del servizio programmazione per l'area degli interventi sul territorio del
settore urbanistica e territorio della giunta regionale e al rapporto di collaborazione
della unità stessa con gli staff di coordinamento operativo di cui alla l.r.
23/1992 già formalizzato con la succitata D.G.R. 2 novembre 1993, n. 42847, di
avvalersi della sopra menzionata unità operativa ai fini dell'espletamento
delle incombenze connesse con l'applicazione della procedura regionale di
valutazione di impatto ambientale ai progetti di cui trattasi;
ritenuto
altresì che, per l'espletamento delle suddette incombenze, il necessario
personale specialistico di supporto alla precitata unità operativa V.I.A. venga
messo a disposizione dallo staff di coordinamento operativo per il piano di
ricostruzione e lo sviluppo della Valtellina e che, in considerazione del
carico di lavoro indotto dal presente provvedimento, il medesimo produca i propri
effetti di avvenuta integrazione del personale della suddetta U.O.O. V.I.A.;
ritenuto
opportuno, in particolare, che, alle valutazioni di competenza regionale in
ordine all'ammissibilità o meno dei suddetti interventi sottoposti a procedura
A, provveda, sulla base della procedura di cui trattasi, un apposito gruppo di
lavoro, denominato "Gruppo di lavoro Valtellina - Procedura A - VIA
regionale", da istituirsi presso la sopra menzionata unità operativa
V.I.A., composto dai dirigenti, o rispettivi delegati, delle seguenti strutture
della giunta regionale:
— staff di coordinamento operativo per il piano di
ricostruzione e sviluppo della Valtellina;
— unità operativa organica V.I.A.;
— servizi della giunta, di volta in volta
interessati;
— provincia territorialmente interessata.
Visto
l'allegato B - Attuazione del d.p.c.m. 4 dicembre 1992 - Definizione delle
modalità procedurali di attuazione della procedura B (verifica di applicabilità
della procedura di V.I.A.), contenente la metodologia procedurale per l'assolvimento
del dettato di legge riguardo ai progetti assoggettati alla prrocedura B, e
ritenutolo condivisibile;
preso
atto che, ai sensi della precitata l.r. 1° agosto 1992, n. 23, il presente atto,
in quanto volto a consentire l'attuazione dei suddetti piani approvati dal
consiglio regionale, rientra nell'ambito degli atti di competenza della giunta
regionale;
ritenuto
di trasmettere formalmente copia del presente provvedimento al ministero dell'ambiente,
a dimostrazione della volontà di procedere — pur con le limitazioni derivanti
dallo status quo legislativo regionale nella specifica materia — nel
rispetto delle prescrizioni dettate dal ministero stesso, anche al fine di
consentire il regolare iter dei progetti sottoposti alla procedura B che il
suddetto ministero stabilisca di riconvertire in procedura regionale A;
ritenuto
di informare opportunamente il pubblico dell'approvazione della procedura
V.I.A. regionale di cui trattasi, mediante pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della regione Lombardia;
preso
atto delle valutazioni del dirigente dello staff ricostruzione e sviluppo della
Valtellina del settore lavori pubblici ed edilizia residenziale, e del
dirigente del servizio programmazione per l'area degli interventi sul
territorio del settore urbanistica e territorio che, al riguardo, dichiarano la
congruità e la pertinenza del presente provvedimento ai dettati della legge
102/1990, del piano di ricostruzione e sviluppo, e del relativo d.p.c.m. di
approvazione, sottolineando l'urgenza di adozione del provvedimento medesimo,
propedeutico ad altre determinazioni attuative del piano, già definite;
vagliate
e asssunte come proprie le predette valutazioni;
dato
atto che la presente deliberazione è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 1
del D.Lgs. 13 febbraio 1993, n. 40, come modificato dal D.Lgs. 10 novembre
1993, n. 479;
ad
unanimità di voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1)
di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e in ottemperanza al
d.p.c.m. 4 dicembre 1992 ,
— il documento allegato sub A al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, inerente alla definizione
delle modalità procedurali di attuazione della procedura A, di valutazione di
impatto ambientale di livello regionale;
— il documento allegato sub B al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, inerente alla definizione
delle modalità procedurali di attuazione della procedura B di verifica di
applicabilità della procedura V.I.A.;
2)
di stabilire che la procedura A regionale di cui al suddetto punto 1, primo
alinea, decada in caso di entrata in vigore della legge regionale in materia di
disciplina dell'impatto ambientale, al cui dettato i progetti in questione
dovranno automaticamente conformarsi;
3)
di avvalersi, ai fini dell'espletamento delle incombenze connesse con
l'attuazione della procedura A regionale di cui al predetto punto 1, primo
alinea, dell'unità operativa organica V.I.A. del servizio programmazione per
l'area degli interventi sul territorio del settore urbanistica e territorio -
giunta regionale;
4)
di avvalersi, ai fini dell'espletamento delle incombenze connesse con
l'attuazione della procedura B di cui al predetto punto 1, secondo alinea dello
staff di coordinamento operativo per il piano di ricostruzione e sviluppo della
Valtellina del settore lavori pubblici ed edilizia residenziale - giunta
regionale;
5)
di disporre che lo staff di coordinamento operativo per il piano di
ricostruzione e sviluppo della Valtellina di cui alle premesse metta a
disposizione della suddetta unità operativa organica V.I.A. il necessario
personale specialistico di supporto alla stessa, al fine dell'espletamento
delle incombenze di cui trattasi, e che, in considerazione del carico di lavoro
indotto dal presente provvedimento, il medesimo produca i propri effetti ed
avvenuta integrazione del personale della citata U.O.O. V.I.A.;
6)
di istituire, per le relative valutazioni di competenza regionale in ordine
all'ammissibilità o meno degli interventi sottoposti alla procedura A - V.I.A.
regionale, un apposito gruppo di lavoro presso la sopra menzionata unità
operativa organica V.I.A., denominato , composto dai dirigenti, o rispettivi
delegati, delle seguenti strutture della giunta regionale:
— staff di coordinamento operativo per il piano di
ricostruzione e sviluppo della Valtellina di cui alle premesse;
— unità operativa V.I.A. regionale, sopra
identificata;
— servizi della giunta regionale di seguito
elencati:
· settore urbanistica e territorio - servizi:
urbanistica, beni ambientale;
· settore ambiente ed energia - servizi: geologico,
tutela delle acque, protezione aria, tutela ambiente naturale e parchi;
· settore agricoltura SPAFA competente per
territorio;
· settore lavori pubblici ed edilizia residenziale
- servizio OIDS; integrati da rappresentanti di altri servizi della giunta
regionale interessati in relazione alla tipologia dell'intervento oggetto di
valutazione;
— provincia territoriale interessata;
7)
di provvedere alla formale trasmissione di copia del presente provvedimento al
ministero dell'ambiente;
8)
di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della regione
Lombardia.
Allegato A
ATTUAZIONE DEL d.p.c.m. 4
DICEMBRE 1992
Definizione delle modalità
procedurali di attuazione della PROCEDURA A
(Valutazione impatto
ambientale di livello regionale)
In
carenza di una normativa di impatto ambientale di livello regionale e ravvisata
l'esigenza di procedure, nel rispetto del dettato di legge, in relazione alla
necessità di dare attuazione al piano di ricostruzione e sviluppo della
Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como (ex
art. 5 della legge 102/1990 — come approvato dal d.p.c.m. 4 dicembre 1992), si
è reso indispensabile definire una specifica procedura regionale di impatto
ambientale.
Tale
procedura si applica ai progetti ricompresi nel piano di ricostruzione e
sviluppo (PRS) sino all'approvazione di specifica normativa regionale, in
ottemperanza all'atto di indirizzo e coordinamento previsto dell'art. 41, comma
1, della legge n. 146/1994.
1.0
Ambito di applicazione della procedura A - V.I.A. regionale
1.1
La procedura A, di valutazione di impatto ambientale regionale, nel rispetto di
quanto previsto dal punto 4.3. — Procedure, del documento n. 2 allegato al
d.p.c.m. 4 dicembre 1992, si applica ai progetti ricompresi nel PRS, di seguito
indicati:
a) nuovi
interventi di viabilità valliva ed intervalliva;
b) porti
lacuali;
c)
progetti industriali localizzati fuori dalle aree industriali e artigianali,
nonché quelli riguardanti i settori sensibili (allegato A1);
d)
progetti riguardanti azioni strutturali nel settore manifatturiero relative al
trattamento e recupero degli scarti industriali, per la gestione dei rifiuti
industriali, la discarica di materiali lapidei e trattamento dei fanghi;
e) altri
progetti ricadenti nell'allegato II della direttiva CEE/337/85, come
specificati ed articolati nell'atto di indirizzo e coordinamento, previsto
dall'art. 41, comma 1, della legge n.146/1994, come esaminato ed approvato
dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le
province autonome nella seduta del 14 febbraio 1996 (allegato A2).
1.2.
La procedura A — V.I.A. regionale, si applica anche ai progetti sottoposti alla
procedura B che il competente ministero dell'ambiente ritenga di riconvertire
in procedura A — V.I.A. regionale.
1.3.
Ai fini del presente documento valgono le definizioni seguenti:
— autorità competente — la regione Lombardia —
settore urbanistica e territorio, tramite l'U.O.O. VIA del servizio
programmazione per l'area degli interventi sul territorio;
— committente — il soggetto che richiede il
provvedimento di approvazione, autorizzazione o concessione che consente in via
definitiva la realizzazione del progetto;
— autorità proponente — la pubblica autorità che
promuove l'iniziativa relativa al progetto.
2.0.
Attuazione della procedura A - Valutazione di impatto ambientale regionale
2.1.
Alle valutazioni di competenza regionale provvede, sulla base della presente
procedura, l'apposito gruppo di lavoro denominato Gruppo di lavoro Valtellina -
Procedura A - VIA regionale" istituito presso l'unità operativa organica
V.I.A. del servizio programmazione per l'area degli interventi sul territorio
del settore urbanistica e territorio della giunta regionale, composto dai
dirigenti, o rispettivi delegati, delle seguenti strutture regionali:
— staff di coordinamento operativo per il piano di
ricostruzione e sviluppo;
— unità operativa organica V.I.A.;
— servizi della giunta regionale di seguito
elencati:
· settore urbanistica e territorio - servizi:
urbanistica, beni ambientali;
· settore ambiente ed energia - servizi: geologico,
tutela delle acque, protezione aria, tutela ambiente naturale e parchi;
· settore agricoltura - SPAFA competente per
territorio;
· settore sanità - servizio igiene pubblica;
· settore lavori pubblici ed edilizia residenziale
- servizio OIDS ; integrati da rappresentanti di altri servizi della giunta regionale
interessati in relazione alla tipologia dell'intervento oggetto di valutazione;
— provincia territorialmente interessata.
2.2.
Il gruppo di lavoro costituito con decreto del presidente della giunta
regionale potrà avvalersi della collaborazione di altri settori e servizi
regionali, nonché di aziende e società regionali su richiesta del responsabile
del gruppo di lavoro.
2.3.
Il personale di supporto alla suddetta unità operativa organica V.I.A. per
l'espletamento delle incombenze connesse con l'attuazione della procedura A -
V.i.a. regionale, verrà messo a disposizione dallo staff di coordinamento per
il piano di ricostruzione e sviluppo.
3.0
Contenuto dello studio di impatto ambientale
3.1.1
Lo studio di impatto ambientale deve contenere almeno i seguenti elementi
informativi e valutativi:
a)
descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggetto ad impatto
significativo;
b)
illustrazione del progetto in relazione alla legislazione, alla pianificazione
ed alla programmazione vigente;
c)
descrizione delle possibili alternative prese in esame, inclusa l'alternativa
zero, con indicazione delle fondamentali ragioni della scelta, tenuto conto
degli effetti sull'ambiente;
d)
descrizione del progetto, comprendente in particolare:
— descrizione delle caratteristiche fisiche
dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante
le fasi di costruzione e di esercizio;
— descrizione delle principali caratteristiche dei
processi produttivi, con l'indicazione, in particolare, della natura e delle
qualità dei materiali impiegati;
— valutazione del tipo e della qualità dei residui
e delle emissioni previste (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo,
rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, ecc.), risultanti dalla realizzazione
e dall'esercizio dell'intervento proposto;
e)
indicazione del rapporto tra costi preventivati e benefici stimati, anche in
termini socio-economici, derivanti dalle opere progettate;
f)
identificazione degli impatti dovuti:
— alla realizzazione del progetto;
— all'utilizzazione delle risorse naturali;
— all'emissione di inquinanti, alla produzione di
sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;
g)
previsione, stima e valutazione degli impatti;
h)
descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e, se possibile,
compensare i più rilevanti effetti negativi dell'intervento in progetto;
i) sintesi
non tecnica delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti;
l)
sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o carenze conoscitive)
incontrate dal committente o autorità proponente nella raccolta dei dati
richiesti.
3.1.2
L'esattezza delle informazioni contenute nel punto 3.1.1 è attestata da
apposita dichiarazione giurata resa dai professionisti iscritti ai rispettivi
albi professionali, ove esistenti, ovvero dagli esperti che firmano lo studio
di impatto ambientale.
4.0
Pronuncia di compatibilità ambientale
4.1
Fase preliminare (comunicazione inizio studi, richiesta di pronuncia e
deposito).
4.1.1
Il committente o l'autorità proponente che intendono realizzare un progetto
ricadente nella procedura A - V.i.a. regionale danno comunicazione dell'inizio
degli studi all'autorià competente.
4.1.2
La richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale unitamente a tre copie
dello studio di impatto ambientale, degli elaborati progettuali e
all'attestazione dell'avvenuta pubblicazione, è trasmessa dal committente o
dall'autorità competente ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale.
4.1.3
Contestualmente alla presentazione della domanda di cui al punto 4.1.2 il
committente o l'autorità proponente provvedono:
— alla pubblicazione, sul quotidiano più diffuso
nella provincia territorialmente, interessata di un annuncio contenente
l'indicazione dell'opera, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione del
progetto;
— al deposito di copia della domanda comprensiva
degli allegati di cui al punto 4.1.2 presso la provincia territorialmente
interessata;
— alla trasmissione di copia dello studio di
impatto ambientale e degli elementi progettuali all'ente gestore del parco
statale e/o regionale se istituito;
— alla trasmissione della sintesi non tecnica ai
comuni territorialmente interessati.
4.1.4
Le province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco e Sondrio individuano l'ufficio di
deposito dello studio di impatto ambientale e ne danno comunicazione
all'autorità competente al fine della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
4.1.5
_ facoltà del committente o dell'autorità proponente richiedere alla regione
l'avvio di una fase preliminare una volta alla definizione delle informazioni
comprese nel punto 3.1.1 che devono essere fornite all'interno dello studio di
impatto ambientale. Tale fase è attivata dal committente o autorità proponente
in sede di comunicazione dell'inizio studi di cui al precedente punto 4.1.1, è
svolta in contraddittorio con l'autorità competente, ed è recepita mediante
apposito verbale depositato presso l'autorità competente e gli uffici di
deposito di cui al punto 4.1.4.
4.1.5
_ altresì facoltà del committente o dell'autorità proponente richiedere alla
regione, la designazione di osservatori, che assistano a sopralluoghi, prove,
verifiche sperimentali di modelli ed altre operazioni tecniche, non facilmente
ripetibili, che siano funzionali allo studio.
4.2
Fase istruttoria e valutazione
4.2.1
L'istruttoria inerente i progetti sottoposti a procedura è effettuata
dall'autorità competente mediante:
a)
verifica della completezza della documentazione presentata;
b)
predisposizione, entro 10 giorni dal deposito del decreto del presidente o
dell'assessore delegato, finalizzato:
— a definire la composizione del gruppo di lavoro ;
— ad individuare gli enti territoriali competenti a
partecipare alla conferenza di concertazione dei pareri;
— ad indire la confernza di concertazione dei
pareri;
— ad indire l'eventuale inchiesta pubblica;
c)
trasmissione del rapporto sullo studio di impatto ambientale predisposto dal
gruppo di lavoro, alla giunta regionale unitamente alla deliberazione circa il
giudizio di compatibilità ambientale;
d)
comunicazione al committente della provincia di compatibilità ambientale, e sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.
4.2.2
Ove sia verificata l'incompletezza della documentazione depositata dal committente
o dall'autorità proponente, l'autorità competente provvede a richiedere, in
un'unica soluzione, le integrazioni necessarie. Decorsi infruttuosamente
novanta giorni dalla richiesta, senza risposta in merito o senza richiesta di
proroga motivata, la stessa ha effetto di pronuncia interlocutoria negativa.
4.2.3
L'esame dello SIA è effettuato dal gruppo di lavoro, il quale entro 60 giorni
dalla data del decreto di istituzione, predispone il rapporto sullo studio di
impatto ambientale contenente le determinazioni in ordine alla compatibilità
ambientale dell'intervento, alle eventuali condizioni a cui i lavori devono
sottostare, agli interventi di monitoraggio, nonché alle eventuali misure di
mitigazione e/o compensazione.
4.2.4
La confernza di concertazione dei pareri, mira a valutare gli effetti
dell'impatto ambientale del progetto in esame, alla luce degli interessi
rappresentati ed a formulare, per quanto possibile, indicazioni convergenti, o
nell'impossibilità di conseguire tale risultato, a prospettare le diverse
soluzioni emerse.
Si
articola in due momenti diversi tra di loro:
— riunione preliminare alla quale sono invitati gli
enti territoriali individuati unitamente al proponente al fine di illustrare il
progetto e lo studio di impatto ambientale;
— conferenza di concertazione alla quale
partecipano gli enti territoriali individuati al fine della concertazione del
loro parere.
La
conferenza di concertazione dei pareri è convocata entro 45 giorni dalla data
del decreto del presidente della giunta regionale.
4.2.5
_ facoltà della giunta regionale indire una inchiesta pubblica cui partecipano
il committente o l'autorità proponente, gli altri soggetti pubblici e chiunque
vi abbia interesse. Le modalità di svolgimento dell'inchiesta saranno
successivamente definite con ulteriore provvedimento della giunta regionale.
4.4
Giudizio di compatibilità ambientale
4.4.1
La giunta regionale, considerato il rapporto sullo studio di impatto ambientale
predisposto dal gruppo di lavoro, valutare le decisioni emerse dalla conferenza
di concertazione dei pareri degli enti territoriali, entro 90 giorni dal
deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale, con atto
deliberativo assume le determinazioni in ordine alla compatibilità ambientale
dell'intervento proposto, e individua le misure di mitigazione e compensazione,
nonché gli interventi di monitoraggio necessari.
4.4.2
L'amministrazione competente alla autorizzazione definitiva dell'opera, o che provvede
alla sua realizzazione acquisisce il giudizio di compatibilità ambientale
comprendente le eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il
monitoraggio delle opere e/o degli impianti. Nel caso di iniziative promosse da
autorità pubbliche il provvedimento definitivo che ne autorizza la
realizzazione deve adeguatamente evidenziare la conformità delle scelte
effettuate agli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale.
Negli altri casi i progetti devono essere adeguati agli esiti del giudizio di
compatibilità ambientale prima del rilascio dell'autorizzazione alla
realizzazione.
4.4.3
Il provvedimento di cui sopra è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
regione Lombardia e notificato al committente o all'autorità proponente e
depositato presso l'ufficio provinciale individuato al punto 4.1.4.
5.0
Effetti del provvedimento
5.1
Il provvedimento di cui al precedente punto 4.4.1, ove positivo, ha l'effetto
di consentire lo svolgimento della procedura approvativa del progetto secondo
le vigenti disposizioni di legge, attestando che nulla osta alla realizzabilità
dello stesso piano strettamente ambientale.
6.0
Misure di mitigazione, compensazione e monitoraggio
6.1
Il provvedimento di cui al precedente punto 4.4.1, ove contenga prescrizioni di
mitigazione o di monitoraggio dell'impatto ambientale, obbliga il committente a
confermare il progetto agli obiettivi specifici delle predette prescrizioni,
prevedendo, eventualmente fondi fidejussori che garantiscano l'attuazione
integrale del progetto stesso.
6.2
Le eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui
al punto 4.4.1 o le eventuali modifiche progettuali comportanti significative
variazioni della compatibilità dell'intervento verranno valutate dai soggetti
aventi titolo alla sorveglianza dell'attuazione del progetto, che potranno
ordinare la sospensione dei lavori ed irrogare le eventuali sanzioni
amministrative.
7.0
Partecipazione al procedimento
7.1
La partecipazione dei cittadini alla procedura di valutazione di impatto
ambientale è finalizzata:
a) ad
informare a rendere partecipi i cittadini delle iniziative e degli interventi
proposti che interessino il territorio e le condizioni di vita dei medesimi;
b) ad
acquisire elementi di conoscenza e di valutazione in funzione della decisione
finale;
c) a
mettere a punto ulteriori garanzie e misure di mitigazione e di controllo.
7.2
Chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua
localizzazione intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i
possibili effetti dell'intervento medesimo può presentare, in forma scritta,
all'autorità competente, osservazioni sull'opera soggetta alla procedura di
valutazione di impatto ambientale nel termine di trenta giorni dalla
pubblicazione dell'avviso di cui al precedente punto 4.1.3. Il giudizio di
compatibilità ambientale considera contestualmente, singolarmente o per gruppi,
i pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e le osservazioni del
pubblico.
7.3
_ facoltà della Provincia territorialmente interessata richiedere all'autorità
competente l'indizione di una inchiesta pubblica per l'esame dello studio
presentato, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e le
osservazioni dei cittadini. L'inchiesta pubblica si conclude con una relazione
sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e
valutati ai fini del giudizio di compatibilità ambientale.
8.0
Sistema informativo per la V.I.A. (S.I.1.V.I.A. - procedura A) e sportello
informativo
8.1
Presso l'unità operativa organica V.I.A. è istituito il sistema informativo per
la valutazione di impatto ambientale (S.I.1.V.I.A. - procedura A) che contiene,
su base informatizzata, oltre agli elementi principali contenuti negli studi di
impatto ambientale, anche i dati progettuali, gli elementi emersi nella
consultazione, le determinazioni degli organi competenti.
Tale
sistema è aggiornato sullo stato di avanzamento degli interventi (fasi
temporali significative, rispetto delle prescrizioni contenute nel
provvedimento di cui al punto 4.4.1, raggiungimento degli obiettivi).
8.2
_ altresì istituto presso l'U.O.O. V.I.A. - servizio programmazione per l'area
degli interventi sul territorio del settore urbanistica e territorio uno
sportello informativo, al fine di informare in tempo reale dello stato di
avanzamento delle singole procedure di V.I.A., ( comunicazione inizio studi,
avvisi di deposito, pubblicazioni sui quotidiani, tempi di deposito e modalità
di inoltro delle informazioni, eventuali inchieste pubbliche, decisioni assunte
dalle autorità competenti).
Tale
sportello sarà attivabile dall'esterno mediante accesso al centro informativo
regionale e dalle sedi provinciali mediante accesso agli uffici individuati di
cui al punto 4.1.4.
Allegato A1
SETTORI SENSIBILI
Il
piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle
province di Bergamo, Brescia e Como ex art. 5 della legge 102/1990,
approvato con prescrizioni dal d.p.c.m. 4 dicembre 1992, individua quali
"Settori sensibili" le seguenti classi e sottoclassi di attività:
22
- industria della produzione e prima trasformazione dei metalli, limitatamente
a :
221 - siderurgia (secondo il trattato CECA) esclude
le cokerie annesse a stabilimenti siderurgici.
24
- Industria della lavorazione dei minerali non metalliferi, limitatamente a:
242
- produzione di cemento, calce e gesso.
243 - Produzione di materiali per costruzione in
calcestruzzo, amianto-cemento e gesso.
248.4 - Produzione di oggetti igienico-sanitari in terraglia
forte, semiforte e dolce, vitreous china e fire clay.
25
- Industrie chimiche.
43
- Industrie tessili.
45
- Industrie delle calzature, di articoli d'abbigliamento e di biancheria per la
casa, limitatamente alle calzature.
47
- Industrie della carta, stampa ed editoria.
48
- Industrie della gomma e dei manufatti di materie plastiche.
50
- Edilizia e genio civile.
64
- Commercio al minuto di prodotti alimentari, di articoli di abbigliamento, di
arredamento e per la casa; farmacie.
65
- Commercio al minuto di veicoli, natanti, carburanti, libri ed articoli vari.
723
- Trasporti su strada di merci.
Allegato A2
ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA
CEE/377/85
COME ATTUATO DALL'ATTO DI
INDIRIZZO E COORDINAMENTO
(comma 1, articolo 40, legge n.
146/1994)
0.1
Per progetti (ex allegato A - atto di indirizzo e coordinamento)
a).…..(omissis)……
b)
utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione
superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque
minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto
secondo;
c)
fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie fibrose
con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno;
d) trattamento
di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità
superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate;
e)
produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e
perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno
di materie prime lavorate;
f)
stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974,
n. 256, e successive modificazioni con capacità complessiva superiore a 40.000
tonnellate;
g)
impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12
tonnellate di prodotto finito al giorno;
h) porti
turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree
esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore
ai 500 metri;
i)
impianti di incenerimento e di trattamento rifiuti con capacità superiore a 100
t/giorno;
l)
stazioni di trasferimento di rifiuti con capacità superiore a 200 t/giorno;
m)
discariche di rifiuti urbani ed assimilabili con una capacità superiore a
100.000 mc;
n)
discariche di rifiuti speciali, ad esclusione delle discariche per inerti con
capacità sino a 100.000 mc;
o) centri
di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali con potenzialità superiore a
150.000 mc;
p)
impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000
abitanti equivalenti;
q) cave e
torbiere con più di 500.000 mc/a di materiale estratto o di un'area interessata
superiore a 20 ha;
r) dighe
ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in
modo durevole ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di
capacità superiore a 100.000 mc.
0.2
Per categorie di opere (ex allegato B - atto di indirizzo e coordinamento)
1.
Agricoltura
a)
Cambiamento di uso di aree non contivate, semi-naturali o naturali per la loro
coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha;
b)
iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha; deforestazione allo
scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha;
c)
impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: - 40.000
posti pollame - 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg) - 750 posti
scrofe;
d)
progetti di irrigazione per una superficie superiore ai 300 ha;
e)
piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha;
f)
progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superficie
superiore a 200 ha.
2.
Industria energetica
a)
Impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica
complessiva superiore a 50 MW.
3.
Lavorazione dei metalli
a)
Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino
5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
b) impianti
di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la
relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora;
c)
impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
— laminazione a caldo con capacità superiore a 20
tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
— forgiatura con magli la cui energia di impatto
supera 50 KJ per maglio e allorché la potenza calorifera é superiore a 20 MW;
— applicazione di strati protettivi di metallo fuso
con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo
all'ora;
d)
fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20
tonnellate al giorno;
e)
impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché
concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallici,
chimici o elettrolitici;
f)
impianti di fusione e lega di metalli ferrosi, compresi i prodotti di recupero
(affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10
tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri
metalli al giorno;
g)
impianti per il trattamento di superficie dei metalli e materie plastiche
mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al
trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc;
h)
impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei
relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili;
costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 mq di
superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
i)
cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha;
l)
imbuttitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 mq di superficie
impegnata o 50.000 mc di volume.
4.
Industria dei prodotti alimentari
a)
Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali
(diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre
75 tonnellate al giorno;
b)
impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con
una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base
trimestrale;
c)
impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero caseari con capacità di
lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua;
d)
impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione
superiore a 500.000hl/anno;
e)
impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 mc di
volume;
f) macelli
aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al
giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di
animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;
g)
impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità
di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;
h)
molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti
alimentari per zootecnica che superino 5.000 mq di superficie impegnata o
50.000 mc di volume;
i)
zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione
o raffinazione superiore a 10.000 t/g di barbabietole.
5.
Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta
a)
Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e
compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate;
b)
impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di
carte e cartone di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;
c)
impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento,
la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità
di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;
d)
impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacita superi le 5 tonnellate
di prodotto finito al giorno.
6.
Industria della gomma e delle materie plastiche
a)
Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000
tonnellate/anno di materie prime lavorate.
7.
Progetti di infrastrutture
a) Lavori
per l'attrezzamento di aree industriali con una superficie interessata
superiore ai 40 ha;
b)
progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti
superfici superiori ai 40 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree
urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ha;
c)
impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento
permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata
oraria massima superiore a 1.800 persone;
d)
derivazione ed opere connesse di acque superficiali che prevedano derivazioni
superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano
derivazioni superiori a 50 litri al minuto secondo;
e)
interporti;
f) porti
lacuali e fluviali, vie navigabili;
g) strade
extraurbane secondarie;
h)
costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di
esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a
1.500 metri;
i) linee ferroviarie
a carattere regionale o locale;
l) sistemi
di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o simili
linee di natura similare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto
di passeggeri;
m)
acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 Km;
n) opere
costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a
modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di
difesa del mare;
o) opere
di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi
di bonifica ed atri simili destinati ad incidere sul regime delle acque,
compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e
lacuale;
p)
aeroporti;
q) porti
turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati nella lettera h)
del punto 0.1, nonché progetti d'intervento su porti già esistenti;
r)
impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti urbani ed assimilabili
con capacità superiore a 10 t/giorno, e stazioni di trasferimento, con capacità
superiore a 20 t/giorno;
s)
impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti speciali di capacità
superiore a 10 t/giorno;
t) centri
di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali con potenzialità superiore a
30.000 mc;
u)
discariche di rifiuti urbani ed assimilabili;
v)
impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000
abitanti equivalenti.
8.
Altri progetti
a)
Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri turistici
residenziali e esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume
edificato superiore a 25.000 mc; o che occupano una superficie superiore ai 20
ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati;
b) piste
permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a
motore;
c) centri
di raccolta stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili
con superficie a 1 ha;
d) banchi
di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 mq;
e)
fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 mq di superficie
impegnata o 50.000 mc di volume;
f)
fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con
almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;
g)
stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974,
n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000
t;
h)
recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha;
i)
impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la
cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva
in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno,
o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate
al giorno;
l) cave e
torbiere;
m)
impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione
di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 10.000 tonnellate all'anno;
n)
trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici;
o)
produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e
perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno
di materie prime lavorate.
Allegato B
ATTUAZIONE DEL d.p.c.m. 4
DICEMBRE 1992
Definizione delle modalità
procedurali di attuazione della PROCEDURA B
(Verifica di applicabilità
della procedura di V.I.A.)
1.0
Ambito di applicazione della procedura B
1.1
La procedura B — Verifica di applicabilità della procedura di V.I.A. — si
applica ai progetti ricompresi nel piano di ricostruzione e sviluppo (punto 6.3
— documento 2 del d.p.c.m. 4 dicembre 1992), come di seguito enunciato:
— interventi Anas previsti nell'area, inclusi gli
interventi sulle SS 36/340/470.
— raddoppi di tratte ferroviarie;
— progetti industriali superiori a 20 mld;
— progetti industriali relativi a "particolari
tipologie di investimento che rivestono carattere rilevante in termini di
valorizzazione delle risorse locali, elevata incidenza sugli aspetti
occupazionali e su economie locali e per caratteristiche di tecnologie di
processo e di prodotto" che possono essere esaminati ed agevolati in
deroga ai criteri generali;
— progetti turistici localizzati nei parchi e nelle
aree protette relativi a centri turistici e alberghieri nonché campeggi con
superficie superiore a 1,5 ha;
— programmi di intervento nell'area agrozootecnica
e forestale;
— piano di disinquinamento della Valmalenco;
— programma unitario delle azioni di salvaguardia
delle acque del lago di Como;
— piano di metanizzazione.
2.0
Attuazione della procedura B
2.1
Il committente o l'autorità proponente che intenda procedere alla realizzazione
di un progetto assogettato a procedura B provvede a predisporre lo studio
ambientale secondo il contenuto di cui al successivo punto 2.0, all'invio al
ministero dell'ambiente per il tramite dell'U.O.O. V.I.A. del servizio
programmazione per l'area degli interventi sul territorio - settore urbanistica
e territorio.
2.2
Il committente o l'autorità proponente che, in relazione al dimensionamento
dell'intervento, alla localizzazione, alle componenti dell'ambiente impattate
ne preveda il probabile assoggettamento da parte del ministero dell'ambiente
alla procedura A - V.i.a. regionale, può procedere direttamente alla
predisposizione dello studio di impatto ambientale secondo quanto previsto
nell'allegato A.
2.3
Il committente o l'autorità proponente che, in relazione al dimensionamento
dell'intervento, alla localizzazione, alle componenti dell'ambiente impattate
ne preveda il probalile assoggettamento da parte del ministro dell'ambiente
alla procedura C, può procedere direttamente alla predisposizione dello studio
di impatto ambientale secondo lo schema di cui ai d.p.c.m. 10 agosto 1988, n.
377 e 27 dicembre 1988.
3.0
Contenuto dello studio ambientale
3.1
Lo studio ambientale deve contenere almeno i seguenti elementi informativi e
valutativi:
a)
caratteristiche del progetto:
— dimensioni del progetto (superfici, volumi,
potenzialità - considerati in rapporto alla durata del progetto ed alla
dimensione spaziale e temporale degli impatti)
— utilizzazione delle risorse naturali;
— produzione rifiuti;
— inquinamento e disturbi ambientali;
— rischio di incidenti;
— impatto sul patrimonio naturale e storico, tenuto
conto della destinazione delle zone che possono essere danneggiate (in
particolare zone turistiche, urbane o agricole);
b)
ubicazione del progetto - deve essere presa in considerazione la sensibilità
ambientale delle zone geografiche che possono essere danneggiate dal progetto,
con particolare attenzione ai seguenti elementi:
— zone montuose e forestali;
— zone nelle quali gli standard di qualità
ambientale della legislazione comunicativa sono già superati;
— zone a forte densità demografica;
— paesaggi importanti dal punto di vista storico,
culturale e archeologico;
— aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi
e delle acque pubbliche;
— effetti dell'opera sulle limitrofe aree naturali
protette.
4.0
Procedura ai fini della verifica di applicabilità della procedura di v.i.a.
4.1
Il committente o l'autorità proponente che intende avviare la realizzazione di
un progetto di cui al punto 1.1 soggetto alla procedura B, predispone lo studio
ambientale unitamente al progetto e lo invia all'U.O.O. V.I.A.
4.2
La regione provvede alla formale trasmissione al ministero dell'ambiente dei
progetti e degli studi di cui trattasi, anche con invio commulativo
circostanziato, per gruppi omogenei di proposte di intervento.
4.3
Ad avvenuta espressione delle determinazioni cui il ministero dell'ambiente
addiviene in merito alle pratiche di cui trattasi, la regione procede alla
relativa formale comunicazione al soggetto proponente.
5.0
Attivazione delle procedure conseguenti alle determinazioni ministeriali
5.1
In caso di riconversione del progetto da procedura B in procedura V.I.A.
regionale (procedura A), lo stesso verrà sottoposto alla procedura A - V.I.A.
regionale, secondo le disposizioni di cui all'allegato A.
5.2
In caso di assoggettamento del progetto alla procedura C di VIA, verrà attivata
la procedura di cui ai d.p.c.m. 10 agosto 1988, n. 337 e 27 dicembre 1988, come
meglio specificata dalla deliberazione della giunta regionale n. 5/42847 del 2
novembre 1993.
5.3
I progetti per i quali il ministero dell'ambiente ritenga non doversi procedere
ad alcuna specifica procedura, seguiranno il normale iter approvativo, secondo
le vigenti disposizioni di legge, con il nulla osta alla relativa
realizzabilità sul piano strettamente ambientale.