Deliberazione della Giunta Regionale del 18 luglio
1997 n. 6/30174
Ricognizione degli atti amministrativi spettanti
alla Dirigenza. Contestuale revoca della d.g.r. n. 24347 del 24 gennaio 1997 e
n. 27503 del 18 aprile 1997.
Visto l’art. 21 dello Statuto che fissa le
competenze della Giunta regionale ed in particolare il comma 2, punto 7,
secondo cui spetta alla Giunta regionale deliberare e approvare i contratti
della regione;
Visto il d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, ed in particolare
l’art. 3, che demanda la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa,
compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso
l’esterno, ai Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni;
Visto l’art. 2 della l.r. 23 luglio 1996, n. 16,
(competenze degli organi di governo) che disciplina, in particolare, le
competenze della Giunta regionale;
Visto l’art. 3, comma 2, lett.a) della l.r. 23
luglio 1996, n. 16, che recepisce puntualmente nell’ordinamento regionale il
principio di cui all’art. 3 della d.lgs. n. 29/1993, con particolare
riferimento all’esigenza di distinguere le responsabilità ed i poteri di organi
di governo da quelli della dirigenza, affidando alla dirigenza regionale la
gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti
gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante l’esercizio
di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo;
Dato atto che in tutti i casi in cui lo Statuto e la
vigente normativa non individuano espressamente la Giunta regionale, il
Presidente della Giunta e gli Assessori delegati, quali organi competenti
all’emanazione di atti amministrativi e quando non si tratti, comunque, di atti
che rientrano nell’ambito delle funzioni di diritto politico ed amministrativo,
che devono continuare ad essere sottoposti al vaglio politico e discrezionale
degli organi di Governo, occorre provvedere, in armonia con i succitati
principi e disposizioni contenuti nel d.lgs. n. 29/1993 e nella l.r. n.
16/1996, ad una puntuale ricognizione degli atti che devono essere adottati
dalla dirigenza;
Osservato che, per effetto di quanto disposto dagli
artt. 3,17,18 della l.r. n. 16/1996, con particolare riferimento ai
"poteri di spesa" della Dirigenza regionale si può ritenere che tale
nuova disciplina normativa si sovrapponga totalmente e definitivamente a quella
dettata dagli artt. 58-66 della l.r. 34/1978 "Norme sulle procedure di
programmazione, sul Bilancio e sulla Contabilità della Regione", con il
conseguente trasferimento della competenza in materia di "poteri di
spesa", dalla Giunta regionale alla Dirigenza anche nei casi in cui gli
atti di Giunta contengano - per il rispetto dell’art. 21 dello Statuto - tutti
o quasi tutti gli elementi dell’atto di impegno (creditore, ammontare della
somma, scadenza, capitolo di bilancio);
Osservato altresì che in tale ultima ipotesi, in
materia di contratti, per il rispetto dell’art. 21 dello Statuto da un lato e
della disciplina introdotta dalla l.r. 16/96 dall’altro, dovrebbe intervenire
anche l’atto d’impegno del Direttore Generale, pur se di fatto ripetitivo della
delibera di Giunta;
Considerato peraltro che così operando si
determinerebbe una notevole moltiplicazione degli atti, con tutte le inevitabili,
negative conseguenze in materia di economicità dell’azione amministrativa e di
certezza dei rapporti giuridici;
Ritenuto pertanto di dover individuare sul punto
una soluzione che eviti siffatti aggravi procedurali e garantisca nel contempo
la certezza dei diversi ruoli spettanti alla Dirigenza ed agli organi di
direzione politica;
Valutato che a tali fini sembra opportuno lasciare
esclusivamente in capo alla Giunta regionale - almeno fino alla revisione dello
Statuto - gli atti di impegno relativi alla materia contrattuale, in ossequio
alla riserva di cui all’art. 21 dello Statuto stesso, nonché gli atti relativi
ai piani di riparto nei casi in cui il loro particolare contenuto (di natura
programmatica, di definizione di criteri, ecc.) comporti l’esercizio di
attività politica discrezionale e di attribuire invece alla Dirigenza:
a) i piani di riparto il
cui contenuto, essendo i criteri già predefiniti in leggi o in atti del
Consiglio o della Giunta, sia privo di discrezionalità politico-programmatica;
b) tutti gli altri atti,
ad eccezione di quelli connessi all’esercizio di attività contrattuale, che
comportano l’adozione di impegni di spesa o di liquidazione;
Preso atto che, sulla base delle considerazioni
svolte nei punti che precedono, il Comitato dei Direttori Generali di cui
all’art. 14 della l.r. 16/96 ha avviato, con apposito gruppo di lavoro, una
puntuale verifica dei procedimenti amministrativi, al fine di giungere, per
ciascuna Direzione Generale, ad una ricognizione organica degli atti che possono
essere adottati dalla Dirigenza secondo gli enunciati principi di cui alla l.r.
n. 16/1996;
Ritenuto comunque opportuno, nelle more della
conclusione dell’attività indicata che dovrà comportare, tra l’altro, anche una
revisione normativa nei riguardi di tutte quelle disposizioni, contenute nella
vigente legislazione regionale, incompatibili con i principi e le norme, in
tema di competenza degli Organi di Governo e della Dirigenza, contenute nella
l.r. n. 16/96, precede gradualmente all’applicazione della normativa citata, al
fine di accelerare ed attuare concretamente lo snellimento e la semplificazione
delle procedure;
Vista la deliberazione n. 24347 del 24 gennaio 1997
con la quale, si era stabilito che i Direttori Generali devono adottare gli
atti attuativi di provvedimenti esecutivi concernenti, tra l’altro,
l’assunzione di impegni di spesa, liquidazioni, concessioni, ammissioni e
autorizzazioni e la deliberazione n. 27503 del 18 aprile 1997, con cui si era
fatta una prima parziale ricognizione dei procedimenti amministrativi;
Considerato che, rispetto a tali primi succitati
provvedimenti, anche sulla base di una migliore puntualizzazione ed
approfondimento delle problematiche giuridiche ed amministrative connesse, in
particolare, all’attuazione degli artt. 2,3, 17 e 18 della l.r. n. 16/96, sono
stati reimpostati criteri e metodologia in ordine all’attività ricognitiva in
corso, relativamente all’individuazione degli atti amministrativi adottati
dalla Dirigenza;
Ritenuto che tutti gli atti, di cui alle schede
ricognitive, che costituiscono l’Allegato parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, non risultano attribuiti dallo Statuto e dalla vigente
normativa alla Giunta regionale, al Presidente della Giunta ed agli Assessori
delegati, e non rientrano nell’ambito delle funzioni di indirizzo politico
amministrativo spettanti agli Organi di Governo, trattandosi invece di atti che
costituiscono attribuzioni della Dirigenza ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett.
a), della l.r. n. 16/1996 che rientrano, altresì, nelle competenze e nei poteri
conferiti ai Direttori Generali ed ai Dirigenti dagli artt. 17, 18 della
medesima legge, oltre che dalle deliberazioni costitutive dei servizi e degli
uffici di ciascuna Direzione Generale, approvate dalla Giunta regionale ai
sensi dell’art. 11 della citata l.r. 16/96;
Esaminante le suaccennate schede predisposte dalle
Direzioni Generali e recanti l’individuazione degli atti amministrativi che, in
conformità al più volte citati principi della l.r. n. 16/96, possono essere
adottati dalla Dirigenza;
Ritenuto che le attuali schede, ricognitive degli
atti spettanti alla Dirigenza, che costituiscono l’Allegato alla presente
deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, anche in relazione
alla loro maggiore completezza, sia sotto il profilo quantitativo, sia rispetto
alla loro migliore coerenza riguardo ai criteri di natura
giuridico-amministrativa e metodologica meglio specificati nei punti che
precedono, devono considerarsi sostitutive, sia rispetto a quelle allegate alla
deliberazione n. 27503 del 18 aprile 1997, sia rispetto al primo elenco di atti
contenuto nella precedente deliberazione n. 24347 del 24 gennaio 1997;
Valutata, conseguentemente, la necessità di
procedere, contestualmente all’approvazione della presente deliberazione, alla
revoca delle citate d.g.r. n. 24347 del 24 gennaio 1997 e n. 27503 del 18
aprile 1997;
Valutata altresì l’opportunità di prevedere
l’approvazione di successivi provvedimenti deliberativi, ove l’attività
ricognitiva in corso dovesse consentire l’individuazione di ulteriori atti che,
sulla base dei principi e dei criteri di cui alle premesse, possono essere
adottati dalla Dirigenza regionale;
Ritenuto altresì di dover rinviare a successivi
provvedimenti dei Direttori Generali e/o dei dirigenti di livello sovraordinato
l’individuazione degli atti da delegare invece, rispettivamente, ai dirigenti
si servizio e ai dirigenti d’ufficio, ai sensi dell’art. 18 lett. c) della
medesima legge regionale n. 16/96;
Dato atto che le presente deliberazione non è
soggetta al controllo di cui all’art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997
n. 127;
All’unanimità di voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per i motivi esplicitati nelle premesse:
DIREZIONE GENERALE. URBANISTICA
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Riferimenti normativi |
Fattispecie dei provvedimenti
adottati dalla dirigenza |
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D.G.R. VI/25477 del 28/02/97 |
Pareri all’utenza, interna ed
esterna, in materia urbanistica e di tutela dei beni ambientali |
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L.
47/85 art. 9 comma 3, art. 10 comma 3 |
Sanzioni per lavori abusivi
di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo eseguiti su beni
immobili vincolati paesaggisticamente |
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L.r.
63/78, art. 23 |
Vigilanza generale sulla
conformità dell’attività edilizia alla legislazione ed alla strumentazione
vigente |
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L.r.
16/96, art. 7 L.r.
57/85, art. 12 |
Incarichi di consulenza e ricerca
per la realizzazione di studi di fattibilità ed altre indagini nel settore
urbanistico e paesistico. Avvio procedura evidenza pubblica |
|
L.r.
57/85, art. 9 comma 4 L.r.
54/86 L.r. 32/92 L.r. 31/95 |
Annullamento autorizzazioni
ex art. 7 L. 1497/1939 rilasciate dagli enti subdelegati |
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Prese d’atto di fusioni,
incorporazioni, modifiche della ragione sociali e cessione di ramo d’azienda
di società o imprese contraenti, o beneficiarie di contributi e/o
finanziamenti |
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Assunzione di impegni di
spesa anche con contestuale liquidazione, accertamenti di economie e
integrazioni di impegni |
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Emanazioni di circolari |
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L. 1497/1939 artt. 7 e 15 |
Emanazione di provvedimenti di
autorizzazione e di sanzione, di cui rispettivamente agli artt. 7 e 15 della
L. 1497/1939 |
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L. 1497/ 1939 art. 8 |
Sospensione dei lavori
edilizi non autorizzati ai sensi dell’art. 8 della L. 1497/1939 |
|
L. 1497/1939 art. 15 |
Emanazione di provvedimenti
di certificazione di assenza di danno ambientale, ai sensi dell’art. 15 della
L. 1497/1939 |
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Avvio della procedura di
valutazione dell’impatto ambientale |