B.U. 3° Supplemento
ordinario al n. 45 - 13 novembre 1998
Deliberazione della Giunta Regionale del 2 novembre 1998, n. VI/39305
Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive
Comunitarie
LA
GIUNTA REGIONALE
Premesso:
·
che con D.P.R. 12 aprile 1996
recante "Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40,
comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in
materia di valutazione di impatto ambientale", lo Stato ha dato completa
attuazione alla Direttiva del Consiglio 85/337/C.E.E del 27.6.1985, concernente
la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati;
·
che la Giunta Regionale ha
approvato il progetto di legge di "Riordino del sistema delle autonomie in
Lombardia" in attuazione della legge n.59/97 e del D.Lgs n.112/98,
recante, tra l’altro, all’art. 37 – Valutazione di impatto ambientale – il
recepimento del D.P.R. 12 aprile 1996;
·
che tale normativa non è stata
ad oggi approvata dal Consiglio Regionale;
·
che la Commissione Europea sta
procedendo contro la Repubblica Italiana per la mancata applicazione della
Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985 n. 337/85/CEE in relazione al
fatto che molte Regioni non hanno ancora provveduto ad integrare la
legislazione nazionale a seguito dell’Atto di Indirizzo e Coordinamento emanato
con D.P.R. 12.4.1996;
Visto il parere, formulato con nota in data
24.6.1998, prot. 1172-78 dal Servizio Giuridico Legislativo della Direzione
Presidenza, in merito alla applicabilità del D.P.R. 12 aprile 1996, laddove si
precisa che le direttive "… una volta decorso il termine di recepimento
sono direttamente applicabili nei singoli stati senza necessità di norme
interposte di recepimento (cfr. ad. Es. Corte Cost. , 8.4.1991, n. 168)",
evidenziando altresì che "… tale diretta applicazione non riguarda solo lo
Stato, ma tutte le amministrazioni pubbliche interessate (cfr. ad. Es. Corte Cost. , sent. n.
389/89)";
Constatato che nel suddetto parere si pone altresì
in evidenza che "Il sopracitato D.P.R. presenta solo in parte il contenuto
tipico dell’atto di indirizzo e coordinamento, mentre in talune norme raggiunge
un livello di specificazione sufficiente per l’applicazione diretta, non può
escludersi che le norme del D.P.R. formino un sistema che integrato con quello
della direttiva ne consenta l’attuazione, soprattutto mediante l’utilizzo della
tecnica dell’interpretazione conforme, in base alla quale, in caso di mancato
recepimento di una direttiva, le norme interne devono essere interpretate in
modo da favorire l’attuazione delle norme comunitarie inattuate";
Ritenuto necessario in relazione al parere del
Servizio Legislativo fornire, in attesa che venga approvata la legge regionale
contenente la disciplina della VIA in recepimento del D.P.R. 12.4.1996, alla
struttura della Giunta Regionale indirizzi in merito all’applicazione del
citato decreto, al fine di disporre di un quadro unitario e coerente di
riferimento in via transitoria sino all’entrata in vigore della legge regionale
di attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
Rilevato che la struttura della Giunta Regionale
competente in materia di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è
l’Ufficio VIA del Servizio Sviluppo Sostenibile del Territorio della Direzione
Generale Urbanistica;
Visto l’allegato A contenente la ricognizione delle
procedure previste dal D.P.R 12.4.1996 e dalla Direttiva del Consiglio del
27.6.1985 n. 337/85/CEE cui attenersi nella fase transitoria in attesa
dell’approvazione della legge regionale attuativa del D.Lgs. n.112/98;
Dato atto che il presente atto deliberativo non è
soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32 della legge 15.5.1997,
n.127;
Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di
legge;
DELIBERA
1. Di approvare quale parte integrante della presente
deliberazione l’Allegato A, contenente la ricognizione delle procedure
amministrative previste D.P.R 12.4.1996 e dalla Direttiva del Consiglio del
27.6.1985 n. 337/85/CEE, cui riferirsi nella fase transitoria in attesa
dell’approvazione della legge regionale attuativa del D.Lgs. n.112/98.
2. Di individuare l’Ufficio VIA del Servizio Sviluppo
Sostenibile del Territorio della Direzione Generale Urbanistica quale organo
tecnico competente allo svolgimento dell’iter istruttorio concernenti le
procedure previste dal D.P.R. 12.4.1996.
3. Di pubblicare la presente deliberazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
4. Di
trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’ambiente –
Servizio Valutazione Impatto Ambientale.
IL
SEGRETARIO
Procedure
Transitorie: Verifica Preliminare E V.I.A.
Testo del Documento
"A", allegato alla D.G.R. n. VI/39305
1.0 Procedura di verifica (art. 10 - D.P.R. 12 aprile 1996)
1.1
La procedura di verifica
prevista dall'art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 si applica esclusivamente ai
progetti indicati nell'allegato B del citato decreto, non ricadenti neppure
parzialmente in aree naturali protette nazionali, ovvero parchi, riserve o
monumenti naturali regionali, istituiti ai sensi della l.r. 30 novembre 1983, come
modificata e integrata dalla L.R. 8 novembre 1996, n.32, e consiste nella
decisione sull'assoggettamento o meno del progetto a procedura di V.I.A.
regionale; (art. 1 comma 6, art. 10 comma 1)
1.2
La procedura di verifica
ha inizio con il deposito presso l’Ufficio competente della Giunta regionale
della richiesta corredata da una relazione sugli effetti ambientali contenente
la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i
principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente in relazione agli
elementi di verifica contenuti nell’allegato D; (art. 8, comma 2, lettera a)
e art. 10 comma 1)
1.3
1 Entro 60 giorni dal deposito
la Giunta regionale si pronuncia, sulla base degli elementi contenuti nel
predetto allegato D del D.P.R. 12 aprile 1996, in merito all'esclusione o
all'avvio della procedura di V.I.A., individuando eventuali prescrizioni per la
mitigazione degli impatti e monitoraggio delle opere e/o degli impatti; decorso
infruttuosamente tale termine il progetto si intende escluso dalla procedura di
V.I.A. ai sensi e per gli effetti del 2 comma dell’art. 10 del citato decreto; (art.
10 comma 2)
1.4
Nel caso in cui la Giunta
regionale ritenga che il progetto debba essere sottoposto a procedura di VIA si
applicano le disposizioni di cui al successivo punto 2.0, (art. 10 comma 4)
1.5
L’Ufficio competente cura la
tenuta di un registro, in cui è riportato l'elenco dei progetti per i quali sia
stata chiesta la verifica indicando il relativo esito; tale elenco viene
pubblicato sul B.U.R.L., a cura della Giunta regionale, (art. 1 comma 9,
art. 10 comma 3)
2.0 Procedura di valutazione di impatto
ambientale regionale (art. 5 - D.P.R. 12
aprile 1996)
2.1 La procedura di Valutazione di impatto
ambientale, si applica alle seguenti tipologie progettuali:
a) progetti indicati nell'Allegato A del
D.P.R. 12.4.1996 (art. 1, comma 3);
b) progetti indicati nell’allegato B qualora
ricadano anche parzialmente nelle aree naturali protette nazionali di cui alla
legge 394/91 ovvero nelle riserve o parchi naturali regionali, come individuati
ai sensi della l.r. 86/83 modificata dalla l.r. n.32/96; (art. 1, comma 4).
Per tali progetti la soglia è ridotta del 50% (art. 1, comma 5);
c)
progetti indicati nell’Allegato
B, a seguito della procedura di verifica di cui all’art. 10 del D.P.R 12.4.1996
(art. 1, comma 6).
2.2
Sono esclusi dalla procedura
gli interventi disposti in via d’urgenza ai sensi dell’art. 1, comma 8 e non
sono oggetto di procedura di VIA regionale le opere e/o gli impianti previsti
dall’art. 1, commi 10 e 11 del D.P.R. 12.4.1996.
2.3
L’istruttoria inerente i
progetti di cui al punto 2.1, è avviata con il deposito presso l’Ufficio
competente della Giunta regionale della richiesta di giudizio di compatibilità
ambientale, unitamente a copia del progetto, dello studio di impatto ambientale
e della sintesi non tecnica (art. 5, comma 1, art. 8, comma 2 lett. a).
2.4
Lo studio di impatto ambientale
deve contenere le informazioni necessarie di cui al 4° comma dell’art. 6 da
fornire attraverso le indicazioni di cui all’allegato C (art. 6, commi 1 e 4).
2.5
Dell'avvenuto deposito è dato
annuncio a cura del committente o dell'autorità proponente sul quotidiano
provinciale o regionale ove è localizzato l'intervento, al fine della
presentazione delle eventuali osservazioni (art. 8, comma 2 e art. 9, comma
1).
2.6
Copia della richiesta di
giudizio di compatibilità ambientale unitamente al progetto e allo studio di
impatto ambientale è inviata dal committente alla Provincia e ai Comuni
interessati e, nel caso di aree naturali protette anche ai relativi enti di
gestione, che debbono esprimere i loro pareri entro 60 giorni dalla data di
trasmissione (art. 5, comma 2)
2.7
Chiunque, tenuto conto delle
caratteristiche del progetto e della sua localizzazione, intende fornire
elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti
dell’intervento medesimo, può presentare, in forma scritta, all’autorità
competente osservazioni sull’opera soggetta alla procedura di valutazione di
impatto ambientale nel termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione di
cui al punto 2.5 (art. 9, comma 1).
2.8
Nei successivi 90 giorni
si procede al giudizio di compatibilità ambientale anche nel caso in cui gli
Enti di cui al precedente punto 2.6 non abbiano reso i pareri (art. 5, comma
2).
2.9
Qualora sia accertato, entro il
predetto termine di 90 giorni, la necessità di eventuali integrazioni allo
studio trasmesso o della documentazione allegata, tali integrazioni sono
richieste al committente e il predetto termine di 90 giorni decorre
dall’avvenuta integrazione, la richiesta di integrazione può essere effettuata
una sola volta. Nel caso in cui il proponente non produca quanto richiesto non
si dà ulteriore corso alla procedura VIA. E’ facoltà del proponente presentare
una nuova domanda (art. 5, comma 3).
2.10 In casi di particolare complessità può essere
stabilita una proroga dei termini per la conclusione della procedura VIA
regionale di 60 giorni (art. 5, comma 4).L
2.11 La Regione, qualora lo ritenga opportuno, può
convocare una conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 14 della legge 241/90 e
sue modifiche ed integrazioni (art. 5, comma 6).
2.12 La Giunta regionale assume, con proprio atto, il
giudizio di compatibilità ambientale prima dell’eventuale provvedimento
amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto e
comunque prima dell’inizio dei lavori considerando singolarmente o per gruppi i
pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni del pubblico (art. 7, comma 1
e art. 9, comma 2).
2.13 L’amministrazione competente all’autorizzazione
definitiva dell’opera, o che provvede alla sua realizzazione, acquisisce il
giudizio di compatibilità ambientale comprendente le eventuali prescrizioni per
la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio delle opere e/o degli impianti.
Nel caso di iniziative promosse da autorità pubbliche il provvedimento definitivo
che ne autorizza la realizzazione deve adeguatamente evidenziare la conformità
delle scelte effettuate agli esiti della procedura di valutazione di impatto
ambientale. Negli altri casi i progetti devono essere adeguati agli esiti del
giudizio di compatibilità ambientale prima del rilascio dell’autorizzazione
alla realizzazione (art. 7, comma 2).
2.14 La deliberazione della Giunta regionale, è
comunicata ai soggetti del procedimento, a tutte le Amministrazioni pubbliche
competenti, anche in materia di controllo ambientale, ed è adeguatamente
pubblicizzata mediante pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (art. 7, comma 3).