Deliberazione della Giunta Regionale del 2 novembre
1993, n. V/42847
"Definizione delle modalità di espressione del
parere previsto dal D.P.C.M. n. 377/1988, procedura C, in relazione ai piani di
cui agli artt. 3 e 5 della legge n. 102/1990, mediante integrazione alla
deliberazione della Giunta regionale n. IV/43984 del 20 giugno 1989 nonché
definizione dei rapporti tra gli staff di coordinamento e l'Unità Operativa
Organica V.I.A., ai sensi dell'articolo 3, comma 5° della legge regionale n.
23/1992
LA
GIUNTA REGIONALE
…….(omissis)……
DELIBERA
a) di
integrare la deliberazione n. 4/43984 del 20 giugno 1989 — Attuazione del 2° e
3° comma dell'art. 5 del d.p.c.m. 10 agosto 1988, n. 377 — Istituzione di una
specifica Unità Operativa Organica ed approvazione della procedura per la
raccolta e la valutazione dei progetti per i quali è prevista la pronuncia di
compatibilità ambientale con l'aggiunta dell'allegato A1 — schema procedurale —
concernente i progetti ricadenti nelle procedure C, di cui ai seguenti piani:
·
Piano per la difesa del suolo e
il riassetto idrogeologico della Valtellina e delle adiacenti zone delle
province di Bergamo, Brescia e Como, predisposto ai sensi dell'art. 3 della
legge n. 102/90;
·
Piano di ricostruzione e
sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo,
Brescia e Como, predisposto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 102/1990;
b) di
dare atto che la presente deliberazione è integrativa ed esplicativa della deliberazione
della giunta regionale n. 5/34383 del 23 marzo 1993 avente ad oggetto
"legge regionale 1° agosto 1992, n. 23 — Individuazione degli enti
attuatori degli interventi previsti dal piano per la difesa del suolo ed il
riassetto idrogeologico (art. 3 legge n. 102/1990), nonché approvazione delle
direttive generali in ordine alle modalità procedurali di esecuzione delle
opere" in particolare per quanto riguarda la disciplina delle procedure C,
di cui all'allegato C, paragrafo 2.3 "Approvazione dei progetti di opere
pubbliche";
c) di
disporre che gli staff di coordinamento si avvalgano della collaborazione della
U.O.O. V.I.A. per predisporre criteri e guide per la redazione degli studi di
impatto ambientale concernenti gli interventi soggetti alla procedura C, anche
mediante attivazione di consulenze specifiche da definire con successivo atto
deliberativo;
d) di
notificare la presente disposizione al ministero dell'ambiente ai fini di
quanto previsto dal d.p.c.m. n. 377/1988 e successivo d.p.c.m. 27 dicembre
1988;
e) di
disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino
Ufficiale della regione Lombardia, ai sensi dell'art. 5 del d.p.c.m. n.
377/1988;
f) di
dichiarare il presente atto non soggetto a controllo ai sensi del decreto
legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40.
SCHEMA PROCEDURALE
Allegato "A1"
CONCERNENTE I PROGETTI RICADENTI NELLA PROCEDURA C,
DI CUI AI SEGUENTI PIANI:
"Piano per la difesa del suolo e il riassetto
idrogeologico della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di
Bergamo, Brescia e Como, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 102/1990"
approvato con d.p.c.m. in data 26 dicembre 1991;
"Piano di ricostruzione e sviluppo della
Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, ai
sensi dell'art. 3 della legge n. 102/1990", approvato con d.p.c.m. in data
4 dicembre 1992.
1.0 La regione adempie a quanto previsto dal
d.p.c.m. del 26 dicembre 1991 e dal d.p.c.m. in data 4 dicembre 1992
concernenti l'approvazione del "Piano di riassetto" e del "Piano
di ricostruzione e sviluppo della Valtellina", mediante l'attivazione
della seguente procedura e secondo le modalità di cui ai successivi punti.
1.1 I progetti per i quali è richiesta
l'espressione del parere al ministero dell'ambiente devono essere depositati
presso l'U.O.O. V.I.A. del servizio programmazione per l'area degli interventi
sul territorio del settore territorio, trasporti e mobilità, che provvede a
dare immediata comunicazione dell'avvenuto deposito allo staff interessato.
1.2 I progetti sono raccolti e conservati a cura
della specifica unità operativa organica denominata "Valutazione di
impatto ambientale" istituita nell'ambito del servizio di cui al
precedente punto.
1.3 L'unità operativa organica V.I.A. procede a
rilasciare ai presentatori dei progetti apposita ricevuta comprovante la data
di presentazione e contenente la descrizione dell'elaborato consegnato
(oggetto, numero allegati, committente, ecc.).
1.4 L'unità operativa organica V.I.A. garantisce la
consultazione e la pubblicizzazione di cui al 2° comma dell'art. 5 del d.p.c.m.
n. 377/1988, anche mediante individuazione presso la provincia territorialmente
competente di un apposito ufficio in cui depositare una copia dello studio di
impatto ambientale e del relativo progetto.
1.5 Lo staff preposto alla gestione dello specifico
piano cui si riferisce il progetto provvede ad affiancare l'unità operativa
nell'espletamento degli atti conseguenti alla presente procedura, consultando i
servizi eventualmente coinvolti con le modalità di cui all'art. 3, punto 5,
della legge regionale n. 23/1992.
2.0 L'unità operativa organica V.I.A., d'intesa con
lo staff competente per progetto, provvede dalla data di ricevimento di cui al
comma 3°, dell'art. 6, della legge n. 349/1986:
a)
entro 10 giorni, all'individuazione, con deliberazione della giunta regionale,
degli enti pubblici che, in quanto istituzionalmente competenti ad emettere
atti o provvedimenti inerenti il progetto in istruttoria, hanno titolo ad
essere chiamati alla conferenza di concertazione degli interessi di cui
ciascuno di essi sia portatore;
b) entro
15 giorni, alla indizione di una inchiesta pubblica — se prevista dalla
deliberazione di cui al punto a) — o se richiesta da parte della
provincia territorialmente competente entro il termine di cui al precedente
punto a), da svolgersi presso la sede provinciale o nel caso di progetto
interessante più province presso la sede regionale, a cui partecipano il
soggetto proponente, gli altri soggetti pubblici aventi titolo ai sensi della
precedente lett. a) e chiunque vi abbia interesse;
c)
entro 30 giorni, all'indizione della conferenza di concertazione presso la
provincia territorialmente competente o nel caso di progetto interessante più
province presso la sede regionale, nella quale vengono analizzati lo studio di
impatto ambientale presentato dal proponente, le risultanze dell'inchiesta
pubblica e prospettati gli interessi pubblici di cui ciascun partecipante sia
portatore.
La conferenza di concertazione mira a valutare gli
effetti d'impatto ambientale del progetto in esame, alla luce degli interessi
rappresentati ed a formulare per quanto possibile, indicazioni, convergenti o,
nell'impossibilità di conseguire tale risultato, a prospettare le diverse
indicazioni emerse;
d)
entro 45 giorni, all'acquisizione del motivato parere della commissione
scientifica prevista dall'art. 6 della legge regionale n. 23/92 in ordine
all'impatto che il progetto esaminato può esercitare sull'ambiente; il parere
può contenere l'indicazione delle misure di mitigazione o di monitoraggio da
prescrivere nel corso dell'attuazione o della realizzazione;
e)
entro 75 giorni, alla predisposizione del "rapporto sullo studio di
impatto" ed alla trasmissione alla giunta regionale per l'approvazione,
quale elemento da inviare al ministero dell'ambiente ai fini della pronuncia di
compatibilità ambientale.
2.1 Il committente delle opere ha facoltà di
comunicare la data di avvio degli studi di impatto ambientale e delle
conseguenti operazioni tecniche al servizio programmazione per l'area degli
interventi sul territorio — U.O.O. V.I.A. — che provvede a darne immediata
comunicazione allo staff competente.