B.U. 1° Supplemento ordinario al n. 11 – 16 marzo
2005
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(Omissis).……
Art.
4 – Valutazione ambientale dei piani
1. Al
fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di
protezione dell’ambiente, la Regione e gli enti locali, nell’ambito dei
procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla
direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull’ambiente e successivi atti attuattivi, provvedono alla valutazione
ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dei predetti piani e programmi. Entro sei mesi
dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su
proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi generali per la
valutazione ambientale dei piani, in considerazione della natura, della forma e
del contenuto degli stessi. La Giunta regionale provvede agli ulteriori
adempimenti di disciplina, in particolare definendo un sistema di indicatori di
qualità che permettano la valutazione degli atti di governo del territorio in
chiave di sostenibilità ambientale e assicurando in ogni caso le modalità di
consultazione e monitoraggio, nonché l’utilizzazione del SIT.
2.
Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale
regionale e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di
piano di cui all’articolo 8, nonché le variazioni degli stessi. La valutazione
ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase
preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o
all’avvio della relativa procedura di approvazione.
3.
Per i piani di cui al comma 2, la valutazione evidenzia la congruità delle
scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili
sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione, individua
le alternative assunte nella
elaborazione del piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di
mitigazione o di compensazione, anche agroambientali, che devono essere
recepite nel piano stesso.
4.
Sino all’approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma
1, l’ente competente ad approvare il piano territoriale o il documento di
piano, nonché i piani attuattivi che comportino variante, ne valuta la
sostenibilità ambientale secondo criteri evidenziati nel piano stesso.
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(Omissis)..……