B.U.
1° Supplemento ordinario al n.
36 - 6 settembre 1999
L.R.
3 Settembre 1999, n. 20
Norme
in materia di impatto ambientale
Così come integrato dalla L.R. n.3/03
1. In armonia con la direttiva del Consiglio della
Comunità europea 337/85/CEE del 27 giugno 1985 come modificata ed integrata
dalla direttiva del Consiglio 97/11/CE del 3 marzo 1997 ed in attuazione degli
indirizzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996
(Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’articolo 40, comma 1
della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di
valutazione di impatto ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, la
procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale è disciplinata
dai successivi articoli, secondo principi di semplificazione e unitarietà dei
procedimenti.
Art. 2 - Progetti
sottoposti a procedura di VIA e di verifica
1. Le procedure di VIA e di
verifica, previste rispettivamente dagli artt. 5 e 10 del d.P.R. 12 aprile
1996, si applicano alle seguenti tipologie progettuali:
a) sono soggetti a procedura di
VIA i progetti indicati nell'allegato A del d.P.R. 12 aprile 1996 nonché i
progetti indicati nell’allegato I della direttiva del Consiglio 97/11/CE del 3
marzo 1997;
b) sono soggetti a procedura di
VIA i progetti indicati nell'allegato B del d.P.R. 12 aprile 1996 che ricadano,
anche parzialmente, all'interno delle aree naturali protette, come definite
dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette); per
tali progetti le soglie dimensionali sono ridotte del cinquanta per cento;
c) sono soggetti a procedura di
VIA i progetti di ricerca e coltivazione di minerali solidi e delle risorse
geotermiche sulla terraferma, di cui all'art. 35 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59);
d) sono soggetti a procedura di
verifica, secondo le modalità dell'art. 10 del d.P.R. 12 aprile 1996, i
progetti indicati nell'allegato B del d.P.R. medesimo che non ricadano nelle
aree naturali protette di cui alla lett. b) nonché i progetti indicati nell’allegato
II della direttiva del Consiglio 97/11/CE del 3 marzo 1997;
e) sono soggetti alle procedure
di VIA e di verifica i progetti riguardanti modifiche ad interventi od opere,
qualora da tali progetti derivi un intervento od un'opera con caratteristiche e
dimensioni rientranti fra quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del
presente comma.
1. bis La Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare, tenendo conto dei criteri di selezione riportati nell’ allegato
III della direttiva del Consiglio 97/11/CE del 3 marzo 1997 e degli indirizzi
per le politiche regionali, definisce con apposita deliberazione le soglie dei
progetti individuati nell’allegato II della suddetta direttiva, al fine della
loro sottoposizione alle procedure di VIA o di verifica, nonché per dare attuazione
ai conferimenti di funzioni di cui all’articolo 3;
1. La Regione è autorità
competente in via generale per le procedure di VIA e di verifica riguardanti i
progetti indicati all'art. 2, comma I, fatte salve le disposizioni di cui ai
commi successivi.
2. Relativamente alle opere per
la cui approvazione o autorizzazione sia competente la provincia
territorialmente interessata, quest'ultima è l'autorità competente anche per le
relative procedure di VIA e di verifica.
3. La giunta regionale approva
appositi elenchi, predisposti e periodicamente aggiornati dalle competenti
direzioni generali regionali, recanti la ricognizione delle opere e degli
interventi soggetti alla competenza provinciale ai sensi del com ma 2.
4. I comuni e le comunità
montane territorialmente interessati sono autorità competenti alle procedure di
valutazione di impatto ambientale e di verifica nei casi e per le tipologie di
opere compresi in specifico elenco approvato dalla giunta regionale entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. È in ogni caso in
facoltà dei comuni e delle comunità montane richiedere anche a mezzo di
apposite convenzioni, l'espletamento delle procedure in oggetto alla Provincia
o, qualora competente all'emanazione di atti autorizzatori relativi
all'intervento, alla Regione. È. inoltre consentito ai comuni e alle comunità
montane di convenire tra loro, ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990,
n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), e successive modificazioni, la
costituzione di unità operative unificate per l'espletamento delle procedure di
verifica e valutazione di impatto ambientale.
5. L'autorità competente
individua il responsabile e l'unità organizzativa cui spetta curare
l'istruttoria delle procedure di VIA e di verifica.
6. In caso di mancato
completamento delle procedure di VIA e di verifica da parte degli enti locali
di cui al presente articolo, il Presidente della giunta regionale o l'assessore
competente, se delegato, interviene in via sostitutiva, ponendo in capo agli
enti inadempienti i relativi oneri finanziari.
7. Sono comunque di competenza
regionale le procedure di VIA e di verifica per i progetti che interessino il
territorio di più province, nonché per i progetti di cui all'art. 35 del d.lgs.
31 marzo 1998, n. 112, relativamente ai quali devono essere sentiti i comuni
interessati.
8 Entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale dà attuazione a
quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. e) del d.P.R. 12 aprile 1996.
1. La procedura di VIA si
articola in:
a) fase preliminare e di
orientamento, facoltativa per il proponente, volta a recepire orientamenti e
informazioni necessarie per la redazione dello studio di impatto ambientale;
b) esecuzione di uno studio di
impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 12 aprile 1996;
c) misure di pubblicità e
partecipazione al procedimento, secondo quanto disposto dagli artt. 8 e 9 del
d.P.R. 12 aprile 1996;
d) fase di valutazione degli studi
di impatto ambientale, consistente nella predisposizione del rapporto finale di
valutazione di impatto ambientale a seguito di istruttoria da effettuarsi da
parte dell'autorità competente;
e) fase conclusiva della procedura d'impatto
ambientale in capo all'autorità competente che si chiude con l'espressione del
giudizio di compatibilità ambientale.
Qualora la VIA dia esito negativo sul progetto presentato dal richiedente, il
relativo giudizio deve puntualmente indicare le modifiche progettuali e, in genere,
le misure di contenimento e compensazione necessarie ad assicurare la
compatibilità ambientale dell'intervento, subordinando all'osservanza di tali
prescrizioni l'approvazione dell'opera ai fini della presente legge; qualora
l'istruttoria condotta accerti l'assoluta impossibilità di garantire, anche con
prescrizioni e modifiche, condizioni di compatibilità ambientale in rapporto
alle caratteristiche dell'area interessata, il giudizio, insieme con le
motivazioni dell'assoluta incompatibilità, indica anche le condizioni per una
eventuale localizzazione alternativa.
2. La procedura di verifica è
definita dall'art. 10 del d.P.R. 12 aprile1996.
3. La giunta regionale, entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, redige l'elenco dei
progetti da sottoporre ad inchiesta pubblica; definisce altresì le misure di
pubblicità minime di cui all'art. 8, comma 2, del d.P.R. 12 aprile 1996 e
predispone il registro con l'elenco dei progetti per cui è prevista la
procedura di verifica.
I. Sono individuati quali enti
interessati alla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma I, del d.P.R. 12
aprile 1996:
a) le province, i comuni e le
comunità montane nel cui territorio ricadono l'opera progettata e gli impianti
connessi;
b) gli enti gestori di aree
protette, nel caso in cui le opere progettate e gli impianti connessi ricadano
anche solo parzialmente nel territorio di loro competenza;
c) i soggetti pubblici cui
compete il rilascio di atti autorizzatori, concessori, nulla-osta o di assenso,
comunque denominati, da acquisire per la realizzazione dell'opera progettata e
degli impianti connessi.
Art. 6 - Semplificazione ed
unificazione dei procedimenti
1. Le autorità competenti,
individuate all'art. 3, conformano l'esercizio delle proprie competenze in
materia di valutazione di impatto ambientale a criteri di semplificazione ed
unificazione delle procedure; a tal fine la giunta regionale, previo parere
obbligatorio della commissione consiliare competente, emana, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, specifiche direttive in materia,
assicurando in particolare il coordinamento tra le procedure di VIA e quelle
concernenti lo sportello unico per le imprese di cui all art. 20 della legge 17
marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione
e per la semplificazione amministrativa), al decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione PCI. la realizzazione,
l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi,
per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione
delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20,
comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed alla deliberazione della giunta
regionale 5 febbraio 1999, n. 6/41318, e disciplinando altresì l’esercizio
delle competenze regionali per la valutazione di impatto ambientale in
conformità ai commi successivi.
2. Al fine di assicurare la
semplificazione dei procedimenti istruttori, per i progetti relativamente ai
quali è prevista l'espressione da parte della Regione di atto, comunque denominato,
di autorizzazione, approvazione, parere, nulla-osta, assenso, concertazione e
intesa, la valutazione di impatto ambientale è effettuata nell'ambito della
relativa procedura, tramite la convocazione, da parte del servizio procedente
della competente direzione generale, di conferenza dei servizi in sede
preliminare, integrata da rappresentante dell'ufficio regionale VIA; la
conferenza, in sede di conclusioni, esprime e formalizza il giudizio di VIA che
è recepito nel provvedimento conclusivo della procedura relativa al progetto.
3. Nei casi di cui al comma 2,
la procedura di verifica è svolta nell'ambito della procedura relativa al
progetto, a cura del servizio competente.
4. Fino all'approvazione dei
criteri di cui al comma 1, sono comunque fatte salve le determinazioni assunte
con precedenti provvedimenti della giunta regionale in relazione ai
procedimenti di competenza della Direzione Generale Tutela Ambientale, nonché
in relazione alla semplificazione delle procedure di verifica di cui all'art. 10
del d.P.R. 12aprile 1996 per i progetti soggetti ad autorizzazione regionale.
1. Qualora le opere indicate
all'art. 2, o parti di esse, vengano poste in essere in violazione delle
presenti disposizioni o in difformità sostanziale dai giudizi di compatibilità
ambientale, l'autorità competente, ai sensi dell'art. 3, comma 1, irroga, in
ragione della gravità della violazione, una sanzione amministrativa,
consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa tra un minimo del
cinque per cento e un massimo del venti per cento del valore dell'opera o di
parte dì essa, e nel ripristino dello stato dei luoghi ovvero, qualora sia
impossibile il ripristino, nell'esecuzione di interventi di mitigazione diretti
ad eliminare o a ridurre gli effetti negativi prodotti dall'opera stessa
sull'ambiente; il provvedimento sanzionatorio, di cui al presente articolo, è
comunicato al soggetto cui spetta la tenuta dell'albo professionale, in cui
risultano iscritti rispettivamente il trasgressore ed il progettista dell'opera
oggetto di sanzione.
2. I corrispettivi delle
sanzioni sono destinati ad azioni di compensazione ambientale e sociale per
opere a forte impatto, per attività di formazione e per azioni di
comunicazione.
1. Sono soggetti alle
disposizioni della presente legge, qualora compresi nelle tipologie di cui al
d.P.R. 12 aprile 1996, gli interventi sottoposti alle procedure A, B, C del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 1991 di
approvazione del piano della difesa del suolo e di riassetto idrogeologico
della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia e
Como e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1991 di
approvazione del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle
adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia e Como, di cui agli artt. 3 e
5 della legge 2 maggio 1990, n. 102 (Disposizioni per la ricostruzione e la
rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo,
Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali
avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987).
Art. 8-bis - Supporto
tecnico per l'istruttoria e disposizioni finanziarie
1. La Regione e le altre
autorità competenti appositamente individuate ai fini dello svolgimento delle
attività tecnico-scientifiche relative all'istruttoria interdisciplinare,
possono avvalersi dell'ARPA nelle forme e nelle modalità previste dall'articolo
4 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16.
2. Il proponente di
studi di impatto ambientale soggetti alla fase di cui alla lettera d)
dell'articolo 4 è tenuto a versare a favore dell'autorità competente, per lo
svolgimento dell'attività istruttoria ad essa assegnata, una somma pari allo 0,5
per mille del valore complessivo delle opere da realizzare; il versamento deve
essere effettuato dal proponente secondo le modalità individuate con apposito
provvedimento dell'autorità competente.
3. Gli introiti di cui
al comma 2 sono finalizzati all'ottimizzazione delle fasi di procedura di VIA.
Il relativo capitolo di spesa sarà finanziato a seguito di accertamento
dell'entrata corrispondente (Art. aggiunto dall'art. 3, comma 6 della L.R. 2
febbraio 2001, n. 3)
Art. 9 - Dichiarazione
d'urgenza
1. La presente legge è
dichiarata urgente ai sensi e per glieffetti dell'art. 127 della Costituzione e
dell'articolo 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia.
La presente legge regionale è pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione lombarda.
Milano, 3 settembre 1999
Roberto Formigoni
(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del
29 luglio 1999 e vistata dal commissario del governo con nota del 27 agosto
1999, prot. n. 23002/2347).