B.U. supplemento ordinario al n. 1 -
5 agosto 1992
Legge
regionale 1° agosto 1992, n. 23
"Norme per l'esecuzione degli interventi
straordinari per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle
adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpite dagli eventi
calamitosi dell'estate 1987"
….. (Omissis)…..
Art. 2 Compiti attuativi
1. Nel rispetto delle indicazioni dei piani,
A) spetta alle province di Bergamo, Brescia, Como,
Sondrio e al Consorzio intercomunale di Lecco:
a) coordinare gli enti locali, in tutti gli
adempimenti previsti dai piani, con l'istruttoria dei programmi e dei progetti
di loro competenza, e formulare conseguenti proposte avendo acquisite le
indicazioni in merito delle comunità montane;
b) eseguire le opere di difesa del suolo e
riassetto idrogeologico, ferme le competenze del Magistrato del Po e salvo
quanto previsto dalla successiva lettera C), nonché‚ dal terzo comma del
presente articolo;
c) curare l'istruttoria per l'erogazione dei
contributi alle imprese produttive e formulare conseguenti proposte; a tal fine
le province di Bergamo, Brescia, Como e il Consorzio intercomunale di Lecco
operano in collaborazione con le comunità montane interessate dall'applicazione
della legge, consultandole, comunque, obbligatoriamente;
d) eseguire le opere di interconnessione delle reti
di mobilità;
e) predisporre gli studi propedeutici, i progetti e
gli studi di valutazione d'impatto ambientale, per la realizzazione di opere
infrastrutturali, previa intesa con la giunta regionale;
B) spetta ai comuni e ai loro consorzi l'esecuzione
delle opere per le infrastrutture locali;
C) spetta alle comunità montane e ai comuni
l'esecuzione delle opere di sistemazione idrogeologica locale, di manutenzione
idrogeologica, idraulica, agraria e forestale, nonch‚ di quelle di bonifica
agraria.
2. Nel campo della difesa del suolo e del riassetto
idrogeografico, ferme restando le competenze dell'autorità di Bacino e del
magistrato del Po, la regione, sulla base del piano di cui all'art. 3 della
legge 102/90, formula gli indirizzi per la progettazione degli interventi
previsti, ed esegue le opere di maggiore complessità, che ricadono nel
comprensorio di Val Pola e nei bacini prioritari del torrente Mallero e del
torrente Tartano.
3. I piani di cui agli artt. 3 e 5 della legge
102/1990, possono prevedere particolari disposizioni per l'attribuzione di
compiti attuativi, nel rispetto dei principi generali di cui ai precedenti
commi.
4. La giunta regionale, su proposta del comitato di
coordinamento istituzionale di cui al successivo art. 4, nel rispetto delle
norme di cui al primo e secondo comma, nonché‚ delle disposizioni dei piani di
cui al terzo comma, individua i diversi soggetti attuatori delle singole opere
e degli interventi da realizzare.
5. In relazione agli oneri da sostenere per
l'esecuzione dei compiti degli enti locali, previsti dal presente articolo, i
piani prevedono appositi contributi alle amministrazioni interessate. La giunta
regionale, nell'ambito delle risorse previste dai piani, assegna appositi
contributi agli enti interessati per far fronte agli oneri gestionali
sostenuti.
[6. La provincia di Sondrio procederà, entro 12
mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'adozione del piano
territoriale di coordinamento, avente anche valenza paesistica ai sensi della
legge 431/85, sulla base di indirizzi forniti dalla regione anche al fine di
assicurare il coordinamento con quanto previsto dai piani di cui alla legge
102/90.]*
In pendenza dell'istituzione dei parchi regionali,
ai sensi della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 "Piano regionale delle aree
regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei
parchi e dei monumenti naturali nonché‚ delle aree di particolare rilevanza
naturale ed ambientale", il piano territoriale di coordinamento definisce
specifiche norme di tutela ambientale aventi funzione di salvaguardia sino
all'entrata in vigore dei piani territoriali di coordinamento dei parchi
stessi. I piani di difesa del suolo e di ricostruzione e sviluppo prevedono
contributi alla provincia di Sondrio per la redazione del piano territoriale di
coordinamento.
* Articolo abrogato dalla L.R. 22 Luglio 2002 n. 15
……(Omissis)…….