B.U. 1° Supplemento ordinario al n. 13 – 27/03/2003
L.R. 24 marzo 2003, n. 3
Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona
…….(omissis)…….
Art. 3
2. Alla legge regionale 3
settembre 1999, n. 20 (Norme in materia di impatto ambientale) sono apportate
le seguenti modifiche: [1]
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1
(Finalità e principi)
1. In armonia con la direttiva
del Consiglio della Comunità Europea 337/85/CEE del 27 giugno 1985 come
modificata ed integrata dalla direttiva del Consiglio 97/11/CE del 3 marzo 1997
ed in attuazione degli indirizzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione
dell'articolo 40, comma 1, della l. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente
disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale) e successive
modifiche ed integrazioni, la procedura di valutazione di impatto ambientale
(VIA) regionale è disciplinata dai successivi articoli, secondo principi di
semplificazione e unitarietà dei procedimenti.";
b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla
seguente:
"a) sono soggetti a
procedura di VIA i progetti indicati nell'allegato A del d.P.R. 12 aprile 1996
nonche' i progetti indicati nell'allegato I della direttiva del Consiglio
97/11/CE del 3 marzo 1997;";
c) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:
"d) sono soggetti a
procedura di verifica, secondo le modalità dell'articolo 10 del d.P.R. 12
aprile 1996, i progetti indicati nell'allegato B del d.P.R. medesimo che non
ricadano nelle aree naturali protette di cui alla lettera b) nonchè i progetti
indicati nell'allegato II della direttiva del Consiglio 97/11/CE del 3 marzo
1997;";
d) dopo il comma 1 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:
"1 bis. La Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare, tenendo conto dei
criteri di selezione riportati nell'allegato III della direttiva del Consiglio
97/11/CE del 3 marzo 1997 e degli indirizzi per le politiche regionali,
definisce con apposita deliberazione le soglie dei progetti individuati
nell'allegato II della suddetta direttiva, al fine della loro sottoposizione
alle procedure di VIA o di verifica, nonche' per dare attuazione ai
conferimenti di funzioni di cui all'articolo 3.".
…….(omissis)……