D.c.r.
n.
VIII/0351 del 13 Marzo 2007
OGGETTO: INDIRIZZI
GENERALI PER LA VALUTAZIONE DI PIANI E PROGRAMMI (ART. 4, COMMA 1, L.R. 11 MARZO 2005, N. 12).
ALLEGATO 1
Indirizzi generali per la
valutazione ambientale di piani e programmi
INDICE
1. Finalità
2. Definizioni
3. Integrazione della
dimensione ambientale nei piani e programmi
4. Ambito di applicazione
5. La valutazione ambientale
(fasi metodologiche procedurali)
6. Il processo di
partecipazione integrato nel piano/programma
7. Raccordo con altre
procedure
8. Sistema informativo
lombardo valutazione ambientale piani e programmi
1. Finalità
1.1 La Regione e gli enti locali, nell’ambito dei procedimenti di
elaborazione ed approvazione dei piani e programmi, al fine di promuovere lo
sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione
dell’ambiente, come previsto della legge per il governo del territorio,
provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione
dei predetti piani e programmi, in assonanza con i presenti indirizzi generali.
1.2 I presenti indirizzi sono
assunti in attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n.
12 recante “Legge per il governo del territorio” e della direttiva 2001/42/CE
del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente
elaborati dalla Regione, dalle province e dagli altri enti cui è affidata tale
funzione dalle vigenti disposizioni legislative.
1.3 Gli indirizzi forniscono
la preminente indicazione di una stretta integrazione tra processo di piano e
processo di valutazione ambientale e disciplinano in particolare:
-
l’ambito di applicazione;
-
le fasi metodologiche – procedurali della valutazione ambientale;
-
il processo di informazione e partecipazione;
-
il raccordo con le altre norme in materia di valutazione, la VIA e la
Valutazione di incidenza;
-
il sistema informativo.
1.4 I presenti indirizzi
generali costituiscono quadro di riferimento per i seguenti atti della Giunta
regionale:
-
modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione
ambientale di piani e programmi – VAS;
-
modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione
ambientale di piani e programmi – VAS dei piccoli comuni;
-
linee guida per piani e programmi.
1.5 Per piani e programmi di
nuova istituzione attinenti a Regione, province, comuni ed altri enti aventi
tali competenze, la Giunta regionale procederà ad una ricognizione al fine di
definire se rientrano nell’ambito di applicazione della valutazione ambientale.
2.
Definizioni
Ai fini dei presenti indirizzi valgono le
seguenti definizioni:
direttiva – la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, d’ora in poi “direttiva”, riportata, per agevolare la comprensione del testo, dopo l’allegato A;
legge per il
governo del territorio – la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12
recante “Legge per il governo del territorio”;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) – l’atto di recepimento della direttiva 2001/42/CE da parte dello Stato italiano;
a) piani e programmi - P/P – i piani e programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità Europea, nonché le loro modifiche:
-
che sono
elaborati, adottati e/o approvati da autorità a livello regionale o locale
oppure predisposti da un’autorità per essere approvati, mediante una procedura
legislativa, dal Parlamento o dal Governo;
-
che sono previsti
da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
b)
valutazione ambientale di piani e programmi - VAS
– il procedimento che comprende l’elaborazione di un rapporto di impatto
ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto
ambientale e dei risultati delle consultazioni, la formulazione del parere
motivato e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;
c) verifica di esclusione – il procedimento attivato allo scopo di valutare, ove previsto, se piani o programmi possano avere effetti significativi sull’ambiente e quindi essere sottoposti alla VAS;
d) rapporto ambientale – documento elaborato dal proponente in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o programma; l'allegato I riporta le informazioni da fornire a tale scopo;
e) parere motivato – atto predisposto dall’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, sulla base degli esiti della conferenza di valutazione e dei pareri, delle osservazioni e dei contributi ricevuti;
f) dichiarazione di sintesi – una dichiarazione in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale, dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
g) proponente – la pubblica amministrazione o il soggetto privato, secondo le competenze previste dalle vigenti disposizioni, che elabora il piano od il programma da sottoporre alla valutazione ambientale;
h) autorità procedente – la pubblica amministrazione che attiva le procedure di redazione e di valutazione del piano/programma; nel caso in cui il proponente sia una pubblica amministrazione, l’autorità procedente coincide con il proponente; nel caso in cui il proponente sia un soggetto privato, l’autorità procedente è la pubblica amministrazione che recepisce il piano o il programma, lo adotta e lo approva;
i)
autorità competente per la VAS – autorità con
compiti di tutela e valorizzazione ambientale, individuata dalla pubblica
amministrazione, che collabora con l’autorità procedente / proponente nonché
con i soggetti competenti in materia ambientale, al fine di curare
l’applicazione della direttiva e dei presenti indirizzi;
j) soggetti competenti in materia ambientale – le strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello istituzionale, o con specifiche competenze nei vari settori, che possono essere interessati dagli effetti dovuti all’applicazione del piano o programma sull’ambiente;
k) pubblico – una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus, ratificata con la legge 16 marzo 2001, n. 108 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatte ad Aarhus il 25 giugno 1998) e delle direttive 2003/4/CE e 2003/35/CE;
l) conferenza di verifica e di valutazione – ambiti istruttori convocati al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, specificamente per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile e ad acquisire i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, del pubblico e degli enti territorialmente limitrofi o comunque interessati alle ricadute derivanti dalle scelte di piani e programmi;
m)
consultazione – componente del processo di valutazione
ambientale di piani e programmi prevista obbligatoriamente dalla direttiva
2001/42/CE, che prescrive il coinvolgimento di soggetti competenti in materia
ambientale e del pubblico al fine di acquisire dei “pareri sulla proposta di
piano o programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima
dell'adozione o dell'avvio della relativa procedura legislativa”; in casi
opportunamente previsti, devono essere attivate procedure di consultazione
transfrontaliera; attività obbligate di consultazione riguardano anche la
verifica di esclusione (screening) sulla necessità di sottoporre il piano o
programma a VAS;
n)
partecipazione
dei cittadini – l’insieme di
attività attraverso le quali i cittadini intervengono nella vita politica,
nella gestione della cosa pubblica e della collettività; è finalizzata a far
emergere, all’interno del processo decisionale, interessi e valori di tutti i
soggetti, di tipo istituzionale e non, potenzialmente interessati alle ricadute
delle decisioni; a seconda delle specifiche fasi in cui interviene, può
coinvolgere attori differenti, avere diversa finalizzazione ed essere gestita
con strumenti mirati;
o) monitoraggio – attività di controllo degli effetti ambientali significativi dovuti all'attuazione dei piani e programmi, al fine di fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti sull’ambiente delle azioni messe in campo dal piano o programma consentendo di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive che si ritengono opportune.
3.
Integrazione della dimensione ambientale nei piani e programmi
3.1 L’applicazione della direttiva e l’introduzione della valutazione ambientale di piani e programmi (di seguito VAS) nel nostro ordinamento comportano un significativo cambiamento nella maniera di elaborare i piani e programmi (di seguito P/P), in quanto essi devono:
- permettere la riflessione sul futuro da parte di ogni società e dei suoi governanti e nel contempo aumentare sensibilmente la prevenzione, evitando impatti ambientali, sociali ed economici negativi;
- essere effettuata il più a monte possibile, durante la fase preparatoria del P/P e anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa;
- essere integrata il più possibile nel processo di elaborazione del P/P;
- accompagnare il P/P in tutta la sua vita utile ed oltre attraverso un’azione di monitoraggio.
3.2 La VAS va intesa come un processo continuo, che si estende lungo tutto il ciclo vitale del P/P. Il significato chiave della VAS è costituito dalla sua capacità di integrare e rendere coerente il processo di pianificazione orientandolo verso la sostenibilità.
Una prima forma di integrazione è rappresentata dall’interazione positiva e creativa tra la pianificazione e la valutazione durante tutto il processo di impostazione e redazione del P/P; il dialogo permanente permette aggiustamenti e miglioramenti continui, che si riflettono nel prodotto finale rendendolo molto più consistente e maturo.
Altre forme di integrazione imprescindibili sono la comunicazione e il coordinamento tra i diversi enti e organi dell’amministrazione coinvolti nel P/P; l’utilità di tale comunicazione diventa maggiore nelle decisioni di base circa il contenuto del piano o programma.
Infine, l’integrazione nella considerazione congiunta degli aspetti ambientali, sociali ed economici; la forte tendenza alla compartimentazione del sapere rende difficile la realizzazione di analisi integrate, che tuttavia permettono l’emergere di conoscenze utili e interessanti quanto quelle che derivano dalle analisi specialistiche.
3.3 Nella gestione dei presenti indirizzi e negli ulteriori atti in attuazione della legge per il governo del territorio, si dovrà porre particolare attenzione, considerando che P/P pur soggetti a valutazione ambientale, attengono a natura e contenuti, in alcuni casi, molto diversi tra di loro, aspetto questo che comporta flessibilità e diversificazione di approccio, pur nella comune ottica di perseguire la valutazione degli effetti sull’ambiente dell’atto di pianificazione e programmazione.
3.4 L’autorità competente per la VAS e l’autorità proponente collaborano in ogni momento del procedimento al fine di assicurare l’integrazione degli elementi valutativi e la speditezza ed efficacia del procedimento. In particolare al fine di:
- dare applicazione al principio di integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali;
- individuare un percorso metodologico e procedurale, stabilendo le modalità della collaborazione, le forme di consultazione da attivare e i soggetti competenti in materia ambientale ed il pubblico da consultare;
- definire le informazioni da includere nel rapporto ambientale e del loro livello di dettaglio;
- verificare la qualità del rapporto ambientale e la congruenza del piano/programma con le informazioni e gli obiettivi del rapporto ambientale;
- individuare le necessità e le modalità di monitoraggio.
4.
Ambito di applicazione
4.1 I P/P elaborati dalla Regione e dagli enti locali ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva, richiamata dal comma 1 dell’articolo 4 della legge per il governo del territorio, come individuati dai successivi punti 4.2 e 4.3, sono soggetti a VAS secondo le modalità previste dal successivo punto 5.0.
4.2 E’ effettuata una valutazione ambientale per tutti i P/P :
a) elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;
b)
per i quali, in
considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una
valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.
4.3 I P/P indicati alla lettera a) del precedente punto 4.2 individuati nell’allegato A. Tale elenco è meramente compilativo e non esaustivo.
4.4 I siti indicati alla lettera b) del precedente punto 4.2 comprendono le Zone di Protezione Speciale – ZPS (direttiva 79/409/CEE) e i Siti di Importanza Comunitaria – SIC (Direttiva Habitat), che costituiscono la rete ecologica europea “Natura 2000” istituita dalla Direttiva 92/43/CEE.
L’individuazione e la classificazione delle ZPS e l’individuazione dei SIC è contenuta nei provvedimenti specifici elaborati dalle rispettive autorità preposte.
4.5 L’ambito di applicazione, relativamente al settore della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, è stato specificato dal comma 2 dell’articolo 4 della legge per il governo del territorio, precisando che sono sempre soggetti a valutazione ambientale i seguenti piani e le loro varianti:
- piano territoriale regionale;
- piani territoriali regionali d’area;
- piani territoriali di coordinamento provinciali;
- documento di piano.
4.6 Per i P/P che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori, come definiti con provvedimento dalla Giunta regionale, si procede alla verifica di esclusione secondo le modalità previste dal successivo punto 5.0, al fine di determinare se possono avere significativi effetti sull’ambiente.
4.7 Per i P/P non ricompresi nel paragrafo 2 dell’articolo 3 della direttiva, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti, si procede alla verifica di esclusione secondo le modalità previste dal successivo punto 5.0, al fine di determinare se possono avere effetti significativi sull’ambiente.
4.8 Sono esclusi dalla valutazione ambientale, in assonanza con quanto disposto dall’articolo 3, paragrafo 8, della direttiva:
a) i P/P destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile;
b) i P/P finanziari o di bilancio.
5.
La Valutazione ambientale (fasi metodologiche procedurali)
5.1 La piena integrazione della dimensione ambientale nella pianificazione e programmazione implica un evidente cambiamento rispetto alla concezione derivata dalla applicazione della Valutazione di Impatto Ambientale ai progetti. L’integrazione della dimensione ambientale nei P/P deve essere effettiva, a partire dalla fase di impostazione fino alla sua attuazione e revisione, sviluppandosi durante tutte le fasi principali del ciclo di vita del P/P :
- orientamento e impostazione (5.7);
- elaborazione e redazione (5.11);
- consultazione, adozione ed approvazione (5.15);
- attuazione, gestione e monitoraggio (5.17).
5.2 La sequenza delle fasi di un processo di P/P, esposta nella figura 1, dà indicazioni in merito all’elaborazione dei contenuti di ciascuna di esse sistematicamente integrata con la valutazione ambientale, indipendentemente dalle possibili articolazioni procedurali e dalle scelte metodologiche che verranno operate.
Il filo che collega le analisi/elaborazioni del P/P e le operazioni di VAS appropriate per ciascuna fase rappresenta la dialettica tra i due processi e la stretta integrazione necessaria all’orientamento verso la sostenibilità ambientale.
La dialettica tra attività di analisi e proposta del P/P e attività di VAS deve essere reale: entrambe devono godere di pari autorevolezza e di comparabile capacità di determinazione.
5.3 Lo schema proposto è caratterizzato da tre elementi:
- presenza di attività che tendenzialmente si sviluppano con continuità durante tutto l’iter di costruzione e approvazione del P/P: base di conoscenza e partecipazione, intesa in senso ampio per comprendere istituzioni, soggetti con competenze e/o conoscenze specifiche nonché il pubblico e le sue organizzazioni;
- fase di attuazione del P/P come parte integrante del processo di pianificazione, in tal senso accompagnata da attività di monitoraggio e valutazione dei risultati;
- circolarità del processo di pianificazione, introdotta attraverso il monitoraggio dei risultati e la possibilità/necessità di rivedere il P/P qualora tali risultati si discostino dagli obiettivi di sostenibilità che hanno motivato l’approvazione del P/P.

Figura 1 – Sequenza delle fasi di un processo di piano o programma
5.4
Il processo
di VAS continuo è sintetizzato
nello schema A strutturato secondo le fasi indicate al punto 5.1.
5.5 Le fasi di tale processo vengono ripercorse con l'obiettivo di definire con un più elevato livello di dettaglio le singole componenti di ciascuna fase e di chiarirne gli aspetti metodologici e operativi. Lo schema A, che specifica la successione di fasi della figura 1, costituisce quadro di riferimento per i modelli di valutazione di cui al punto 1.4 e ricomprende al suo interno il procedimento di verifica e di valutazione ambientale di piani e programmi. I procedimenti sono condotti dall’autorità procedente che si avvale dell’autorità competente per la VAS, designata dalla pubblica amministrazione con apposito atto reso pubblico, secondo le modalità di seguito specificate.
Schema A - Processo
metodologico – procedurale

5.6 La VAS costituisce per i P/P parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti di approvazione adottati senza VAS, ove prescritta, sono nulli.
5.7
Nella fase
preliminare di orientamento e impostazione del P/P, l’autorità
competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, provvede a:
-
effettuare
un'analisi preliminare di sostenibilità degli orientamenti del P/P;
- svolgere, quando necessario, la “verifica di esclusione” (screening), ovvero la procedura che conduce alla decisione di sottoporre o meno il P/P all'intero processo di VAS.
5.8 Il procedimento di VAS, contestuale al processo
di formazione del P/P e anteriormente alla sua adozione, è avviato, con atto
formale reso pubblico, dall’autorità procedente, mediante pubblicazione di
apposito avviso sul BURL e su almeno un quotidiano che, d’intesa con l’autorità
competente per la VAS, provvede a:
-
indire la
conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in
una seduta finale di valutazione;
-
individuare i
singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale;
-
definire le
modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e
pubblicizzazione delle informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti
iniziative;
-
individuare la
rilevanza dei possibili effetti transfrontalieri.
5.9 La verifica
di esclusione (screening) si applica ai P/P di cui ai punti 4.6 e 4.7 ed è
effettuata dall’autorità competente per
la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, secondo le indicazioni
seguenti:
- a
tal fine l’autorità procedente predispone un documento di sintesi della
proposta di P/P contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica
degli effetti significativi sull’ambiente e sulla salute, facendo riferimento
ai criteri dell’allegato II;
- alla
conferenza di verifica, convocata dall’autorità procedente, partecipano
l’autorità competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale,
ove necessario anche transfrontalieri, consultati e gli enti territoriali
interessati;
- la
verifica di esclusione si conclude con la decisione di escludere o non
escludere il P/P dalla VAS ed è effettuata con atto riconoscibile reso
pubblico, udito il parere della conferenza di verifica, che si esprime in
merito ai criteri di cui all’allegato II della direttiva;
- l’autorità procedente mette a disposizione del pubblico le conclusioni adottate comprese le motivazioni dell’esclusione dalla VAS.
5.10 La VAS si applica ai P/P di cui ai punti 4.2 e 4.3,
nonché a P/P di cui ai punti 4.6 e 4.7 a seguito di verifica di esclusione
conclusa con il rinvio alla VAS ed
è effettuata dall’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per
la VAS, secondo le indicazioni di cui ai successivi punti.
5.11 Nella fase di elaborazione e redazione del
P/P, l’autorità
competente per la VAS collabora con l’autorità procedente nello svolgimento delle seguenti
attività:
- individuazione
di un percorso metodologico e procedurale, stabilendo le modalità della
collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti con
specifiche competenze ambientali, ove necessario anche transfrontalieri, e il
pubblico da consultare;
- definizione dell'ambito di influenza del P/P (scoping)
e definizione della caratteristiche delle informazioni che devono essere
fornite nel rapporto ambientale;
- articolazione degli obiettivi generali;
- costruzione dello scenario di riferimento;
- coerenza esterna degli obiettivi generali del
P/P;
- individuazione delle alternative di P/P
attraverso l'analisi ambientale di dettaglio, la definizione degli obiettivi
specifici del P/P e l'individuazione delle azioni e delle misure necessarie a
raggiungerli;
- coerenza interna delle relazioni tra obiettivi
e linee di azione del P/P attraverso il sistema degli indicatori che le
rappresentano;
- stima degli effetti ambientali delle
alternative di P/P, con confronto tra queste e con lo scenario di riferimento
al fine di selezionare l'alternativa di P/P;
- elaborazione del rapporto ambientale;
- costruzione/progettazione del sistema di
monitoraggio.
5.12 Il rapporto ambientale, elaborato a cura dell’autorità procedente o del proponente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS:
-
dimostra che i
fattori ambientali sono stati integrati nel processo di piano con riferimento
ai vigenti programmi per lo sviluppo sostenibile stabiliti dall’ONU e dalla
Unione Europea, dai trattati e protocolli internazionali, nonché da
disposizioni normative e programmatiche nazionali e/o regionali;
- individua, descrive e valuta gli obiettivi, le azioni e gli effetti significativi che l’attuazione del P/P potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative in funzione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del P/P; esso, inoltre, assolve una funzione propositiva nella definizione degli obiettivi e delle strategie da perseguire ed indica i criteri ambientali da utilizzare nelle diverse fasi, nonché gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio;
- contiene le informazioni di cui all’allegato I, meglio specificate in sede di conferenza di valutazione, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili, dei contenuti e del livello di dettaglio del P/P, della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi dell’iter decisionale.
5.13 L’autorità procedente ai fini della convocazione della Conferenza di valutazione provvede a:
-
mettere a
disposizione del pubblico presso i propri uffici e sul proprio sito web la
proposta di P/P e il rapporto ambientale;
-
inviare la
proposta di P/P e il rapporto ambientale ai soggetti competenti in materia
ambientale, ove necessario anche transfrontalieri.
5.14 L’autorità competente per la VAS, d’intesa
con l’autorità procedente, prima dell’adozione, acquisito il verbale della
Conferenza di valutazione, esaminati i contributi delle eventuali consultazioni
transfrontaliere, nonché le osservazioni e gli apporti inviati da parte dei
soggetti con competenze ambientali e del pubblico, esprime un parere motivato
sulla proposta di P/P e sul
rapporto ambientale. Il parere deve di massima contenere considerazioni
qualitative e/o quantitative in merito:
a)
alla qualità ed
alla congruenza delle scelte del P/P
alla luce delle alternative possibili individuate e rispetto alle informazioni
ed agli obiettivi del rapporto ambientale;
b)
alla coerenza
interna ed esterna del P/P;
c) alla efficacia e congruenza del sistema di monitoraggio e degli indicatori selezionati.
5.15 L’autorità competente per la VAS nella
fase di adozione e approvazione del P/P svolge i seguenti compiti :
- accompagna il processo di adozione/approvazione;
- collabora alla valutazione delle ricadute ambientali delle osservazioni formulate.
5.16
L’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, nella
fase di adozione e approvazione provvede a:
- predisporre la “dichiarazione di sintesi” nella quale illustra gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell'alternativa di P/P approvata, il sistema di monitoraggio, in che modo il parere motivato e le considerazioni ambientali sono state integrate nel P/P, in che modo si è tenuto conto dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni;
- adottare e/o approvare il P/P tenendo conto del parere motivato;
- mettere a disposizione del pubblico il piano adottato, corredato di rapporto ambientale e parere motivato, comprese le motivazioni dell’eventuale esclusione dalla valutazione ambientale;
- depositare la sintesi non tecnica presso gli uffici tecnici degli enti territoriali interessati dal piano o programma.
5.17 Nella fase di attuazione e gestione
del P/P il monitoraggio è finalizzato a:
-
garantire, anche
attraverso l’individuazione di specifici indicatori, la verifica degli effetti
sull’ambiente in relazione agli obiettivi prefissati;
-
fornire le
informazioni necessarie per valutare gli effetti sull’ambiente delle azioni
messe in campo dal P/P, consentendo di verificare se esse sono effettivamente
in grado di conseguire i traguardi di qualità ambientale che il P/P si è posto;
-
permettere di
individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente dovessero
rendersi necessarie.
5.18 Il sistema di monitoraggio del P/P comprende / esplicita:
-
le modalità di
controllo degli effetti ambientali significativi dell’attuazione del P/P;
-
le modalità
organizzative, anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali;
-
le risorse
necessarie per la realizzazione e gestione.
5.19 Nella fase di attuazione e gestione deve essere
prevista anche la valutazione dei possibili effetti ambientali delle varianti
di P/P che dovessero rendersi necessarie sotto la spinta di fattori esterni. Da
questo punto di vista la gestione del P/P può essere considerata come una
successione di procedure di screening delle eventuali modificazioni parziali
del P/P, a seguito delle quali decidere se accompagnare o meno l'elaborazione
delle varianti con il processo di VAS.
6. Il processo di partecipazione integrato
nel piano o programma
6.1 La
Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998 ratificata con legge 108/2001, la
direttiva 2003/4/CE, il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale) e la
direttiva 2003/35/CE mettono in risalto
la necessità della partecipazione del pubblico e, in modo più specifico, il
Protocollo UNECE sulla Valutazione Ambientale Strategica prevede
l'allargamento della partecipazione del pubblico a tutto il processo di
pianificazione / programmazione. Attualmente
la partecipazione del pubblico nella pianificazione / programmazione tende a
essere concentrata unicamente nella fase di consultazione sul P/P, con scarse
possibilità di interazione. In realtà la diversità dei metodi di partecipazione
non è regolata, così che la loro applicazione dipende dalla volontà politica
dell'organismo che sviluppa il P/P.
6.2 Perché i processi di partecipazione nell'ambito della VAS abbiano successo e producano risultati significativi, il pubblico, non solo i singoli cittadini ma anche associazioni e categorie di settore, è opportuno sia coinvolto in corrispondenza di diversi momenti del processo, ciascuno con una propria finalità. Tali momenti devono essere ben programmati lungo tutte le fasi, utilizzando gli strumenti più efficaci e devono disporre delle risorse economiche e organizzative necessarie.
6.3 Gli strumenti da utilizzare nella partecipazione devono garantire l'informazione minima a tutti i soggetti coinvolti, che devono essere messi in grado di esprimere pareri su ciascuna fase e di conoscere tutte le opinioni e i pareri espressi e la relativa documentazione. Gli strumenti di informazione sono essenziali per garantire trasparenza e ripercorribilità al processo. A tale fine possono essere impiegati strumenti di tipo informatico e possono essere attivati forum on line su siti web. I risultati della partecipazione è opportuno vengano resi pubblici al pari di quelli dei processi di negoziazione / concertazione e di consultazione. E’ inoltre opportuno che essi divengano parte integrante del percorso di VAS, incidendo sulla elaborazione del P/P.
6.4 Nello schema B è indicata, in relazione alle fasi di elaborazione di un P/P, la successione delle attività di partecipazione che dovrebbero essere integrate in ciascuna fase.
E’ importante tener conto che lo schema presentato deve essere considerato come un processo globale di P/P, ma è auspicabile che ciascuna fase del P/P possa fare conto su un proprio processo di partecipazione.
Si renderebbe così possibile arrivare ad accordi e soluzioni per ciascuna fase, in maniera che i soggetti partecipanti vedano riflesse le loro opinioni in tutto il processo e possano constatare la qualità che il loro sforzo conferisce al P/P.
Schema B

6.5 La partecipazione integrata è supportata da forme di
comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della
conferenza di valutazione.
6.6 Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato e sono volte ad informare i soggetti, anche non istituzionali, interessati alla decisione per consentirne l’espressione dei diversi punti di vista.
6.7 L’autorità procedente, relativamente alla fase di comunicazione e informazione, provvede a:
- informare circa le conclusioni adottate nell’eventuale verifica di esclusione, comprese le motivazioni del mancato esperimento della VAS;
- informare circa la messa a disposizione del pubblico del P/P, del rapporto ambientale e della relativa sintesi non tecnica, di cui all’allegato I della direttiva 2001/42/CE;
- informare circa il parere motivato espresso dall’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente;
- mettere a disposizione la dichiarazione di sintesi di cui al punto 5.16;
- informare circa le misure adottate in merito al monitoraggio.
6.8 Nella consultazione, ove necessario anche transfrontaliera, l’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, richiede pareri e contributi a soggetti competenti in materia ambientale; tali momenti intervengono durante:
- la fase di orientamento e impostazione;
- l’eventuale verifica di esclusione (screening) circa l’opportunità o meno di procedere alla VAS del P/P;
- la fase di elaborazione e redazione anche al fine di definire i contenuti del futuro rapporto ambientale (scoping);
- prima della fase di adozione / approvazione;
- al momento della pubblicazione della proposta di P/P e del rapporto ambientale.
L’identificazione di soggetti competenti in materia ambientale, l’individuazione del pubblico
interessato, la costruzione della “mappa” dei possibili attori da coinvolgere sono altrettante componenti delle attività di impostazione del P/P.
6.9 Chiunque
ne abbia interesse può prendere visione della proposta di P/P,
del relativo rapporto ambientale e della relativa sintesi non tecnica e
presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
6.10 L’autorità procedente, qualora ritenga che l’attuazione di un P/P possa comportare effetti significativi sull’ambiente di un altro Stato membro dell’Unione Europea, avvia anche procedure di consultazione transfrontaliere, informando i soggetti competenti in materia ambientale e i settori del pubblico interessati e ricevendone i rispettivi pareri.
6.11 L’autorità procedente istituisce la conferenza di valutazione e, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, individua i soggetti competenti in materia ambientale, i settori del pubblico e gli enti, territorialmente limitrofi o comunque interessati a vario titolo ai potenziali effetti derivanti dalle scelte di P/P.
7. Raccordo
con altre procedure (disposizioni)
7.1 La VAS si applica a P/P per i quali l’obbligo risulta contemporaneamente dalle seguenti normative comunitarie: direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985, direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997, direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE;
7.2 Per i P/P che interessano S.I.C., p.S.I.C. e Z.P.S., rientranti nella disciplina di cui alla direttiva 2001/42/CE si applicano le disposizioni seguenti:
a) in presenza di P/P soggetti a verifica di esclusione in sede di conferenza di verifica, acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell’autorità preposta, viene espressa la valutazione di incidenza;
b) in presenza di P/P soggetti a VAS in sede di conferenza di valutazione, acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell’autorità preposta, viene espressa la valutazione di incidenza;
A tal fine il rapporto ambientale è corredato della documentazione prevista per la valutazione di incidenza Allegato G del d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e Allegato D – sezione piani della D.G.R. 8 agosto 2003 n. VII/14106, concernente l’elenco dei proposti siti di importanza comunitaria, ai sensi della direttiva 92/42/CEE.
7.3 Per i P/P che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencato negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’articolo 10 del d.P.R. 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale), la verifica di esclusione dalla VIA per i progetti di cui all'articolo 1, comma 6, è effettuata dalla conferenza di valutazione, acquisiti gli elementi di verifica previsti dall’articolo 1, commi 6 e 7, del d.P.R. 12 aprile 1996, nonché il parere obbligatorio e vincolante dell’autorità preposta in materia di VIA.
A tal fine il rapporto ambientale previsto è corredato della documentazione prevista dall’Allegato D del d.P.R. 12 aprile 1996.
7.4 La Giunta Regionale provvede a specificare le modalità attuative della VAS inerenti alle diverse tipologie di P/P, anche al fine di garantire il raccordo, l’ottimizzazione e la semplificazione dei procedimenti inerenti ai P/P per i quali anche altre direttive e regolamenti comunitari prevedono l’obbligo di valutazioni sotto il profilo ambientale.
7.5 Per la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico, l’autorità competente per la VAS può concludere con il proponente o l’autorità procedente e le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti, nel rispetto dei tempi minimi previsti.
8.0 Sistema informativo lombardo valutazione ambientale piani e programmi
8.1 E’ costituito, nell’ambito
del Sistema informativo territoriale integrato, il Sistema informativo lombardo
valutazione ambientale di piani e programmi, volto a perseguire le seguenti
finalità:
- costituire il portale del sistema degli enti della Regione Lombardia;
- costituire link con Unione Europea e Stato;
- costituire link con altre esperienze europee;
- mettere in rete norme, esperienze, buone pratiche;
- inserire informazione circa la decisione (articolo 9 direttiva 2001/42/CE);
- supportare il monitoraggio (articolo 10 direttiva 2001/42/CE).
8.2 Compete alla Giunta
Regionale, mediante l’utilizzo del sistema informativo, elaborare ogni tre anni
una relazione sull’applicazione della norma in materia di valutazione
ambientale di piani e programmi anche quale contributo alla relazione prevista
dall’articolo 12 della direttiva.
8.3
Le autorità procedenti, prima della
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso di
approvazione del P/P, informano la Regione Lombardia e le
province interessate, circa i procedimenti di verifica e/o di VAS effettuati.
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ALLEGATO A
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Piani e programmi di cui al
capitolo 4, punto 2, lettera a) - elenco meramente
compilativo e non esaustivo |
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Denominazione PP |
Fonte Normativa |
Autorità procedente |
note |
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A - Settore Agricolo |
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1 |
Piano Regionale di Sviluppo Rurale |
l.r. 7 febbraio 2000, n. 7 (“Norme per gli interventi
regionali in agricoltura” – disciplina le iniziative e le attività a favore
del sistema agroalimentare e silvo-pastorale lombardo, in conformità al reg.
CE 1257/99 e al reg. CE 1750/99) |
Regione |
|
|||
|
2 |
Piano Agricolo Triennale Regionale |
l.r. 4 luglio 1998, n. 11, art. 6 - "Riordino delle
competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di
agricoltura" (il d.lgs. 4 giugno 1997 n. 143 conferisce, tra l’altro,
alle regioni le funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca) |
Regione |
La
valutazione ambientale del PAT discende dalle valutazioni ambientali
effettuate nei documenti programmatici del PSR. |
|||
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3 |
Piano Agricolo Triennale Provinciale |
l.r. 4 luglio 1998, n. 11, art. 6 (il d.lgs. 4 giugno 1997 n.
143 conferisce, tra l’altro, alle regioni le funzioni amministrative in
materia di agricoltura e pesca) |
Provincia |
||||
|
4 |
Piano
Generale di Bonifica, Irrigazione e Tutela del Territorio Rurale |
l.r. 16
giugno 2003, n. 7 “Norme in materia di bonifica e irrigazione” (art. 12) |
Regione |
|
|||
|
5 |
Piano Comprensoriale di Bonifica, Irrigazione e Tutela del
Territorio Rurale |
l.r. 16
giugno 2003, n. 7. “Norme in materia di bonifica e irrigazione” |
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B - Settore Forestale |
|||||||
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1 |
Piano
di Indirizzo Forestale |
l.r. 28
ottobre 2004, n.27 (abroga la l.r. 8/1976) |
Provincia |
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|||
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C - Settore della Pesca |
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1 |
Piano
ittico provinciale |
l.r. 30
luglio 2001, n.12 |
Provincia |
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|
regolamento
regionale 22 maggio 2003, n.9 |
|
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d.g.r. 11
febbraio 2005, n.VII/20557 |
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|
D - Settore Energetico |
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1 |
Piano Energetico Regionale |
l.r. 12
dicembre 2003, n. 26, articolo 30 |
Regione |
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|
E - Settore dei Trasporti e della Mobilità |
||||
|
1 |
Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti |
l.r. 29 ottobre 1998, n. 22 “Riforma del trasporto pubblico
locale in Lombardia”, (articolo 9) |
Regione |
|
|
2 |
Piano Urbano del Traffico |
l.r. 29 ottobre 1998, n. 22 “Riforma del trasporto pubblico
locale in Lombardia”, (articolo 13) |
Comune |
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|
F - Settore Gestione dei Rifiuti |
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1 |
Piano
regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate |
d.lgs. 5
febbraio 1997, n. 22, articolo 22 |
Regione |
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|
deliberazione
Consiglio regionale 17 febbraio 2004, n. 958 |
|
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|
2 |
Piano regionale di bonifica delle aree contaminate |
l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, articolo 21 - regolamento per la
concessione di contributi regionali ai Comuni (sostituisce la l.r. 94/1980) |
Regione |
|
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3 |
Piano
regionale di smaltimento dei rifiuti |
l.r. 12
dicembre 2003, n.26, articolo19 |
Regione |
|
|
4 |
Piano
provinciale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani |
l.r. 12
dicembre 2003, n.26, articolo 20 |
Provincia |
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|
G - Settore delle Acque |
||||
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1 |
Piano
di Tutela delle Acque |
l.r. 12
dicembre 2003, n.26, articolo 45 |
Regione |
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|
2 |
Piano
di gestione di bacino idrografico |
l.r. 12
dicembre 2003, n.26, articolo 45 (costituito da ATTO DI INDIRIZZO e PROGRAMMA
DI TUTELA E USO DELLE ACQUE)
(Piano stralcio di settore del Piano di bacino previsto
all'articolo 17 della legge 183 del 18 maggio 1989 sulla difesa del suolo) |
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3 |
Programma
di tutela e uso delle acque |
l.r. 12
dicembre 2003, n.26, articolo 45 |
|
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D.G.R. n.
VII/19359 del 12 novembre 2004 |
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4 |
Piano
regionale di risanamento delle acque |
l.r. 12
dicembre 2003, n.26, articolo 55 |
|
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5 |
Programma degli interventi regionali sul demanio delle acque
interne |
l.r. 29
ottobre 1998, n. 22 “Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia”,
(articolo 11) |
Regione |
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|
H - Settore delle Telecomunicazioni |
||||
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1 |
Piano di risanamento regionale per l'adeguamento degli
impianti radioelettrici esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di
attenzione e agli obiettivi di qualità |
l. 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla
protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici" |
Regione |
|
|
l.r. 11 maggio 2001, n. 11 "Norme sulla protezione
ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti
fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione" |
|
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d.g.r. 16 febbraio 2005, n. VII/20907 |
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I -
Settore della Pianificazione Territoriale |
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1 |
Piano
Territoriale Regionale |
d.lgs. 22
gennaio 2004, n.42 |
Regione |
|
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l.r. 11
marzo 2005, n. 12, parte I, titolo II, capo IV |
|
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2 |
Piani
Territoriali Regionali d’Area |
l.r. 11
marzo 2005, n. 12, parte I, titolo II, capo IV |
Regione |
|
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|
Provincia |
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3 |
Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale |
l.r. 11
marzo 2005, n. 12, parte I, titolo II, capo IV |
Provincia |
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|
4 |
Piano
di sviluppo socioeconomico della comunità montana |
l.r. 2
aprile 2002, n. 6, “Disciplina delle Comunità Montane”; (articolo 5); la
legge prevede la successiva abrogazione della l.r. 19 aprile 1993, n. 13,
articoli 18-21, il cui titolo III riguarda la programmazione socio-economica
e pianificazione territoriale delle comunità montane |
Comunità
Montana |
|
||
|
5 |
Piano
del governo del territorio - Documento di piano |
l.r. 11
marzo 2005, n. 12, articolo 8, parte I, titolo II, capo II |
Comune |
|
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|
6 |
Piano
del governo del territorio - Piano dei servizi |
l.r. 11
marzo 2005, n. 12, articolo 9, parte I, titolo II, capo II |
|
SE
VARIANTE AL DOC. PIANO |
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7 |
Piano
del governo del territorio - Piano delle regole |
l.r. 11
marzo 2005, n. 12, articolo 10, parte I, titolo II, capo II |
|
SE
VARIANTE AL DOC. PIANO |
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|
PIANI ATTUATIVI / PROGRAMMAZIONE
NEGOZIATA |
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8 |
Piano
particolareggiato |
l.r. 11
marzo 2005, n. 12, articolo 12, parte 1, titolo II, capo II |
Comune |
SE
VARIANTE AL DOC. PIANO |
||
|
9 |
Piano
di lottizzazione |
l.r. 11
marzo 2005, n. 12, articolo 46, parte 2, titolo I. capo IV |
Comune |
SE
VARIANTE AL DOC. PIANO |
||
|
10 |
Piano
di recupero |
l.r. 11
marzo 2005, n. 12, articolo 46, parte 2, titolo I. capo IV |
Comune |
SE
VARIANTE AL DOC. PIANO |
||
|
11 |
Piano
per l’edilizia economico-popolare (o piano di zona) |
l.r. 11
marzo 2005, n. 12, articolo 44, parte 2, titolo I. capo IV |
Comune |
SE
VARIANTE AL DOC. PIANO |
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12 |
Piano
per gli Insediamenti Produttivi |
l.r. 11
marzo 2005, n. 12, articolo 44, parte 2, titolo I, capo IV |
Comune |
SE
VARIANTE AL DOC. PIANO |
|
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13 |
Programma
Integrato di Intervento |
l.r. 11
marzo 2005, n. 12, articolo 87, parte 2, titolo VI, capo I |
Operatore
/ Comune |
SE VARIANTE AL DOC. PIANO |
|
|
14 |
Programma
Integrato di Sviluppo Locale |
l.r. 14
marzo 2003, n. 2, articolo 4 (definisce il PISL come uno strumento della
programmazione negoziata regionale) |
Comune |
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L -Settore della Destinazione dei Suoli |
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1 |
Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale |
l.r. 28 febbraio 2000, n. 11 “Nuove disposizioni in materia di
aree regionali protette” |
Ente
parco |
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2 |
Piano Cave Provinciale |
l.r. 8 agosto 1998, n. 14 (il titolo II è sui piani delle cave) |
Provincia |
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3 |
Programma Triennale per lo Sviluppo del Settore Commerciale |
l.r. 22 luglio 2002, n.15 (modifica ed integra la l.r.14/1999) |
Regione |
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nota 22 dicembre 2003 della Direzione generale Commercio |
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M -Settore Aria e Rumore |
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1 |
Piano regionale per la qualità dell’aria |
Deliberazione della Giunta Regionale n. V/64263 del 21 febbraio
1995 (“Piano di risanamento dell’aria” – Definizione del territorio oggetto
del risanamento e primi provvedimenti in attuazione dell’art. 4 del d.p.r. n.
203 del 24 maggio 1988 e dell’art. 3 del d.m. del 20 maggio 1991) |
|
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|
Deliberazione del Consiglio Regionale 22 ottobre 1996, n. 397
(approvazione del “Programma Regionale di Sviluppo della VI legislatura”;
comprende anche il progetto “Nuova definizione del piano di risanamento
aria”, avente come obiettivo il completamento e l’aggiornamento dell’attività
svolta dal precedente piano di risanamento dell’aria) |
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2 |
Piano di azione |
d.lgs. 19 agosto 2005, n. 194 "Attuazione della direttiva
2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore
ambientale" – (articolo 4) |
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Direttiva
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull’ambiente.
Articolo 1
Obiettivi
La
presente direttiva ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione
dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali
all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente
direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e
programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente
Definizioni
Ai fini della presente direttiva:
a)
per
"piani e programmi" s'intendono i piani e i programmi, compresi
quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche
-
che sono
elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale
oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura
legislativa, dal parlamento o dal governo,
-
che sono
previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
a)
per
"valutazione ambientale" s'intende l'elaborazione di un rapporto di
impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto
ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e la messa
a disposizione delle informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 4 a
9;
b)
per
"rapporto ambientale" s'intende la parte della documentazione del
piano o del programma contenente le informazioni prescritte all'articolo 5 e
nell'allegato I;
c)
per
"pubblico" s'intendono una o più persone fisiche o giuridiche,
secondo la normativa o la prassi nazionale, e le loro associazioni,
organizzazioni o gruppi.
Ambito d'applicazione
1.I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere
effetti significativi sull'ambiente, sono soggetti ad una valutazione
ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata
una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi:
a)
che sono
elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico,
industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della
destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per
l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva
85/337/CEE, o
b)
per i quali,
in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una
valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.
3. Per i piani e i programmi di cui al
paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le
modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la
valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che
essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.
4. Gli Stati membri determinano se i piani e i
programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro
di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti
significativi sull'ambiente.
5. Gli Stati membri determinano se i piani o i
programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente
attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi
o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono
comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di
garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi
sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
6. Nell'esame dei singoli casi e nella
specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al paragrafo 5, devono
essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3.
7. Gli Stati membri fanno in modo che le
conclusioni adottate ai sensi del paragrafo 5, comprese le motivazioni della
mancata richiesta di una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a
9, siano messe a disposizione del pubblico.
8. I seguenti piani e programmi non rientrano
nell'ambito di applicazione della presente direttiva:
- piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa
nazionale e di protezione civile,
- piani e programmi
finanziari o di bilancio.
9. La presente direttiva non si applica ai
piani e ai programmi cofinanziati a titolo dei rispettivi periodi di
programmazione in corso per i regolamenti (CE) n. 1260/1999 e (CE) n. 1257/1999
del Consiglio.
Obblighi generali
1. La valutazione ambientale di cui
all'articolo 3 deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o
del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa
procedura legislativa.
2. Le condizioni stabilite dalla presente
direttiva sono integrate nelle procedure in vigore negli Stati membri per
l'adozione dei piani e dei programmi o nelle procedure definite per conformarsi
alla presente direttiva.
3. Nel caso di piani e programmi
gerarchicamente ordinati, gli Stati membri tengono conto, onde evitare
duplicazioni della valutazione, del fatto che essa sarà effettuata, ai sensi
della presente direttiva, a vari livelli della gerarchia. Al fine, tra l'altro,
di evitare duplicazioni della valutazione, gli Stati membri applicano
l'articolo 5, paragrafi 2 e 3.
Rapporto ambientale
1. Nel caso in cui sia necessaria una
valutazione ambientale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, deve essere
redatto un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati
gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe
avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi
e dell'ambito territoriale del piano o del programma. L'allegato I riporta le
informazioni da fornire a tale scopo.
2. Il rapporto ambientale elaborato a norma
del paragrafo 1 comprende le informazioni che possono essere ragionevolmente
richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di
valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del
programma e, per evitare duplicazioni della valutazione, della fase in cui si
trova nell'iter decisionale e della misura in cui taluni aspetti sono più
adeguatamente valutati in altre fasi di detto iter.
3. Possono essere utilizzate per fornire le
informazioni di cui all’allegato I quelle pertinenti disponibili sugli effetti
ambientali dei piani e dei programmi e ottenute nell’ambito di altri livelli
decisionali o attraverso altre disposizioni della normativa comunitaria.
4.
Le autorità di cui all’articolo 6, paragrafo 3 devono essere consultate al
momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel
rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio.
Consultazioni
1. La proposta di piano o di programma ed il
rapporto ambientale redatto a norma dell’articolo 5 devono essere messi disposizione delle autorità di cui al
paragrafo 3 del presente articolo e del pubblico.
2. Le autorità di cui al paragrafo 3 e il
pubblico di cui al paragrafo 4 devono disporre tempestivamente di un’effettiva
opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di
piano o programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima
dell’adozione del piano o del programma o dell’avvio della relativa procedura
legislativa.
3. Gli Stati membri designano le autorità che
devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali,
possono essere interessate agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione
dei piani e dei programmi.
4. Gli Stati membri individuano i settori del
pubblico ai fini del paragrafo 2, compresi i settori del pubblico che sono
interessati dall’iter decisionale nell’osservanza della presente direttiva o
che ne sono o probabilmente ne verranno toccati, includendo le pertinenti
organizzazioni non governative quali quelle che promuovono la tutela
dell’ambiente e altre organizzazioni interessate.
5. Gli Stati membri determinano le specifiche
modalità per l’informazione e la consultazione delle autorità e del pubblico.
Consultazioni transfrontaliere
1. Qualora uno Stato membro ritenga che
l’attuazione di un piano o di un programma in fase di preparazione sul suo
territorio possa avere effetti significativi sull’ambiente di un altro Stato
membro, o qualora lo richieda uno Stato membro che potrebbe essere interessato
in misura significativa, lo Stato membro sul cui territorio è in fase di
elaborazione il piano o il programma trasmette, prima della sua adozione o
dell’avvio della relativa procedura legislativa, una copia della proposta di
piano o di programma e del relativo rapporto ambientale all’altro Stato membro.
2. Uno Stato membro cui sia pervenuta copia
della proposta di piano o di programma e del rapporto ambientale di cui al
paragrafo 1 comunica all’altro Stato membro se intende procedere a
consultazioni anteriormente all’adozione del piano o del programma o all’avvio
della relativa procedura legislativa; in tal caso gli Stati membri interessati
procedono alle consultazioni in merito ai possibili effetti ambientali
transfrontalieri derivanti dall’attuazione del piano o del programma nonché
alle misure previste per ridurre o eliminare tali effetti.
Se tali consultazioni hanno luogo, gli Stati membri interessati convengono
specifiche modalità affinché le autorità di cui all’articolo 6, paragrafo 3 e i
settori del pubblico di cui all’articolo 6, paragrafo 4, nello Stato membro che
potrebbe essere interessato significativamente, siano informati ed abbiano
l’opportunità di esprimere il loro parere entro termini ragionevoli.
3. Gli Stati membri interessati che
partecipano alle consultazioni ai sensi del presente articolo ne fissano
preventivamene la durata in tempi ragionevoli.
1.
In fase di preparazione del piano o del programma e prima della sua
adozione o dell’avvio della relativa procedura legislativa si prendono in
considerazione il rapporto ambientale redatto ai sensi dell’articolo 5, i
pareri espressi ai sensi dell’articolo 6 nonchè i risultati di ogni
consultazione transfrontaliera avviata ai sensi dell’articolo 7.
1. Gli Stati membri assicurano che, quando
viene adottato un piano o un programma, le autorità di cui all’articolo 6,
paragrafo 3, il pubblico e tutti gli Stati membri consultati ai sensi
dell’articolo 7 ne siano informati e che venga messo a loro disposizione:
a)
il piano o il
programma adottato;
b)
una
dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni
ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto,
ai sensi dell’articolo 8, del rapporto ambientale redatto ai sensi
dell’articolo 5, dei pareri espressi ai sensi dell’articolo 6 e dei risultati
delle consultazioni avviate ai sensi dell’articolo 7, nonchè le ragioni per le
quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle
alternative possibili che erano state individuate;
c)
le misure
adottate in merito al monitoraggio ai sensi dell’articolo 10.
2. Gli Stati membri stabiliscono le specifiche
modalità per le informazioni di cui al paragrafo 1.
Monitoraggio
1. Gli Stati membri
controllano gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e
dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti
negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che
ritengono opportune.
2. Al fine di conformarsi al
disposto del paragrafo 1, possono essere impiegati, se del caso, i meccanismi
di controllo esistenti onde evitare una duplicazione del monitoraggio.
Relazione con le altre disposizioni della normativa comunitaria
1. La valutazione ambientale effettuata ai
sensi della presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni della
direttiva 85/337/CEE e qualsiasi altra disposizione della normativa
comunitaria.
2. Per i piani e i programmi in merito ai
quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta
contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative comunitarie,
gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare
le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria, tra l'altro al fine di
evitare duplicazioni della valutazione.
3. Per i piani e i programmi cofinanziati
dalla Comunità europea, la valutazione ambientale a norma della presente
direttiva viene effettuata secondo le disposizioni speciali della pertinente
legislazione comunitaria.
1. Gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni sull’esperienza maturata nell’applicazione della presente direttiva.
2. Gli Stati membri assicurano che le relazioni ambientali siano di qualità sufficiente a soddisfare le prescrizioni della presente direttiva e comunicano alla Commissione qualunque misura da essi adottata in materia di qualità di tali relazioni.
3. Prima del 21 luglio 2006 la Commissione invia una prima relazione sulla sua applicazione ed efficacia al Parlamento europeo e al Consiglio.
Per integrare altre esigenze connesse con la tutela dell’ambiente, a norma dell’articolo 6 del trattato e tenuto conto dell’esperienza acquisita negli Stati membri nell’applicazione della presente direttiva, detta relazione è corredata delle proposte di modifica della presente direttiva eventualmente necessarie. In particolare, la Commissione vaglierà la possibilità di estendere l’ambito d’applicazione della presente direttiva ad altre tematiche / altri settori e ad altri tipi di piani e programmi.
Successivamente viene elaborata una nuova relazione di valutazione ogni sette anni.
4. Al fine di garantire la coerenza di impostazione tra la presente direttiva e i successivi regolamenti comunitari, la Commissione riferisce in merito al rapporto tra la stessa e i regolamenti (CE) n. 1260/1999 e (CE) n. 1257/1999 con molto anticipo rispetto alla scadenza dei periodi di programmazione previsti da detti regolamenti.
Articolo
13
Attuazione della direttiva
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 21 luglio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. L’obbligo di cui all’articolo 4, paragrafo 1 si applica ai piani e ai programmi il cui primo atto preparatorio formale è successivo alla data di cui al paragrafo 1. I piani e i programmi il cui primo atto preparatorio formale è precedente a tale data e che sono stati approvati o sottoposti all’iter legislativo più di ventiquattro mesi dopo la stessa data sono soggetti all’obbligo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, a meno che gli Stati membri decidano caso per caso che ciò non è possibile, informando il pubblico di tale decisione.
4. Prima del 21 luglio 2004 gli Stati membri comunicano alla Commissione, oltre alle misure di cui al paragrafo 1, informazioni separate sui tipi di piani e di programmi soggetti in forza dell’articolo 3 ad una valutazione ambientale ai sensi della presente direttiva. La Commissione mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri. Queste sono aggiornate su base periodica.
1. La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
1. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Allegato I –
Informazioni di cui all’articolo 5 della Direttiva 2001/42/CE
Le informazioni da fornire ai sensi dell’articolo 5, sono:
a)
illustrazione
dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto
con altri pertinenti piani o programmi;
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o del programma;
c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
f) possibili effetti significativi (1) sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori;
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma;
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all’articolo 10;
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.
(1)
Detti effetti devono comprendere quelli secondari,
cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei,
positivi e negativi.
Allegato II - Criteri per la
determinazione dei possibili effetti significativi di cui all’articolo 3 della
Direttiva 2001/42/CE
1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
· in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
· in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
· la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
· problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
· la rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
2. Carattestiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
· probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
· carattere cumulativo degli effetti;
· natura trasfrontaliera degli effetti;
· rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);
· entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
· valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa;
· delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
· del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
· dell’utilizzo intensivo del suolo;
· effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.