Ministero
dello sviluppo economico
Decreto 19 febbraio 2007
(Gazzetta
ufficiale 23 febbraio 2007 n. 45)
Criteri
e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante
conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
Il
Ministro dello sviluppo economico di concerto con Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Visto
l'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante
attuazione della direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricità, prevede che il Ministro delle attività produttive, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la
Conferenza unificata, adotti uno o più decreti con i quali sono definiti i
criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte
solare;
Visto
l'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, stabilisce che per l'elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica
della fonte solare i criteri per l'incentivazione prevedono una specifica
tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una
equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;
Visti i
decreti del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006
(nel seguito: i decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006), con
i quali è stata data prima attuazione a quanto disposto dall'articolo 7, comma
2, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
Vista la
legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia
di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni e integrazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/Ce
relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
Visto
l'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra l'altro, che non è
sottoposta ad imposta l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da
fonti rinnovabili con potenza non superiore a 20 kW;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 come modificato ed
integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre
1999, il quale dispone che per talune tipologie di progetti che non ricadono in
aree naturali protette, tra le quali gli impianti industriali non termici per la
produzione di energia, vapore ed acqua calda, l'autorità competente verifica se
le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura di
valutazione d'impatto ambientale;
Visto
l'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il quale
individua gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico soggette alle
disposizioni di cui al titolo I della parte terza dello stesso decreto
legislativo;
Considerato
che i primi risultati dell'attuazione dei decreti interministeriali 28 luglio
2005 e 6 febbraio 2006 hanno evidenziato una notevole complessità gestionale del
meccanismo nonché un eccessivo squilibrio a favore della realizzazione di grandi
impianti installati a terra;
Considerato
che gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati anche disponendo i
relativi moduli sugli edifici;
Considerato
che gli impianti fotovoltaici con moduli collocati secondo criteri di
integrazione architettonica o funzionale su elementi di arredo urbano e viario,
superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati e strutture edilizie di
qualsiasi funzione e destinazione, non ricadenti in aree naturali protette non
sono assoggettati a procedura di valutazione d'impatto ambientale in ragione dei
predetti criteri di integrazione;
Ritenuto
di dover introdurre correttivi al meccanismo introducendo un sistema di accesso
agli incentivi semplificato, stabile e duraturo;
Ritenuto
opportuno chiarire che, in forza dell'articolo 52 del citato decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, gli impianti
fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW sono da considerare impianti non
industriali, e dunque non assoggettabili alla procedura di valutazione d'impatto
ambientale, qualora non ricadenti in aree naturali protette;
Ritenuto
di dover orientare il processo di diffusione del fotovoltaico verso applicazioni
più promettenti, in termini di potenziale di diffusione e connesso sviluppo
tecnologico, e che consentano minor utilizzo del territorio, privilegiando
l'incentivazione di impianti fotovoltaici i cui moduli sono posizionati o
integrati nelle superfici esterne degli involucri degli edifici e negli elementi
di arredo urbano e viario, tenendo tuttavia conto anche dei maggiori costi degli
impianti di piccola potenza, nonché di alcune applicazioni specifiche;
Ritenuto
che il fotovoltaico sia da sostenere prioritariamente in abbinamento all'uso
efficiente dell'energia, in particolare con modalità organicamente raccordate
con le disposizioni in materia di efficienza energetica degli edifici;
Acquisita
l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 15 febbraio
2007;
Emana il seguente decreto:
Articolo 1
Finalità
1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità per
incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici,
in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto
valgono le seguenti definizioni:
a) impianto o sistema solare fotovoltaico (o
impianto fotovoltaico) è un impianto di produzione di energia elettrica mediante
conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico;
esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, nel seguito
denominati anche moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua
in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;
b1) impianto
fotovoltaico non integrato è l'impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero con
moduli collocati, con modalità diverse dalle tipologie di cui agli allegati 2 e
3, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli
involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e
destinazione;
b2) impianto fotovoltaico parzialmente integrato è l'impianto i
cui moduli sono posizionati, secondo le tipologie elencate in allegato 2, su
elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di
edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e
destinazione;
b3) impianto fotovoltaico con integrazione architettonica è
l'impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati, secondo le tipologie
elencate in allegato 3, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne
degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione
e destinazione;
c) potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa)
dell'impianto fotovoltaico è la potenza elettrica dell'impianto, determinata
dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa)
di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate
alle condizioni nominali, come definite alla lettera d);
d) condizioni
nominali sono le condizioni di prova dei moduli fotovoltaici nelle quali sono
rilevate le prestazioni dei moduli stessi, secondo un protocollo definito dalle
norme Cei En 60904-1 di cui all'allegato 1;
e) energia elettrica prodotta da
un impianto fotovoltaico è l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di
conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso
l'eventuale trasformatore, prima che essa sia resa disponibile alle utenze
elettriche del soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica;
f)
punto di connessione è il punto della rete elettrica, di competenza del gestore
di rete, nel quale l'impianto fotovoltaico viene collegato alla rete
elettrica;
g) data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico è la
prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti
condizioni:
g1) l'impianto è collegato in parallelo con il sistema
elettrico;
g2) risultano installati tutti i contatori necessari per la
contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
g3)
risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione dell'energia
elettrica;
g4) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla
regolazione dell'accesso alle reti;
h) soggetto responsabile è il soggetto
responsabile dell'esercizio dell'impianto e che ha diritto, nel rispetto delle
disposizioni del presente decreto, a richiedere e ottenere le tariffe
incentivanti;
i) soggetto attuatore è il Gestore dei servizi elettrici - GSE
Spa, già Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
j) potenziamento è
l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno
due anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto,
mediante aggiunta di moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia
non inferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione aggiuntiva
dell'impianto medesimo, come definita alla lettera k);
k) produzione
aggiuntiva di un impianto è l'aumento, ottenuto a seguito di un potenziamento ed
espresso in kWh, dell'energia elettrica prodotta annualmente, di cui alla
lettera e), rispetto alla produzione annua media prima dell'intervento, come
definita alla lettera l); per i soli interventi di potenziamento su impianti non
muniti del gruppo di misura dell'energia prodotta, la produzione aggiuntiva è
pari all'energia elettrica prodotta dall'impianto a seguito dell'intervento di
potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra l'incremento di potenza nominale
dell'impianto, ottenuto a seguito dell'intervento di potenziamento, e la potenza
nominale complessiva dell'impianto a seguito dell'intervento di
potenziamento;
l) produzione annua media di un impianto è la media
aritmetica, espressa in kWh, dei valori dell'energia elettrica effettivamente
prodotta, di cui alla lettera e), negli ultimi due anni solari, al netto di
eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze
manutentive;
m) rifacimento totale è l'intervento impiantistico-tecnologico
eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporta
la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti i moduli fotovoltaici e del
gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata;
n)
piccola rete isolata è una rete elettrica così come definita dall'articolo 2,
comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive
modificazioni e integrazioni;
r) servizio di scambio sul posto è il servizio
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come
disciplinato dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
10 febbraio 2006, n. 28/06, ed eventuali successivi aggiornamenti.
2.
Valgono inoltre le definizioni riportate all'articolo 2 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, escluso il comma 15, nonché le definizioni riportate
all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387.
Articolo 3
Requisiti dei soggetti che possono beneficiare
delle tariffe incentivanti
1. Possono beneficiare delle tariffe di cui
all'articolo 6 e del premio di cui all'articolo 7:
a) le persone
fisiche;
b) le persone giuridiche;
c) i soggetti pubblici;
d) i
condomini di unità abitative e/o di edifici.
Articolo 4
Requisiti
dei componenti e degli impianti ai fini dell'accesso alle tariffe
incentivanti
1. Nei limiti stabiliti all'articolo 13, l'accesso alle
tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 e al premio di cui all'articolo 7 è
consentito a condizione che gli impianti fotovoltaici rispettino i requisiti di
cui ai successivi commi e sempreché i medesimi impianti non abbiano beneficiato
delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio
2005 e 6 febbraio 2006.
2. La potenza nominale degli impianti deve
essere non inferiore a 1 kW.
3. Gli impianti fotovoltaici devono
essere entrati in esercizio in data successiva alla data di entrata in vigore
del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 1, a seguito di interventi di
nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento. Gli impianti entrati in
esercizio a seguito di potenziamento possono accedere alle tariffe incentivanti
limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta a seguito dell'intervento di
potenziamento, e non possono accedere al premio di cui all'articolo
7.
4. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono essere
conformi alle norme tecniche richiamate nell'allegato 1 e devono essere
realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in
altri impianti.
5. Gli impianti fotovoltaici devono ricadere tra le
tipologie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b1), b2) e b3).
6.
Gli impianti fotovoltaici devono essere collegati alla rete elettrica o a
piccole reti isolate. Ogni singolo impianto fotovoltaico dovrà essere
caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica, non
condiviso con altri impianti fotovoltaici.
7. Sono ammessi alle
tariffe incentivanti previste dal presente decreto anche gli impianti entrati in
esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2005 e la data di entrata
in vigore del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 1, sempreché
realizzati nel rispetto delle disposizioni dei decreti interministeriali 28
luglio 2005 e 6 febbraio 2006, e sempreché tali impianti non beneficino e non
abbiano beneficiato delle tariffe di cui ai medesimi decreti interministeriali.
Ai predetti impianti compete, in relazione alla potenza nominale dei medesimi,
la tariffa prevista dall'articolo 6, relativa agli impianti che entrano in
esercizio nel 2007.
8. Per gli impianti di cui al comma 7, la
richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante deve essere
inoltrata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento
di cui all'articolo 10, comma 1, a pena la decadenza del diritto alle tariffe
incentivanti. La richiesta è corredata della documentazione finale di entrata in
esercizio elencata nell'allegato 4, con le seguenti varianti al punto 5 del
medesimo allegato:
a) il testo del punto c) è sostituito dal seguente:
"conformità dell'impianto alle disposizioni dell'articolo 4 del decreto
interministeriale 28 luglio 2005, come modificato dal decreto interministeriale
6 febbraio 2006";
b) il testo del punto g) è sostituito dal seguente:
"g1)
di non incorrere in condizioni che, ai sensi del decreto interministeriale 28
luglio 2005, articolo 10, commi da 2 a 5, comportano la non applicabilità o la
non compatibilità con le tariffe di cui all'articolo 6;
g2) di beneficiare [o
non beneficiare] della detrazione fiscale richiamata all'articolo 2, comma 5,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ivi incluse proroghe e modificazioni della
medesima detrazione, il cui beneficio comporta una riduzione del 30% delle
tariffe incentivanti riconosciute".
9. Con successivo decreto sono
determinati i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica
mediante conversione fotovoltaica della fonte solare in impianti non collegati
alla rete elettrica o a piccole reti isolate.
Articolo 5
Procedure
per l'accesso alle tariffe incentivanti
1. Il soggetto che intende
realizzare un impianto fotovoltaico e accedere alle tariffe incentivanti di cui
all'articolo 6 inoltra al gestore di rete il progetto preliminare dell'impianto
e richiede al medesimo gestore la connessione alla rete ai sensi dell'articolo
9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di quanto previsto
dall'articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nel caso di
impianti di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW, il
soggetto precisa se intende avvalersi o meno del servizio di scambio sul posto
per l'energia elettrica prodotta.
2. L'Autorità per l'energia
elettrica e il gas definisce le modalità e le tempistiche secondo le quali il
gestore di rete comunica il punto di consegna ed esegue la connessione
dell'impianto alla rete elettrica, prevedendo penali nel caso di mancato
rispetto e definendo le modalità con le quali tali condizioni si applicano anche
agli impianti che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi
dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006. Nelle more di
tali provvedimenti valgono, per quanto applicabili, le norme
vigenti.
3. A impianto ultimato, il soggetto che ha realizzato
l'impianto trasmette al gestore di rete comunicazione di ultimazione dei
lavori.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in esercizio
dell'impianto il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al soggetto
attuatore richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante,
unitamente alla documentazione finale di entrata in esercizio elencata
nell'allegato 4, fatte salve integrazioni definite nel provvedimento di cui
all'articolo 10, comma 1. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente
comma comporta la non ammissibilità alle tariffe incentivanti di cui
all'articolo 6.
5. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento
della richiesta di cui al comma 4, completa di tutta la documentazione ivi
richiamata, il soggetto attuatore, verificato il rispetto delle disposizioni del
presente decreto e tenuto conto di quanto previsto all'articolo 6, comunica al
soggetto responsabile la tariffa riconosciuta.
6. Le modalità di
erogazione della tariffa di cui all'articolo 6 e del premio di cui all'articolo
7 sono fissate nel provvedimento di cui all'articolo 10, comma 1.
7.
Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici per i quali non è
necessaria alcuna autorizzazione, come risultante dalla legislazione nazionale o
regionale vigente in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione
dell'impianto, non si dà luogo al procedimento unico di cui all'articolo 12,
comma 4, del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed è
sufficiente per gli stessi impianti la dichiarazione di inizio attività. Qualora
sia necessaria l'acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo comunque
denominato, l'acquisizione del predetto provvedimento sostituisce il
procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387. Le predette previsioni si applicano anche agli impianti che hanno
acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti
interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.
8. Gli impianti di
cui all'articolo 2, comma 1, lettere b2) e b3), nonché, ai sensi dell'articolo
52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, gli impianti fotovoltaici di
potenza non superiore a 20 kW sono considerati impianti non industriali e
conseguentemente non sono soggetti alla verifica ambientale di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 come modificato ed integrato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, sempreché
non ubicati in aree protette.
9. Ai sensi dell'articolo 12, comma 7,
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche gli impianti
fotovoltaici possono essere realizzati in aree classificate agricole dai vigenti
piani urbanistici senza la necessità di effettuare la variazione di destinazione
d'uso dei siti di ubicazione dei medesimi impianti fotovoltaici.
10.
Il soggetto attuatore predispone una piattaforma informatica per le
comunicazioni tra i soggetti responsabili e lo stesso soggetto attuatore, anche
relative al premio di cui all'articolo 7.
Articolo 6
Tariffe
incentivanti e periodo di diritto
1. L'energia elettrica prodotta da
impianti fotovoltaici, realizzati in conformità al presente decreto ed entrati
in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di emanazione del
provvedimento di cui all'articolo 10, comma 1, e il 31 dicembre 2008, ha diritto
a una tariffa incentivante che, in relazione alla potenza nominale e alla
tipologia dell'impianto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b1), b2) e b3),
assume il valore di cui alla successiva tabella (valori in euro/kWh prodotto
dall'impianto fotovoltaico). La tariffa individuata sulla base della medesima
tabella è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di
entrata in esercizio dell'impianto ed è costante in moneta corrente in tutto il
periodo di venti anni.
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
Potenza
nominale dell'impianto P |
Impianti
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b1) |
Impianti
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b2) |
Impianti
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b3) |
|
A) |
1
≤ P ≤ 3 |
0,40 |
0,44 |
0,49 |
|
B) |
3
< P ≤ 20 |
0,38 |
0,42 |
0,46 |
|
C) |
P
> 20 |
0,36 |
0,40 |
0,44 |
2.
L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, realizzati in conformità
al presente decreto ed entrati in esercizio in ciascuno degli anni del periodo
intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, ha diritto, in
relazione alla potenza nominale e alla tipologia dell'impianto, alla tariffa
incentivante di cui al comma 1, decurtata del 2% per ciascuno degli anni di
calendario successivi al 2008 con arrotondamento commerciale alla terza cifra
decimale, fermo restando il periodo di venti anni. Il valore della tariffa è
costante in moneta corrente nel predetto periodo di venti anni.
3. Con
successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la
Conferenza unificata, da emanare con cadenza biennale a decorrere dal 2009, sono
ridefinite le tariffe incentivanti per gli impianti che entrano in esercizio
negli anni successivi al 2010, tenendo conto dell'andamento dei prezzi dei
prodotti energetici e dei componenti per gli impianti fotovoltaici, nonché dei
risultati delle attività di cui agli articoli 14 e 15.
In assenza dei
predetti decreti continuano ad applicarsi, per gli anni successivi al 2010, le
tariffe fissate dal presente decreto per gli impianti che entrano in esercizio
nell'anno 2010.
4. Le tariffe di cui ai commi 1 e 2 sono incrementate
del 5% con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale nei seguenti
casi:
a) per impianti fotovoltaici ricadenti nelle righe B) e C), colonna 1,
della tabella riportata al comma 1, i cui soggetti responsabili impiegano
l'energia prodotta dall'impianto con modalità che consentano ai medesimi
soggetti di acquisire, con riferimento al solo impianto fotovoltaico, il titolo
di autoproduttore di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79 e successive modificazioni e integrazioni;
b) per gli
impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica o paritaria di
qualunque ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica;
c) per gli
impianti integrati, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b3), in superfici
esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di
destinazione agricola, in sostituzione di coperture in eternit o comunque
contenenti amianto;
d) per gli impianti i cui soggetti responsabili sono enti
locali con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti sulla base
dell'ultimo censimento Istat.
5. Il diritto all'incremento di cui a
una delle lettere a), b), c) e d) del comma 4 non è cumulabile con gli
incrementi delle altre lettere dello stesso comma 4.
6. Sono fatti
salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di
energia elettrica.
Articolo 7
Premio per impianti fotovoltaici
abbinati ad un uso efficiente dell'energia
1. Gli impianti fotovoltaici
che accedono alle tariffe incentivanti ai sensi del presente decreto, operanti
in regime di scambio sul posto e destinati ad alimentare, anche parzialmente,
utenze ubicate all'interno o comunque asservite a unità immobiliari o edifici,
come definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192 e successive modificazioni e integrazioni, possono beneficiare di un
premio aggiuntivo con le modalità e alle condizioni di cui ai successivi
commi.
2. Il diritto al premio di cui al comma 1 ricorre qualora il
soggetto responsabile si doti di un attestato di certificazione energetica
relativo all'edificio o unità immobiliare, di cui al decreto legislativo citato
al comma 1, comprendente anche l'indicazione di possibili interventi
migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità
immobiliare, e, successivamente alla data di entrata in esercizio dell'impianto
fotovoltaico, effettui interventi tra quelli individuati nella medesima
certificazione energetica che conseguano, al netto dei miglioramenti conseguenti
alla installazione dell'impianto fotovoltaico, una riduzione di almeno il 10%
dell'indice di prestazione energetica dell'edificio o unità immobiliare rispetto
al medesimo indice come individuato nella certificazione energetica.
Fino
alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici, di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni,
l'attestato di certificazione energetica è sostituito dall'attestato di
qualificazione energetica di cui al medesimo decreto legislativo.
3.
L'avvenuta esecuzione degli interventi e l'ottenimento della riduzione del
fabbisogno di energia di cui al comma 2 sono dimostrati mediante produzione di
nuova certificazione energetica dell'edificio o unità immobiliare, con le stesse
modalità di cui al comma 2.
4. A seguito dell'esecuzione degli
interventi, il soggetto responsabile trasmette al soggetto attuatore le
certificazioni energetiche dell'edificio o unità immobiliare, di cui ai commi 2
e 3, chiedendo il riconoscimento del premio.
5. Il premio è
riconosciuto a decorrere dall'anno solare successivo alla data di ricevimento
della domanda di cui al comma 4, e consiste in una maggiorazione percentuale
della tariffa riconosciuta, di cui all'articolo 6, in misura pari alla metà
della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita e dimostrata
come previsto al comma 3, con arrotondamento commerciale alla terza cifra
decimale. La maggiorazione predetta non può in ogni caso eccedere il 30% della
tariffa incentivante riconosciuta alla data di entrata in esercizio
dell'impianto fotovoltaico. La tariffa incentivante maggiorata è riconosciuta
per l'intero periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante.
6.
L'esecuzione di nuovi interventi che conseguano una riduzione di almeno il 10%
dell'indice di prestazione energetica dell'edificio o unità immobiliare rispetto
al medesimo indice antecedente ai nuovi interventi rinnovano il diritto al
premio, con le medesime modalità di cui ai commi precedenti, fermo restando il
limite massimo del 30% di cui al comma 5.
7. La cessione congiunta
dell'edificio o unità immobiliare e dell'impianto fotovoltaico che ha diritto al
premio di cui al presente articolo comporta la contestuale cessione del diritto
alla tariffa incentivante e al premio per il residuo periodo di
diritto.
8. Il premio di cui al comma 1 compete altresì, nella misura
del 30% di cui al comma 5, agli impianti operanti in regime di scambio sul
posto, destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate all'interno o
comunque asservite a unità immobiliari o edifici, come definiti dall'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni e integrazioni, qualora le predette unità immobiliari o edifici
siano stati completati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto e conseguano, sulla base di idonea certificazione, un indice di
prestazione energetica dell'edificio o unità immobiliare inferiore di almeno il
50% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, comma 1, tabella 1, del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e
integrazioni.
Articolo 8
Ritiro e valorizzazione dell'energia
elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici
1. L'energia elettrica
prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW può
beneficiare della disciplina dello scambio sul posto. Tale disciplina continua
ad applicarsi dopo il termine del periodo di diritto alla tariffa incentivante
di cui all'articolo 6.
2. L'energia elettrica prodotta da impianti
fotovoltaici che non beneficiano della disciplina dello scambio sul posto,
qualora immessa nella rete elettrica, è ritirata con le modalità e alle
condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
ovvero ceduta sul mercato.
3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono
aggiuntivi alle tariffe di cui all'articolo 6 e al premio di cui all'articolo
7.
Articolo 9
Condizioni per la cumulabilità di incentivi
1.
Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 e il premio di cui all'articolo 7
non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la
cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici di natura
nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto
interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo
dell'investimento. Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 e il premio di
cui all'articolo 7 sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti
fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi
pubblici di natura locale, regionale o comunitaria in conto capitale e/o in
conto interessi con capitalizzazione anticipata, nel solo caso in cui il
soggetto responsabile dell'edificio sia una scuola pubblica o paritaria di
qualunque ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica.
2. Le
tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 e il premio di cui all'articolo 7 non
sono cumulabili con:
a) i certificati verdi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera o), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
b) i titoli
derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma
1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4,
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
3. Le tariffe
incentivanti di cui all'articolo 6 e il premio di cui all'articolo 7 non sono
applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici realizzati ai fini
del rispetto di obblighi discendenti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, e successive modificazioni e integrazioni, o dalla legge 27 dicembre 2006,
n. 296, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre
2010.
4. Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 e il premio di
cui all'articolo 7 non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti
fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione
fiscale richiamata all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, anche nel caso di proroghe e modificazioni della medesima
detrazione.
5. Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione
dell'imposta sul valore aggiunto per gli impianti facenti uso di energia solare
per la produzione di calore o energia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Ministro delle finanze 29
dicembre 1999.
6. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le tariffe incentivanti erogate ai
sensi del presente decreto, ivi inclusi il premio di cui all'articolo 7 e i
benefici di cui all'articolo 8, sono finalizzate a garantire una equa
remunerazione dei costi di investimento e di esercizio degli impianti
fotovoltaici.
Articolo 10
Modalità per l'erogazione
dell'incentivazione
1. Con provvedimento emanato entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia
elettrica e il gas aggiorna i provvedimenti emanati in attuazione dei decreti
interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, al fine di stabilire le
modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione delle tariffe incentivanti di
cui all'articolo 6 e del premio di cui all'articolo 7, nonché per la verifica
del rispetto delle disposizioni del presente decreto, con particolare
riferimento a quanto previsto agli articoli 5 e 11.
2. Con propri
provvedimenti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le modalità
con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti di cui
all'articolo 6 e del premio di cui all'articolo 7, nonché per la gestione delle
attività previste dal presente decreto, trovano copertura nel gettito della
componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia
elettrica.
Articolo 11
Verifiche e controlli
1. Fatte salve
le altre conseguenze disposte dalla legge, false dichiarazioni inerenti le
disposizioni del presente decreto comportano la decadenza dal diritto alla
tariffa incentivante sull'intera produzione e per l'intero periodo di diritto
alla stessa tariffa incentivante, nonché la decadenza dal diritto al premio di
cui all'articolo 7. Il soggetto attuatore definisce e attua modalità per il
controllo, anche mediante verifiche sugli impianti, di quanto dichiarato dai
soggetti responsabili.
Articolo 12
Obiettivo di potenza nominale da
installare
1. L'obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica
cumulata da installare è stabilito in 3000 MW entro il 2016.
Articolo
13
Limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti
che possono ottenere le tariffe incentivanti
1. Il limite massimo della
potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che, ai sensi del presente
decreto, possono ottenere le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 e il
premio di cui all'articolo 7 è stabilito in 1200 MW, fatto salvo quanto previsto
al comma 2.
2. In aggiunta agli impianti che concorrono al
raggiungimento della potenza elettrica cumulativa di cui al comma 1, hanno
diritto alle tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 e al premio di cui
all'articolo 7 tutti gli impianti che entrano in esercizio entro quattordici
mesi dalla data, comunicata dal soggetto attuatore sul proprio sito internet,
nella quale verrà raggiunto il limite di potenza di 1200 MW di cui al comma 1.
Il predetto termine di quattordici mesi è elevato a ventiquattro mesi per i soli
impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici.
3. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il soggetto
attuatore pubblica sul proprio sito internet e aggiorna con continuità la
potenza cumulata degli impianti entrati in esercizio nell'ambito dei decreti
interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e, separatamente, la potenza
cumulata degli impianti entrati in esercizio nell'ambito del presente
decreto.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
da adottarsi entro i sei mesi successivi alla data di raggiungimento del limite
di cui al comma 1, sono determinate le misure per il conseguimento
dell'obiettivo di cui all'articolo 12.
Articolo 14
Monitoraggio
della diffusione, divulgazione dei risultati e attività di
informazione
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il soggetto attuatore
trasmette al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, alle Regioni e Province autonome,
all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e all'Osservatorio di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, un rapporto
relativo all'attività eseguita e ai risultati conseguiti a seguito
dell'attuazione dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e
del presente decreto.
2. Con separato riferimento ai decreti
interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e al presente decreto, il
rapporto di cui al comma 1 fornisce, per ciascuna Regione e Provincia autonoma e
per ciascuna tipologia di impianto, l'ubicazione degli impianti fotovoltaici, la
potenza annualmente entrata in esercizio, la relativa produzione energetica, i
valori delle tariffe incentivanti erogate, l'entità cumulata delle tariffe
incentivanti erogate in ciascuno degli anni precedenti e ogni altro dato
ritenuto utile.
3. Qualora, entro i trenta giorni successivi alla data
di trasmissione, il soggetto attuatore non riceva osservazioni del Ministero
dello sviluppo economico o del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, il rapporto di cui al comma 1 è reso
pubblico.
4. Il soggetto attuatore pubblica sul proprio sito una
raccolta fotografica esemplificativa degli impianti fotovoltaici entrati in
esercizio, avvalendosi delle foto trasmesse ai sensi dell'articolo 5, comma
4.
5. Anche ai fini di quanto previsto all'articolo 15, il soggetto
attuatore e l'Enea organizzano, su un campione significativo di impianti i cui
soggetti responsabili sono soggetti pubblici e in modo da rappresentare le
diverse tecnologie e applicazioni, un sistema di rilevazione dei dati
tecnologici e di funzionamento. Il medesimo soggetto attuatore, attraverso uno
specifico protocollo d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, con
l'Anci, con l'Upi e con l'Uncem, organizza un sistema tecnico-operativo al fine
di facilitare, per gli istituti scolastici interessati, l'avvio delle procedure
per la richiesta delle tariffe incentivanti secondo le modalità previste
all'articolo 5.
6. Il soggetto attuatore promuove azioni informative
finalizzate a favorire la corretta conoscenza del meccanismo di incentivazione e
delle relative modalità e condizioni di accesso, di cui al presente decreto,
rivolte anche ai soggetti pubblici, anche congiuntamente al protocollo di intesa
di cui al comma 5, e ai soggetti che possono finanziare gli
impianti.
Articolo 15
Monitoraggio tecnologico e promozione dello
sviluppo delle tecnologie
1. L'Enea, coordinandosi con il soggetto
attuatore, effettua un monitoraggio tecnologico al fine di individuare le
prestazioni delle tecnologie impiegate per la realizzazione degli impianti
fotovoltaici realizzati nell'ambito dei decreti interministeriali 28 luglio 2005
e 6 febbraio 2006 e nell'ambito del presente decreto, segnalando le esigenze di
innovazione tecnologica. Un rapporto annuale in merito, comprendente anche
l'analisi degli indici di prestazione degli impianti aggregati per zone, per
tecnologia dei moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente
continua in corrente alternata e per tipologia degli impianti medesimi è
trasmesso, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Ministero dello sviluppo
economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
2. Al fine di favorire lo sviluppo di tecnologie innovative per
la conversione fotovoltaica che permettano anche l'aumento dell'efficienza di
conversione dei componenti e degli impianti, anche sulla base delle attività di
cui al comma 1 e all'articolo 14, il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d'intesa con la Conferenza unificata, adotta gli atti necessari per promuovere
lo sviluppo delle predette tecnologie e delle imprese, nel limite di una potenza
nominale di 100 MW, aggiuntiva rispetto alla potenza di cui all'articolo 13,
commi 1 e 2.
Articolo 16
Disposizioni finali
1. Le
disposizioni dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 si
continuano ad applicare esclusivamente agli impianti fotovoltaici che hanno già
acquisito, entro il 2006, il diritto alle tariffe incentivanti stabilite dai
medesimi decreti. A tali fini, in entrambi i commi 2 e 3 dell'articolo 2 del
decreto interministeriale 6 febbraio 2006 le parole "per ciascuno degli anni dal
2006 al 2012 inclusi" sono così sostituite: "fino al 2006 incluso".
2.
I soggetti che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei
decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 devono far pervenire
al soggetto attuatore le comunicazioni di inizio lavori, fine lavori, entrata in
esercizio entro novanta giorni dalle rispettive scadenze previste dall'articolo
8 del decreto interministeriale 28 luglio 2005. Qualora le date di inizio
lavori, fine lavori, entrata in esercizio siano antecedenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto e non siano già state comunicate, il predetto
termine di novanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. In caso di decadenza o di rinuncia al diritto da parte di
soggetti che sono stati ammessi a beneficiare delle tariffe incentivanti
introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 non si
dà luogo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, a scorrimento dei relativi elenchi o graduatorie.
4. La
potenza resa disponibile a seguito della decadenza del diritto alle tariffe
incentivanti di cui ai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio
2006, o a seguito della mancata realizzazione degli impianti, è da considerarsi
compresa nel limite di cui al precedente articolo 13, comma 1.
5. I
termini fissati per l'inizio dei lavori e per la conclusione dei lavori di
realizzazione degli impianti fotovoltaici ammessi alle tariffe incentivanti ai
sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, possono
essere posticipati, su richiesta del soggetto responsabile al soggetto
attuatore, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, esclusivamente in
caso di comprovato ritardo nel rilascio delle necessarie autorizzazioni alla
costruzione e all'esercizio dell'impianto, non imputabile al soggetto
responsabile.
6. Fermo restando quanto disposto all'articolo 4, comma
7, i soggetti che hanno presentato domande di accesso alle tariffe incentivanti
introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e che
non sono stati ammessi a beneficiare delle medesime tariffe a causa
dell'esaurimento della potenza limite annuale disponibile, non hanno alcuna
priorità ai fini dell'accesso alle tariffe incentivanti di cui al presente
decreto. Tali soggetti, possono accedere alle tariffe incentivanti di cui al
presente decreto nel rispetto delle relative disposizioni.
7. Il
presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 febbraio
2007
Allegato
1
I moduli
fotovoltaici devono essere provati e verificati da laboratori accreditati, per
le specifiche prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformità alla
norma Uni Cei En Iso/IEC 17025. Tali laboratori dovranno essere accreditati EA
(European Accreditation Agreement) o dovranno aver stabilito con EA accordi di
mutuo riconoscimento.
Gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati con
componenti che assicurino l'osservanza delle due seguenti condizioni:
a) Pcc
> 0,85 * Pnom * I/Istc,
dove:
- Pcc è la potenza in corrente continua
misurata all'uscita del generatore fotovoltaico, con precisione migliore del ±
2%;
- Pnom è la potenza nominale del generatore fotovoltaico;
- I è
l'irraggiamento [W/m2] misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore
del ± 3%;
- Istc, pari a 1000 W/m2, è l'irraggiamento in condizioni di prova
standard;
Tale condizione deve essere verificata per I > 600 W/m2.
b)
Pca > 0,9 * Pcc
dove:
Pca è la potenza attiva in corrente alternata
misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente generata dai moduli
fotovoltaici continua in corrente alternata, con precisione migliore del
2%.
La misura della potenza Pcc e della potenza Pca deve essere effettuata in
condizioni di irraggiamento (I) sul piano dei moduli superiore a 600
W/m2.
Qualora nel corso di detta misura venga rilevata una temperatura di
lavoro dei moduli, misurata sulla faccia posteriore dei medesimi, superiore a 40
°C, è ammessa la correzione in temperatura della potenza stessa. In questo caso
la condizione a) precedente diventa:
a) Pcc > (1 - Ptpv - 0,08) * Pnom *
I/Istc
Ove Ptpv indica le perdite termiche del generatore fotovoltaico
(desunte dai fogli di dati dei moduli), mentre tutte le altre perdite del
generatore stesso (ottiche, resistive, caduta sui diodi, difetti di
accoppiamento) sono tipicamente assunte pari all'8%.
Nota:
Le perdite
termiche del generatore fotovoltaico Ptpv, nota la temperatura delle celle
fotovoltaiche Tcel, possono essere determinate da:
Ptpv = (Tcel - 25) * γ
/100
oppure, nota la temperatura ambiente Tamb da:
Ptpv = [Tamb - 25 +
(NOCT - 20) * I / 800] * γ /100
dove:
γ Coefficiente di temperatura di
potenza (parametro, fornito dal costruttore, per moduli in silicio cristallino è
tipicamente pari a 0,4 ÷ 0,5%/°C);
NOCT Temperatura nominale di lavoro della
cella (parametro, fornito dal costruttore, è tipicamente pari a 40 ÷ 50%/°C, ma
può arrivare a 60 °C per moduli in retrocamera).
Tamb Temperatura ambiente;
nel caso di impianti in cui una faccia del modulo sia esposta all'esterno e
l'altra faccia sia esposta all'interno di un edificio (come accade nei lucernai
a tetto), la temperatura da considerare sarà la media tra le due
temperature.
Tcel è la temperatura delle celle di un modulo fotovoltaico; può
essere misurata mediante un sensore termoresistivo (PT100) attaccato sul retro
del modulo.
Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti, le cui
tipologie sono contemplate nel presente decreto, devono rispettare, ove di
pertinenza, le prescrizioni contenute nelle seguenti norme tecniche, comprese
eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni emanate successivamente dagli
organismi di normazione citati:
Cei 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a
tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in
corrente continua;
Cei 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica e
gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria;
Cei En 60904-1(Cei
82-1): Dispositivi fotovoltaici Parte 1: Misura delle caratteristiche
fotovoltaiche tensione-corrente;
Cei En 60904-2 (Cei 82-2): Dispositivi
fotovoltaici - Parte 2: Prescrizione per le celle fotovoltaiche di
riferimento;
Cei En 60904-3 (Cei 82-3): Dispositivi fotovoltaici - Parte 3:
Principi di misura per sistemi solari fotovoltaici per uso terrestre e
irraggiamento spettrale di riferimento;
Cei En 61727 (Cei 82-9): Sistemi
fotovoltaici (FV) - Caratteristiche dell'interfaccia di raccordo con la
rete;
Cei En 61215 (Cei 82-8): Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per
applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo;
Cei
En 61646 (82-12): Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri -
Qualifica del progetto e approvazione di tipo;
Cei En 50380 (Cei 82-22):
Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici;
Cei 82-25: Guida
alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti
elettriche di Media e Bassa tensione;
Cei En 62093 (Cei 82-24): Componenti di
sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BOS) - Qualifica di progetto in
condizioni ambientali naturali;
Cei En 61000-3-2 (Cei 110-31): Compatibilità
elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti - Sezione 2: Limiti per le emissioni di
corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso ≤ 16 A per
fase);
Cei En 60555-1 (Cei 77-2): Disturbi nelle reti di alimentazione
prodotti da apparecchi elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili -
Parte 1: Definizioni;
Cei En 60439 (Cei 17-13): Apparecchiature assiemate di
protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT); serie composta
da:
Cei En 60439-1 (Cei 17-13/1): Apparecchiature soggette a prove di tipo
(AS) e apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo (ANS);
Cei En
60439-2 (Cei 17-13/2): Prescrizioni particolari per i condotti sbarre;
Cei En
60439-3 (Cei 17-13/3): Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di
protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale
non addestrato ha accesso al loro uso - Quadri di distribuzione (ASD);
Cei En
60445 (Cei 16-2): Principi base e di sicurezza per l'interfaccia uomo-macchina,
marcatura e identificazione - Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e
delle estremità dei conduttori designati e regole generali per un sistema
alfanumerico;
Cei En 60529 (Cei 70-1): Gradi di protezione degli involucri
(codice IP);
Cei En 60099-1 (Cei 37-1): Scaricatori - Parte 1: Scaricatori a
resistori non lineari con spinterometri per sistemi a corrente alternata
Cei
20-19: Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750
V;
Cei 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non
superiore a 450/750 V;
Cei En 62305 (Cei 81-10): Protezione contro i fulmini;
serie composta da:
Cei En 62305-1 (Cei 81-10/1): Principi generali;
Cei En
62305-2 (Cei 81-10/2): Valutazione del rischio;
Cei En 62305-3 (Cei 81-10/3):
Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone;
Cei En 62305-4 (Cei
81-10/4): Impianti elettrici ed elettronici interni alle strutture;
Cei 81-3:
Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro
quadrato;
Cei 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto
per impianti elettrici;
Cei 0-3: Guida per la compilazione della
dichiarazione di conformità e relativi allegati per la legge n. 46/1990; Uni
10349: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici;
Cei En
61724 (Cei 82-15): Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici - Linee
guida per la misura, lo scambio e l'analisi dei dati;
Cei 13-4: Sistemi di
misura dell'energia elettrica - Composizione, precisione e verifica;
Cei En
62053-21 (Cei 13-43): Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) -
Prescrizioni particolari - Parte 21: Contatori statici di energia attiva (classe
1 e 2);
En 50470-1 ed En 50470-3 in corso di recepimento nazionale presso
Cei;
Cei En 62053-23 (Cei 13-45): Apparati per la misura dell'energia
elettrica (c.a.) - Prescrizioni particolari - Parte 23: Contatori statici di
energia reattiva (classe 2 e 3);
Cei 64-8, parte 7, sezione 712: Sistemi
fotovoltaici solari (PV) di alimentazione.
Nel caso di impianti fotovoltaici
di potenza superiore a 3 kW e realizzati secondo le tipologie di interventi
valide ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica (articolo 2,
comma 1, lettera b3)), in deroga alle certificazioni sopra richieste, sono
ammessi moduli fotovoltaici non certificati secondo le norme Cei En 61215 (per
moduli in silicio cristallino) o Cei En 61646 (per moduli a film sottile) nel
solo caso in cui non siano commercialmente disponibili dei prodotti certificati
che consentano di realizzare il tipo di integrazione progettato per lo specifico
impianto. In questo caso è richiesta una dichiarazione del costruttore che il
prodotto è progettato e realizzato per poter superare le prove richieste dalla
norma Cei En 61215 o Cei En 61646. La dichiarazione dovrà essere supportata da
certificazioni rilasciate da un laboratorio accreditato, ottenute su moduli
similari, ove disponibili, oppure suffragata da una adeguata motivazione
tecnica. Tale laboratorio dovrà essere accreditato EA (European Accreditation
Agreement) o dovrà aver stabilito con EA accordi di mutuo riconoscimento. Si
applicano inoltre, per quanto compatibili con le norme sopra elencate, i
documenti tecnici emanati dai gestori di rete riportanti disposizioni
applicative per la connessione di impianti fotovoltaici collegati alla rete
elettrica.
Allegato
2
Tipologie di interventi valide ai fini del riconoscimento della
parziale integrazione architettonica
(Articolo
2, comma 1, lettera B2)
|
Tipologia
specifica 1 |
Moduli
fotovoltaici installati su tetti piani e terrazze di edifici e fabbricati.
Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita
all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore
all'altezza minima della stessa balaustra. |
|
Tipologia
specifica 2 |
Moduli
fotovoltaici installati su tetti, coperture, facciate, balaustre o
parapetti di edifici e fabbricati in modo complanare alla superficie di
appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le
superfici d'appoggio stesse. |
|
Tipologia
specifica 3 |
Moduli
fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano, barriere acustiche,
pensiline, pergole e tettoie in modo complanare alla superficie di
appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le
superfici d'appoggio stesse. |
Allegato
3
Tipologie
di interventi valide ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica
(Articolo
2, comma 1, lettera B3)
|
Tipologia
specifica 1 |
Sostituzione
dei materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e
fabbricati con moduli fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e
funzionalità architettonica della superficie rivestita |
|
Tipologia
specifica 2 |
Pensiline,
pergole e tettoie in cui la struttura di copertura sia costituita dai
moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto |
|
Tipologia
specifica 3 |
Porzioni
della copertura di edifici in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano il
materiale trasparente o semitrasparente atto a permettere l'illuminamento
naturale di uno o più vani interni |
|
Tipologia
specifica 4 |
Barriere
acustiche in cui parte dei pannelli fonoassorbenti siano sostituiti da
moduli fotovoltaici |
|
Tipologia
specifica 5 |
Elementi
di illuminazione in cui la superficie esposta alla radiazione solare degli
elementi riflettenti sia costituita da moduli fotovoltaici |
|
Tipologia
specifica 6 |
Frangisole
i cui elementi strutturali siano costituiti dai moduli fotovoltaici e dai
relativi sistemi di supporto |
|
Tipologia
specifica 7 |
Balaustre
e parapetti in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano gli elementi di
rivestimento e copertura |
|
Tipologia
specifica 8 |
Finestre
in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano o integrino le superfici
vetrate delle finestre stesse |
|
Tipologia
specifica 9 |
Persiane
in cui i moduli fotovoltaici costituiscano gli elementi strutturali delle
persiane |
|
Tipologia
specifica 10 |
Qualsiasi
superficie descritta nelle tipologie precedenti sulla quale i moduli
fotovoltaici costituiscano rivestimento o copertura aderente alla
superficie stessa |
Allegato
4
Documentazione da allegare alla richiesta di concessione della
tariffa incentivante
(Articolo
5, comma 4)
Mentazione finale di entrata in esercizio
1.
Documentazione finale di progetto dell'impianto, realizzato in conformità alla
norma Cei-02, firmato da professionista o tecnico iscritto all'albo
professionale. La documentazione finale di progetto deve essere corredata da
elaborati grafici di dettaglio e da almeno cinque fotografie su supporto
informatico volte a fornire, attraverso diverse inquadrature, una visione
completa dell'impianto, dei suoi particolari e del quadro di insieme in cui si
inserisce e a supportare quanto dichiarato ai sensi della lettera d) della
sottostante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
2. Scheda
tecnica che riporta l'ubicazione e la potenza nominale dell'impianto, la
tensione in corrente continua in ingresso al gruppo di conversione della
corrente continua in corrente alternata, la tensione in corrente alternata in
uscita dal gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata,
le caratteristiche dei moduli fotovoltaici, del gruppo di conversione della
corrente continua in corrente alternata, la produzione annua attesa di energia
elettrica, le modalità con le quali viene assicurato il rispetto dei requisiti
tecnici di cui all'allegato 1 al presente decreto.
3. Elenco dei
moduli fotovoltaici indicante modello, marca e numero di matricola, e dei
convertitori della corrente continua in corrente alternata, con indicazione di
modello marca e numero di matricola.
4. Certificato di collaudo
dell'impianto.
5. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
autenticata, firmata dal soggetto responsabile, con la quale si attesta: a) la
natura del soggetto responsabile, con riferimento all'articolo 3; b) la
tipologia dell'intervento di realizzazione dell'impianto (nuova costruzione,
potenziamento, rifacimento totale; c) la conformità dell'impianto e dei relativi
componenti alle disposizioni dell'articolo 4; d) la tipologia dell'impianto, in
relazione a quelle definite all'articolo 2, comma 1, lettere b1), b2), b3), con
riferimento, per le medesime lettere b2) e b3), alle specifiche tipologie di cui
agli allegati 2 e 3, nonché, qualora ne ricorra il caso, della specifica
applicazione, con riferimento all'articolo 6, comma 4; e) la data di entrata in
esercizio dell'impianto in relazione alla definizione di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera g); f) se l'impianto opera o meno in regime di scambio sul
posto; g) di non incorrere in condizioni che, ai sensi dell'articolo 9, commi 1,
2 e 3 e 4, comportano la non applicabilità o la non compatibilità con le tariffe
di cui all'articolo 6 e al premio di cui all'articolo 7.
6. Copia, ove
ricorra il caso, della denuncia di apertura dell'officina
elettrica.