G.U. 9 aprile 2004, n.84
Decreto Ministeriale del 1° aprile 2004
Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle
valutazioni di impatto ambientale.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che prevede
l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale;
Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, cosi' come
modificata dalla legge 23 marzo 2001, n. 93;
Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17
giugno 2003, n. 261, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio;
Vista la legge 16 gennaio 2004, n. 5, di conversione in
legge del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti
in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto
ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di
comunicazione elettronica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 16 dicembre 2003, registrato dalla Corte dei conti in data 12 gennaio
2004, registro n. 1, foglio n. 49, di istituzione della commissione speciale di
valutazione d'impatto ambientale, ai sensi del decreto legislativo 20 agosto
2002, n. 190, ed in particolare l'art. 12;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 gennaio 2004, registrato alla Corte dei conti - Ministeri
istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri il 19 febbraio 2004,
registro n. 2, foglio n. 104, di istituzione della commissione per la
valutazione d'impatto ambientale ed in particolare l'art. 12;
Considerata la necessita' di individuare e pertanto di
diffondere le linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi di cui sia
scientificamente verificata la validita' e l'efficacia, per l'abbattimento e la
mitigazione dell'inquinamento ambientale;
DECRETA
Art. 1. - Individuazione delle linee guida
1. Sono individuate le linee guida per l'utilizzo di sistemi
innovativi per l'abbattimento e la mitigazione dell'inquinamento ambientale,
cosi' come riportate nell'allegato 1.
2. Le linee guida di cui al presente decreto potranno essere
modificate annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio.
3. Nella redazione dei progetti il proponente deve attenersi
al contenuto delle linee guida per l'utilizzo di sistemi innovativi per
l'abbattimento e la mitigazione dell'inquinamento ambientale, cio' al fine di
garantire una migliore qualita' ambientale dei progetti stessi.
Art. 2. - Istituzione della commissione di valutazione
1. Ai fini della revisione delle linee guida e' istituita
un'apposita commissione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, con il compito di valutare la validita' scientifica e l'efficacia
dei sistemi innovativi proposti, e di fornire il necessario supporto tecnico e
scientifico al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. La commissione di cui al precedente comma e' composta dai
due responsabili di sezione della commissione speciale di valutazione di
impatto ambientale e dai quattro membri del comitato di coordinamento della
commissione ordinaria di valutazione di impatto ambientale, ed e' presieduta
dal direttore generale della Direzione generale per la salvaguardia ambientale.
3. La commissione, di cui al comma 1 del presente decreto,
puo' avvalersi del supporto dell'APAT al fine di verificare la validita' dei
sistemi innovativi per l'abbattimento e la mitigazione dell'inquinamento
ambientale proposti.
4. La commissione, di cui al precedente comma 1, presta la
propria attivita' a titolo gratuito.
Art. 3. - Presentazione, deposito e diffusione delle
istanze dei sistemi innovativi
1. Le proposte di nuovi sistemi innovativi per l'abbattimento
e la mitigazione dell'inquinamento ambientale sono presentate complete della
necessaria documentazione tecnico-scientifica di supporto, al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. La documentazione scientifica relativa alle linee guida di
cui all'art. 1, nonche' quella di cui al precedente comma 1 viene custodita in
un apposito archivio presso la Direzione generale per la salvaguardia
ambientale.
3. Il Ministero, in collaborazione con l'APAT, provvedera'
all'aggiornamento della documentazione tecnico-scientifica e si adoperera' per
la diffusione e la pubblicizzazione dei sistemi innovativi individuati dalle
linea guida. L'APAT provvede alla creazione di uno specifico sito internet dei
sistemi innovativi per l'abbattimento e la mitigazione dell'inquinamento
ambientale, di cui al presente decreto, e ne cura il costante aggiornamento. Il
presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.
Roma, 1° aprile 2004
Il Ministro: Matteoli