G.U. 14 maggio 1993, n. 111

 

Deliberazione CIPE 7 aprile 1993

 

Piano quinquennale degli interporti.

 

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEI TRASPORTI

 

DELIBERA

 

1. Un interporto, secondo la definizione che del medesimo reca l'art.1 della legge n. 240/1990, e considerato di rilevanza nazionale qualora risponda alle seguenti condizioni:

a) le funzioni e i servizi insediati nell'interporto dovranno corrispondere, fin dalla fase iniziale di messa in servizio dell'impianto, almeno a quelli individuati come minimi nell'elaborato tecnico allegato alla presente delibera, della quale forma parte integrante, e dovranno essere predisposti, ove possibile, per il funzionamento nell'ambito di una rete logistica nazionale; in particolare occorre che siano previsti gli impianti base per l'esercizio del trasporto combinato e la movimentazione dei containers, nonché‚ le sedi degli operatori del trasporto e della logistica, e che siano individuate tutte le aree necessarie alla sosta e alla mobilità dei veicoli stradali e ferroviari:

b) le aree sulle quali è programmato l'insediamento dell'interporto dovranno essere libere da vincoli e destinate, negli strumenti urbanistici vigenti del comune interessato (o dei comuni interessati), ad attività terziarie e di servizi o di altre attività comunque compatibili con l'insediamento interportuale;

c) l'interporto, nella dimensione proposta, dovrà essere economicamente compatibile con il bacino di traffico di gravitazione, dal punto di vista delle funzioni e dei servizi insediati e dal punto di vista della domanda acquisibile, anche tenendo conto di eventuali altri impianti analoghi presenti o progettati nella stessa zona di gravitazione del traffico: la domanda su cui è dimensionato l'interporto deve essere sufficiente a garantire l'investimento sul piano finanziario ed avere caratteristiche merceologiche specifiche per l'intermodalità;

d) l'interporto dovrà essere attrattivo nei confronti degli operatori del settore: dovrà essere quindi prevista la presenza di infrastrutture ferroviarie intermodali della S.p.a. Ferrovie dello Stato o di una partecipata ovvero di altro vettore ferroviario e dovrà essere accertata l'esistenza di spedizionieri e/o vettori disponibili a trasferire la loro attività nell'interporto;

e) l'interporto dovrà essere nel piano regionale dei trasporti.


2. Gli interporti indicati all'art. 9 della legge n. 240/1990, che beneficiano dei fondi di cui all'art. 6 della medesima legge nella misura stabilita con decreto del Ministro dei trasporti 2 aprile 1992, n. 368/50/240/1, giuste convenzioni firmate il 16 aprile 1992, dovranno adeguarsi alle presente direttiva, ma non potranno comunque usufruire di ulteriori quote delle attuali disponibilità finanziarie.
Per gli interporti non inclusi nell'art. 9 della legge n. 240/1990 sarà condizione necessaria, ma non sufficiente, per accedere al finanziamento dello Stato, a valere sulle risorse di cui all'art.6 della legge stessa e su eventuali ulteriori risorse recate da provvedimenti legislativi di settore, prevedere nel progetto, anche se relativo ad una prima fase funzionale, l'adozione dei sistemi di servizio di cui al citato elaborato tecnico.


3. Il decreto interministeriale di cui all'art. 22 del decreto-legge concernente "riforme urgenti per l'accelerazione degli investimenti e per il sostegno dell'occupazione" ed in corso di pubblicazione, oltre a definire i requisiti che i soggetti interessati dobbono possedere ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dall'art. 6 della legge n. 240/1990, stabilirà i contenuti della documentazione progettuale, da presentare a corredo delle relative istanze, in funzione dell'esigenza di realizzare a livello nazionale una rete di interporti equilibrata e coerente con i corridoi plurimodali previsti dal piano generale dei trasporti ed in modo tale da consentire, in sede di esame delle istanze, una verifica delle eventuali interferenze tra più1 proposte ubicate in zone limitrofe e/o interagenti.
In particolare verrà previsto che i progetti preliminari degli interporti includano le progettazioni specialistiche delle opere di prima urbanizzazione, civili, stradali, ferroviarie e impiantistiche da realizzare e siano corredati almeno dalla seguente documentazione:

a) documentazione atta a verificare l'entità del traffico assegnabile con l'indicazione:
-dei criteri e delle metodologie di stima;
-delle caratteristiche merceologiche della domanda;
-della verifica di compatibilità con gli analoghi insediamenti limitrofi;
-della stima del traffico intermodale ferroviario generato dall'interporto con l'attestazione di attendibilità sottoscritta dalla S.p.a. Ferrovie dello Stato ovvero da altro vettore ferroviario;
-delle prospettive di allacciamento alle reti nazionali di trasporto;

b) uno studio di carattere generale relativo alla realizzazione dell'intero interporto con frazionamento in fasi funzionali distinte ed autonome;

c) il piano degli investimenti suddiviso per categoria di opere e di servizi;

d) il piano finanziario relativo alla fase funzionale proposta, da cui risultino le modalità e le fonti di approvvigionamento finanziario per la realizzazione del progetto e che sia basato prevalentemente sull'autofinanziamento;

e) tutti gli elementi necessari per l'analisi costi-benefici;

f) lo studio d'impatto ambientale;

g) l'impegno della S.p.a. Ferrovie dello Stato o altro vettore ferroviario a partecipare (in forma diretta o tramite sue partecipate o controllate) alla realizzazione del centro intermodale o del collegamento dell'infrastruttura con la rete ferroviaria;

h) il progetto degli impianti logistici primari, che risultino predisposti per l'allacciamento ad una rete logistica nazionale e che siano finalizzati almeno ai seguenti servizi:
-sistema di incontro domanda-offerta;
-sistema di controllo e monitoraggio delle flotte e dei carichi;
-sistema di interscambio dati;
-sistema di teleprenotazione;
-sistemi di informazione.


4. Il segretario di questo Comitato è incaricato di predisporre, sentiti gli enti locali interessati, uno studio in ordine a possibili localizzazioni di interporti nell'area romana.


5. Lo studio citato alla lettera D1 dell'allegato A alla delibera del 31 marzo 1992, relativa all'approvazione del programma di studi ed analisi preordinati al piano funzionale triennale, è sostituito dal seguente: "determinazione degli standard per il funzionamento degli interporti in un sistema di rete logistica".


6. Il Ministro dei trasporti porterà a conoscenza di questo Comitato, prima della trasmissione alle Camere, le relazioni sull'attuazione del piano degli interporti anche in vista degli aggiornamenti del piano stesso da adottare ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 240/1990, nonchè‚ le eventuali ulteriori relazioni sullo stato di realizzazione e, successivamente, sul grado di efficienza dei singoli interporti.