G.U. 14 maggio 1993, n. 111
Deliberazione CIPE 7 aprile 1993
Piano quinquennale degli interporti.
IL
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEI TRASPORTI
DELIBERA
1. Un interporto, secondo la definizione che del medesimo
reca l'art.1 della legge n. 240/1990, e considerato di rilevanza nazionale
qualora risponda alle seguenti condizioni:
a) le funzioni e i servizi insediati
nell'interporto dovranno corrispondere, fin dalla fase iniziale di messa in
servizio dell'impianto, almeno a quelli individuati come minimi nell'elaborato
tecnico allegato alla presente delibera, della quale forma parte integrante, e
dovranno essere predisposti, ove possibile, per il funzionamento nell'ambito di
una rete logistica nazionale; in particolare occorre che siano previsti gli
impianti base per l'esercizio del trasporto combinato e la movimentazione dei
containers, nonché‚ le sedi degli operatori del trasporto e della logistica, e
che siano individuate tutte le aree necessarie alla sosta e alla mobilità dei
veicoli stradali e ferroviari:
b) le aree sulle quali è programmato l'insediamento
dell'interporto dovranno essere libere da vincoli e destinate, negli strumenti
urbanistici vigenti del comune interessato (o dei comuni interessati), ad
attività terziarie e di servizi o di altre attività comunque compatibili con
l'insediamento interportuale;
c) l'interporto, nella dimensione proposta, dovrà
essere economicamente compatibile con il bacino di traffico di gravitazione,
dal punto di vista delle funzioni e dei servizi insediati e dal punto di vista
della domanda acquisibile, anche tenendo conto di eventuali altri impianti
analoghi presenti o progettati nella stessa zona di gravitazione del traffico:
la domanda su cui è dimensionato l'interporto deve essere sufficiente a
garantire l'investimento sul piano finanziario ed avere caratteristiche
merceologiche specifiche per l'intermodalità;
d) l'interporto dovrà essere attrattivo nei
confronti degli operatori del settore: dovrà essere quindi prevista la presenza
di infrastrutture ferroviarie intermodali della S.p.a. Ferrovie dello Stato o
di una partecipata ovvero di altro vettore ferroviario e dovrà essere accertata
l'esistenza di spedizionieri e/o vettori disponibili a trasferire la loro
attività nell'interporto;
e) l'interporto dovrà essere nel piano regionale
dei trasporti.
2. Gli interporti indicati all'art. 9 della legge n. 240/1990, che beneficiano
dei fondi di cui all'art. 6 della medesima legge nella misura stabilita con
decreto del Ministro dei trasporti 2 aprile 1992, n. 368/50/240/1, giuste
convenzioni firmate il 16 aprile 1992, dovranno adeguarsi alle presente
direttiva, ma non potranno comunque usufruire di ulteriori quote delle attuali
disponibilità finanziarie.
Per gli interporti non inclusi nell'art. 9 della legge n. 240/1990 sarà
condizione necessaria, ma non sufficiente, per accedere al finanziamento dello
Stato, a valere sulle risorse di cui all'art.6 della legge stessa e su
eventuali ulteriori risorse recate da provvedimenti legislativi di settore,
prevedere nel progetto, anche se relativo ad una prima fase funzionale,
l'adozione dei sistemi di servizio di cui al citato elaborato tecnico.
3. Il decreto interministeriale di cui all'art. 22 del
decreto-legge concernente "riforme urgenti per l'accelerazione degli
investimenti e per il sostegno dell'occupazione" ed in corso di
pubblicazione, oltre a definire i requisiti che i soggetti interessati dobbono
possedere ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dall'art. 6 della
legge n. 240/1990, stabilirà i contenuti della documentazione progettuale, da
presentare a corredo delle relative istanze, in funzione dell'esigenza di
realizzare a livello nazionale una rete di interporti equilibrata e coerente
con i corridoi plurimodali previsti dal piano generale dei trasporti ed in modo
tale da consentire, in sede di esame delle istanze, una verifica delle
eventuali interferenze tra più1 proposte ubicate in zone limitrofe e/o
interagenti.
In particolare verrà previsto che i progetti preliminari degli interporti
includano le progettazioni specialistiche delle opere di prima urbanizzazione,
civili, stradali, ferroviarie e impiantistiche da realizzare e siano corredati
almeno dalla seguente documentazione:
a) documentazione atta a verificare l'entità del
traffico assegnabile con l'indicazione:
-dei criteri e delle metodologie di stima;
-delle caratteristiche merceologiche della domanda;
-della verifica di compatibilità con gli analoghi insediamenti limitrofi;
-della stima del traffico intermodale ferroviario generato dall'interporto con
l'attestazione di attendibilità sottoscritta dalla S.p.a. Ferrovie dello Stato
ovvero da altro vettore ferroviario;
-delle prospettive di allacciamento alle reti nazionali di trasporto;
b) uno studio di carattere generale relativo alla
realizzazione dell'intero interporto con frazionamento in fasi funzionali
distinte ed autonome;
c) il piano degli investimenti suddiviso per
categoria di opere e di servizi;
d) il piano finanziario relativo alla fase
funzionale proposta, da cui risultino le modalità e le fonti di
approvvigionamento finanziario per la realizzazione del progetto e che sia
basato prevalentemente sull'autofinanziamento;
e) tutti gli elementi necessari per l'analisi
costi-benefici;
f) lo studio d'impatto ambientale;
g) l'impegno della S.p.a. Ferrovie dello Stato o
altro vettore ferroviario a partecipare (in forma diretta o tramite sue
partecipate o controllate) alla realizzazione del centro intermodale o del
collegamento dell'infrastruttura con la rete ferroviaria;
h) il progetto degli impianti logistici primari,
che risultino predisposti per l'allacciamento ad una rete logistica nazionale e
che siano finalizzati almeno ai seguenti servizi:
-sistema di incontro domanda-offerta;
-sistema di controllo e monitoraggio delle flotte e dei carichi;
-sistema di interscambio dati;
-sistema di teleprenotazione;
-sistemi di informazione.
4. Il segretario di questo Comitato è incaricato di predisporre, sentiti gli
enti locali interessati, uno studio in ordine a possibili localizzazioni di
interporti nell'area romana.
5. Lo studio citato alla lettera D1 dell'allegato A alla delibera del 31 marzo
1992, relativa all'approvazione del programma di studi ed analisi preordinati
al piano funzionale triennale, è sostituito dal seguente: "determinazione
degli standard per il funzionamento degli interporti in un sistema di rete
logistica".
6. Il Ministro dei trasporti porterà a conoscenza di questo Comitato, prima
della trasmissione alle Camere, le relazioni sull'attuazione del piano degli
interporti anche in vista degli aggiornamenti del piano stesso da adottare ai
sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 240/1990, nonchè‚ le eventuali
ulteriori relazioni sullo stato di realizzazione e, successivamente, sul grado
di efficienza dei singoli interporti.