G.U. Serie generale 29 agosto
2003, n. 200
Decreto Legge del 29 agosto 2003, n.239 , coordinato con la Legge di conversione 27 ottobre 2003, n. 290 “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Delega al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità”
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e
3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla
legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi.
Tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia
dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1 - Modifiche
temporanee delle condizioni di esercizio delle centrali termoelettriche
1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico
nazionale, assicurando la produzione in misura necessaria alla copertura del
fabbisogno nazionale, con decreto del Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, (( fatto
salvo quanto previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110, fino al
30 giugno 2005 )) e su motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete
di trasmissione nazionale S.p.a., può essere autorizzato l'esercizio temporaneo
di (( singole )) centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300
MW, inserite nei piani di esercizio dello stesso Gestore, anche in deroga ai
limiti di emissioni in atmosfera e di qualità dell'aria fissati nei
provvedimenti di autorizzazione, ovvero derivanti dall'applicazione del decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonché dal regolamento
di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002,
n. 60.
2. Le condizioni di esercizio degli impianti di cui al comma 1 ((rispettano ))
i valori limite di emissione previsti dalla normativa dell'Unione europea e per
gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 500 MW dell'allegato 3,
lettera B, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30
luglio1990.
3. Per le finalità e con le procedure di cui al comma 1, fino al (( 30 giugno
2005 )), può essere determinato il limite relativo alla temperatura degli
scarichi termici di cui alla nota 1 della tabella 3, allegato 5, del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 258, relativamente agli scarichi derivanti
dall'esercizio delle centrali termoelettriche inserite nei piani di esercizio
di cui al comma 1. (( Le disposizioni del presente comma non si applicano alla
laguna di Venezia. ))
Art. 1-bis - Provvedimenti finalizzati alla riduzione del rischio di distacchi
di energia elettrica
(( 1. Allo scopo di ridurre al massimo il rischio di distacchi di energia
elettrica per l'utenza diffusa, il Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e'
autorizzato ad emanare, su motivata e documentata segnalazione del Gestore
della rete di trasmissione nazionale, appositi decreti finalizzati a promuovere
o accelerare la riprogrammazione dell'utilizzo degli impianti idroelettrici, la
concentrazione delle manutenzioni, la possibile riattivazione di impianti in
arresto di lunga durata e l'incremento della capacità interrompibile. ))
Art. 1-ter - Misure per l'organizzazione e lo sviluppo della rete elettrica e
la terzietà delle reti
(( 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
attività produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei
principi di salvaguardia degli interessi pubblici legati alla sicurezza ed
affidabilità del sistema elettrico nazionale e di autonomia imprenditoriale dei
soggetti attualmente proprietari delle reti di trasmissione elettrica, sono
definiti i criteri, le modalità e le condizioni per l'unificazione della
proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, la
gestione del soggetto risultante dalla unificazione, ivi inclusa la disciplina
dei diritti di voto e la sua successiva privatizzazione.
2. Il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo
delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e
approva i relativi piani di sviluppo predisposti, annualmente dai gestori delle
reti di trasporto.
3. Al fine di cui al comma 1, all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «gestisce la rete senza discriminazione di utenti o
categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo
della rete, a carico delle società di cui al comma 8» sono sostituite dalle
seguenti: «gestisce la rete, di cui può essere proprietario, senza discriminazione
di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di
sviluppo della rete, a proprio carico, se proprietario della rete, o a carico
delle società proprietarie»;
b) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con analogo decreto,
si provvede ad integrare o modificare la concessione rilasciata in tutti i casi
di modifiche nell'assetto e nelle funzioni del gestore e, comunque, ove il
Ministro delle attività produttive lo ritenga necessario, per la migliore
funzionalità della concessione medesima all'esercizio delle attività riservate
al gestore»;
c) al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: «coloro che ne abbiano la
disponibilità,» sono inserite le seguenti: «fatta eccezione per il gestore
della rete di trasmissione nazionale in relazione alle attività di trasmissione
e dispacciamento,»;
d) al comma 8, al termine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole:
«nel caso in cui non ne sia proprietario; altrimenti, il gestore risponde
direttamente nei confronti del Ministero delle attività produttive della
tempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete
deliberati».
4. Ciascuna società operante nel settore della produzione,importazione,
distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale, anche
attraverso le società controllate, controllanti,o controllate dalla medesima
controllante, e comunque ciascuna società a controllo pubblico, non può
detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 1° luglio 2007, quote superiori
al 20per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che
gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale.
5. Ai soli fini di cui al comma 4 non sono considerate reti nazionali di
trasporto le infrastrutture di lunghezza inferiore a 10chilometri necessarie
unicamente alla connessione degli impianti alla rete di trasmissione nazionale
dell'energia elettrica, nonché le infrastrutture realizzate al fine di
potenziare la capacità di importazione per le quali e' consentita l'allocazione
di una quota della loro capacità secondo le modalità di cui
all'art.1-quinquies, comma 6. ))
Art. 1-quater - Disposizioni per
la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica e di terminali
di rigassificazione di gas naturale liquefatto.
(( 1. Al fine di conferire un elevato grado di certezza agli investimenti
previsti nel settore energetico e consentire un'adeguata programmazione nello
sviluppo delle reti infrastrutturali dell'energia, l'autorizzazione rilasciata ai
sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la
realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza
superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro
dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione e' divenuto
inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede
giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione
dell'iniziativa.
2. Il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per
l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative
alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che
il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 stabilisce il termine previsto per
l'entrata in esercizio dell'impianto.
4. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 trasmette,
all'amministrazione che rilascia l'autorizzazione medesima, copia della
comunicazione di inizio lavori effettuata nei confronti del comune competente,
nonché la comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere prorogato dall'amministrazione
medesima in relazione alla intervenuta difficoltà realizzativa dello specifico
progetto o per cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha
l'obbligo di segnalare e documentare.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo si
applicano anche ai titolari di concessioni o di autorizzazioni per la
realizzazione di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto. In
tal caso, il termine di dodici mesi di cui al comma 1 decorre dalla data di
ottenimento dell'ultima delle autorizzazioni necessarie alla costruzione del
terminale di rigassificazione e delle opere ad esso connesse e indispensabili, ulteriori
a quella di cui all'art. 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, relative
all'applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e al rilascio
dell'eventuale concessione demaniale per la costruzione del terminale nonché
all'autorizzazione delle eventuali infrastrutture e opere connesse
indispensabili per l'esercizio del terminale e sottoposte ad autonomo iter
autorizzativo.
7. Ai soggetti titolari di autorizzazioni o di concessioni di cui ai commi 1 e
6 e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria mensile, per un massimo
di dodici mesi a partire dal quinto mese di ritardo dell'entrata in esercizio
dell'impianto rispetto al termine stabilito al comma 3, come eventualmente
modificato in base alle disposizioni di cui al comma 5. L'ammontare della
sanzione e' stabilito in 500 euro al mese per MW di potenza elettrica
installata e in 50 euro al mese per milione di metri cubi annui di capacità di
rigassificazione installata, rispettivamente per le opere di cui ai commi 1 e
6.
8. Il Ministro delle attività produttive comunica trimestralmente alle
competenti Commissioni parlamentari l'andamento delle autorizzazioni di cui al
comma 1. ))
Art. 1-quinquies - Disposizioni per la sicurezza e la funzionalità del settore
elettrico
(( 1. Gli impianti di generazione di energia elettrica di potenza nominale
maggiore di 10 MVA sono mantenuti in stato di perfetta efficienza dai
proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e possono essere messi
definitivamente fuori servizio secondo termini e modalità autorizzati
dall'amministrazione competente, su conforme parere del Ministero delle
attività produttive, espresso sentito il Gestore della rete di trasmissione
nazionale in merito al programma temporale di messa fuori servizio.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, su proposta
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e previo parere del Gestore
della rete di trasmissione nazionale, definisce gli standard di efficienza
degli impianti e le relative modalità di verifica. In caso di mancato rispetto
degli standard di cui al primo periodo, l'Autorità per l'energia elettrica e il
gas irroga le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della
legge 14 novembre 1995, n. 481.
3. Gli impianti idroelettrici di pompaggio sono gestiti dai proprietari che
assicurano al Gestore della rete di trasmissione nazionale la massima disponibilità
degli impianti per la gestione dei transitori e dei picchi di domanda. Tali
impianti non concorrono, per un periodo di due anni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, alla determinazione del
prezzo dell'energia elettrica, come individuato in base al sistema delle
offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79. Agli impianti idroelettrici di pompaggio e' comunque riconosciuto, in
tale periodo, il prezzo che si viene a formare attraverso il medesimo sistema
delle offerte.
4. All'articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole
da: «intesa come prodotto» fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: «calcolata annualmente quale rapporto fra il consumo da pompaggio di
ciascun impianto nell'anno precedente, come risultante dai contatori di
assorbimento, e il numero convenzionale di 2.850 ore medie di funzionamento
annuo per tale tipologia di impianti. La metodologia di calcolo di cui al presente
comma decorre dal 1° gennaio 2004». Sono abrogati i commi 9 e 10 dello stesso
articolo 28 della legge n. 388 del 2000.
5. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo
le parole: «Con provvedimento» sono inserite le seguenti: «del Ministro delle
attività produttive e sentito il parere».
6. I soggetti non titolari di concessioni di trasporto e distribuzione di
energia elettrica che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di
interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati, in corrente continua o
con tecnologia equivalente, possono richiedere, per l'incremento della capacità
di interconnessione, come risultante dal nuovo assetto di rete, una esenzione
dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi. L'esenzione e'
accordata, caso per caso, per un periodo compreso tra dieci e venti anni dalla
data di entrata in esercizio delle nuove linee, e per una quota compresa fra il
50 e l'80 per cento delle nuove capacità di trasporto realizzate, dal Ministero
delle attività produttive, sentito il parere dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas. In casi eccezionali, sentito il Gestore della rete di
trasmissione nazionale, l'esenzione si applica altresì ai dispositivi di
interconnessione in corrente alternata, a condizione che i costi e i rischi
degli investimenti in questione siano particolarmente elevati, se paragonati ai
costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del collegamento di due reti di
trasmissione nazionali limitrofe mediante un dispositivo di interconnessione in
corrente alternata. Qualora la capacità di nuova realizzazione derivi da
un'interconnessione con uno Stato membro dell'Unione europea, l'esenzione e'
accordata previa consultazione delle autorità competenti dello Stato interessato.
Con decreto del Ministro delle attività produttive sono definiti modalità e
criteri per il rilascio dell'esenzione, nel rispetto di quanto previsto dalle
disposizioni comunitarie in materia.
7. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce, entro e non oltre tre
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, le tariffe di remunerazione delle reti di trasporto e distribuzione,
per il successivo periodo regolatorio, anche al fine di garantire le esigenze di
sviluppo del servizio elettrico, adottando criteri che includano la
rivalutazione delle infrastrutture, un valore del tasso di rendimento privo di
rischio almeno in linea con quello dei titoli di Stato a lungo termine nonché
una simmetrica ripartizione tra utenti e imprese delle maggiori efficienze
realizzate rispetto agli obiettivi definiti con il meccanismo del price cap,
applicato alle componenti tariffarie destinate alla copertura dei costi
operativi e degli ammortamenti.
8. Al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 5, comma 2, sono soppressi gli ultimi due periodi;
b) all'articolo 6, comma 1, e' soppresso l'ultimo periodo;
c) all'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale può modificare i profili di
immissione e di prelievo dei contratti bilaterali per motivi di incompatibilità
delle clausole contrattuali con quanto disposto dall'articolo 3, commi 1, 2 e
3, del presente decreto, e comunque quando tali contratti pregiudichino
gravemente la sicurezza e l'efficienza del servizio elettrico. A tale scopo il
Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce, in relazione ai
contratti bilaterali, i dati tecnici che devono essere trasmessi al medesimo
Gestore al fine di garantire la gestione in sicurezza del sistema elettrico»;
d) all'articolo 6, comma 3, al primo periodo, sono soppresse le parole: «per i
contratti bilaterali autorizzati in deroga al sistema delle offerte di cui
all'articolo 5» e: «entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti
interessati».
9. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale, entro il 31 maggio di ogni
anno, presenta, per l'approvazione, al Ministro delle attività produttive, a
valere per l'anno successivo, un programma per l'adeguamento e l'eventuale
miglioramento dei sistemi di difesa per la sicurezza del sistema elettrico,
indicando il relativo impegno economico per l'attuazione. L'Autorità per
l'energia elettrica e il gas determina, con propria delibera, gli opportuni
adeguamenti tariffari per la copertura dei costi di realizzazione del
programma. Per l'anno 2004 il programma suddetto e' presentato al Ministro
delle attività produttive entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. ))
Art. 1-sexies - Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti
nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di
potenza superiore a 300 MW termici.
(( 1. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti,
degli oleodotti e dei gasdotti, facenti parte delle reti nazionali di trasporto
dell'energia, e' rilasciata dalle amministrazioni statali competenti mediante
un procedimento unico secondo i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
241, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro delle attività produttive, sono emanate norme concernenti il
procedimento di cui al medesimo comma 1 e individuati l'autorità competente al
rilascio dell'autorizzazione unica e gli atti che sono sostituiti dalla
medesima autorizzazione.
3. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure
di valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico deve essere
concluso nel termine di quattro mesi dalla data di presentazione della domanda.
4. L'autorizzazione comprende la dichiarazione di pubblica utilità, e ne fa
parte la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa
vigente.
5. Le regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio di reti energetiche di competenza regionale in conformità ai
principi e ai termini temporali di cui al presente articolo, prevedendo che,
per le opere che ricadono nel territorio di più regioni le autorizzazioni siano
rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di inerzia o di mancata
definizione dell'intesa, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi
dell'articolo 120 della Costituzione.
6. Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali
sono definite le modalità organizzative e procedimentali per l'acquisizione del
parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi delle opere
inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione
nazionale e delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio
di più regioni anche per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale
e degli oli minerali.
7. Le norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si applicano alle reti
energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004.
8. Per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza
superiore a 300 MW termici si applicano le disposizioni del decreto-legge 7
febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002,
n. 55.
9. All'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le
parole: «previo parere conforme del» sono sostituite dalle seguenti: «previo
parere del». ))
Art. 2 - Entrata in
vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.