G.U. 19
aprile 2003, n. 92
Decreto-Legge
del 18 febbraio 2003, n.25
Disposizioni
urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione,
potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici.
……….(Omissis)………
Art. 3 - Criteri per nuove installazioni e
potenziamento di impianti esistenti
1. Ai fini dell'effettuazione della valutazione
d'impatto ambientale (VIA) sui progetti di nuova installazione, ovvero di
modifica o ripotenziamento di impianti di produzione di energia elettrica di
potenza superiore a 300 MW termici, valutati ai sensi del decreto-legge 7
febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002,
n. 55, sono considerati prioritari i progetti di ambientalizzazione delle
centrali esistenti che garantiscono la riduzione delle emissioni inquinanti
complessive, nonche' i progetti che comportano il riutilizzo di siti gia'
dotati di adeguate infrastrutture di collegamento alla rete elettrica
nazionale, ovvero che contribuiscono alla diversificazione verso fonti primarie
competitive, ovvero che comportano un miglioramento dell'equilibrio tra domanda
ed offerta di energia elettrica, almeno a livello regionale, anche tenendo
conto degli sviluppi della rete di trasmissione e delle nuove centrali gia'
autorizzate.
2. Il termine per l'espletamento della VIA, effettuata
ai sensi dei decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, e' prorogato, anche per i
procedimenti in corso, di ulteriori novanta giorni dalla data di trasmissione
da parte del proponente delle eventuali integrazioni progettuali richieste, una
sola volta, a fini istruttori. In
tali casi e' prorogato di novanta giorni anche il termine per la conclusione
del procedimento autorizzatorio di cui all'articolo 1, comma 2, del citato
decreto-legge n. 7 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55
de 2002.
2-bis. Nelle more della realizzazione dei progetti di
nuova installazione, ovvero di modifica o ripotenziamento di impianti di
produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW
termici, di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, il
Ministro delle attivita' produttive, in relazione alla necessita' di garantire
la sicurezza del sistema elettrico nazionale, puo' disporre l'utilizzazione di
potenza elettrica per un ammontare non superiore a 4.000 MW netti, derivante
dall'esercizio di impianti termoelettrici, per i quali non risulta garantito il
rispetto dei limiti di emissione in atmosfera previsto dalle linee guida
approvate con decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30
luglio 1990.
2-ter.
L'utilizzazione degli impianti termoelettrici prevista dal comma 2-bis avviene
sulla base di piani transitori approvati con decreti del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, sentite le regioni interessate, su proposta del gestore della
rete di trasmissione nazionale. I decreti di cui al presente comma sono volti
ad assicurare l'ottimale gestione degli impianti termoelettrici interessati e a
ridurre le quantita' di inquinanti emesse in atmosfera e le ricadute al suolo,
tenuto conto del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60. I medesimi decreti indicano
in particolare le previsioni temporali di utilizzo degli impianti situati in
aree di particolare pregio ambientale o sottoposte ad alto rischio ambientale.
2-quater.
Fatti salvi i termini piu' restrittivi gia' definiti in sede di autorizzazione,
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sono attuati, secondo i progetti predisposti dai
produttori ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203, gli interventi di adeguamento degli impianti di cui al comma 2-bis ai
limiti di emissione in atmosfera previsti dal citato decreto del Ministro
dell'ambiente 12 luglio 1990. Le amministrazioni competenti provvedono alla
conclusione degli eventuali procedimenti amministrativi ancora in corso
relativi alla valutazione dei predetti progetti entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Ai fini della valutazione delle priorita' di cui al
comma 1, il gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a trasmettere
al Ministero delle attivita' produttive analisi previsionali relative ai dati
su domanda e offerta, flussi di energia elettrica e assetto della rete
elettrica, nonche' sulla evoluzione della potenza installata prevista.
4. Con decreto dei Ministri delle attivita' produttive
e dell'ambiente e della tutela del territorio, (sentito il comitato paritetico)
di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del citato decreto-legge n. 7 del 2002,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2002, integrato con rappresentanti
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e' approvato
periodicamente l'elenco dei progetti che rientrano nelle priorita' di cui al
comma 1.
5. Al fine di assicurare il corretto adempimento delle
eventuali prescrizioni previste dai decreti di compatibilita' ambientale per
gli impianti di produzione di energia elettrica assoggettati alle procedure di
VIA di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i soggetti
proponenti versano all'entrata del bilancio dello Stato un contributo pari a
diecimila euro, che sara' riassegnato ad apposito capitolo del bilancio del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. (Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definite le modalita' di versamento del contributo di cui al
precedente periodo, nonche', per le attivita' di verifica che non si concludono
in un solo esercizio finanziario, le modalita' di versamento in quote annue, in
funzione della durata delle attivita' medesime).
5-bis.
Al comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, le parole:
"della procedura di VIA" sono sostituite dalle seguenti: "del
procedimento unico di cui al comma 2").