G.U. 4 dicembre 1993,
n. 285
Decreto Legge del 4 dicembre 1993, n. 496
Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei
controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente.
(Convertito con legge 21 gennaio 1994, n. 61 (*), pubblicata
in G.U. del 27.01.1994, n. 21)
(*) L'articolo 2, comma 1 della legge di
conversione precisa che restano validi i provedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei
DD.L.4.8.1993, n. 274 e 2.10.1993, n. 395 non convertiti in legge.
……..(Omissis)……..
Art. 1 — Attività tecnico-scientifiche per la protezione
dell'ambiente
1. Ai fini del presente decreto, le attività
tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la
protezione dell'ambiente consistono:
a) nella promozione, nei confronti degli enti
preposti, della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente
fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio,
sulle forme di tutela degli ecosistemi;
b) nella raccolta sistematica, anche
informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i dati sulla
situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema
informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i Servizi tecnici
nazionali;
c) nella elaborazione di dati e di informazioni di
interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato dell'ambiente,
nella elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e
formazione in materia ambientale;
d) nella formulazione alle autorità amministrative
centrali e periferiche di proposte e pareri concernenti: i limiti di
accettabilità delle sostanze inquinanti; gli standard di qualità dell'aria,
delle risorse idriche e del suolo; lo smaltimento dei rifiuti; le norme di
campionamento e di analisi dei limiti di accettabilità e degli standard di
qualità; le metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il
controllo dei fenomeni d'inquinamento e dei fattori di rischio nonché gli
interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell'ambiente, delle
aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero;
e) nella cooperazione con l'agenzia europea
dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle Comunità europee (EUROSTAT),
nonché con le organizzazioni internazionali operanti nel settore della
salvaguardia ambientale;
f) nella promozione della ricerca e della
diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e di sistemi
di produzione a ridotto impatto ambientale anche al fine dell'esercizio delle
funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica e
all'attività di auditing in campo ambientale;
g) nella verifica della congruità e della efficacia
tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale nonché nella
verifica della documentazione tecnica, che accompagna le domande di
autorizzazione, richiesta dalle leggi vigenti in campo ambientale;
h) nei controlli dei fattori fisici, chimici e
biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, ivi
compresi quelli sull'igiene dell'ambiente;
i) nell'attività di supporto tecnico-scientifico
agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di
incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;
l) nei controlli ambientali delle attività connesse
all'uso pacifico dell'energia nucleare e nei controlli in materia di protezione
dalle radiazioni;
m) negli studi e nelle attività
tecnico-scientifiche di supporto alla valutazione di impatto ambientale;
n) in qualsiasi altra attività collegata alle
competenze in materia ambientale.
2. Restano ferme le attribuzioni tecniche e di
controllo e quelle amministrative di interesse nazionale spettanti, in base
alla legislazione vigente, ai Servizi tecnici nazionali e, in materia di igiene
degli alimenti, di servizi veterinari, di igiene, prevenzione e sicurezza nei
luoghi di lavoro e di igiene e sanità pubblica, al Servizio sanitario
nazionale.
3. L'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente di cui all'articolo 1 e le Agenzie regionali e delle province
autonome di cui all'articolo 03, ciascuna nell'ambito delle attribuzioni
stabilite dal presente decreto, sono tenute a prevedere forme di consultazione
delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni
sindacali nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.
……..(Omissis)……..