G.U. 1° aprile 1995, n. 77

 

Decreto Legge del 1° aprile 1995, n. 98 “Interventi urgenti in materia di trasporti”

convertito in

 

G.U. n. 124 del 30.5.1995

 

 

Legge 30.5.1995, n. 204

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 1° aprile 1995 n. 98, recante interventi urgenti in materia di trasporti



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Art. 6 — Interporti

1. In attesa dell'adozione del piano quinquennale degli interporti di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1990, n. 240 come modificata dal comma 3, il Ministero dei trasporti e della navigazione definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i tempi e le modalità per la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi di cui alla citata legge n. 240/1990. Ai fini dell'ammissione ai contributi gli interporti, salvo quelli già previsti e disciplinati dalla convenzione di cui all'art. 9 della medesima legge n. 240/1990, dovranno corrispondere ai seguenti requisiti:

a) dovranno dare vita ad una rete che riequilibri la dotazione interportuale nazionale in un contesto di rete logistica che faccia riferimento agli scambi con la rete comunitaria e con Paesi terzi;

b) dovranno essere previsti nei rispettivi piani regionali dei trasporti;

c) dovranno svolgere le funzioni e i servizi di cui alla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella G.U. n. 111 del 14 maggio 1993;

d) dovranno insistere su aree il cui utilizzo sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti, escludendo comunque le aree tutelate dalla convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale, nonché le aree sottoposte ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni.
Sono altresì escluse le aree individuate come meritevoli di tutela dai piani paesistici attuati in esecuzione del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

e) dovranno insistere su aree per le quali sia prevista la presenza di una infrastruttura ferroviaria intermodale e in cui si sia accertata l'esistenza di spedizionieri e vettori.

2. Per l'ammissione ai contributi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, come sostituiti dai commi 5 e 7.

 

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