G.U. Supplemento ordinario n. 174, 26 agosto 2002
n. 199
Decreto Legislativo del 20 agosto 2002, n.190
Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi
strategici e di interesse nazionale.
Capo
I
Infrastrutture
ed insediamenti produttivi
Art. 1. - Oggetto - Definizioni
1. Il presente decreto legislativo regola la
progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle
infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, nonche'
l'approvazione secondo quanto previsto dall'articolo 13 dei progetti degli
insediamenti produttivi strategici e delle infrastrutture strategiche private
di preminente interesse nazionale, individuati a mezzo del programma di cui al
comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Nell'ambito del
programma predetto sono, altresi', individuate, con intese generali quadro tra
il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, le opere per le quali
l'interesse regionale e' concorrente con il preminente interesse nazionale. Per
tali opere le regioni o province autonome partecipano, con le modalita'
indicate nelle stesse intese, alle attivita' di progettazione, affidamento dei
lavori e monitoraggio, in accordo alle normative vigenti ed alle eventuali
leggi regionali allo scopo emanate. Rimangono salve le competenze delle
province autonome di Trento e Bolzano previste dallo statuto speciale e
relative norme di attuazione.
2. L'approvazione dei progetti delle infrastrutture
ed insediamenti di cui al comma 1 avviene d'intesa tra lo Stato e le regioni
nell'ambito del CIPE allargato ai presidenti delle regioni e province autonome
interessate, secondo le previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dei
successivi articoli del presente decreto legislativo.
3. Le procedure di aggiudicazione delle
infrastrutture di cui al comma 1 sono regolate dalle disposizioni del presente
decreto legislativo.
4. Le amministrazioni dello Stato, gli enti
pubblici nazionali ed i loro concessionari applicano, per le proprie attivita'
contrattuali ed organizzative, relative alla realizzazione delle infrastrutture
di cui al comma 1, le norme del presente decreto legislativo.
5. Le regioni, le province, i comuni, le citta'
metropolitane, gli enti pubblici dagli stessi dipendenti ed i loro
concessionari applicano, per le proprie attivita' contrattuali ed
organizzative, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, relative alla
realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente
decreto legislativo fino alla entrata in vigore di una diversa norma regionale,
da emanarsi nel rispetto dei principi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per
tutte le materie oggetto di legislazione concorrente. Sono fatte salve le
competenze dei comuni, delle citta' metropolitane, delle province e delle
regioni in materia di progettazione, approvazione e realizzazione delle
infrastrutture ed insediamenti produttivi diversi da quelli di cui al comma 1.
6. Per quanto non previsto dalla legge 21 dicembre
2001, n. 443, dal presente decreto legislativo e dai regolamenti di cui
all'articolo 15, alle opere di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di
cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e relativi
regolamenti e, per i soggetti di cui al comma 5, le leggi regionali regolanti
la materia.
7. Ai fini di cui al presente decreto legislativo:
a) legge delega e' la legge 21 dicembre 2001, n.
443;
b) programma e' il programma delle infrastrutture e
degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, di
cui all'articolo 1 della legge delega;
c) Ministero e' il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
d) infrastrutture e insediamenti produttivi sono le
infrastrutture ed insediamenti produttivi inseriti nel programma;
e) opere per le quali l'interesse regionale
concorre con il preminente interesse nazionale sono le infrastrutture,
individuate nel programma di cui al comma 1, non aventi carattere
interregionale o internazionale, per le quali sia prevista, nelle intese
generali quadro di cui al comma 1, una particolare partecipazione delle regioni
o province autonome alle procedure attuative. Hanno carattere interregionale o
internazionale le opere da realizzare sul territorio di piu' regioni o Stati,
ovvero collegate funzionalmente ad una rete interregionale o internazionale;
f) fondi, indica le risorse finanziarie -
integrative dei finanziamenti pubblici, anche comunitari e privati allo scopo
stimati disponibili - che la legge finanziaria annualmente destina alle
attivita' di progettazione, istruttoria e realizzazione delle infrastrutture
inserite nel programma;
g) soggetti aggiudicatori sono le amministrazioni
aggiudicatici ai sensi dell'articolo 1, lettera b) della direttiva 93/37/CEE,
nonche' i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158, competenti alla realizzazione delle infrastrutture. Sono
altresi' soggetti aggiudicatori, ai soli fini di cui alla presente legge, i
diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi;
h) CIPE e' il Comitato interministeriale per la
programmazione economica, integrato con i presidenti delle regioni e province
autonome di volta in volta interessate dalle singole infrastrutture e
insediamenti produttivi;
i) legge quadro e' la legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni;
l) regolamento e' il decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
m) concessione e' il contratto di cui all'articolo
19 comma 2, primo periodo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con il quale
viene affidata la progettazione e realizzazione di una infrastruttura a fronte
unicamente del diritto a gestire l'opera ovvero a fronte di tale diritto
accompagnato da un prezzo. I concessionari non sono soggetti aggiudicatori ai
sensi del presente decreto legislativo; gli appalti del concessionario sono
regolati dalla direttiva 93/37/CEE e dalle successive norme del presente
decreto;
n) affidamento a contraente generale e' il
contratto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), della legge 21 dicembre
2001, n. 443, con il quale viene affidata la progettazione e realizzazione con
qualsiasi mezzo di una infrastruttura rispondente alle esigenze specificate dal
soggetto aggiudicatore. I contraenti generali non sono soggetti aggiudicatori
ai sensi del presente decreto legislativo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Nota al titolo:
- L'argomento della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
e' riportato nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87 della
Costituzione e' il seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e'
il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni
di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti
dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione
delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il
Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di
guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onoreficenze della Repubblica".
- L'art. 1, commi 2 e 3 della legge 21 dicembre
2001, n, 443 recante "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilascio delle
attivita' produttive", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre
2001, n, 299, S.O., cosi' recita:
"2. Il Governo e' delegato ad emanare, nel
rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi
del comma 1, a tal fine riformando le procedure per la valutazione di impatto
ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle
opere di cui al comma 1 e comunque nel rispetto del disposto dell'art. 2 della
direttiva n. 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla
direttiva n. 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e introducendo un regime
speciale, anche in deroga agli articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30,
32, 34, 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, nonche' alle ulteriori disposizioni della medesima
legge che non siano necessaria ed immediata applicazione delle direttive
comunitarie, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplina della tecnica di finanza di progetto
per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale privato, le
infrastrutture e gli insediamenti di cui al comma 1;
b) definizione delle procedure da seguire in
sostituzione di quelle previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o
autorizzatori di ogni specie; definizione della durata delle medesime non
superiore a sei mesi per la approvazione dei progetti preliminari, comprensivi
di quanto necessario per la localizzazione dell'opera d'intesa con la regione o
la provincia autonoma competente, che, a tal fine, provvede a sentire
preventivamente i comuni interessati e, ove prevista, della VIA; definizione
delle procedure necessarie per la dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza e per la approvazione del progetto definitivo, la
cui durata non puo' superare il termine di ulteriori sette mesi; definizione di
termini perentori per la risoluzione delle interferenze con servizi pubblici e
privati con previsione di responsabilita' patrimoniali in caso di mancata
tempestiva risoluzione;
c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti
delle regioni interessate, del compito di valutare le proposte dei promotori,
di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione
dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori
necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della
VIA istruita dal competente Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto
necessario per l'attivita' del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una
apposita struttura tecnica, di advisor e di commissari straordinari, che
agiscono con i poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.
67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
d) modificazione della disciplina in materia di
conferenza di servizi, con la previsione della facolta', da parte di tutte le
amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni comunque
denominati, di proporre, in detta conferenza, nel termine perentorio di novanta
giorni, prescrizioni e varianti migliorative che non modificano la
localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere; le prescrizioni e
varianti migliorative proposte in conferenza sono valutate dal CIPE ai fini
della approvazione del progetto definitivo;
e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica
nel rispetto delle direttive dell'Unione europea, della realizzazione delle
infrastrutture strategiche ad un unico soggetto contraente generale o
concessionario;
f) disciplina dell'affidamento a contraente
generale, con riferimento all'art. 1 della direttiva n. 93/37/CEE del Consiglio
del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera
rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore; il contraente
generale e' distinto dal concessionario di opere pubbliche per l'esclusione
dalla gestione dell'opera eseguita ed e' qualificato per specifici connotati di
capacita' organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione dell'onere
relativo all'anticipazione temporale del finanziamento necessario alla
realizzazione dell'opera in tutto o in parte con mezzi finanziari privati per
la liberta' di forme nella realizzazione dell'opera, per la natura prevalente
di obbligazione di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al
soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio; previsione
dell'obbligo, da parte del contraente generale, di prestazione di adeguate
garanzie e di partecipazione diretta al finanziamento dell'opera o di
reperimento dei mezzi finanziari occorrenti;
g) previsione dell'obbligo per il soggetto
aggiudicatore, nel caso in cui l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi
pubblici, di rispettare la normativa europea in tema di evidenza pubblica e di
scelta dei fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un regime
derogatorio rispetto alla citata legge n. 109 del 1994 per tutti gli aspetti di
essa non aventi necessaria rilevanza comunitaria;
h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente
disciplina in materia di aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione
degli stessi, fermo il rispetto della normativa comunitaria, finalizzate a
favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilita' degli strumenti
giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad un contraente generale,
previsione che lo stesso, ferma restando la sua responsabilita', possa
liberamente affidare a terzi l'esecuzione delle proprie prestazioni con
l'obbligo di rispettare, in ogni caso, la legislazione antimafia e quella
relativa ai requisiti prescritti per gli appaltatori; previsione della
possibilita' di costituire una societa' di progetto ai sensi dell'art.
37-quinquies della citata legge n. 109 del 1994, anche con la partecipazione di
istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico-operative gia' indicate dallo
stesso contraente generale nel corso della procedura di affidamento; previsione
della possibilita' di emettere titoli obbligazionari ai sensi dell'art.
37-sexies della legge n. 109 del 1994, ovvero di avvalersi di altri strumenti
finanziari con la previsione del relativo regime di garanzia di restituzione,
anche da parte di soggetti aggiudicatori, ed utilizzazione dei medesimi titoli
e strumenti finanziari per la costituzione delle riserve bancarie o
assicurative previste dalla legislazione vigente;
i) individuazione di adeguate misure atte a
valutare, ai fini di una migliore realizzazione dell'opera, il regolare
assolvimento degli obblighi assunti dal contraente generale nei confronti di
terzi ai quali abbia affidato l'esecuzione di proprie prestazioni;
l) previsione, in caso di concessione di opera
pubblica unita a gestione della stessa, e tenuto conto della redditivita' potenziale
della stessa, della possibilita' di corrispondere al concessionario, anche in
corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede di gara, un prezzo
in aggiunta al diritto di sfruttamento economico dell'opera, anche a fronte
della prestazione successiva di beni o servizi allo stesso soggetto
aggiudicatore relativamente all'opera realizzata, nonche' della possibilita' di
fissare la durata della concessione anche oltre trenta anni in relazione alle
caratteristiche dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a
terzi i lavori con il solo vincolo delle disposizioni della citata direttiva n.
93/37/CEE relative agli appalti del concessionario e nel limite percentuale
eventualmente indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva;
m) previsione del rispetto dei piani finanziari
allegati alle concessioni in essere per i concessionari di pubblici servizi
affidatari di nuove concessioni;
n) previsione, dopo la stipula dei contratti di
progettazione, appalto, concessione o affidamento a contraente generale, di
forme di tutela risarcitoria per equivalente, con esclusione della
reintegrazione in forma specifica; restrizione, per tutti gli interessi
patrimoniali della tutela cautelare al pagamento di una provvisionale;
o) previsione di apposite procedure di collaudo
delle opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto da specifiche
esigenze tecniche, il ricorso anche a strutture tecniche esterne di supporto
alle commissioni di collaudo.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono
emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' quello delle competenti
Commissioni parlamentari che si pronunciano entro trenta giorni dalla
richiesta. Nei due anni successivi alla loro emanazione possono essere emanate
disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi, nel rispetto
della medesima procedura e secondo gli stessi principi e criteri direttivi. Il
Governo integra e modifica il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in conformita' alle previsioni della
presente legge e dei decreti legislativi di cui al comma 2.".
- L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle provincie e dei comuni, con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
agosto 1997, n. 202, cosi' recita:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la
Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal
Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte
altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni
d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il
presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne
fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di
provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n.
142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche'
rappresentanti di amministrazioni statali locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e' convocata almeno ogni tre mesi e comunque in tutti i casi il presidente ne
ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI,
dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per
gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro
dell'interno"
Note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 21
dicembre 2001, n. 443, e' il seguente:
"1. Il Governo, nel rispetto delle
attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture
pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente
interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del
Paese.
L'individuazione e' operata, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a
mezzo di un programma, formulato su proposta dei Ministri competenti, sentite
le regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni, sentiti i Ministri
competenti, e inserito nel documento di programmazione economico-finanziaria,
con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione.
Nell'individuare le infrastrutture e gli
insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo
finalita' di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale.
Il programma tiene conto del piano generale dei trasporti. L'inserimento nel
programma di infrastrutture strategiche non comprese nel piano generale dei
trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso. Il Governo indica
nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i-ter
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse
necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo
scopo disponibili. In sede di prima applicazione della presente legge il
programma e' approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001.".
- Per la legge 21 dicembre 2001, n. 443, si veda
nelle note alla premessa.
- Per la legge 21 dicembre 2001, n. 443, si veda
nelle note alle premesse.
- La legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante
"Legge quadro in materia di lavori pubblici" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41, supplemento ordinario.
- Per la legge 21 dicembre 2001, n. 443, si veda
nelle note alle premesse.
- La lettera b) dell'art. 1 della direttiva n.
93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. L 199 del 9 agosto 1993, cosi' recita:
"Ai fini della presente direttiva:
a) (omissis);
b) si considerando "amministrazioni
aggiudicatrici" lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di
diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o piu' di tali enti
pubblici territoriali o di tali organismi di diritto pubblico. Per
"organismo di diritto pubblico" si intende qualsiasi organismo
istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi
carattere non industriale o commerciale dotato di personalita' giuridica e la
cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti
pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui
gestione sia soggetta a un controllo da parte di questi ultimi oppure il cui
organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri
dei quali piu' della meta' e' designata dallo Stato, dagli enti pubblici
territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. Gli elenchi degli
organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico, che soddisfano i
criteri di cui al secondo comma della presente lettera, figurano nell'allegato
I. Questi elenchi devono essere quanto piu' completi possibile e possono subire
revisioni secondo la procedura di cui all'art. 35. A tal fine, gli Stati membri
notificano periodicamente alla Commissione le modifiche apportate ai suddetti
elenchi;
- L'art. 2 della legge 17 marzo 1995, n. 158,
recante "Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/83/CEE relative alle
procedure di appalti nei settori esclusi", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 6 maggio 1995, n. 104, supplemento ordinario, cosi' recita:
"Art. 2 (Soggetti aggiudicatori). - 1. Sono
soggetti aggiudicatori:
a) le amministrazioni dello Stato, le regioni, le
province autonome di Trento e Bolzano, gli enti territoriali e locali, gli
altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico comunque
denominati e loro associazioni;
b) le imprese pubbliche;
c) i soggetti privati che per l'esercizio delle
attivita' di cui agli articoli da 3 a 6 si avvalgono di diritti speciali o
esclusivi.
2. Si considerano imprese pubbliche le imprese
sulle quali i soggetti di cui al comma 1, lettera a) possono esercitare, direttamente
o indirettamente, un'influenza dominante perche' ne hanno la proprieta', o
hanno in esse una partecipazione finanziaria, oppure in conseguenza delle norme
che disciplinano le imprese in questione; l'influenza dominante su un'impresa
e' presunta quando, rispetto ad essa, i soggetti anzidetti, direttamente o
indirettamente, ne detengono la maggioranza del capitale sottoscritto, oppure
controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse
dall'impresa, o hanno il diritto di nominare piu' della meta' dei membri del
consiglio d'amministrazione, del comitato esecutivo o del collegio sindacale
della stessa.
3. Sono diritti speciali o esclusivi i diritti
costituiti per legge, regolamento o in virtu' di una concessione o altro
provvedimento amministrativo avente l'effetto di riservare ad uno o piu'
soggetti l'esercizio delle attivita' di cui agli articoli da 3 a 6.
4. Si ritiene che un soggetto aggiudicatore fruisca
di diritti speciali o esclusivi in particolare quando:
a) abbia la potesta' di avvalersi di procedure
espropriative o di imposizione di servitu' per la realizzazione delle reti e
delle strutture indicate negli articoli da 3 a 6 o per l'installazione dei
relativi impianti;
b) nel settore di cui all'art. 3, approvvigioni di
acqua potabile, gas, energia elettrica, energia termica reti gestite da
soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi".
- Per la legge 11 febbraio 1994, n. 109, si veda
nelle note all'art. 1.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, recante "Regolamento di attuazione della legge 11
febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive
modificazioni", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2000, n.
98, supplemento ordinario.
(omissis)
Art. 3. - Progetto preliminare - Procedura di VIA e
localizzazione
1. I soggetti aggiudicatori trasmettono al
Ministero, entro il termine di sei mesi dalla approvazione del programma, il
progetto preliminare delle infrastrutture di competenza; per le opere gia' previste
nel primo programma, il termine decorre dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo. Ove sia necessario l'espletamento di procedure di
gara, il termine e' elevato a nove mesi. Le risorse finanziarie occorrenti per
la redazione del progetto preliminare ed eventualmente non gia' disponibili,
sono assegnate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del soggetto
aggiudicatore, a valere sulla quota dei fondi destinata alle attivita'
progettuali, nei limiti delle risorse disponibili, anche a rimborso di somme
gia' anticipate dalle regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1.
2. Ove il soggetto aggiudicatore intenda
sollecitare, per la redazione del progetto preliminare, la proposta di un
promotore, ne da' immediata comunicazione al Ministero, ai fini della
pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 8, comma 1.
3. Il progetto preliminare delle infrastrutture,
oltre a quanto gia' previsto ai sensi dell'articolo 16 della legge quadro,
dovra' evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree
impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di
salvaguardia, dovra' inoltre indicare ed evidenziare anche
le caratteristiche prestazionali, le specifiche
funzionali ed i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso
il limite di spesa per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto
territoriale e sociale e dovra' includere le infrastrutture ed opere connesse,
necessarie alla realizzazione. Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o
regionali vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale, il
progetto preliminare e' corredato anche da studio di impatto ambientale e, una
volta emessi i regolamenti di cui all'articolo 15, comma 3, degli ulteriori
elaborati ivi eventualmente previsti e reso pubblico secondo le procedure
previste dalla legge nazionale o regionale applicabile. Ai fini della
approvazione del progetto preliminare non e' richiesta la comunicazione agli
interessati alle attivita' espropriative, di cui all'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto
preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, al Ministero delle attivita' produttive ed al Ministero
per i beni e le attivita' culturali, nonche' alle regioni o province autonome
competenti per territorio. Il medesimo progetto e' altresi' rimesso agli enti
gestori delle interferenze ai fini di cui al successivo articolo 5. Le
amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni al Ministero entro
novanta giorni dalla ricezione del progetto preliminare; le valutazioni delle
amministrazioni competenti in materia ambientale sono rese nel rispetto delle
previsioni del Capo II del presente decreto legislativo. Nei successivi
sessanta giorni il Ministero, acquisito, nei casi previsti, il parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva
competente, formula la propria proposta al CIPE, che si pronuncia nei
successivi trenta giorni. Ove non sia pervenuto nel termine prescritto una o
piu' delle valutazioni o pareri di cui sopra, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti invita i soggetti medesimi a rendere la valutazione o parere
entro i successivi trenta giorni; in mancanza di riscontro il Ministro formula
la propria proposta al CIPE, con eventuali prescrizioni.
5. Il progetto preliminare non e' sottoposto a
conferenza di servizi. Il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni
del presente articolo, e' approvato dal CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con
il consenso, ai fini della intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle
regioni e province autonome interessate, che si pronunciano, sentiti i comuni
nel cui territorio si realizza l'opera. La pronuncia deve intervenire nei
termini di cui al comma che precede, anche nel caso in cui i comuni interessati
non si siano tempestivamente espressi.
6. In caso di motivato dissenso delle regioni o
province autonome interessate si procede come segue:
a) per le infrastrutture di carattere
interregionale o internazionale, il progetto preliminare e' sottoposto alla
valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla cui attivita'
istruttoria partecipano i rappresentanti della regione o provincia autonoma
interessata. A tale fine il progetto e' rimesso a cura del Ministero al
Consiglio superiore dei lavori pubblici che, nei quarantacinque giorni dalla ricezione,
valuta i motivi del dissenso e la eventuale proposta alternativa che, nel
rispetto delle funzionalita' dell'opera, la regione o provincia autonoma
dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e' rimesso dal Ministro al CIPE, che assume le
proprie motivate definitive determinazioni entro i successivi trenta giorni.
Ove anche in questa sede permanga il dissenso della regione o provincia
autonoma, alla approvazione del progetto preliminare si provvede entro sessanta
giorni con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, e, per le infrastrutture di competenza di altri Ministeri, di concerto
con il Ministro delle attivita' produttive o altro Ministro competente per
materia, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali;
b) per le altre infrastrutture ed insediamenti
produttivi, in caso di dissenso delle regioni o province autonome interessate,
si provvede, entro i successivi sei mesi ed a mezzo di un collegio tecnico
costituito d'intesa tra il Ministero e la regione o provincia autonoma
interessata, ad una nuova valutazione del progetto preliminare e della
eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalita'
dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato
all'atto del dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto preliminare, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone al CIPE, d'intesa con la
regione o provincia autonoma interessata, la sospensione della infrastruttura o
insediamento produttivo, in attesa di nuova valutazione in sede di
aggiornamento del programma, ovvero l'avvio della procedura prevista in caso di
dissenso sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di carattere
interregionale o internazionale.
7. L'approvazione determina, ove necessario ai
sensi delle vigenti norme, l'accertamento della compatibilita' ambientale
dell'opera e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa
Stato-regione sulla sua localizzazione, comportando l'automatica variazione
degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati; gli enti locali provvedono
alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle relative
eventuali fasce di rispetto. Ai fini ambientali, si applica l'articolo 18,
comma 6.
8. Per tutte le infrastrutture, l'autorizzazione di
cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, puo' essere estesa al compimento di ricerche archeologiche, bonifica di
ordigni bellici, bonifica dei siti inquinati e puo' essere rilasciata dalla
autorita' espropriante ovvero dal concessionario delegato alle attivita'
espropriative, ai soggetti o alle societa' incaricate della predetta attivita'
anche prima della redazione del progetto preliminare. Le ricerche archeologiche
sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la
tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo
scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.
9. Ove, ai fini della progettazione delle
infrastrutture, sia necessaria l'escavazione di cunicoli esplorativi,
l'autorizzazione alle attivita' relative, ivi inclusa la installazione dei
cantieri e la individuazione dei siti di deposito, e' rilasciata dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione
o provincia autonoma interessata, ed ha gli effetti dell'articolo 4, comma 5.
In caso di mancata intesa nei trenta giorni dalla richiesta la autorizzazione
e' rimessa al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni, con le
modalita' di cui ai commi 5 e 6. I risultati dell'attivita' esplorativa,
significativi a livello ambientale, sono altresi' comunicati al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della procedura di
valutazione di impatto ambientale.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante: "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita'", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189,
supplemento ordinario, e' il seguente:
"Art. 11 (L-R) (La partecipazione degli
interessati). -
1. Al proprietario del bene sul quale si intende
apporre il vincolo preordinato all'esproprio, che risulti dai registri
catastali, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento:
a) nel caso di adozione di una variante al piano
regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti
giorni prima della delibera del consiglio comunale;
b) nei casi previsti dall'art. 10, comma 1, almeno
venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se cio' risulti compatibile con le
esigenze di celerita' del procedimento;
c) nei casi previsti dall'art. 12, comma 1, lettera
c), l'avviso di avvio del procedimento e' comunicato agli interessati alle
singole opere previste dal progetto, dandone altresi' pubblico avviso su uno o
piu' quotidiani a diffusione nazionale e locale. Gli interessati possono
formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate
dalla conferenza di servizi ai fini delle definitive determinazioni.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, restano in
vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalita' di partecipazione del
proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di adozione e di
approvazione degli strumenti urbanistici.
3. Qualora il vincolo preordinato all'esproprio
sorga dall'inserimento dell'opera pubblica nel programma dei lavori, al
proprietario dell'area va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento di
approvazione del medesimo programma".
- Il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante: "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilita'" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n.
189, supplemento ordinario, e' il seguente:
"Art. 15 (Disposizioni sulla redazione del
progetto). -
1. Per le operazioni planimetriche e le altre
operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico
generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonche'
per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere
pubbliche e di pubblica utilita', i tecnici incaricati, anche privati, possono
essere autorizzati ad introdursi nell'area interessata.
2. Chiunque chieda il rilascio dell'autorizzazione
deve darne notizia, mediante atto notificato con le forme degli atti
processuali civili o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al
proprietario del bene, cosi' come risulta dai registri catastali, nonche' al
suo possessore, se risulti conosciuto. L'autorita' espropriante tiene conto
delle eventuali osservazioni formulate dal proprietario o dal possessore entro
sette giorni dalla relativa notifica o comunicazione, e puo' accogliere la
richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data
in cui e' stata notificata o comunicata la richiesta di introdursi nella altrui
proprieta'.
3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che
possono introdursi nell'altrui proprieta' ed e' notificata o comunicata
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni
prima dell'inizio delle operazioni.
4. Il proprietario e il possessore del bene possono
assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia.
5. In caso di progetti relativi a tracciati
ferroviari, l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata entro trenta
giorni dall'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 12 e si estende alle
ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei
siti inquinati".
Art. 4. - Progetto definitivo - Pubblica utilita'
dell'opera
1. Il progetto definitivo delle infrastrutture e'
integrato da una relazione del progettista attestante la rispondenza al
progetto preliminare ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di
approvazione dello stesso con particolare riferimento alla compatibilita'
ambientale ed alla localizzazione dell'opera. E' corredato inoltre dalla
definizione delle eventuali opere e misure mitigatrici e compensative
dell'impatto ambientale, territoriale e sociale.
2. L'avvio del procedimento di dichiarazione di
pubblica utilita' e' comunicato dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal
concessionario o contraente generale, ai privati interessati alle attivita'
espropriative ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; la comunicazione e'
effettuata con le stesse forme previste per la partecipazione alla procedura di
valutazione di impatto ambientale dall'articolo 5 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. Nel termine perentorio di
sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i privati
interessati dalle attivita' espropriative possono presentare osservazioni al
soggetto aggiudicatore, che dovra' valutarle per ogni conseguente
determinazione. Le disposizioni del presente comma derogano alle disposizioni
degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327.
3. Il progetto definitivo e' rimesso da parte del
soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a ciascuna
delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE ed a
tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi ed
autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche' ai gestori di opere interferenti.
Nel termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del progetto le
pubbliche amministrazioni competenti ed i gestori di opere interferenti possono
presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il
progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione
e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e
delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati
in sede di progetto preliminare. Le proposte e richieste sono acquisite dal
Ministero a mezzo di apposita Conferenza di servizi, convocata non prima di
trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e
conclusa non oltre il termine di novanta giorni di cui al presente comma.
4. La Conferenza di servizi di cui al comma 3 ha
finalita' istruttoria e ad essa non si applicano le previsioni degli articoli
14 e seguenti della legge 7 agosto 1999, n. 241, in materia di Conferenza di
servizi. Nei novanta giorni successivi alla conclusione della Conferenza di
servizi il Ministero valuta la compatibilita' delle proposte e richieste
pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche
amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le
indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula
la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con
eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini
della dichiarazione di pubblica utilita'.
5. L'approvazione del progetto definitivo, adottata
con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE, sostituisce
ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente
la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di
tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato. In
caso di dissenso della regione o provincia autonoma, si provvede con le
modalita' di cui all'articolo 3, comma 6. Gli enti locali provvedono
all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di competenza ed hanno
facolta' di chiedere al soggetto aggiudicatore o al concessionario o contraente
generale di porre a disposizione gli elaborati a tale fine necessari.
Note all'art. 4:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante:
"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- L'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, recante: "Regolamentazione delle
pronunce di compatibilita' ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in
materia del danno ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
agosto 1988, n. 304, e' il seguente:
"Art. 5 (Pubblicita). - 1. Contestualmente
alla comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 2, il committente di opere di
cui all'art. 1 provvede alla pubblicazione, sul quotidiano piu' diffuso nella
regione o provincia autonoma territorialmente interessata e su un quotidiano a
diffusione nazionale, di un annuncio contenente l'indicazione dell'opera, la
sua localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto. Il committente
provvede altresi' al deposito di una o piu' copie del progetto e degli
elaborati della comunicazione cosi' come definiti all'art. 2, presso il
competente ufficio della regione o provincia autonoma interessata, ai fini
della consultazione da parte del pubblico. Le regioni, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano gli uffici di
cui al comma 2 provvedendo anche alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della regione e ad una adeguata informazione al pubblico.".
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, vedi nota all'art. 3.
- Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda la
nota all'art. 4.
Art. 13. - Insediamenti produttivi e infrastrutture
private strategiche per l'approvvigionamento energetico
1. Gli insediamenti produttivi e le infrastrutture private
strategiche inclusi nel programma sono opere private di preminente interesse
nazionale; alla intesa Stato-regione per la localizzazione delle stesse ad ogni
fine urbanistico ed edilizio, alla valutazione di impatto ambientale, ove
necessaria, nonche' al conseguimento di ogni altro parere e permesso, comunque
denominato, necessario alla realizzazione degli insediamenti produttivi e delle
infrastrutture private strategiche si provvede con le modalita' di cui agli
articoli 3 e 4 del presente decreto legislativo; contestualmente
all'approvazione del progetto definitivo, ovvero con successiva eguale
procedura, il realizzatore dell'insediamento produttivo o dell'infrastruttura
privata strategica puo' richiedere e conseguire tutte le autorizzazioni ed i permessi
necessari all'esercizio dell'insediamento stesso.
2. Per la localizzazione, la VIA, l'approvazione
dei progetti e la dichiarazione di pubblica utilita' delle infrastrutture
strategiche per l'approvvigionamento energetico, incluse nel programma di cui
all'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
3. Il soggetto aggiudicatore, o per esso, il
concessionario o contraente generale, trasmette al Ministero e al Ministero
delle attivita' produttive, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del
programma, il progetto delle infrastrutture di competenza. Il progetto e'
trasmesso altresi' alle amministrazioni interessate rappresentate nel CIPE ed
alle ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e
autorizzazioni necessari alla realizzazione ed all'esercizio delle opere,
nonche' ai gestori di opere interferenti.
Nei casi in cui, ai sensi delle disposizioni
vigenti, l'opera e' soggetta a VIA, il progetto contiene tutti gli elementi
necessari ai fini dello svolgimento delle relative procedure ed e' corredato
dallo studio di impatto ambientale che e' reso pubblico secondo le procedure
vigenti. Il progetto evidenzia con adeguato elaborato cartografico le aree
impegnate, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia.
L'avvio del procedimento, anche ai fini della dichiarazione di pubblica
utilita', e' comunicato dal soggetto aggiudicatore o, per esso, dal
concessionario o contraente generale, ai privati interessati ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, con le stesse forme previste per la VIA
dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
1988, n. 377.
4. Il Ministero convoca una Conferenza di servizi
entro trenta giorni dal ricevimento del progetto. La Conferenza di servizi ha
finalita' istruttoria ed acquisisce gli atti e i documenti relativi alla
realizzazione del progetto. Nell'ambito della Conferenza di servizi, che si
conclude entro il termine perentorio di novanta giorni, le amministrazioni
competenti e i gestori di opere interferenti hanno facolta' di presentare
motivate proposte di adeguamento, richieste di prescrizioni all'atto della
approvazione del progetto, o richieste di varianti che non modificano le
caratteristiche essenziali delle opere e le caratteristiche prestazionali e
funzionali individuate in sede di progetto. Entro i quaranta giorni successivi
alla conclusione della Conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e
le richieste pervenute dalle amministrazioni competenti e dai gestori delle opere
interferenti e gli eventuali chiarimenti o integrazioni progettuali apportati
dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente
generale, e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni
successivi, approva con eventuali adeguamenti o prescrizioni il progetto
definitivo. Nei casi in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'opera e'
soggetta a VIA, si applicano per l'approvazione del progetto le procedure di
cui all'articolo 18.
5. L'approvazione del CIPE e' adottata a maggioranza
dei componenti con l'intesa dei presidenti delle regioni e delle province
autonome interessate. L'approvazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed
edilizi, ogni altra autorizzazione, approvazione, parere e nulla osta comunque
denominato, costituisce dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e
urgenza delle opere, e consente la realizzazione e l'esercizio delle
infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico e di tutte le
attivita' previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o
provincia autonoma si provvede con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 6.
6. Le funzioni amministrative previste dal presente
decreto relative alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture
strategiche per l'approvvigionamento energetico sono svolte di concerto tra il
Ministero e il Ministero delle attivita' produttive.
7. Alle infrastrutture strategiche per
l'approvvigionamento energetico si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
8. Alle interferenze che interessano gli
insediamenti produttivi e le infrastrutture strategiche per
l'approvvigionamento energetico si applica l'articolo 5 del presente decreto
legislativo.
Note all'art. 13:
- Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle
note all'art. 4.
- Per il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 agosto 1988, n. 377, si veda nelle note all'art. 4.
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158,
si veda nelle note all'art. 1.
Art. 15. - Regolamento
1. Il Governo provvede a modificare ed integrare,
con le modalita' previste dalla legge quadro, il regolamento, nonche' gli altri
regolamenti emessi ai sensi della medesima legge quadro, con l'emanazione delle
ulteriori disposizioni necessarie alla migliore realizzazione delle
infrastrutture, assumendo come norme regolatrici il presente decreto
legislativo, la legge delega e le normative comunitarie in materia di appalti
di lavori, in quanto applicabili.
Le predette norme si applicano alle amministrazioni
dello Stato, agli enti pubblici nazionali ed ai loro concessionari ed
appaltatori, nonche' alle regioni, province autonome, province, citta'
metropolitane, comuni, e loro concessionari ed appaltatori limitatamente alle
procedure di intesa per la approvazione dei progetti e di aggiudicazione delle
infrastrutture; per quanto non pertinente a queste procedure si applicano a
regioni, province autonome, province, citta' metropolitane, comuni e loro
concessionari o appaltatori sino alla entrata in vigore di diversa normativa
regionale.
2. A norma dell'articolo 3 della legge quadro, i
regolamenti emanati in esercizio della potesta' di cui al comma 1 abrogano
ovvero derogano, dalla loro entrata in vigore, le norme di diverso contenuto
precedentemente vigenti nella materia.
3. In particolare, con uno o piu' regolamenti,
possono essere disciplinate:
a) le modalita' di compimento dell'istruttoria del
progetto definitivo, a mezzo della Conferenza di servizi di cui all'articolo 4
allo scopo convocata, e della attivita' finalizzata alla risoluzione delle
interferenze;
b) le modalita' di approvazione delle varianti al
progetto definitivo approvato, assicurando la possibilita', per la regione o
provincia autonoma ed i Ministri partecipanti al CIPE, di verificare la natura
e l'impatto delle stesse senza pregiudizi per la continuita' dei lavori;
c) le ulteriori norme transitorie per
l'applicazione del presente decreto;
d) l'istituzione di un sistema di qualificazione
dei contraenti generali, le modalita' di scelta del contraente generale ed i
connotati principali del relativo rapporto contrattuale, anche in deroga alle
previsioni degli articoli da 8 a 13, 20, 21 e 23 della legge quadro ed
assicurando il rispetto delle normative comunitarie applicabili;
e) gli elaborati tecnici ulteriori rispetto a
quelli previsti dal regolamento, necessari alla integrazione del progetto
preliminare ai fini di cui al presente decreto legislativo;
f) le norme procedurali per la risoluzione in via
bonaria o contenziosa delle vertenze, anche in deroga agli articoli 31-bis e 32
della legge quadro.
4. Fino alla entrata in vigore dei regolamenti
integrativi di cui al comma 1 si applica il regolamento in quanto compatibile
con le norme della legge delega e del presente decreto legislativo; i requisiti
di qualificazione e quant'altro non espressamente previsto dal regolamento sono
individuati e regolati dal bando e dagli atti di gara, nel rispetto delle
previsioni della direttiva 93/37/CEE e del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 158.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sono individuate le procedure per il monitoraggio delle
infrastrutture ed insediamenti industriali per la prevenzione e repressione di tentativi
di infiltrazione mafiosa. I relativi oneri sono posti a carico dei fondi con le
modalita' e nei limiti stabiliti con apposito decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
Note all'art. 15:
- Per la legge 11 febbraio 1994, n. 109, si veda
nelle note all'art. 1.
- Per la direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993, si
veda nelle note all'art. 1.
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158,
si veda nelle note all'art. 1.
Art. 16. - Norme transitorie e derogatorie
1. Nel caso in cui sia gia' stato redatto il
progetto definitivo, sia stata gia' affidata la realizzazione dello stesso, o
sia comunque ritenuto dal soggetto aggiudicatore piu' opportuno ai fini della
celere realizzazione dell'opera, puo' procedersi all'attestazione di
compatibilita' ambientale ed alla localizzazione dell'opera sulla base del
progetto definitivo. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sia stato gia' redatto il progetto esecutivo o
sia stata gia' affidata la realizzazione dello stesso, per l'affidamento a
contraente generale il soggetto aggiudicatore puo' porre a base di gara il
progetto esecutivo. In tale caso il contraente generale assume l'obbligo di
verificare il progetto esecutivo posto in gara e di farlo proprio, fermo
restando quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 9.
2. Nel caso in cui il progetto delle infrastrutture
sia gia' oggetto, in tutto o in parte, di procedura autorizzativa, approvativi
o di valutazione di impatto ambientale sulla base di vigenti norme statali o
regionali, i soggetti aggiudicatori possono richiedere l'interruzione della
medesima procedura optando per l'avvio unitario delle procedure disciplinate
dal presente decreto legislativo, ovvero proseguire e concludere la procedura
in corso. Ai fini del compimento delle procedure di cui al presente decreto
legislativo, possono essere utilizzate quali atti istruttori le risultanze
delle procedure anche di conferenza di servizi gia' compiute ovvero in corso.
3. In sede di prima applicazione delle presenti
norme i soggetti aggiudicatori adottano, in alternativa alla concessione,
l'affidamento a contraente generale per la realizzazione dei progetti di
importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro, che presentino, inoltre,
uno dei seguenti requisiti: interconnessione con altri sistemi di collegamento
europei; complessita' dell'intervento tale da richiedere un'unica logica
realizzativa e gestionale, nonche' estrema complessita' tecnico-organizzativa.
L'individuazione dei predetti progetti e' effettuata dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Ferma restando l'applicazione delle
semplificazioni procedurali di cui al presente decreto, i progetti che non
abbiano le caratteristiche sopra indicate sono realizzati con appalto integrato
di progettazione esecutiva ed esecuzione, in uno o piu' lotti ovvero con
appalto di sola esecuzione ove sia stato predisposto il progetto esecutivo. E'
comunque consentito l'affidamento in concessione.
4. Le norme del presente decreto non derogano le
previsioni delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, 29 novembre 1984, n. 798, e 5
febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni ed integrazioni, relative
alle procedure speciali per la salvaguardia di Venezia.
5. Le procedure di approvazione, finanziamento e
affidamento previste dal presente decreto legislativo si applicano
all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, inserito nel programma,
anche in deroga alle previsioni della legge 17 dicembre 1971, n. 1158. La
societa' Stretto di Messina S.p.a., istituita secondo le previsioni della legge
speciale 17 dicembre 1971, n. 1158, e qualificata organismo di diritto pubblico
in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 gennaio 1998, costituisce soggetto aggiudicatore ai sensi del presente
decreto legislativo.
6. Per la realizzazione delle infrastrutture di
loro competenza, i soggetti aggiudicatori, ivi compresi i commissari
straordinari di Governo, anche in liquidazione, nominati in virtu' di
disposizioni diverse da quelle di cui alla legge delega, possono stipulare, con
riferimento alle concessioni in corso e nel rispetto degli elementi essenziali
dei relativi atti convenzionali, atti di loro adeguamento alle previsioni della
legge delega e del presente decreto legislativo.
7. Per i procedimenti relativi agli insediamenti
produttivi e alle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento
energetico di cui all'articolo 13, in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' data facolta' al richiedente di optare per l'applicazione
della normativa stabilita nel decreto stesso, ferma restando l'efficacia degli
atti compiuti relativamente agli stessi procedimenti.
Note all'art. 16:
- La legge 16 aprile 1973, n. 171, recante
"Interventi per la salvaguardia di Venezia" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1973, n. 117.
- La legge 29 novembre 1984, n. 798, recante
"Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1984, n. 332.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 139, recante
"Interventi per la salvaguardia di Venezia e delle sua laguna" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1992, n. 42.
- La legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante
"Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente",
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1972, n. 8.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 gennaio 1998, recante "Alienazione della partecipazione del
Tesoro nella B.N.L. S.p.a. ovvero nella societa' che risultera' dalla
integrazione con il Banco di Napoli S.p.a.", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 febbraio 1998, n. 26.
Capo II - Procedure per la valutazione di impatto
ambientale delle grandi opere
Art. 17. - Campo di applicazione
1. Il presente capo, in attuazione dell'articolo 1,
comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, disciplina la procedura per la
valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale,
limitatamente alle infrastrutture ed agli insediamenti produttivi soggetti a
tale procedura a norma delle disposizioni vigenti relative alla VIA statale,
nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva
85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva
97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997.
2. Il procedimento di valutazione di impatto
ambientale e' obbligatorio e vincolante per tutte le opere ad esso soggette a
norma delle vigenti disposizioni ed e' concluso, secondo le previsioni del
presente capo, prima dell'avvio dei lavori.
3. Sono esclusi dalla procedura di valutazione di
impatto ambientale gli interventi destinati alla difesa nazionale in vista di
un pericolo imminente ovvero in seguito a calamita' per le quali sia stato
dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225. I provvedimenti di esclusione sono emanati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri
interessati, nel rispetto delle norme vigenti che garantiscono il diritto alla
informazione sull'intervento e sulla eventuale deroga.
4. Per le infrastrutture ed insediamenti produttivi
soggetti a screening o valutazione di impatto ambientale regionale, il
provvedimento di compatibilita' ambientale e' emesso dal CIPE, previa
valutazione da esprimersi dalle regioni nei modi e tempi previsti dall'articolo
3.
5. Con successivo decreto legislativo sara'
regolata la procedura di autorizzazione ambientale integrata per gli
insediamenti produttivi.
Note all'art. 17:
- Per la legge 21 dicembre 2001, n. 443, si veda
nelle note alla premessa.
- L'art. 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio
del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
legge n. 175 del 5 luglio 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CEE del
Consiglio del 3 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale legge n. 73 del
14 marzo 1997, e' il seguente:
"Art. 2 . - "1. Gli Stati membri adottano
le disposizioni necessarie affinche', prima del rilascio dell'autorizzazione,
per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in
particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia
prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto. Detti progetti
sono definiti nell'art. 4 .
2. La valutazione dell'impatto ambientale puo'
essere integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti negli
Stati membri ovvero, in mancanza di queste, in altre procedure o nelle
procedure da stabilire per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva.
"2-bis. Gli Stati membri possono prevedere una
procedura unica per soddisfare i requisiti della presente direttiva e quelli
della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla
prevenzione e il controllo integrati dell'inquinamento.
3. Fatto salvo l'art. 7, gli Stati membri, in casi
eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle
disposizioni della presente direttiva.
In questi casi gli Stati membri:
a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di
valutazione e se si debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni
cosi' raccolte;
b) mettono a disposizione del pubblico interessato
le informazioni relative a tale esenzione e le ragioni per cui e' stata
concessa;
c) informano la Commissione, prima del rilascio
dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e le
forniscono le informazioni che mettono eventualmente a disposizione dei propri
cittadini. La Commissione trasmette immediatamente i documenti ricevuti agli
altri Stati membri.
La Commisione riferisce ogni anno al Consiglio in
merito all'applicazione del presente paragrafo".
- La legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante
"Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1992, n. 64, supplemento
ordinario.
Art. 18. - Procedure
1. L'istruttoria sui progetti relativi alle opere
di cui all'articolo 17, comma 1, e' eseguita nel rispetto delle finalita'
indicate nell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 agosto 1988, n. 377, e lo studio di impatto ambientale e' redatto ai sensi
delle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 27 dicembre 1988 e del decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1999, n. 348, e reso pubblico nelle forme previste dalle procedure
vigenti.
2. Il soggetto proponente predispone a proprie
spese lo studio di impatto ambientale, che deve comprendere dati, analisi ed
informazioni relative al progetto stesso, alla utilizzazione delle risorse
naturali, alla emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive ed allo
smaltimento dei rifiuti. Il soggetto aggiudicatore deve redigere una relazione
sui metodi di previsione utilizzati per la valutazione dell'impatto ambientale
e delle misure previste per evitare, ridurre ed eventualmente compensare
effetti negativi rilevanti del progetto sull'ambiente, nonche' consegnare un
riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse ed indicare le eventuali
difficolta' riscontrate.
3. Il progetto comprendente lo studio di impatto
ambientale, relativo ad una delle opere di cui all'articolo 17, comma 1, e'
trasmesso dal soggetto proponente al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio tiene conto, ai fini delle valutazioni di propria competenza, delle
eventuali osservazioni ad esso rimesse dai soggetti pubblici e dai privati
interessati, nei modi e termini di cui all'articolo 9 della legge 8 luglio
1986, n. 349.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e, per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela
culturale o paesaggistica, il Ministro per i beni e le attivita' culturali,
decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da
parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorita' proponente, provvedono ad
emettere la valutazione sulla compatibilita' ambientale dell'opera,
comunicandola alle regioni interessate ed al Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti nonche', per le opere di cui all'articolo 13, anche al Ministro
delle attivita' produttive. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio a tale fine si avvale della commissione prevista dall'articolo 19.
6. Il provvedimento di compatibilita' ambientale e'
adottato dal CIPE, contestualmente all'approvazione del progetto preliminare.
In caso di motivato dissenso del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio o del Ministro per i beni e le attivita' culturali, l'adozione del
provvedimento di compatibilita' ambientale e' demandata al Consiglio dei
Ministri, che vi provvede nella prima riunione utile successiva. Sul progetto
definitivo si procede alla verifica di ottemperanza ai sensi dell'articolo 20,
comma 4.
Note all'art. 18:
- Per il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 agosto 1988, n. 377, si veda nelle note all'art. 4.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 dicembre 1988, recante "Norme tecniche per la redazione degli
studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilita' di
cui all'art. 6 legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1989, n. 4.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2
settembre 1999, n. 348, recante "Regolamento recante norme tecniche
concernenti gli studi di impatto ambientale per talune categorie di
opere", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1999, n. 240.
- L'art. 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
recante "Istituzione del Ministero dell'ambiante e norme in materia di
danno ambientale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n.
162, supplemento ordinario, e' il seguente:
"Art. 9. - 1. Fatte salve le attribuzioni
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano
nelle materie di loro esclusiva competenza, e nel rispetto degli statuti e
delle norme di attuazione, la funzione di indirizzo e coordinamento delle
attivita' amministrative delle regioni, nelle materie previste dalla presente
legge, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli
obiettivi della programmazione economica nazionale ed agli impegni derivanti
dagli obblighi internazionali e comunitari. Tale funzione e' esercitata, fuori
dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge,
mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente.
2. Il Ministro dell'ambiente emana le direttive
concernenti le attivita' delegate alle regioni, fatte salve le competenze in
materia, esercitate, ai sensi dell'art. 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dal Ministro per i beni culturali e
ambientali.
3. Il Ministro dell'ambiente, in caso di
persistente inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni
delegate, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine, scaduto
il quale dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione
dell'amministrazione regionale.
4. Il Ministero dell'ambiente e le amministrazioni
regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ogni notizia utile allo
svolgimento delle proprie funzioni".
Art. 19. - Contenuto della valutazione di impatto
ambientale
1. La valutazione di impatto ambientale individua
gli effetti diretti ed indiretti di un progetto e delle sue principali
alternative, compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora,
sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul
paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonche' sui beni materiali e
sul patrimonio culturale, sociale ed ambientale e valuta inoltre le condizioni
per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.
2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, e' istituita, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione speciale
di valutazione di impatto ambientale, composta da venti membri, oltre il
presidente, scelti tra professori universitari e professionisti particolarmente
qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche,
nonche' tra dirigenti della pubblica amministrazione. Con il medesimo decreto
sono stabilite le modalita' per la durata, l'organizzazione ed il funzionamento
dell'organismo. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare annualmente, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente
ed ai componenti della commissione, nell'ambito delle risorse di cui al comma
3.
3. La commissione di cui al comma 2 si avvale delle
risorse versate dai soggetti aggiudicatori a norma dell'articolo 27 della legge
30 aprile 1999, n. 136, senza oneri per il bilancio dello Stato.
Note all'art. 19:
- L'art. 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136,
recante "Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale
pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1999, n. 114, supplemento
ordinario, e' il seguente:
"Art. 27 (Interventi in materia ambientale). -
1. Per le maggiori esigenze connesse allo svolgimento della procedura di
valutazione dell'impatto ambientale di progetti di opere di competenza statale
il cui valore sia di entita' superiore a lire 100 miliardi, salvo esclusione
disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, per le relative verifiche tecniche, anche in corso
d'opera, e per le conseguenti necessita' logistiche ed operative, e' posto a
carico del soggetto committente il progetto il versamento all'entrata del
bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle
opere da realizzare, che e' riassegnata con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro
dell'ambiente, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente per essere riutilizzata esclusivamente per le spese attinenti
alla valutazione ambientale.
- L'obbligo di versamento di cui al comma 1 del
presente articolo non si applica alle opere per le quali alla data di entrata
in vigore della presente legge sia gia' stata attivata la procedura di cui
all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349".
Art. 20. - Compiti della Commissione speciale VIA
1. La Commissione provvede alla istruttoria tecnica
di cui all'articolo 19 e, entro sessanta giorni dalla presentazione del
progetto da parte del soggetto proponente, esprime il proprio parere sul
progetto assoggettato alla valutazione dell'impatto ambientale.
2. Ove la Commissione verifichi l'incompletezza
della documentazione presentata, il termine indicato al comma 1 e' differito di
trenta giorni per le necessarie integrazioni.
3. Le integrazioni sono richieste entro trenta
giorni dall'apertura della procedura; nel caso in cui il soggetto aggiudicatore
non abbia provveduto alle richieste integrazioni entro i trenta giorni
successivi, il parere si ritiene negativo.
4. La Commissione ha, altresi', il compito di
verificare la ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del
provvedimento di compatibilita' ambientale e di effettuare gli opportuni
controlli sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al
decreto di compatibilita' ambientale.
5. Qualora il progetto definitivo sia sensibilmente
diverso da quello preliminare, la Commissione riferisce al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio che puo' disporre, nei trenta
giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o
contraente generale, l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la
nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'eventuale invio di
osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati.
6. Qualora si riscontrino violazioni degli impegni
presi ovvero modifiche del progetto che comportino significative variazioni
dell'impatto ambientale, la commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, il quale ordina al soggetto gestore di adeguare
l'opera e, se necessario, richiede al CIPE la sospensione dei lavori ed il
ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, nonche'
l'adozione dei provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8
luglio 1986, n. 349.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 agosto 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio
Urbani, Ministro per i beni e le attivita'
culturali
Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 20:
- Per la legge 8 luglio 1986, n. 349, si veda nelle
note all'art. 18.