Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come
modificato e integrato dal Decreto Legislativo 8 novembre 1997, n. 389
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
………(Omissis)………..
1. Ai fini dell'attuazione del
presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti
urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti
pericolosi e rifiuti non pericolosi.
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti,
provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e
luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai
rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2,
lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle
strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza,
giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque
soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei
corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi,
quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed
estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale
diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
a) i rifiuti da attività agricole e
agroindustriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di
demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle
attività di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e
smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri
trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da
abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed
obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso
e loro parti.
4. Sono pericolosi i rifiuti
non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli
allegati G, H ed I.
1. Sono esclusi dal campo di
applicazione del presente decreto gli effluenti gassosi emessi
nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da
specifiche disposizioni di legge:
a) i rifiuti radioattivi;
b) i rifiuti risultanti dalla prospezione,
dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo
sfruttamento delle cave;
c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli:
materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate
nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali
riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici
e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali
eduli;
c bis) i residui e le eccedenze derivanti dalle
preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non
entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture
di ricovero di animali di affezione di cui alla L.14 Agosto 1991 n.281, e
successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa;*
d) le attività di trattamento degli scarti che
danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e
alle modalità d'impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e
successive modifiche ed integrazioni. Agli insediamenti che producono
fertilizzanti anche con l'impiego di scarti si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 33;
e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo
stato liquido;
f) i materiali esplosivi in disuso.
f bis) le terre e le rocce da scavo destinate
all'effettivo utilizzo per rinterri, riempimenti, rilevati e macinati con
esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con
concentrazione di inquinanti superiori ai limiti di accettabilità stabiliti
dalle norme vigenti;**
f ter) i materiali vegetali non contaminati da
inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto 25 Ottobre 1999
n.471, del Ministero dell'Ambiente, provenienti da alvei di scolo ed irrigui,
utilizzabili tal quale come prodotto; **
f quater) il coke da petrolio utilizzato come
combustibile per uso produttivo; ***
1-bis. Non sono in ogni caso assimilabili ai
rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali
da cava.
2. Sono altresì esclusi dal
campo di applicazione del presente decreto:
a) i materiali litoidi o vegetali riutilizzati
nelle normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le
terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
b) le frazioni merceologiche provenienti da
raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni ed
istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di
lucro;
c) i materiali non pericolosi che derivano
dall'attività di scavo.
3. Le attività di recupero di
cui all'allegato C effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad
eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre
energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione, sono escluse dal
campo di applicazione del presente decreto.
.4. Le disposizioni del
presente decreto si applicano agli scarti dell'industria alimentare destinati
al consumo umano od animale qualora gli stessi non siano disciplinati da
specifiche norme di tutela igienico-sanitaria.
* Lettera aggiunta dall'Art.23 Legge 31 Luglio 2002
n.179
** Lettera aggiunta dall'Art.10 comma 1 Legge 23
Marzo 2001 n.93
*** Lettera aggiunta dall'Art.1 D.L. 7 Marzo 2002
n.22 come modificato dalla relativa legge di conversione
………(Omissis)……….
Capo
IV
Autorizzazioni e iscrizioni
Art. 27- Approvazione del
progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti.
1. I soggetti che intendono realizzare nuovi
impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono
presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando
il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per
la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia
urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e di
igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di
valutazione di impatto ambientale statale ai sensi della normativa vigente,
alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità
competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (56), e successive
modifiche ed integrazioni.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della
domanda di cui al comma 1, la regione nomina un responsabile del procedimento e
convoca una apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici
regionali competenti, e i rappresentanti degli enti locali interessati. Alla
conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o un
suo rappresentante al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.
3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la
conferenza:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi
alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa
vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi
atti alla giunta regionale.
4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la
regione può avvalersi degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle
conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la
Giunta regionale approva il progetto e autorizza la realizzazione
dell'impianto.
L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e
concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione stessa
costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e
comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei
lavori.
6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi
aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.1497, e del decreto-legge
27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 82
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come
modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
7. Le regioni emanano le norme necessarie per
disciplinare l'intervento sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo
di cui ai commi 2, 3 e 5.
8. Le procedure di cui al presente articolo si
applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di
esercizio, che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono
più conformi all'autorizzazione rilasciata.
9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1
può essere presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni
di smaltimento e di recupero di cui all'articolo 28. In tal caso la regione
autorizza le operazioni di smaltimento e di recupero contestualmente
all'adozione del provvedimento che autorizza la realizzazione dell'impianto.
Art. 28 - Autorizzazione
all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero.
1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di
recupero dei rifiuti è autorizzato dalla regione competente per territorio
entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte
dell'interessato. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni
necessarie per garantire l'attuazione dei princìpi di cui all'articolo 2, ed in
particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire
o da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento
alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi
massimi di rifiuti ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di
sicurezza ed igiene ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i
processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero
energetico, non possono essere meno restrittivi di quelli fissati per gli
impianti di incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8
giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del
Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in
sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie;
i) l'idoneità del soggetto richiedente.
2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in
discarica solo se preventivamente catalogati ed identificati secondo le
modalità fissate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa
per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile. A tale fine, entro centottanta
giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita
domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione
stessa.
4. Quando a seguito di controlli successivi
all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi all'autorizzazione
di cui all'articolo 27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le
prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle
operazioni di cui al comma 1, quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un
periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare
abbia provveduto a rendere quest'ultimo conforme all'autorizzazione,
l'autorizzazione stessa è revocata.
5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri
di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 12, ed il divieto
di miscelazione, le disposizioni del presente articolo non si applicano al
deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite
dall'articolo 6, comma 1, lettera m).
6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni
di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali
sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio
1994, n. 84. L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può
essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli
adempimenti di cui all'articolo 16, nel caso di trasporto transfrontaliero di
rifiuti.
7. Gli impianti mobili di smaltimento o di
recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in
via definitiva dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società
straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo
svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale
l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto,
deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le
specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando
l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale delle
imprese di gestione dei rifiuti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta.
La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività
con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico
sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
Art. 29 - Autorizzazione di
impianti di ricerca e di sperimentazione.
1. I termini di cui agli articoli 27 e 28 sono
ridotti alla metà per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di
impianti di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti
condizioni:
a) le attività di gestione degli impianti non
comportino utile economico;
b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore
a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di
effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però
essere limitate alla durata di tali prove.
2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1
è di un anno, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei
risultati raggiunti e non può comunque superare i due anni.
3. Qualora il progetto o la realizzazione
dell'impianto non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di cui
al comma 1, l'interessato può presentare istanza al Ministro dell'ambiente, che
si esprime nei successivi sessanta giorni, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della ricerca scientifica.
La garanzia finanziaria in tal caso è prestata a favore dello Stato.
4. In caso di rischio di agenti patogeni o di
sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario l'autorizzazione
di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato, della sanità e della
ricerca scientifica.
………(Omissis)……….
Capo
V
Procedure semplificate
Art. 31 - Determinazione delle
attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
semplificate.
1. Le procedure semplificate devono comunque
garantire un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
della sanità, e, per i rifiuti agricoli e le attività che danno vita ai
fertilizzanti, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali, sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i
tipi e le quantità di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attività
di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi
di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'allegato C sono
sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la
medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche
e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono
individuate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i
procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire
un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente.
In particolare per accedere alle procedure semplificate le attività di
trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le
seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani
oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano meno restrittivi
di quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento dei rifiuti dalle
direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE
del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994,
e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto del Ministro
dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24. Le prescrizioni tecniche riportate
all'articolo 6,comma 2, della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre
1994 si applicano anche agli impianti termici produttivi che utilizzano per la
combustione comunque rifiuti pericolosi;
c) sia garantita la produzione di una quota minima
di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata
su base annuale.
4. La emanazione delle norme e delle condizioni di
cui al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista
verde di cui all'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, e successive
modifiche ed integrazioni.
5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli
32, comma 3, e 33 comma 3, e l'effettuazione dei controlli periodici,
l'interessato è tenuto a versare alla provincia un diritto di iscrizione
annuale determinato in relazione alla natura dell'attività con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del Tesoro.
6. La costruzione di impianti che recuperano
rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme
tecniche di cui ai commi 2 e 3 è disciplinata dal D.P.R. 24 maggio 1988, n.
203, e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti
industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni
di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta
comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.
7. Alle denunce e alle domande disciplinate dal
presente Capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive
modifiche ed integrazioni. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui
all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
1. A condizione che siano rispettate le norme
tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3
dell'articolo 31, le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi
effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese
decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia
territorialmente competente.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in
particolare:
a) il tipo, la quantità, e le caratteristiche dei
rifiuti da smaltire;
b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio
degli impianti;
d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
e) la qualità delle emissioni nell'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il
termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e
dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di attività è
allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle condizioni e delle norme
tecniche specifiche di cui al comma 1;
b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e
delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.
4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto
delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con
provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione
dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa
vigente dette attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato
dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle
operazioni di autosmaltimento.
6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli
articoli 27 e 28 le attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la
discarica di rifiuti.
Art. 33 - Operazioni di
recupero.
1. A condizione che siano rispettate le norme
tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3
dell'articolo 31, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono
essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di
attività alla provincia territorialmente competente.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al
comma 1, in relazione a ciascun tipo di attività, prevedono in particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantità massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
rifiuti utilizzabili nonché le condizioni specifiche alle quali le attività
medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
in relazione ai tipi o alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i
rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza
usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantità massime impiegabili;
2) provenienza, i tipi e caratteristiche dei
rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori
limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di
emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attività e di impianto
utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito;
4) altri requisiti necessari per effettuare forme
diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
in relazione al tipo ed alle quantità di sostanze pericolose contenute nei
rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il
termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e
dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di attività è
allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni specifiche di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti
per la gestione dei rifiuti;
c) le attività di recupero che si intendono
svolgere;
d) stabilimento, capacità di recupero e ciclo di trattamento
o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere
recuperati;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti
derivanti dai cicli di recupero.
4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto
delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con
provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione
dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa
vigente dette attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato
dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle
operazioni di recupero.
6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle
condizioni di cui al comma 1 e comunque non oltre quarantacinque giorni dal
termine del periodo di sospensione previsto dall'articolo 9 della direttiva
83/189/CEE e dall'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE le procedure di cui ai
commi 1 e 2 si applicano a chiunque effettui operazioni di recupero dei rifiuti
elencati rispettivamente nell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente
5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta
Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e nell'allegato 1 al decreto del Ministro
dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi
contenute; a tal fine si considerano valide ed efficaci le comunicazioni già
effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
comunicazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto
sono valide ed efficaci solo se a tale data la costruzione dell'impianto, ove
richiesto dal tipo di attività di recupero, era stata già ultimata.
7. La procedura semplificata di cui al presente
articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative
delle emissioni determinate dai rifiuti individuati, dalle norme tecniche di
cui al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività
di recupero degli stessi l'autorizzazione di cui all'articolo 15, lettera a)
del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.
8. Le disposizioni semplificate del presente
articolo non si applicano alle attività di recupero dei rifiuti urbani, ad
eccezione:
a) delle attività di riciclaggio e di recupero di
materia prima e di produzione di compost di qualità dai rifiuti provenienti da
raccolta differenziata;
b) delle attività di trattamento dei rifiuti urbani
per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme
tecniche di cui al comma 1;
[c) dell'impiego di combustibile da rifiuto nel
rispetto delle specifiche norme tecniche adottate ai sensi del comma 1, che stabiliscono
in particolare la composizione merceologica e le caratteristiche qualitative
del combustibile da rifiuto ai sensi della lettera p) dell'articolo 6.]*
9. Fermi restando il rispetto dei limiti di
emissione in atmosfera di cui all'articolo 31, comma 3, e dei limiti delle
altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti nonché fatta salva
l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'ambiente determina modalità, condizioni e misure
relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni
legislative all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile per produrre
energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al
recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a
preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di
combustibile da rifiuti.
10. I rifiuti non pericolosi individuati con
apposite norme tecniche ai sensi del comma 1 che vengono utilizzati in
operazioni non comprese tra quelle di cui all'allegato C sono sottoposti
unicamente alle disposizioni di cui agli articoli 10 comma 3, 11, 12, e 15,
nonché alle relative norme sanzionatorie.
11. Alle attività di cui ai commi precedenti si
applicano integralmente le norme ordinarie per lo smaltimento qualora i rifiuti
non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.
12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai
rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione
dell'Unione Europea tre mesi prima della loro entrata in vigore.
12-bis. Le operazioni di messa in riserva dei
rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte
alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se
effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di
recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C.
12-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma
12-bis le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le
caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva non localizzati
presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di
recupero individuate ai punti da R1 a R9,nonché le modalità di stoccaggio e i
termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
operazioni.
* Lettera soppressa dal comma 11 dell'Art.7, DL 28
Dicembre 2001 n. 452
………(Omissis)……….
(Previsto
dall'art. 6, comma 1, lettera a.)
1 - CATEGORIE DI RIFIUTI
Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso
non specificati
Q2 Prodotti fuori norma
Q3 Prodotti scaduti
Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o
aventi subìto qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le
attrezzature, ecc. contaminati in seguito all'incidente in questione Q5
Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (ad
esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio,
contenitori, ecc.)
Q6 Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie
fuori uso, catalizzatori esausti, ecc.)
Q7 Sostanze divenute inadatte all'impiego (ad
esempio acidi contaminati, solventi contaminati sali da rinverdimento esauriti,
ecc.)
Q8 Residui di processi industriali (ad esempio
scorie, residui di distillazione, ecc.)
Q9 Residui di procedimenti antinquinamento (ad
esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati,
ecc.)
Q10 Residui di lavorazione/sagomatura (ad esempio
trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.)
Q11 Residui provenienti dall'estrazione e dalla
preparazione delle materie prime (ad esempio residui provenienti da attività
minerarie o petrolifere, ecc.)
Q12 Sostanze contaminate (ad esempio olio
contaminato da PCB, ecc.)
Q13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui
utilizzazione è giuridicamente vietata
Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più
(ad esempio articoli messi fra gli scarti del l'agricoltura, dalle famiglie,
dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.)
Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati
provenienti da attività di riattamento di terreni
Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non
rientri nelle categorie sopra elencate.
………(Omissis)……….
(Previsto
dall'art. 5, comma 6)
OPERAZIONI DI SMALTIMENTO
N.B. Il presente allegato intende elencare le
operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica.
Ai sensi dell'articolo 2, i rifiuti devono essere
smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o
metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.
D1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)
D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es.
biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
D3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezioni dei
rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)
D4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o
di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad
es. sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni
dagli altri e dall'ambiente)
D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico
eccetto l'immersione
D7 Immersione, compreso il seppellimento nel
sottosuolo marino
D8 Trattamento biologico non specificato altrove
nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono
eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12
D9 Trattamento fisico-chimico non specificato
altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati
secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es.
evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
D10 Incenerimento a terra
D11 Incenerimento in mare
D12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di
contenitori in una miniera, ecc.)
D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle
operazioni di cui ai punti da D1 a D12
D14 Ricondizionamento preliminare prima di una
delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
D15 Deposito preliminare prima di una delle
operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima
della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
(Previsto
dall'art. 6, comma 1, lettera h.)
OPERAZIONI DI RECUPERO
N.B. Il presente allegato intende elencare le
operazioni di recupero come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 2,
i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e
senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente:
R1 Utilizzazione principale come combustibile o
come altro mezzo per produrre energia
R2 Rigenerazione/recupero di solventi
R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non
utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre
trasformazioni biologiche)
R4 Riciclo/recupero dei metalli o dei composti
metallici
R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli
inquinanti
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai
catalizzatori
R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R10 Spandimento sul suolo a beneficio
dell'agricoltura o dell'ecologia
R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle
operazioni indicate da R1 a R10
R12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle
operazioni indicate da R1 a R11
R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a
una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito
temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).