G.U. 31 agosto 1988, n. 204
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
10 agosto 1988 n. 377
Regolamentazione delle pronunce di compatibilità
ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione
del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.
IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità
europee n. 85/337 del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 agosto 1988;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, sentito
il comitato scientifico di cui all'art. 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
DECRETA
Art. 1. Categorie di opere. -
(d.p.c.m. 377/88)
1. Sono sottoposti alla
procedura di valutazione di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i
progetti delle opere rientranti nelle seguenti categorie:
a) raffinerie di petrolio
greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio
greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 t
al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
b) centrali termiche ed altri
impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, nonché centrali
nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la
produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza
massima non supera 1 KW di durata permanente termica);
c) impianti destinati
esclusivamente allo stoccaggio definitivo o all'eliminazione definitiva dei
residui radioattivi;
d) acciaierie integrate di
prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
e) impianti per l'estrazione di
amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei
prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, una produzione
annua di oltre 20.000 t di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una
produzione annua di oltre 50 t di prodotti finiti e, per gli altri impieghi
dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 t;
f) impianti chimici integrati,
ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di
trasformazione chimica di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità
produttive funzionalmente connesse tra di loro: per la fabbricazione di
prodotti chimici organici di base; per la fabbricazione di prodotti chimici
inorganici di base; per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo,
azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti); per la fabbricazione di
prodotti di base fitosanitari e di biocidi; per la fabbricazione di prodotti
farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico; per la
fabbricazione di esplosivi;
g) tronchi ferroviari per il
traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di atterraggio superiori
a 1.500 m di lunghezza; autostrade e strade riservate alla circolazione
automobilistica o tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o
intersezioni controllate e sulle quali sono vietati tra l'altro l'arresto e la
sosta di autoveicoli; strade extraurbane, o tratti di esse, a quattro o più
corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al
massimo per renderle a quattro o più corsie;
h) porti commerciali marittimi,
nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli
con stazza superiore a 1350 t;
i) impianti di eliminazione dei
rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o
stoccaggio a terra;
l) impianti destinati a
trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza
superiore a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore ad 1.000.000
mc, nonché impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque a
fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano
un volume d'invaso superiore a 100.000 mc;
m) elettrodotti aerei esterni
per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale di esercizio
superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km;
n) oleodotti e gasdotti di
lunghezza superiore a 40km e diametro superiore o uguale a 800mm, esclusi
quelli disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n.526;
o) stoccaggio di prodotti
chimici, petrolchimici con capacità complessiva superiore a 80.000 mc;
stoccaggio superficiale di gas naturali con una capacità complessiva superiore
a 80.000 mc; stoccaggio di prodotti di gas di petrolio liquefatto con capacità
complessiva superiore a 40.000 mc; stoccaggio di prodotti petroliferi liquidi
di capacità complessiva superiore a 80.000 mc;
p) impianti termoelettrici con
potenza elettrica complessiva superiore a 50 MW con esclusione di quelli con
potenza termica fino a 300 MW di cui agli accordi di programma previsti
dall'art. 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
q) impianti per la produzione
dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse
le dighe ed invasi direttamente asserviti;
r) stoccaggio di prodotti
combustibili solidi con capacità complessiva superiore a 150.000 t;
s) impianti di gassificazione e
liquefazione;
t) impianti destinati: al
ritrattamento di combustibili nucleari irradiati; alla produzione o
all'arricchimento di combustibili nucleari; al trattamento di combustibile
nucleare irradiato o residui altamente radioattivi; esclusivamente allo
stoccaggio (previsto per più di dieci anni) di combustibile nucleare irradiato
o residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione o
l'arricchimento di combustibili nucleari irradiati, per la raccolta e il
trattamento di residui radioattivi;
u) attività minerarie per la
ricerca, la coltivazione ed il trattamento minerallurgico delle sostanze
minerali di miniera ai sensi dell'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio
1927, n. 1443, e successive modifiche, ivi comprese le pertinenziali discariche
di residui derivanti dalle medesime attività ed alle relative lavorazioni, i
cui lavori interessino direttamente aree di superficie complessiva superiore a
20 ettari
2. La medesima procedura si applica anche agli
interventi su opere già esistenti, non rientranti nelle categorie del comma 1,
qualora da tali interventi derivi un'opera che rientra nelle categorie stesse;
si applica altresì agli interventi su opere già esistenti rientranti nelle
categorie del comma 1 qualora da tali interventi derivi un'opera con caratteristiche
sostanzialmente diverse dalla precedente, con esclusione, comunque, dei
ripristini e delle terze corsie autostradali aggiuntive che siano richieste da
esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di
esercizio.
3. Il comma 2 non si applica ad
eventuali interventi di risanamento ambientale di centrali termoelettriche
esistenti, anche accompagnati da interventi di ripotenziamento, da cui derivi
un miglioramento dello stato di qualità dell'ambiente connesso alla riduzione delle
emissioni.
4. Per agevolare l'applicazione
dei commi 2 e 3 il Ministro dell'ambiente convoca apposite riunioni di
coordinamento con il Ministero per i beni culturali e ambientali e con le
amministrazioni interessate all'esecuzione delle opere di cui al presente
articolo, ai fini di individuare anticipatamente, sulla base dei programmi
delle amministrazioni interessate, i casi di esclusione dalla procedura ai
sensi dei citati commi.
5. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle opere destinate alla difesa nazionale.
Art. 2. Norme tecniche sulla
comunicazione dei progetti. - (d.p.c.m. 377/88)
1. Si intendono per progetti delle opere di cui
all'art. 1 i progetti di massima delle opere stesse, prima che i medesimi
vengano inoltrati per i pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta e gli altri
atti previsti dalla normativa vigente e, comunque, prima dell'aggiudicazione
dei relativi lavori.
In
particolare:
a) per progetti delle centrali termoelettriche, si
intendono quelli necessari per il provvedimento di cui all'art. 5, primo comma,
della legge 18 dicembre 1973, n. 880, così come disciplinato dall'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, gli stessi
devono essere inoltrati prima del provvedimento del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
b) per progetti delle raffinerie di petrolio
greggio, degli impianti di gassificazione e liquefazione, delle acciaierie
integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio e degli impianti chimici
integrati, si intendono quelli presentati al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per il decreto di concessione secondo quanto
previsto dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla
legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni; gli
stessi devono essere inoltrati prima della concessione da parte del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
c) per progetti di impianto per l'estrazione di
amianto, si intendono quelli presentati al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato; gli stessi devono essere inoltrati prima del
rilascio del permesso da parte del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
d) per progetti degli impianti di eliminazione dei
rifiuti tossici e nocivi si intendono quelli che vengono inoltrati alla regione
per l'approvazione. Sono altresì soggette alla procedura le richieste di
autorizzazione inoltrate alla regione per l'eliminazione di rifiuti tossici e
nocivi in impianti i cui progetti sono stati in precedenza approvati per lo
smaltimento di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali;
e) per progetti delle autostrade e delle vie di
rapida comunicazione, si intendono quelli, riferiti all'intero tracciato,
previsti dalle "Istruzioni per la redazione dei progetti strade"
pubblicate nel Bollettino ufficiale - Norme tecniche - del C.N.R. - Anno XIV n.
77 del 5 maggio 1980, concernenti il progetto di massima, ovvero, nei casi in
cui tale documentazione non sia disponibile per cause oggettive, riferiti a
tronchi funzionali da sottoporre alle procedure di riferimento, purché siano
comunque definite le ipotesi di massima concernenti l'intero tracciato nello
studio di impatto ambientale. Gli stessi devono essere inoltrati prima del
relativo provvedimento di approvazione da parte del Ministro dei lavori
pubblici;
f) per progetti dei tronchi ferroviari per il
traffico a grande distanza, si intendono quelli riferiti alla costruzione di
impianti ferroviari e delle opere connesse predisposti dall'ente Ferrovie dello
Stato e trasmessi alle regioni interessate ed agli enti locali nel cui
territorio sono previsti gli interventi, ai sensi dell'art. 25 della legge 17
maggio 1985, n. 210; gli stessi devono essere inoltrati prima del relativo
provvedimento di approvazione o conformità;
g) per progetti degli aeroporti, si intendono i
nuovi piani regolatori o le varianti dei piani esistenti, nonché i progetti di
massima delle opere; gli stessi devono essere inoltrati prima della
approvazione da parte del comitato previsto dall'art. 5 della legge 22 agosto
1985, n. 449;
h) per progetti dei porti commerciali marittimi, i
progetti stessi devono essere inoltrati prima della concessione da parte dei
Ministri competenti;
i) per progetti delle dighe e degli altri impianti destinati
a trattenere, regolare o accumulare le acque, si intendono i progetti di
massima allegati alla domanda di concessione di derivazione d'acqua così come
previsto all'art. 9 del regio decreto del 14 agosto 1920, n. 1285, al regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e all'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363; gli stessi devono essere inoltrati
prima della concessione alla derivazione, anche provvisoria, da parte del
Ministro dei lavori pubblici;
l) per progetto di elettrodotto aereo esterno, si
intende il progetto allegato alla domanda di autorizzazione inviata al
Ministero dei lavori pubblici ai sensi del titolo III del R.D. 11 dicembre
1933, n. 1775.
2. Nel caso di appalto concorso o di affidamenti in
concessione disciplinati dalla legge 24 giugno 1929, n. 1137, così come
modificata dalla legge 15 gennaio 1951, n. 34, nonché dalla legge 8 agosto
1977, n. 584, e dalla legge 17 febbraio 1987, n. 80, le amministrazioni
competenti comunicano al Ministro dell'ambiente e al Ministro per i beni
culturali ed ambientali il progetto esecutivo delle opere qualora contenga
importanti variazioni rispetto alla progettazione di massima già oggetto di
pronuncia di compatibilità ambientale. Il Ministro dell'ambiente può stabilire,
entro venti giorni dalla comunicazione, che il progetto esecutivo sia
sottoposto a sua volta alla procedura di cui all'art. 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349.
3. La comunicazione di cui al
comma 3 dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, oltre al progetto come
individuato al comma 1, comprende uno studio di impatto ambientale contenente:
a) l'indicazione della localizzazione riferita alla
incidenza spaziale e territoriale dell'intervento, alla luce delle principali
alternative prese in esame, alla incidenza sulle risorse naturali, alla
corrispondenza ai piani urbanistici, paesistici, territoriali e di settore,
agli eventuali vincoli paesaggistici, archeologici, demaniali ed idrogeologici,
supportata da adeguata cartografia;
b) la specificazione degli scarichi idrici e delle
misure previste per l'osservanza della normativa vigente, nonché le eventuali
conseguenti alterazioni della qualità del corpo ricettore finale;
c) la specificazione dei rifiuti solidi e delle
relative modalità di smaltimento rapportata alle prescrizioni della normativa
vigente in materia;
d) la specificazione delle emissioni nell'atmosfera
da sostanze inquinanti, rapportata alla normativa vigente, nonché le
conseguenti alterazioni della qualità dell'aria anche alla luce delle migliori
tecnologie disponibili;
e) la specificazione delle emissioni sonore
prodotte e degli accorgimenti e delle tecniche riduttive del rumore previsti;
f) la descrizione dei dispositivi di eliminazione e
risarcimento dei danni all'ambiente con riferimento alle scelte progettuali,
alle migliori tecniche disponibili ed agli aspetti tecnico-economici;
g) i piani di prevenzione dei danni all'ambiente
con riferimento alle fasi di costruzione e gestione;
h) i piani di monitoraggio ambientale secondo le
specificazioni derivanti dalla normativa vigente o da particolari esigenze in
relazione alle singole opere;
i) un riassunto non tecnico di
quanto previsto alle lettere precedenti.
Art. 3. Norme tecniche
integrative. - (d.p.c.m. 377/88)
1. Le norme tecniche integrative della disciplina
di cui all'art. 2 del presente decreto, concernenti la redazione degli studi di
impatto ambientale e la formulazione dei giudizi di compatibilità di cui
all'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in relazione a ciascuna
categoria di opere, sono emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri competenti per materia e sentito
il comitato scientifico di cui all'art. 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente decreto.
Art. 4. Vigilanza. -
1. Il Ministro dell'ambiente
vigila ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, sulla
osservanza delle eventuali prescrizioni contenute nella pronuncia di
compatibilità ambientale.
2. Le amministrazioni
interessate rendono noto nel bando di gara o nell'invito a trattare che
l'approvazione dei progetti è assoggettata all'osservanza delle eventuali
prescrizioni contenute nella pronuncia di compatibilità ambientale.
Art. 5. Pubblicità. - (d.p.c.m. 377/88)
1. Contestualmente alla comunicazione
di cui al comma 3 dell'art. 2, il committente di opere di cui all'art. 1
provvede alla pubblicazione, sul quotidiano più diffuso nella regione o
provincia autonoma territorialmente interessata e su un quotidiano a diffusione
nazionale, di un annuncio contenente l'indicazione dell'opera, la sua
localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto.
2. Il committente provvede
altresì al deposito di una o più copie del progetto e degli elaborati della
comunicazione, così come definiti all'art. 2, presso il competente ufficio
della regione o provincia autonoma interessata, ai fini della consultazione da
parte del pubblico.
3. Le regioni, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano gli
uffici di cui al comma 2 provvedendo anche alla pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della regione e ad una adeguata informazione al pubblico.
Art. 6. Istruttoria. -
(d.p.c.m. 377/88)
1. L'istruttoria sui progetti di cui all'art. 1 ha
le seguenti finalità:
a) accertare la completezza della documentazione
presentata;
b) verificare la rispondenza della descrizione dei
luoghi e delle loro caratteristiche ambientali a quelle documentate dal
proponente;
c) verificare che i dati del progetto, per quanto
concerne i rifiuti liquidi e solidi e le emissioni inquinanti nell'atmosfera,
corrispondano alle prescrizioni dettate dalla normativa di settore;
d) accertare la coerenza del progetto, per quanto
concerne le tecniche di realizzazione e dei processi produttivi previsti, con i
dati di utilizzo delle materie prime e delle risorse naturali;
e) accertare il corretto utilizzo delle metodologie
di analisi e previsione, nonché l'idoneità delle tecniche di rilevazione e
previsione impiegate dal proponente in relazione agli effetti ambientali;
f) individuare e descrivere l'impatto complessivo
del progetto sull'ambiente anche in ordine ai livelli di qualità finale,
raffrontando la situazione esistente al momento della comunicazione con la
previsione di quella successiva.
2. La pronuncia sulla compatibilità
ambientale del progetto interviene nel termine di cui al comma 4 dell'art. 6
della legge 8 luglio 1986, n. 349, decorso il quale la procedura riprende il
suo corso.
Art. 7. Norma transitoria. -
1. La disciplina di cui al presente decreto non si
applica ai progetti delle opere per i quali sia già intervenuta l'approvazione
a norma delle disposizioni vigenti.
2. La disciplina di cui al presente decreto non si
applica altresì alle opere per le quali il Ministro dell'ambiente e il Ministro
per i beni culturali e ambientali abbiano ricevuto, alla data di pubblicazione
del presente decreto, il parere di organismi istituiti per l'esame dei profili
di interesse ambientale delle opere medesime.
Art.
8. Entrata in vigore. -
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 3.