G.U. 27 dicembre 1999,
n.302
Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri
del 3 settembre 1999
IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 8 agosto 1990, n. 241;
Visto il comma 1 dell'art. 40 della legge 22
febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12
aprile 1996 - Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40,
comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in
materia di valutazione dell'impatto ambientale, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996;
Visto l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e Bolzano;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modifiche ed integrazioni
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1988;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5
gennaio 1989, recante norme tecniche per la redazione degli studi di impatto
ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale di cui
all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Considerata la necessità di dare urgente e completa
attuazione alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE, anche in considerazione del
parere motivato complementare del 29 settembre 1998 con il quale la Commissione
delle Comunità europee ha invitato la Repubblica italiana a prendere le misure
necessarie per la sottoposizione alla valutazione dell'impatto ambientale di
taluni progetti di cui all'allegato II alla direttiva predetta quando questi
abbiano un impatto ambientale importante;
Visti gli articoli 34 e 35 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", corredato delle relative note,
che delega alle regioni le competenze in materia di valutazione dell'impatto
ambientale per quanto riguarda i permessi di ricerca e le concessioni di
coltivazione di minerali solidi e di idrocarburi e delle risorse geotermiche
sulla terraferma;
Considerato che appare opportuno modificare la
definizione di alcune delle categorie progettuali in materia di rifiuti
elencate negli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 12
aprile 1996, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto
ambientale, secondo le classificazioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, recante: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE
sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggi", e successive integrazioni e modificazioni;
Dato atto che con successivo atto di indirizzo e
coordinamento ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 31 marzo l998, n.
112, sono individuate le categorie di opere, interventi ed attività da
sottoposte a valutazione d'impatto ambientale di competenza statale da
trasferirsi alla competenza regionale;
Sentite le province autonome di Trento e Bolzano ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per
i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 29 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;
DECRETA
È approvato il seguente atto di indirizzo e
coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e
coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio
1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto
ambientale.
Art.1.1. Le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente
decreto, provvedono ad aggiornare le proprie vigenti disposizioni con quelle
contenute nel presente atto.
Art.2.1. Nell'allegato A al
decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996 - Atto di
indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge
22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione
dell'impatto ambientale, sono aggiunte le seguenti lettere:
"s) Attività di
coltivazione di minerali solidi.
t) Attività di coltivazione
degli idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma.
u) Elettrodotti aerei esterni
per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore 100 kV
con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.
v) Impianti di smaltimento di
rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di
rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo
marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4,
D6, D7 e D12 del decreto legislativo n. 22/1997.)
z) Stoccaggio di gas
combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva superiore a
80.000 m3".
Art.2.2. Nell'allegato B del
decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996 al punto 2.
Industria energetica sono aggiunte le parole: "ed estrattiva"; allo
stesso punto 2 alla fine della lettera a) il punto è sostituito da un punto e virgola
e sono aggiunte le seguenti lettere:
"b) attività di ricerca di
minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attività
minerarie;
c) impianti industriali non
termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda;
d) impianti industriali per il
trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una
lunghezza complessiva superiore ai 20 km;
e) impianti industriali per la
produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento;
f) installazione di oleodotti e
gasdotti con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km".
Art.2.3. Nell'allegato B del
decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996, al punto 7.
Progetti di infrastrutture è aggiunta la seguente lettera;
z) elettrodotti aerei esterni
per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV
e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km.
Art.2.4. Nell'allegato B al
decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996, al punto 8,
alla fine della lettera o) il punto è sostituito da un punto e virgola ed è
aggiunta la seguente lettera:
"p) progetti di cui
all'allegato A che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed
il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due
anni.".
Art.3.1. Nell'allegato A al
decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996 le lettere i),
l), m), n) e o) sono sostituite dalle seguenti:
"i) Impianti di
smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui
all'allegato B ed all'allegato C, lettere da R1 a R9 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle
procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto
legislativo n. 22/1997.
l) Impianti di smaltimento e
recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno,
mediante operazioni di incremento o di trattamento di cui all'allegato B,
lettere D2 e da D8 a D11, ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero
sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del
medesimo decreto legislativo n. 22/1997.
m) Impianti di smaltimento dei
rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o
ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a
200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, punti D13, D14).
n) Discariche di rifiuti urbani
non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di
cui all'allegato B, lettere D1 e D5 del decreto legislativo n. 22/1997);
discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato
B, lettere D1 e D5 del decreto legislativo n. 22/1997), ad esclusione delle
discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3.
o) Impianti di smaltimento di
rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità
superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni
di cui all'allegato B, lettera D15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22)".
Art.3.2. Nell'allegato B al
decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996, al punto 7.
Progetti di infrastrutture, le lettere r), s), t) e u) sono sostituite dalle
seguenti:
"r) impianti di
smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di
incenerimento o di trattamento con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno
(operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8, D9 D10 e D11 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22); impianti di smaltimento di rifiuti non
pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento
preliminari con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno
(operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del citato decreto n.
22/1997);
s) impianti di smaltimento di
rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10
t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui
all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 del decreto legislativo n. 22/1997);
t) impianti di smaltimento di
rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con
capacità massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacità superiore a 40
t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22);
u) discariche di rifiuti urbani
non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m3 (operazioni di
cui all'allegato B, lettere D1 e D5 del decreto n. 22/1997, n. 22);".
Art.4.1. Nell'allegato B al
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, al punto 7:
"Progetti di infrastrutture", alla lettera a), le parole:
"lavori per l'attrezzamento di aree industriali" sono sostituite
dalle seguenti: "progetti di sviluppo di zone industriali o
produttive"; alla lettera d), le parole: "derivazione ed opere
connesse di acque superficiali" sono sostituite dalle seguenti:
"derivazione di acque superficiali ed opere connesse"; alla lettera
i), le parole: "simili linee di natura similare" sono sostituite
dalle seguenti: "linee simili di tipo particolare".
Art.4.2. Nell'allegato A al
decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996, "la
lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) Stoccaggio di
petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi
della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità
complessiva superiore a 40.000 m3.".
Art.4.3. Nell'allegato B al
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, al punto 8: "Altri
progetti", la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g) Stoccaggio di
petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi
della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità
complessiva superiore a 1.000 m3;".
Art.5.1. Le regioni
disciplinano le modifiche o ampliamenti di progetti già autorizzati, realizzati
o in fase di realizzazione o di esercizio, che possano avere notevoli
ripercussioni negative sull'ambiente, per i quali la procedura di VIA è
sottoposta alla loro competenza.
Art.6.1. La disciplina di cui
al presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.