G.U. 11 ottobre 2000, n. 238
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 1° settembre 2000
Modificazioni ed integrazioni del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, per l'attuazione dell'art.
40, primo comma, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, in materia di
valutazione dell'impatto ambientale
IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 8 agosto 1990, n. 241;
Visto il comma 1 dell'art. 40 della legge 22
febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in
data 12 aprile 1996, concernente atto di indirizzo e coordinamento per
l'attuazione del predetto art. 40, comma 1, in materia di valutazione
dell'impatto ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7
settembre 1996;
Visto l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 526;
Visti gli statuti delle Regioni a statuto speciale
e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 10 agosto 1988, n. 377, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visti gli articoli 34 e 35 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, che delegano alle Regioni le competenze in materia di
valutazione dell'impatto ambientale per quanto riguarda i permessi di ricerca e
concessioni di coltivazione di minerali solidi e di idrocarburi e delle risorse
geotermiche sulla terraferma;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 3 settembre 1999, concernente disposizioni in materia di
valutazione dell'impatto ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302
del 27 dicembre 1999, con il quale è stata effettuata una
ricognizione delle opere già trasferite alla competenza regionale in materia di
valutazione dell'impatto ambientale dai predetti articoli 34 e 35 e tenuto
conto che in detta ricognizione non sono state comprese le attività di ricerca
di idrocarburi in terraferma;
Considerata l'opportunità di completare la
ricognizione effettuata dal predetto decreto e quindi di modificare ed
integrare alcune categorie progettuali elencate nell'allegato B del decreto del
Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996;
Sentite le Province di Trento e Bolzano ai sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
nella seduta del 20 luglio 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;
DECRETA
Art.1. Nell'allegato B del decreto del Presidente della
Repubblica in data 12 aprile 1996, recante atto di indirizzo e coordinamento
per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146,
così come successivamente modificato ed integrato dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 1999, nel punto 2
"Industria energetica ed estrattiva" è aggiunta la seguente lettera:
"g) attività di ricerca di idrocarburi liquidi
e gassosi in terraferma."
Art.2. La disciplina di cui al presente decreto
entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.