G.U. 11 ottobre 2000, n. 238

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° settembre 2000

 

Modificazioni ed integrazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, per l'attuazione dell'art. 40, primo comma, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, in materia di valutazione dell'impatto ambientale

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 8 agosto 1990, n. 241;

Visto il comma 1 dell'art. 40 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996, concernente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione del predetto art. 40, comma 1, in materia di valutazione dell'impatto ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996;

Visto l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526;

Visti gli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 1988, n. 377, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che delegano alle Regioni le competenze in materia di valutazione dell'impatto ambientale per quanto riguarda i permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di minerali solidi e di idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 1999, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999, con il quale è stata effettuata una ricognizione delle opere già trasferite alla competenza regionale in materia di valutazione dell'impatto ambientale dai predetti articoli 34 e 35 e tenuto conto che in detta ricognizione non sono state comprese le attività di ricerca di idrocarburi in terraferma;

Considerata l'opportunità di completare la ricognizione effettuata dal predetto decreto e quindi di modificare ed integrare alcune categorie progettuali elencate nell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996;

Sentite le Province di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 luglio 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

 

DECRETA

 

Art.1. Nell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996, recante atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, così come successivamente modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 1999, nel punto 2 "Industria energetica ed estrattiva" è aggiunta la seguente lettera:

"g) attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma."

Art.2. La disciplina di cui al presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.