G.U. 5 settembre 1994, n. 207
Decreto del Presidente della Repubblica del 18
aprile 1994 n. 526
Regolamento recante norme per disciplinare la
valutazione dell'impatto ambientale relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione
di idrocarburi liquidi e gassosi.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, riguardante
l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale ed in particolare l'art. 6 concernente l'individuazione, mediante
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle categorie di opere in
grado di produrre rilevanti modificazioni all'ambiente e da sottoporre a
valutazione di impatto ambientale;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e in data 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, riguardanti, rispettivamente,
regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6
della legge 8 luglio 1986, n. 449, recante istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale e norme tecniche per la
redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di
compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottata ai
sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
agosto 1988, n. 377;
Visto l'art. 2, comma 3, della legge 9 gennaio
1991, n. 9, il quale prevede che la prospezione, la ricerca e la coltivazione
di idrocarburi liquidi e gassosi sono da assoggettare alla valutazione di
impatto ambientale ed al ripristino territoriale nei limiti e con le procedure
previsti dalla normativa vigente;
Visti gli articoli dal 3 al 14 della legge 9 gennaio
1991, n. 9, i quali apportano modifiche alla legge 6 gennaio 1957, n. 6, ed
alla legge 21 gennaio 1967, n. 613, le quali disciplinano le attività di
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
Visti i due decreti del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato in data 6 agosto 1991, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1991, i quali in attuazione delle
disposizioni dell'art. 13 della citata legge 9 gennaio 1991, n. 9, riguardano,
rispettivamente norme transitorie per garantire la continuità operativa nel
settore petrolifero e approvazione del nuovo disciplinare tipo per i permessi
di prospezione, ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi
liquidi e gassosi;
Visto l'art. 1, comma 3, della legge 28 febbraio
1992, n. 220;
Sentito il comitato scientifico di cui all'art. 11
della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
nell'adunanza generale del 25 febbraio 1993;
Vista la nota n. 4234/VIA/A.O.13.M. in data 2
giugno 1993, con la quale il direttore generale del Servizio valutazione
impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato
dell'ambiente del Ministero dell'ambiente dichiara di condividere quasi tutte
le osservazioni del Consiglio di Stato, specificando nel contempo i motivi per
cui talune osservazioni non possono essere accolte;
Ritenuto di dover condividere quanto dichiarato
nella predetta nota;
Visto l'art. 1, commi 10 e 11, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi della finanza pubblica che
prevedono il trasferimento al Ministero dell'ambiente delle funzioni del
Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente
marino e dell'ispettorato centrale per le difesa del mare dello stesso
Ministero;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 marzo 1994;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1 — Permessi di
prospezione
1. Il conferimento del permesso di prospezione di
cui all'art. 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è subordinato alla pronuncia
di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n.
349. Lo studio di impatto ambientale da allegare alla domanda di pronuncia di
compatibilità ambientale deve essere redatto secondo lo schema di cui agli
allegati II/A e II/B al presente regolamento, che fanno parte integrante del
regolamento stesso.
2. La pronuncia di
compatibilità ambientale non occorre:
a) nel
caso in cui il richiedente nell'istanza di permesso si impegni espressamente a
non effettuare attività di prospezione all'interno delle aree di cui all'allegato
I al presente regolamento, che fa parte integrante del regolamento stesso;
b) per
istanze di permessi di prospezione i cui programmi di lavoro comprendano
esclusivamente rilievi geologici in campagna, misure gravimetriche,
magnetometriche, paleomagnetiche e sismometriche passive, prospezioni
geochimiche, rilievi condotti con aerei o satelliti.
3. Ai fini della verifica della sussistenza delle
condizioni di esclusione di cui al comma 2, il richiedente il permesso di
prospezione deve trasmettere al Ministero dell'ambiente — Servizio valutazione
impatto ambientale il programma dei lavori e una adeguata cartografia, nonché
gli altri elementi necessari per l'effettuazione della verifica medesima. Tale
verifica è effettuata dalla commissione per la valutazione dell'impatto
ambientale di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
1. Prima del conferimento del permesso di ricerca
di cui agli articoli 5 e 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il richiedente
deve trasmettere al Ministero dell'ambiente — Servizio valutazione impatto
ambientale la seguente documentazione in triplice copia:
a)
programma dei lavori;
b)
rapporto ambientale redatto secondo gli allegati III/A e III/B al presente
regolamento, che fanno parte integrante del regolamento stesso.
2. Nel caso di permessi di ricerca ricadenti in
terraferma il richiedente trasmette la documentazione di cui al comma 1 anche
al Ministero per i beni culturali ed ambientali — Ufficio centrale per i beni
ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, e alla regione o
provincia autonoma competente per territorio.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione di cui al comma 2, il Ministero per i beni culturali e
ambientali e la regione o provincia autonoma interessata, ove ritengano che i
lavori in programma, considerate anche le operazioni di ripristino previste,
siano in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente, indicano al
Ministero dell'ambiente — Servizio valutazione impatto ambientale le attività e
le zone specifiche dell'area di ricerca che a loro avviso richiedono uno
specifico studio di impatto ambientale.
4. Entro i successivi quarantacinque giorni nel
caso in cui il Ministero dell'ambiente, tenuto conto delle eventuali
indicazioni di cui al comma 3, ritenga che i lavori in programma siano in grado
di produrre rilevanti modificazioni all'ambiente, comunicherà al richiedente e
per conoscenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato —
Direzione generale delle miniere, la necessità di attivare la procedura di cui
all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, precisando i tipi di attività
previsti nel programma dei lavori e le zone dell'area di ricerca per i quali
dovrà essere predisposto uno studio d'impatto ambientale secondo quanto
indicato negli allegati III/C e III/D al presente regolamento, che fanno parte
integrante del regolamento stesso.
Art. 3 — Concessioni di
coltivazione
1. Il conferimento della
concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma,
nel mare territoriale o nella piattaforma continentale di cui all'art. 9 della
legge 9 gennaio 1991, n. 9, è subordinato alla pronuncia di compatibilità
ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Lo studio di
impatto ambientale da allegare alla domanda di pronuncia di compatibilità
ambientale deve essere redatto secondo gli schemi di cui agli allegati IV/A e
IV/B al presente regolamento, che fanno parte integrante del regolamento
stesso.
Art. 4 — Proroghe di vigenza dei titoli e modifiche
dei programmi di lavoro
1. Le disposizioni dell'art. 2 si applicano anche
alle istanze di proroga di vigenza dei titoli ed alle istanze di modifica dei
programmi dei lavori riguardanti permessi di ricerca, soltanto nel caso in cui
tali istanze si riferiscono a permessi di ricerca rilasciati successivamente
alla data di entrata in vigore del presente regolamento nel caso in cui
comportano attività ed opere non considerate nell'ambito della pronuncia di
compatibilità ambientale di cui al successivo art. 8.
2. Le disposizioni dell'art. 3 si applicano anche
alle istanze per la modifica significativa dei programmi di lavoro, riguardanti
concessioni di coltivazione, soltanto nel caso in cui tali istanze siano
presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento e comportino la realizzazione di nuovi impianti fissi o di nuove
strutture fisse.
3. La Direzione generale delle miniere — Ufficio
nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico
per gli idrocarburi e la geotermia di cui all'art. 41 della legge 11 gennaio
1957, n. 6, e successive modifiche, trasmette al Ministero dell'ambiente —
Servizio valutazione impatto ambientale copia delle istanze di cui ai commi 1 e
2, corredata di una relazione tecnica, ai fini della verifica
dell'applicabilità degli articoli 2 e 3 del presente regolamento. Il Ministero
dell'ambiente — Servizio valutazione impatto ambientale, sentita la commissione
per la valutazione dell'impatto ambientale, comunica al richiedente e
dall'U.N.M.I.G. le istanze per le quali dovrà essere attuata la procedura di
compatibilità ambientale.
Art. 5 — Presentazione delle domande di pronuncia
di compatibilità ambientale e della documentazione relativa
1. La domanda di pronuncia di compatibilità
ambientale di cui all'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è
presentata dal richiedente al Ministero dell'ambiente — Servizio valutazione impatto
ambientale con allegata la seguente documentazione in triplice copia:
a)
programma dei lavori;
b) studio
di impatto ambientale articolato secondo gli schemi indicati negli allegati
II/A e II/B, III/C e III/D, IV/A e IV/B al presente regolamento, rispettivamente
per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione;
c)
descrizione tecnica dei mezzi, strutture e impianti di cui è prevista la
realizzazione e/o l'impiego;
d)
sintesi non tecnica con allegati grafici di agevole riproduzione;
e) una
o più dichiarazioni giurate, di cui al comma 3 del presente articolo;
f) la
documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione secondo quanto disposto al
successivo art. 6.
2. La documentazione di cui al comma 1 va
presentata in duplice copia anche al Ministero per i beni culturali ed
ambientali — Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici,
archeologici, artistici e storici ed alla regione o provincia autonoma
territorialmente interessata se la domanda di pronuncia riguarda un'istanza per
il rilascio di un titolo minerario ricadente in terraferma.
3. L'esattezza e la veridicità dei dati e delle
informazioni contenuti nella documentazione di cui al comma 1, sono attestate
da apposita dichiarazione giurata resa da professionisti iscritti agli albi
professionali, ove esistenti, ovvero dagli esperti che hanno firmato lo studio
di impatto ambientale.
Art. 6 — Pubblicità
1. Il richiedente la pronuncia di compatibilità
ambientale, deve depositare almeno una copia della documentazione di cui
all'art. 5 presso il competente ufficio della regione o della provincia
autonoma il cui territorio è interessato dalle attività previste nel programma
dei lavori, ovvero presso la competente capitaneria di porto nel caso in cui
tali attività interessino il mare territoriale o la piattaforma continentale.
2. Il richiedente deve inoltre provvedere alla
pubblicazione dell'annuncio di cui all'art. 6, comma 3, della legge 8 luglio
1986, n. 349, sul quotidiano più diffuso nella regione o nella provincia autonoma
il cui territorio è interessato dalle attività previste nel programma dei
lavori, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.
3. Per quanto non diversamente disposto dai
successivi commi, dovrà farsi riferimento per le modalità dell'annuncio a
quanto previsto nella circolare del Ministero dell'ambiente in data 11 agosto
1989 "Pubblicità degli atti riguardanti la richiesta di pronuncia di
compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
modalità dell'annuncio su quotidiani", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 201 del 29 agosto 1989, e successive circolari integrative o
di rettifica.
4. L'annuncio deve in ogni caso contenere:
l'indicazione della natura del titolo minerario (permesso di prospezione,
permesso di ricerca, concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e
gassosi) in relazione al quale è stata richiesta la pronuncia di compatibilità
ambientale; una sommaria descrizione del programma dei lavori; l'indicazione
degli uffici regionali ovvero delle capitanerie di porto presso i quali il
pubblico può consultare la documentazione presentata ai fini della valutazione
dell'impatto ambientale.
5. Sono esclusi dalla pubblicità di cui ai
precedenti comma i dati e le informazioni ai quali si applica la disciplina vigente
in materia di tutela del segreto industriale, nonché quelli che rivestono
carattere di riservatezza ai sensi degli articoli 39 e 71 della legge 21 luglio
1967, n. 613.
6. I dati e le informazioni di cui al comma 5
devono essere trasmessi in plico separato alle amministrazioni di cui all'art.
5.
Art. 7 — Istruttoria tecnica per il giudizio di
compatibilità ambientale
1. Ai fini dell'istruttoria tecnica per il giudizio
di compatibilità ambientale, la commissione di cui all'articolo 18, comma 5,
della legge 11 marzo 1988, n. 67, ove necessario, richiede i pareri di enti,
amministrazioni pubbliche e di organi di ricerca tecnico-scientifica dello
Stato. Ciascuna richiesta, in relazione allo stato di avanzamento
dell'istruttoria, indica il termine ultimo per la trasmissione del parere,
termine che comunque non può superare i sessanta giorni.
2. Ove sia verificata l'incompletezza della
documentazione presentata, il Ministro dell'ambiente provvede a richiedere,
possibilmente in unica soluzione, le integrazioni necessarie.
3. L'istruttoria tecnica si conclude con parere
motivato della commissione tenuto conto degli studi effettuati dal proponente e
previa valutazione degli effetti, anche indotti, dalle attività di prospezione,
ricerca o coltivazione, sul sistema ambientale, raffrontando la situazione
preesistente con la situazione che potrebbe aversi a seguito dello svolgimento
delle attività minerarie programmate. La commissione identifica inoltre, se
necessarie, le prescrizioni finalizzate alla compatibilità ambientale delle
attività minerarie programmate.
Art. 8 — Giudizio di compatibilità
1. Per le procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3
del presente regolamento, il giudizio di compatibilità è reso ai sensi
dell'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, con atto definitivo
che contestualmente considera le osservazioni, le proposte e le allegazioni
presentate ai sensi del comma 9 del medesimo art. 6, esprimendosi sulle stesse
singolarmente o per gruppi.
2. Ove tali procedure riguardino attività di prospezione,
di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel mare
territoriale o nella piattaforma continentale, in attuazione dell'art. 1, comma
3, della legge 28 febbraio 1992, n. 220, e dell'art. 1, commi 8, 9, 10 ed 11,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro dell'ambiente provvede con
proprio decreto.
Art. 9 — Accordo procedimentale
1. Al fine di accelerare le procedure per
l'acquisizione dei concerti, intese, pareri, nulla osta previsti dalle norme
vigenti in fase di conferimento di titoli minerari e successivi provvedimenti,
in base anche alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, le
amministrazioni competenti ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6, 21
luglio 1967, n. 613, 8 luglio 1986, n. 349, e 9 gennaio 1991, n. 9, possono
sottoscrivere un accordo procedimentale.
2. Al fine di accelerare le procedure connesse
all'espressione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 8 in
connessione con le procedure riguardanti il rilascio di titoli minerari il Ministro
dell'ambiente, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
il Ministro per i beni culturali e ambientali entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento sottoscrivono un apposito accordo
procedimentale.
3. Le attività di prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi nelle aree naturali protette di cui all'art. 2
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e nelle aree naturali sottoposte a misure
di salvaguardia ai sensi dell'art. 6 della medesima legge, ove consentite dai
relativi regolamenti e misure di salvaguardia, possono formare oggetto di
apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni o gli enti preposti
alla gestione delle aree naturali medesime. Tali convenzioni devono tra l'altro
assicurare il rispetto delle prescrizioni eventualmente stabilite nel giudizio
di compatibilità di cui all'art. 8.
Art. 10 — Attività in zona esclusiva ENI
1. L'ENI, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, è tenuto a presentare al Ministero
dell'ambiente — Servizio valutazione impatto ambientale e al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato — Direzione generale delle
miniere, U.N.M.I.G., con almeno novanta giorni di anticipo, un programma con
cadenza biennale, per le attività di prospezione e ricerca che hanno luogo
nelle zone di cui all'art. 2 della legge 10 febbraio 1953, n. 136. A tale
programma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
regolamento, in relazione alle attività previste.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, l'inizio delle attività di sviluppo e coltivazione nelle
zone di cui all'art. 2 della legge 10 febbraio 1953, n.136, è subordinato alla
pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 3 del presente
regolamento.
Art. 11 — Norme finali e transitorie
1. Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 si
applicano alle istanze di permesso di prospezione, permesso di ricerca e
concessione di coltivazione, presentate dopo la data di entrata in vigore della
legge 9 gennaio 1991, n. 9, e la cui istruttoria non sia conclusa con parere
del comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia alla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
ALLEGATO
1
1. Aree naturali protette di cui all'art. 2 della
legge 6 dicembre 1991 n. 394, istituite o comunque perimetrate ai sensi della
medesima legge.
2. Aree di importanza naturalistica perimetrate e
sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 6 della legge n.
394/1991 o in attuazione di atti e convenzioni internazionali.
3. Aree marine e terrestri soggette a vincolo
archeologico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089; ed aree soggette a
vincolo paesistico puntuale ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
4. Aree di ripopolamento e di tutela biologica di
cui all'art. 15 della legge 14 luglio 1965, n. 963.
ALLEGATO
II/A
SCHEMA DEL CONTENUTO DELLO STUDIO DI IMPATTO
AMBIENTALE PER PERMESSO DI PROSPEZIONE IN TERRAFERMA DI CUI ALL'ART. 1 1. Quadro di riferimento programmatico (non
applicabile).
2. Quadro di riferimento progettuale:
2.1 finalità ed obiettivi di programma;
2.2 descrizione dei sistemi di rilevamento
geofisico con particolare riguardo a:
2.2.1 tipologia della sorgente di onde elastiche;
2.2.2 tipologia degli stendimenti ed ubicazione;
2.2.3 tipologia degli eventuali pozzetti di
scoppio;
2.2.4 mezzi utilizzati;
2.2.5 tecniche di ripristino di eventuali pozzetti
di scoppio;
2.2.6 tecniche di ripristino dei passaggi dei mezzi
di trasporto;
2.2.7 tempi di esecuzione;
2.2.8 normativa e standards di riferimento.
3. Quadro di riferimento ambientale:
3.1 aree interessate dal rilevamento;
3.2 individuazione di eventuali aree protette ed
atti amministrativi corrispondenti;
3.3 situazione idrogeologica e caratteri degli
eventuali fluidi superficiali di origine idrotermale, o comunque in pressione
(nel caso di eventuali pozzetti di scoppio);
3.4 vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi;
3.5 bibliografia di riferimento
4. Stima qualitativa e quantitativa degli impatti
sulle differenti componenti ambientali:
4.1 sorgenti ad esplosivo;
4.2 sorgenti a massa vibrante;
4.3 sorgenti a massa battente;
4.5 trasporti e mezzi utilizzati;
4.6 ripristini territoriali;
4.7 programma complessivo;
4.8 alternative tra le diverse tecniche
utilizzabili.
5. Scelta tra possibili alternative.
ALLEGATO
II/B
SCHEMA DEL CONTENUTO DELLO STUDIO DI IMPATTO
AMBIENTALE PER PERMESSO DI PROSPEZIONE IN MARE DI CUI ALL'ART. 1 1. Quadro di riferimento programmatico (non applicabile).
2. Quadro di riferimento progettuale:
2.1 finalità ed obiettivi del programma;
2.2 descrizione dei sistemi di rilevamento
geofisico con particolare riguardo a:
2.2.1 tipologia progettuale;
2.2.2 tipologia delle attrezzature di rilevamento;
2.2.3 tipologia della sorgente di onde elastiche;
2.2.4 tempi di esecuzione;
2.2.5 normativa e standard di riferimento.
3. Quadro di riferimento ambientale:
3.1 aree interessate dal rilevamento;
3.2 individuazione di eventuali aree protette ed
atti amministrativi corrispondenti;
3.3 batimetria dell'area di prospezione;
3.4 vegetazione, flora, fauna marina ed ecosistemi;
3.5 bibliografia di riferimento.
4. Stima qualitativa e quantitativa degli impatti
sulle differenti componenti ambientali:
4.1 sorgenti ad onde elastiche;
4.2 traffico dei mezzi navali;
4.3 programma complessivo;
4.4 alternative tra le diverse tecniche
utilizzabili.
5. Scelta tra possibili alternative.
6. Studio ingegneristico per la sicurezza
ambientale (nel caso sia prevista l'installazione di strutture in mare).
ALLEGATO
III/A
SCHEMA CONTENUTO RAPPORTO AMBIENTALE PER PERMESSO
DI RICERCA IN TERRAFERMA DI CUI ALL'ART. 2 1. Finalità ed obiettivi del programma di ricerca.
2. Descrizione delle tecnologie di ricerca:
2.1 descrizione dei sistemi di rilevamento
geofisico con particolare riguardo a:
2.1.1 tipologia della sorgente di onde elastiche;
2.1.2 tipologia degli stendimenti ed ubicazioni;
2.1.3 tipologia degli eventuali pozzetti di
scoppio;
2.1.4 mezzi utilizzati;
2.1.5 tecniche di ripristino eventuali pozzetti di
scoppio;
2.1.6 tecniche di ripristino dei passaggi dei mezzi
di trasporto;
2.1.7 tempi di esecuzione;
2.1.8 normativa e standard di riferimento;
2.2 descrizione delle operazioni di perforazione,
con particolare riguardo a:
2.2.1 tecniche di preparazione della postazione;
2.2.2 tecniche di perforazione e circolazione dei
fluidi di perforazione;
2.2.3 tecniche di tubaggio e protezione delle falde
idriche;
2.2.4 tecniche di prevenzione dei rischi
ambientali; 2.2.5 misure di
attenuazione di impatto ed eventuale monitoraggio;
2.2.6 stima della produzione di rifiuti,
dell'emissione d'inquinanti chimici nell'atmosfera e della produzione di rumori
e vibrazioni;
2.2.7 tecniche di trattamento e discarica dei
rifiuti (compresi i detriti di perforazione);
2.2.8 chiusura mineraria od eventuale
completamento, con programma di eventuale ripristino territoriale;
2.2.9 tempi di realizzazione della postazione,
della perforazione, di eventuali prove di produzione, del ripristino;
2.2.10 normativa e standard di riferimento.
3. Situazione ambientale:
3.1 piano paesistico regionale;
3.2 delimitazione delle aree interessate dalle
operazioni, su carta in scala non inferiore a 1:100.000;
3.3 definizione dell'ambito territoriale e descrizione
dei sistemi ambientali interessati dal programma, su carte tematiche in scala
non inferiore a 1:50.000 con riferimento a: 3.3.1
utilizzo del suolo, regime vincolistico, aree naturali protette, zone
sottoposte a regime di salvaguardia;
3.3.2 ambiente idrico:
caratterizzazione dei corsi d'acqua superficiali;
3.3.3 suolo e sottosuolo:
caratterizzazione geormofologica;
caratterizzazione idrogeologica con indicazione
delle falde idriche;
3.3.4 vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi;
3.3.5 paesaggio;
3.4 bibliografia di riferimento.
ALLEGATO
III/B
SCHEMA DEL CONTENUTO DEL RAPPORTO AMBIENTALE PER
PERMESSO DI RICERCA IN MARE DI CUI ALL'ART. 2
1. Finalità ed obiettivi del programma di ricerca.
2. Descrizione delle tecnologie di ricerca;
2.1 descrizione dei sistemi di rilevamento
geofisico con particolare riguardo a:
2.1.1 tipologia delle navi utilizzate;
2.1.2 tipologia delle attrezzature di rilevamento;
2.1.3 tipologia della sorgente di onde elastiche;
2.1.4 tempi di esecuzione;
2.1.5 normativa e standard di riferimento;
2.2 descrizione delle operazioni di perforazione,
con particolare riguardo a: 2.2.1 tecniche di perforazione e circolazione dei
fluidi di perforazione;
2.2.2 tecniche di prevenzione rischi ambientali;
2.2.3 misure di attenuazione di impatto ed
eventuale monitoraggio;
2.2.4 stima della produzione di rifiuti, delle
emissioni di inquinanti chimici in atmosfera, della produzione di rumori e
vibrazioni;
2.2.5 tecniche di trattamento e discarica dei
reflui (compresi i detriti di perforazione);
2.2.6 chiusura mineraria od eventuale
completamento, con programma di rimozione delle strutture;
2.2.7 tempi di realizzazione della messa in
postazione, della perforazione, di eventuali prove di produzione, della
rimozione delle strutture, dell'abbandono postazione;
2.2.8 normativa e standard di riferimento.
3. Situazione ambientale:
3.1 delimitazione delle aree interessate dalle
operazioni, su carta idrografica in scala opportuna;
3.2 altre utilizzazioni dell'area, con particolare
riguardo al regime vincolistico: 3.2.1 zone marine di tutela biologica (legge
n. 963/1965);
3.2.2 zone marine di ripopolamento (legge n.
41/1982);
3.2.3 aree marine a parco (art. 31 della legge n.
979/1982);
3.2.4 zone costiere facenti parte di aree naturali
protette o soggette a misure di salvaguardia ai sensi della legge n. 394/1991;
3.2.5 aree archeologiche marine (legge n.
1089/1939);
3.3 descrizione dei sistemi ambientali interessati
dal programma, su carta idrografica in scala opportuna con riferimento a: 3.3.1
caratteristiche batimetriche e geomorfologiche dal fondo marino;
3.3.2 caratteristiche meteo-oceanografiche;
3.3.3 caratteristiche chimico-fisiche e biologiche
caratteristiche della vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi, con particolare
riguardo al bentos;
3.3.4 eventuale caratterizzazione paesaggistica
delle aree di costa, nel caso di permessi interessanti significativamente aree
marine entro tre miglia dalla costa;
3.4 bibliografia di riferimento.
ALLEGATO
III/C
SCHEMA DEL CONTENUTO DELLO STUDIO DI IMPATTO
AMBIENTALE PER PERMESSO DI RICERCA IN TERRAFERMA DI CUI ALL'ART. 2 1. Quadro di riferimento programmatico:
1.1 piano energetico nazionale;
1.2 eventuali altri strumenti di programmazione e
finanziamento (es. delibere CIPI);
1.3 piano paesistico regionale.
2. Quadro di riferimento progettuale:
2.1 finalità ed obiettivi del programma;
2.2 rilievi geofisici: si rinvia al punto 2.2.
dell'allegato II/A;
2.3 descrizione delle operazioni di perforazione,
con particolare riguardo a:
2.3.1 tecniche di perforazione della postazione;
2.3.2 tecniche di perforazione e circolazione dei
fluidi di perforazione;
2.3.3 tecniche di tubaggio e protezione delle falde
superficiali;
2.3.4 tecniche di prevenzione dei rischi
ambientali;
2.3.5 misure di attenuazione di impatto ed
eventuale monitoraggio;
2.3.6 stima della produzione di rifiuti,
dell'emissione di inquinanti chimici nell'atmosfera, della produzione di rumori
e vibrazioni;
2.3.7 tecniche di trattamento e discarica dei
reflui;
2.3.8 chiusura mineraria ed eventuale
completamento, con programma di eventuale ripristino territoriale;
2.3.9 tempi di realizzazione della postazione,
della perforazione, di eventuali prove di produzione, del ripristino;
2.3.10 normativa e standard di riferimento;
2.4 analisi dei rischi e piano d'emergenza.
3. Quadro di riferimento ambientale:
3.1 delimitazione delle aree interessate dalle
operazioni, su carta in scala non inferiore a 1:100.000;
3.2 definizione dell'ambito territoriale e
descrizione dei sistemi ambientali interessati dal programma, su carte
tematiche in scala non inferiore a 1:25.000, con riferimento a: 3.2.1 utilizzo
del suolo, regime vincolistico, aree naturali protette e sottoposte a misure di
salvaguardia ai sensi della legge n. 394/1991;
3.2.2 ambiente idrico:
caratterizzazione dei corsi d'acqua superficiali;
3.2.3 suolo e sottosuolo:
caratterizzazione geomorfologica;
caratterizzazione geolitologica e geotecnica;
caratterizzazione idrogeologica con indicazione
delle falde idriche;
rischi geologici: sismicità, esondazione,
franosità, vulcanismo, idrotermalismo profondo;
3.2.4 vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi:
carta della vegetazione significativa;
lista della fauna, se significativa;
3.2.5 paesaggio;
3.2.6 salute pubblica;
3.2.7 rumore e vibrazioni;
3.3 bibliografia di riferimento.
4. Stima qualitativa e quantitativa degli impatti
sulle differenti componenti ambientali:
4.1 rilievi geofisici: si rinvia al par. 4
dell'allegato II/A;
4.2 operazioni di perforazione:
4.2.1 postazione;
4.2.2 perforazione;
4.2.3 ripristino territoriale;
4.2.4 programma complessivo;
4.2.5 alternative tra le diverse tecniche
utilizzabili.
5. Scelta tra possibili alternative.
ALLEGATO
III/D
SCHEMA DEL CONTENUTO DELLO STUDIO DI IMPATTO
AMBIENTALE PER PERMESSO DI RICERCA IN MARE DI CUI ALL'ART. 2 1. Quadro di riferimento programmatico:
1.1 piano energetico nazionale;
1.2 eventuali altri strumenti di programmazione e
finanziamento (es: delibere CIPI).
2. Quadro di riferimento progettuale:
2.1 finalità ed obiettivi del programma;
2.2 rilievi geofisici: si rinvia al punto 2.2
dell'allegato II/B;
2.3 descrizione delle operazioni di perforazione,
con particolare riguardo a: 2.3.1 tecniche di perforazione e circolazione dei
fluidi di perforazione;
2.3.2 tecniche di prevenzione rischi ambientali;
2.3.3 misure di attenuazione di impatto ed
eventuale monitoraggio;
2.3.4 stima della produzione di rifiuti, della
emissione di inquinanti chimici nell'atmosfera, della produzione di rumori e
vibrazioni;
2.3.5 tecniche di trattamento e discarica dei
reflui (compresi i detriti di perforazione);
2.3.6 chiusura mineraria od eventuale
completamento, con programma di rimozione delle strutture;
2.3.7 tempi di realizzazione della messa in
postazione, della perforazione, di eventuali prove di produzione, della
rimozione delle strutture, dell'abbandono postazione;
2.3.8 normativa e standard di riferimento;
2.4 analisi dei rischi e piano d'emergenza.
3. Quadro di riferimento ambientale:
3.1 delimitazione delle aree interessate dalle
operazioni, su carta idrografica in scala opportuna;
3.2 altre utilizzazioni dell'area, con particolare
riguardo al regime vincolistico: 3.2.1 zone marine di tutela biologica (legge
n. 963/1965);
3.2.2 zone marine di ripopolamento (legge n.
41/1982);
3.2.3 aree marine a parco (art. 31 della legge n.
979/1982);
3.2.4 zone costiere facenti parte di aree naturali
protette o soggette a misure di salvaguardia ai sensi della legge n. 394/1991;
3.2.5 aree archeologiche marine (legge n.
989/1939).
3.3. descrizione dei sistemi ambientali interessati
dal programma, su carta idrografica in scala opportuna, con riferimento a:
3.3.1 caratteristiche batimetriche e geomorfologiche del fondo marino;
3.3.2 caratteristiche meteo-oceanografiche;
3.3.3 caratteristiche chimico-fisiche e biologiche,
vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi con particolare riguardo al bentos;
3.3.4 eventuale caratterizzazione geomorfologica e
paesaggistica delle aree marine entro tre miglia dalla costa.
3.4 bibliografia di riferimento.
4. Stima qualitativa e quantitativa degli impatti
sulle differenti componenti ambientali:
4.1 rilievi geofisici: si rinvia al punto 4
dell'allegato II/B;
4.2 operazioni di perforazione:
4.2.1 messa in postazione della piattaforma;
4.2.2 perforazione;
4.2.3 emissioni e scarichi;
4.2.4 chiusura mineraria ed eventuale completamento
o rimozione delle strutture;
4.2.5 programma complessivo;
4.2.6 alternative tra le diverse tecniche
utilizzabili.
5. Scelta tra possibili alternative.
ALLEGATO
IV/A
SCHEMA DEL CONTENUTO DELLO STUDIO DI IMPATTO
AMBIENTALE PER
CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE IN TERRAFERMA DI CUI
ALL'ART. 3 1. Quadro di riferimento
programmatico:
1.1 piano energetico nazionale;
1.2 eventuali altri strumenti di programmazione e
finanziamento (es: delibere CIPI);
1.3 piani territoriali e strumenti urbanistici.
2. Quadro di riferimento progettuale:
2.1 finalità ed obiettivi del programma;
2.2 rilievi geofisici: si rinvia la punto 2.2
dell'allegato II/A;
2.3 operazioni di perforazione di pozzi: si rinvia
al punto 2.3 dell'allegato III/C;
2.4 descrizione dei pozzi di produzione con
particolare riguardo a:
2.4.1 completamento di produzione e misure di
prevenzione dei rischi ambientali;
2.4.2 monitoraggio di testa pozzo;
2.4.3 postazione con eventuali attenuazioni di
impatto e ripristini parziali;
2.4.4 programma di ripristino territoriale;
2.4.5 tempi di realizzazione;
2.4.6 normativa e standard di riferimento;
2.5 descrizione dei sistemi di trasporto:
2.5.1 condotte o autotrasporto;
2.5.2 messa in opera ed area di rispetto;
2.5.3 programma ripristino territoriale;
2.5.4 tempi di realizzazione;
2.5.5 normativa e standard di riferimento;
2.6 descrizione della centrale gas o centro olio,
con particolare riguardo a: 2.6.1 impianto di separazione;
2.6.2 impianto di trattamento;
2.6.3 stima della produzione di rifiuti, degli
scarichi idrici, della emissione di inquinanti nell'atmosfera, della produzione
di rumori e vibrazioni;
2.6.4 tempi di realizzazione della costruzione e di
vita dell'opera;
2.6.5 programma di ripristino territoriale;
2.6.6 normativa e standard di riferimento;
2.7 analisi dei rischi e piani d'emergenza.
3. Quadro di riferimento ambientale (per le singole
opere):
3.1 delimitazione delle aree interessate dalle
opere;
3.2 definizione dell'ambito territoriale e
descrizione dei sistemi ambientali interessati dal programma su carte tematiche
in scala non inferiore a 1:25.000 con riferimento a: 3.2.1 utilizzo del suolo,
regime vincolistico, aree naturali protette o sottoposte a misure di
salvaguardia ai sensi della legge n. 394/1991;
3.2.2 atmosfera:
caratterizzazione meteorologica;
valutazione del grado di inquinamento preesistente;
3.2.3 ambiente idrico:
caratterizzazione dei corsi d'acqua superficiali
prossimi alle postazioni dei pozzi e agli impianti;
3.2.4 suolo e sottosuolo: caratterizzazione
geomorfologica;
caratterizzazione pedologica dell'area di ogni
postazione ed impianto;
caratterizzazione geolitologica e geotecnica;
caratterizzazione idrogeologica con indicazione
delle falde idriche;
rischi geologici: sismicità (compresa la
microsismicità e la sismicità indotta delle eventuali prove di pompaggio),
esondazione, franosità, vulcanismo, idrotermalismo profondo;
3.2.5 vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi:
carta della vegetazione significativa;
lista della fauna, se significativa;
3.2.6 paesaggio;
3.2.7 salute pubblica;
3.2.8 rumore e vibrazioni;
3.3 bibliografia di riferimento.
4. Stima qualitativa e quantitativa degli impianti
sulle differenti componenti ambientali:
4.1 rilievi geofisici: si rinvia al punto 4
dell'allegato II/A;
4.2 pozzi in fase di perforazione: si rinvia al
punto 4.2 dell'allegato III/C;
4.3 pozzi in fase di produzione;
4.4 sistema di trasporto;
4.5 centrale gas o centro olio;
4.6 ripristino territoriale;
4.7 progetto complessivo;
4.8 alternative di progetto e di ubicazione.
5. Scelta tra possibili alternative.
ALLEGATO
IV/B
SCHEMA DEL CONTENUTO DELLO STUDIO DI IMPATTO
AMBIENTALE PER
CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE IN MARE DI CUI ALL'ART.
3 1. Quadro di riferimento programmatico:
1.1 piano energetico nazionale;
1.2 eventuali altri strumenti di programmazione e
finanziamento (es: delibere CIPI).
2. Quadro di riferimento progettuale:
2.1 finalità ed obiettivi del programma;
2.2 rilievi geofisici: si rinvia al punto 2.2
dell'allegato II/B;
2.3 operazioni di perforazione di pozzi: si rinvia
al punto 2.3 dell'allegato III/D;
2.4 descrizione delle operazioni di produzione con
particolare riguardo a: 2.4.1 caratteristiche della piattaforma;
2.4.2 installazione della piattaforma;
2.4.3 completamento dei pozzi di produzione e
misure di prevenzione dei rischi ambientali;
2.4.4 monitoraggio dei pozzi
2.4.5 stima degli scarichi idrici, della produzione
dei rifiuti, dell'emissione di inquinanti chimici nell'atmosfera, della
produzione di rumori e vibrazioni;
2.4.6 impianti di trattamento;
2.4.7 chiusura mineraria e rimozione delle
strutture;
2.4.8 tempi di realizzazione delle operazioni;
2.4.9 normativa e standard di riferimento;
2.5 descrizione dei sistemi di trasporto:
2.5.1 sistema di stoccaggio o condotte sottomarine;
2.5.2 messa in opera ed area di rispetto;
2.5.3 programma di ripristino territoriale;
2.5.4 tempi di realizzazione;
2.5.5 normativa e standard di riferimento;
2.6 descrizione della centrale gas o dell'eventuale
centro olio in terraferma: si rinvia al punto 2.6 dell'allegato IV/A;
2.7 analisi dei rischi e piani d'emergenza.
3. Quadro di riferimento ambientale (per le singole
opere):
3.1 delimitazione delle aree interessate dalle opere
con indicazioni su carta idrografica in scala opportuna;
3.2 altre utilizzazioni dell'area, con riferimento
al regime vincolistico: 3.2.1 zone marine di tutela biologica (legge n.
963/1965);
3.2.2 zone marine di ripopolamento (legge n.
41/1982);
3.2.3 aree marine a parco (art. 31 della legge n.
979/1982);
3.2.4 zone costiere facenti parte di aree naturali
protette o sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi della legge n.
394/1991;
3.2.5 aree archeologiche marine (legge n.
1089/1939);
3.3 descrizione dei sistemi ambientali interessati
su carta idrografica in scala opportuna, con riferimento a: 3.3.1
caratteristiche batimetriche e geomorfologiche del fondo marino;
3.3.2 caratteristiche meteo-oceanografiche;
3.3.3 programmi di riconoscimento ambientale
dell'area circostante la piattaforma in un raggio di 500 m;
3.3.4 vegetazione, flora, fauna, ecosistemi e
rappresentazione cartografica delle biocenosi bentoniche;
3.3.5 eventuale caratterizzazione paesaggistica
delle aree di costa, nel caso di concessioni interessanti significativamente
aree marine entro tre miglia dalla costa;
3.4 bibliografia di riferimento.
4. Stima qualitativa e quantitativa degli impatti
sulle differenti componenti ambientali:
4.1 rilievi geofisici: si rinvia al punto 4
dell'allegato II/B;
4.2 pozzi in fase di perforazione: si rinvia al
punto 4.2 dell'allegato III/D;
4.3 pozzi in fase di produzione;
4.4 sistema di trasporto;
4.5 centrale gas in terraferma;
4.6 ripristino;
4.7 progetto complessivo;
4.8 alternative di progetto e di ubicazione.
5. Scelta tra possibili alternative.