Decreto del Presidente della Repubblica del 12
aprile 1996
Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione
dall'art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in
materia di valutazione di impatto ambientale.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n.
13;
Visto l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86;
Vista la legge 8 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 22 febbraio 1994 n. 146, ed in
particolare l'art. 40, comma 1, il quale prevede che il Governo, con atto di
indirizzo e coordinamento, definisca le condizioni, i criteri e le norme
tecniche per l'applicazione della procedura d'impatto ambientale ai progetti
inclusi nell'allegato II alla direttiva 85/337/CEE, del Consiglio del 27 giugno
1985, concernente la valutazione d'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati;
Visto l'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n.
349;
Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 agosto 1988, n. 377;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 27 dicembre 1988 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4
del 5 gennaio 1989, recante norme tecniche per la redazione degli studi di
impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui
all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Considerata la necessità di dare urgente e completa
attuazione alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE, anche in considerazione del
parere della Commissione delle Comunità Europee, in data 7 luglio 1993, con il
quale la Repubblica Italiana è stata invitata a prendere le misure necessarie
per la sottoposizione alla procedura di valutazione d'impatto ambientale dei
progetti di cui all'allegato II alla direttiva predetta quando questi abbiano
un impatto ambientale importante;
Sentite le province autonome di Trento e di Bolzano
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta
dell'8 febbraio 1996 e del 14 marzo 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 1° aprile 1996;
Sulla proposta dei Ministri del bilancio e della
programmazione economica, incaricato per il coordinamento delle politiche
dell'Unione europea, e dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i
Ministri del tesoro, degli affari esteri, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, per la funzione pubblica e
gli affari regionali e delle risorse agricole, alimentari e forestali;
DECRETA
_ approvato il seguente atto d'indirizzo e
coordinamento realtivo alle condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione
della procedura d'impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla
direttiva del Consiglio 85/337/CEE, concernente la valutazione d'impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
Art. 1 — Ambito di
applicazione
1. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano assicurano che l'attuazione della procedura di
valutazione di impatto ambientale per i progetti indicati negli allegati A e B
avvenga nel rispetto delle disposizioni della direttiva 85/337/CEE secondo gli
indirizzi contenuti nel presente atto. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione degli
obiettivi del presente atto nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi
statuti e dalle relative norme d'attuazione.
2. Entro nove mesi dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
presente atto di indirizzo e coordinamento, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare i contenuti e le procedure di
valutazione di impatto ambientale, ovvero ad armonizzare le disposizioni
vigenti con quelle contenute nel presente atto.
3. Sono assoggettati alla
procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di cui all'allegato
A.
4. Sono assoggettati alla
procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di cui all'allegato B
che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come
definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
5. Per i progetti di opere o di
impianti ricadenti all'interno di aree protette, le soglie dimensionali sono
ridotte del 50%.
6. Per i progetti elencati
nell'allegato B, che non ricadono in aree naturali protette, l'autorità
competente verifica, secondo le modalità di cui all'articolo 10 e sulla base
degli elementi indicati nell'allegato D, se le caratteristiche del progetto
richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale.
7. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono definire, per determinate tipologie
progettuali e/o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati
nell'allegato D, un incremento o decremento delle soglie di cui all'allegato B
nella misura massima del 30%.
8. Sono esclusi dalla procedura
gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, sia per
salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in
seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ai
sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
9. L'autorità competente cura
la tenuta di un registro nel quale è riportato l'elenco dei progetti per i
quali è stata richiesta la verifica di cui al comma 6.
10. Non sono oggetto della disciplina
di cui al presente atto le opere e/o gli impianti di cui agli allegati A e B
sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale nell'ambito della
competenza del Ministero dell'Ambiente.
11. Non sono oggetto della
disciplina di cui al presente atto le opere e/o gli impianti di cui agli
allegati A e B che costituiscono modifica di progetti già sottoposti a
procedura di valutazione d'impatto ambientale nell'ambito della competenza del
Ministero dell'Ambiente.
1. La procedura di valutazione
di impatto ambientale deve assicurare che:
a) nei
processi di formazione delle decisioni relative alla realizzazione di progetti
individuati negli allegati al presente atto siano considerati gli obiettivi di
proteggere la salute e di migliorare la qualità della vita umana, al fine di
contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al
mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità di
riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita, di garantire
l'uso plurimo delle risorse e lo sviluppo sostenibile;
b) per
ciascun progetto siano valutati gli effetti diretti ed indiretti sull'uomo,
sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee,
sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione tra detti fattori, sui
beni materiali e sul patrimonio culturale ed ambientale;
c) in
ogni fase della procedura siano garantiti lo scambio di informazioni e la
consultazione tra il soggetto e l'autorità competente;
d)
siano garantite l'informazione e la partecipazione dei cittadini al
procedimento;
e)
siano conseguite la semplificazione, la realizzazione ed il coordinamento delle
valutazioni e degli atti autorizzativi in materia ambientale.
Art. 3 — Soggetti del
procedimento
1. Sono denominati committente
e autorità proponente, a seconda della loro natura, rispettivamente privata o
pubblica, i soggetti che predispongono le iniziative da sottoporre alla
procedura di valutazione di impatto ambientale.
2. Per autorità competente si
intende l'amministrazione o l'organo che provvede alla valutazione di impatto
ambientale.
Art. 4 — Compiti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
1. Nel disciplinare i contenuti
e la procedura di valutazione d'impatto ambientale le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano assicurano che siano individuati:
a) l'autorità competente in materia di valutazione di
impatto ambientale;
b) l'organo tecnico competente allo svolgimento
dell'istruttoria;
c) le eventuali deleghe agli enti locali per
particolari tipologie progettuali;
d) le eventuali modalità, ulteriori rispetto a quelle
indicate nel presente atto, per l'informazione e la consultazione del pubblico;
e) le modalità di realizzazione o adeguamento delle
cartografie, degli strumenti informativi territoriali di supporto e di un
archivio degli studi di impatto ambientale consultabile dal pubblico;
f) i criteri con i quali vengono definiti le province
ed i comuni interessati dal progetto.
2. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministro
dell'Ambiente circa i provvedimenti adottati ed i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale in corso e lo stato di definizione delle cartografie e
degli strumenti informativi.
Art. 5 — Procedura di
valutazione di impatto ambientale
1. La domanda contenente il
progetto dell'opera e lo studio di impatto ambientale è trasmessa dal
committente o dall'autorità proponente all'autorità competente.
2. Contestualmente alla
trasmissione di cui al comma 1 il committente o l'autorità proponente trasmette
la domanda completa di copia del progetto e dello studio di impatto ambientale
alla provincia ed ai comuni interessati, e nel caso di aree naturali protette
di cui all'articolo 1, comma 4, anche ai relativi enti di gestione che devono
esprimere il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.
Decorso tale termine l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità
ambientale nei successivi novanta giorni, anche in assenza dei predetti pareri.
In materia di lavori pubblici il giudizio di compatibilità ambientale deve
essere reso nei termini previsti dall'art. 7, comma 5 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, così come modificato dall'art. 1, comma 59, della legge 28
dicembre 1995, n. 549.
3. Eventuali integrazioni allo
studio trasmesso o alla documentazione allegata possono essere richiesti, con
indicazione di un congruo termine per la risposta, ovvero presentati dal
committente o dall'autorità proponente, per una sola volta. L'autorità
competente rende il giudizio di compatibilità ambientale entro novanta giorni
dalla ricezione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il proponente
non ottemperi, non si procede all'ulteriore corso della valutazione. E' facoltà
del committente, o dell'autorità proponente, presentare una nuova domanda.
4. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire, in casi di particolare
rilevanza, la proroga dei termini per la conclusione della procedura, sino ad
un massimo di sessanta giorni.
5. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano definiscono per le materie attinenti alla
valutazione d'impatto ambientale, nonché per gli aspetti urbanistici, le
modalità per l'armonizzazione delle procedure nei casi in cui la realizzazione
del progetto prevede specifici pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi,
comunque denominati, da differenti amministrazioni non statali.
6. L'autorità competente può
indire, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
una o più conferenze di servizi. Alla conferenza partecipano i rappresentanti
legittimati ad esprimere definitivamente la volontà dell'amministrazione di
appartenenza. Le determinazioni concordate nella conferenza dei servizi,
descritte nel verbale conclusivo della conferenza stessa, tengono luogo degli
atti di rispettiva competenza.
7. Nelle materie di loro
competenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
affinché il giudizio di compatibilità ambientale esoneri il committente o
l'autorità proponente da ogni altra autorizzazione preliminare per le materie
stesse connesse alla procedura di valutazione di impatto ambientale.
Art. 6 — Studio di impatto
ambientale
1. Lo studio d'impatto
ambientale è predisposto a cura e spese del committente o dell'autorità
proponente, secondo le indicazioni di cui all'allegato C.
2. Per i progetti che sono
sottoposti a valutazione d'impatto ambientale, è facoltà del committente o
dell'autorità proponente richiedere all'autorità competente l'avvio di una fase
preliminare volta alla definizione delle informazioni, comprese nell'allegato
C, che devono essere fornite. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano individuano tempi e modalità di svolgimento della fase preliminare,
assicurando che avvenga in contraddittorio con il committente o l'autorità
proponente.
3. Le informazioni richieste
devono essere coerenti con il grado di approfondimento progettuale necessario e
strettamente attinenti alle caratteristiche specifiche di un determinato tipo
di progetto e delle componenti dell'ambiente che possono subire un pregiudizio,
anche in relazione alla localizzazione, tenuto conto delle conoscenze e dei
metodi di valutazione disponibili.
4. Lo studio di impatto ambientale
deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) la
descrizione del progetto, con indicazione dei parametri ubicativi, dimensionali
e strutturali, e le finalità dello stesso;
b) la
descrizione dei potenziali effetti sull'ambiente, anche con riferimento a
parametri e standard previsti dalla normativa ambientale, nonché ai piani di
utilizzazione del territorio;
c) la
rassegna delle relazioni esistenti fra l'opera proposta e le norme in materia
ambientale, nonché i piani di utilizzazione del territorio;
d) la
descrizione delle misure previste per eliminare o ridurre gli effetti
sfavorevoli sull'ambiente.
5. Ai fini della
predisposizione dello studio, il soggetto pubblico o privato interessato alla
realizzazione delle opere e/o degli impianti ha diritto di accesso alle
informazioni e ai dati disponibili presso gli uffici delle amministrazioni
pubbliche.
Art. 7 — Giudizio di
compatibilità ambientale
1. La procedura di valutazione
di impatto ambientale deve concludersi con un giudizio motivato prima dell'eventuale
rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la
realizzazione del progetto e comunque prima dell'inizio dei lavori.
2. L'amministrazione competente
all'autorizzazione definitiva dell'opera, o che provvede alla sua realizzazione,
acquisisce il giudizio di compatibilità ambientale comprendente le eventuali
prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio delle opere
e/o degli impianti. Nel caso di iniziative promosse da autorità pubbliche il
provvedimento definitivo che ne autorizza la realizzazione deve adeguatamente
evidenziare la conformità delle scelte effettuate agli esiti della procedura di
valutazione d'impatto ambientale. Negli altri casi i progetti devono essere
adeguati agli esiti di giudizio di compatibilità ambientale prima del rilascio
dell'autorizzazione alla realizzazione.
3. Gli esiti della procedura di
valutazione di impatto ambientale devono essere comunicati ai soggetti del
procedimento, a tutte le altre amministrazioni pubbliche competenti, anche in
materia di controlli ambientali, e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
1. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'individuazione degli uffici presso
i quali in via permanente o per casi specifici sono depositati i documenti e
tutti gli atti inerenti i procedimenti conclusi ai fini della consultazione del
pubblico.
2. Contestualmente alla
presentazione della domanda di cui all'articolo 5, il committente o l'autorità
proponente provvede a proprio carico alle misure di pubblicità minime che
dovranno essere definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano nel rispetto delle seguenti indicazioni:
a)
deposito presso gli uffici, individuati ai sensi del comma 1, del progetto
dell'opera, dello studio d'impatto ambientale e della sintesi non tecnica e,
nel caso della richiesta di verifica di cui all'articolo 10, di copia di quanto
comunicato all'autorità competente;
b)
diffusione di un annuncio su un quotidiano provinciale o regionale secondo
quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Ambiente 11 agosto 1989,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28
agosto 1987, n. 201, e successive integrazioni.
3. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano possono individuare ulteriori appropriate forme di
pubblicità.
4. Per i progetti di dimensioni
ridotte o di durata limitata realizzati da artigiani o da piccole imprese,
nonché per le richieste di verifica di cui all'articolo 10, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano promuovono modalità semplificate.
Art. 9 — Partecipazione al
procedimento
1. Chiunque, tenuto conto delle
caratteristiche del progetto e della sua localizzazione, intende fornire
elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti
dell'intervento medesimo può presentare, in forma scritta, all'autorità
competente osservazioni sull'opera soggetta alla procedura di valutazione
d'impatto ambientale nel termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione
di cui all'articolo 8, comma 2. Il giudizio di compatibilità ambientale
considera contestualmente, singolarmente o per gruppi, i pareri forniti dalle
pubbliche amministrazioni e le osservazioni del pubblico.
2. L'autorità competente alla valutazione
dell'impatto ambientale può disporre lo svolgimento di un'inchiesta pubblica
per l'esame dello studio presentato dal committente o dall'autorità proponente,
dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei
cittadini.
3. L'inchiesta di cui al comma
2 si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati
emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del giudizio di cui all'articolo
7.
4. Il commmittente, o
l'autorità proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta di cui al comma 2,
può, anche su propria richiesta, essere chiamato, prima della conclusione della
procedura, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato
pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai
fini del giudizio di cui all'articolo 7.
5. Quando il committente o
l'autorità proponente intende uniformare, in tutto o in parte, il progetto ai
pareri o osservazioni, ovvero ai rilievi emersi nel corso dell'inchiesta
pubblica o del contraddittorio, ne fa richiesta alla autorità competente,
indicando il tempo necessario. La richiesta interrompe il termine della
procedura che riprende il suo corso con il deposito del progetto così
modificato.
Art. 10 — Procedura di
verifica
1. Per i progetti di cui
all'articolo 1, comma 6, il committente o l'autorità proponente, richiede la
verifica di cui al medesimo comma. Le informazioni che il committente o
l'autorità proponente deve fornire per la predetta verifica riguardano una
descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i
principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente.
2. L'autorità competente si
pronuncia entro i successivi sessanta giorni sulla base degli elementi di cui all'allegato
D, individuando eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti e
monitoraggio delle opere e/o degli impianti. Trascorso il termine suddetto, in
caso di silenzio dell'autorità competente, il progetto si intende escluso dalla
procedura.
3. Per i progetti di cui al
comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
determinare, per specifiche categorie progettuali e/o in particolari situazioni
ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato D,
criteri e/o condizioni di esclusione dalla procedura. Le regioni e le provincie
autonome di Trento e Bolzano, provvedono affinché l'elenco per i quali sia
stata chiesta la verifica ed i relativi esiti siano resi pubblici.
4. Nel caso in cui l'autorità competente
ritiene che il progetto deve essere sottoposto a valutazione d'impatto
ambientale si applicano gli articoli 5 e seguenti del presente atto.
Art. 11 — Procedure per i
progetti con impatto ambientale interregionale
1. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano assicurano la definizione delle modalità di
partecipazione alla procedura di valutazione d'impatto ambientale delle regioni
confinanti nel caso di progetti che possono avere impatti rilevanti anche sul
loro territorio ovvero di progetti localizzati sul territorio di più regioni.
Art. 12 — Procedure per i
progetti con impatti ambientali transfrontalieri
1. Nel caso di progetti che
possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano informano il Ministro dell'ambiente
per l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione sulla valutazione
dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, stipulata a Espoo il
25 febbraio 1991, ratificata con la legge 3 novembre 1994, n. 640.
ELENCO
DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 3
(così
come modificate ed integrate dal D.P.C.M. 3 settembre 1999)
a) Recupero di suoli dal mare
per una superficie che superi i 200 ha.
b) Utilizzo non energetico di
acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al
minuto secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque menerali e termali,
nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo.
c) Fabbricazione di pasta di
carta a partire dal legno o da altre materie fibrose con una capacità di
produzione superiore a 100 tonnellate al giorno.
d) Trattamento di prodotti
intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle
35.000 t/anno di materie prime lavorate.
e) Produzione di pesticidi,
prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi per
insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie
prime lavorate.
f) Stoccaggio di
petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi
della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità
complessiva superiore a 40.000 m3.
g) Impianti per la
concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di
prodotto finito al giorno.
h) Porti turistici e da
diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne
interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500
metri.
i) Impianti di
smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui
all’allegato B ed all’allegato C, lettere da R1 a R9 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle
procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto
legislativo n. 22/1997;
l) Impianti di di
smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiori a 100
t/giorno, mediante operazioni di incremento o di trattamento di cui
all’allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed all’allegato C, lettere da R1 a
R9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli
impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli
articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997;
m) impianti di
smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o,
ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a
200 t/giorno (operazioni di cui all’allegato B del decreto legislativo 5
febbraio 1997 n. 22, punti D13, D14);
n) discariche di rifiuti
urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3
(operazioni di cui all’allegato B, lettere D1 e D5 del decreto legislativo n.
22/1997); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui
all’allegato B, lettere D1 e D5 del decreto legislativo n. 22/1997), ad
esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000
m3;
o) impianti di
smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito
preliminare con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità
superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all’allegato B, lettera D15 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22);
p) Impianti di depurazione
delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.
q) Cave e torbiere con più di
500.000 m3/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha.
r) Dighe ed altri impianti
destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai
fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a
100.000 m3.
s) Attività di
coltivazione di minerali solidi;
t) Attività di
coltivazione degli idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma;
u) Elettrodotti aerei esterni
per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 KV
con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km.;
v) Impianti di
smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità,
lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell’ambiente idrico, compreso il
seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui
all’allegato B lettere D3, D4, D6, D7 e D12 del decreto legislativo 22/1997);
z) Stoccaggio di gas
combustibili in serbatoi sotterranei con capacità complessiva superiore a
80.000 mc.
ELENCO
DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 4
(così
come modificate ed integrate dal D.P.C.M. 3 settembre 1999 e dal D.P.C.M. 1
settembre 2000)
a) cambiamento di uso di aree
non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria
intensiva con una superficie superiore a 10 ha;
b) iniziale forestazione con
una superficie superiore a 20 ha, deforestazione allo scopo di conversione di
altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha;
c) impianti per l'allevamento
intensivo di pollame o di suini con più di: -40.000 posti pollame, 2.000 posti
suini da produzione (di oltre 30 Kg) -750 posti scrofe;
d) progetti di irrigazione per
una superficie superiore ai 300 ha;
e) piscicoltura per superficie
complessiva oltre 5 ha;
f) progetti di ricomposizione
fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ha.
2. Industria energetica ed
estrattiva
a) impianti termici per la
produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a
50 MW;
b) attività di ricerca
di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attività
minerarie;
c) impianti industriali
non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda;
d) impianti industriali
per il trasporto del gas, vapore e dell’acqua calda che alimentano condotte con
lunghezza complessiva superiore a 20 Km.;
e) impianti industriali
per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento;
f) istallazione di oleodotti
e gasdotti con lunghezza complessiva superiore a 20 Km.;
g) attività di ricerca
di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma;
a) impianti di arrostimento o sinterizzazione
di minerali metalliferi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000
m3 di volume;
b) impianti di produzione di
ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata
continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora;
c) impianti destinati alla
trasformazione di metalli ferrosi mediante:
- laminazione a caldo con capacità superiore a 20
tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
- forgiatura con magli la cui energia di impatto
supera 50 KJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW;
- applicazione di strati protettivi di metallo fuso
con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo
all'ora;
d) fonderie di metalli ferrosi
con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;
e) impianti destinati a
ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie
prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrici;
f) impianti di fusione e lega
di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura
in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il
piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;
g) impianti per il trattamento
di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o
chimici qualora la vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore
a 30 m3;
h) impianti di costruzione e
montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per
la costruzione e ripartizione di aeromobili; costruzione di materiale
ferroviario e rotabile che superino 10.000 m2 di superficie impegnata o 50.000
m3 di volume;
i) cantieri navali di
superficie complessiva superiore a 2 ha;
l) imbutitura di fondo con esplosivi
che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume.
4. Industria dei prodotti
alimentari
a) impianti per il trattamento
e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una
capacità di produzione di prodotti di oltre 75 tonnellate al giorno;
b) impianti per il trattamento
e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti
finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;
c) impianti per la
fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione
superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua;
d) impianti per la produzione
di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;
e) impianti per la produzione
di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m3 di volume;
f) macelli aventi una capacità
di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per
l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una
capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;
g) impianti per la produzione
di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a
50.000 q/anno di prodotto lavorato;
h) molitura dei cereali,
industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per
zootecnia che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3di volume;
i) zuccherifici, impianti per
la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a
10.000 t/g di barbabietole;
5. Industria dei tessili, del
cuoio, del legno della carta
a) impianti di fabbricazione di
pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore
alle 50.000 t/anno di materie lavorate;
b) impianti per la produzione e
la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità
superiore a 50 tonnellate al giorno;
c) impianti per il
pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la
mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di
trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;
d) impianti per la concia del
cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 5 tonnellate di prodotto
finito al giorno.
6. Industria della gomma e
delle materie plastiche
a) fabbricazione e trattamento di
prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie
prime lavorate.
a) progetti di sviluppo
di zone industriali o produttive con una superficie superiore ai 40 ha;
b) progetti di sviluppo di aree
urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha;
progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che
interessano superfici superiori ai 10 ha;
c) impianti meccanici di
risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi
lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima
superiore a 1.800 persone;
d) derivazione di acque
superficiali ed opere connesse che
prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque
sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto secondo;
f) porti lacuali e fluviali,
vie navigabili;
g) strade extraurbane
secondarie;
h) costruzione di strade di
scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie
con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.500 metri;
i) linee ferroviarie a
carattere regionale o locale;
l) sistemi di trasporto a guida
vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo
particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di
passeggeri;
m) acquedotti con una lunghezza
superiore ai 20 Km;
n) opere costiere destinate a
combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante
la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare;
o) opere di regolazione del
corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed
altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di
estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;
q) porti turistici e da diporto
con parametri inferiori a quelli indicati nella lettera h) dell’allegato A),
nonché progetti d'intervento su porti già esistenti;
r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi
mediante operazioni di incenerimento o di trattamento con capacità complessiva
superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all’allegato B lettere D2, D8, D9,
D10 e D11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), impianti di
smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o
di ricondizionamento preliminari con capacità massima complessiva superiore a
20 t/giorno (operazioni di cui all’allegato B, lettere D13 e D14 del citato
decreto n. 22/1997;
s) impianti di
smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva
superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento
(operazioni di cui all’allegato B lettere D2 e da D8 a D11 del decreto
legislativo n.22/1997;
t) impianti di smaltimento
di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare
con capacità massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacità
superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all’allegato B, lettera D15 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22);
u) discariche di rifiuti
urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m3
(operazioni di cui all’ allegato B, lettere D1 e D5 del decreto n. 22/1997, n.
22)";
v) impianti di depurazione delle acque con
potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;
z) elettrodotti arei esterni per il trasporto di
energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 KV e con tracciato di
lughezza superiore a 3 Km.
a) campeggi e villaggi turistici
di superficie superiore a 5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi
alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m3,
o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti
all'interno dei centri abitati;
b) piste permanenti per corse e
prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;
c) centri di raccolta,
stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con
superficie superiore a 1 ha;
d) banchi di prova per motori,
turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m2;
e) fabbricazione di fibre
minerali artificiali che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3
di volume;
f) fabbricazione, condizionamento,
carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di
materie prime lavorate;
g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi,
petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n.256
e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m3;
h) recupero di suoli dal mare
per una superficie che superi i 10 ha.;
i) impianti destinati alla
produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione
supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui
capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni
aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno;
m) impianti per la produzione
di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con
capacità di fusione di oltre 10.000 tonnellate all'anno;
n) trattamento di prodotti
intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle
10.000 t/anno di materie prime lavorate;
o) produzione di pesticidi,
prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per
insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie
prime lavorate;
p) progetti di cui
all’allegato A che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed
il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzzati per di più di due
anni.
INFORMAZIONI
DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 2
1. Descrizione del progetto
comprese in particolare:
— una descrizione delle caratteristiche fisiche
dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante
le fasi di costruzione e di funzionamento;
— una descrizione delle principali caratteristiche
dei processi produttivi, con l'indicazione della natura e delle quantità dei
materiali impiegati;
— la descrizione della tecnica prescelta, con
riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle
altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre
l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le
migliori tecniche disponibili;
— una valutazione del tipo e della quantità dei
residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del
suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, ecc.) risultanti
dall'attività del progetto preposto;
— le relazioni tra il progetto e gli strumenti di
programmazione e di pianificazione vigenti.
2. Illustrazione delle
principali soluzioni alternative possibili, con indicazione dei motivi
principali della scelta compiuta dal committente tenendo conto dell'impatto
sull'ambiente.
3. Analisi della qualità
ambientale con riferimento alle componenti dell'ambiente potenzialmente
soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare
riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua,
all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio
architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi fattori.
4. Descrizione dei probabili
effetti rilevanti, positivi e negativi, del progetto proposto sull'ambiente:
— dovuti all'esistenza del progetto;
— dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;
— dovuti all'emissione di inquinanti, alla
creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; e la menzione da
parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli
effetti sull'ambiente.
5. Una descrizione delle misure
previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti
negativi del progetto sull'ambiente.
6. Un riassunto non tecnico
delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.
7. Un sommario delle eventuali
difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal
committente nella raccolta dei dati richiesti.
ALLEGATO
D
ELEMENTI
DI VERIFICA DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 6 E 7
Le caratteristiche del progetto devono essere prese
in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi:
— dimensioni del progetto (superfici, volumi,
potenzialità) (1);
— utilizzazione delle risorse naturali;
— produzione di rifiuti;
— inquinamento e disturbi ambientali;
— rischio di incidenti;
— impatto sul patrimonio naturale e storico, tenuto
conto della destinazione delle zone che possono essere danneggiate (in
particolare zone turistiche, urbane o agricole).
La sensibilità ambientale delle zone geografiche
che possono essere danneggiate dal progetto deve essere presa in
considerazione, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:
— la qualità e la capacità di rigenerazione delle
risorse naturali della zona;
— la capacità di carico dell'ambiente naturale, con
particolare attenzione alle seguenti zone:
a) zone
costiere;
b) zone
montuose e forestali;
c) zone
nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria
sono già superati;
d) zone
a forte densità demografica;
e)
paesaggi importanti dal punto di vista storico, culturale e archeologico;
f) aree
demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;
g)
effetti dell'opera sulle limitrofe aree naturali protette.
(1) Tali elementi sono
considerati in particolare in rapporto alla durata del progetto ed alla
dimensione spaziale e temporale degli impatti.