Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
1998
Disposizioni integrative al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, in materia di disciplina delle
pronunce di compatibilità ambientale, di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349 art.
6.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
vista la direttiva n. 85/377/CEE del consiglio del
27 giugno 1985 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati;
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 10 agosto 1988, n. 377, e successive modifiche ed
integrazioni;
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
4 del 5 gennaio 1989;
visto l’art. 1 comma 1, lettera jj), della legge 12
gennaio 1991, n. 13;
visto il comma 1 dell’art. 40 della legge 22
febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee che prevede che
il Governo definisca le condizioni, i criteri e le norme tecniche per
l’applicazione della procedura di valutazione dell’impatto ambientale ai progetti
inclusi nell’allegato II alla direttiva n. 85/337/CEE, concernente la
valutazione d’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
considerata la necessità di dare urgente e completa
attuazione alla direttiva n. 85/337/CEE, anche in considerazione del parere
motivato del 7 luglio 1993, con il quale la Commissione delle Comunità europee
ha invitato la Repubblica italiana a prendere le misure necessarie per la
sottoposizione alla valutazione dell’impatto ambientale dei progetti di cui
all’allegato II alla citata direttiva quando questi abbiano un’impatto
ambientale importante;
considerato che taluni progetti indicati
nell’allegato II alla direttiva n. 85/337/CEE riguardanti in particolare il
settore energetico, minerario ed i materiali radioattivi hanno rilevanza
nazionale e che pertanto la valutazione dell’impatto ambientale degli stessi
deve essere disciplinata secondo quanto previsto dall’art. 6 della legge 8
luglio 1986, n,. 349, e successivi decreti attuativi;
considerato che appare opportuno modificare le
soglie relativamente al settore delle dighe e degli aeroporti, in modo che solo
i progetti a rilevanza nazionale siano disciplinati secondo quanto previsto
dall’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successivi decreti attuativi;
considerato che il provvedimento in esame assume
carattere provvisorio ed urgente, in vista della successiva ridefinizione delle
competenze in materia tra Stato e regioni, ai sensi della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
sentita la conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano;
udito il parere del Consiglio di Stato, reso
dall’adunanza generale del 17 aprile 1997;
vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;
sulla proposta del Ministro dell’Ambiente;
DECRETA
Art. 1
1. Nell’art. 1, comma 1,
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n.
377, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 22 agosto 1992,
sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"n) oleodotti e gasdotti
di lunghezza superiore a 40 Km e diametro superiore o uguale a 800 mm, esclusi
quelli disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 526;
o) stoccaggio di prodotti chimici, petrolchimici
con capacità complessiva superiore a 80.000 m3; stoccaggio superficiale di gas naturali con una
capacità complessiva superiore a 80.000 m3; stoccaggio di prodotti di gas di petrolio
liquefatto con capacità complessiva superiore a 40.000 m3; stoccaggio di prodotti
petroliferi liquidi di capacità complessiva superiore a 80.00 m3;
p) impianti termoelettrici con potenza elettrica
complessiva superiore a 50 MW con esclusione di quelli con potenza termica fino
a 300 MW di cui agli accordi di programma previsti dall’art. 22, comma 11, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
q) impianti per la produzione dell’energia
idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe ed
invasi direttamente asserviti;
r) stoccaggio di prodotti combustibili solidi con
capacità complessiva superiore a 150.000 t;
s) impianti di gassificazione e liquefazione;
t) impianti destinati: al ritrattamento di
combustibili nucleari irradiati; alla produzione o all’arricchimento di
combustibili nucleari; al trattamento di combustibile nucleare irradiato o
residui altamente radioattivi; esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più
di dieci anni) di combustibile nucleare irradiato o residui radioattivi in un
sito diverso da quello di produzione o l’arricchimento di combustibili nucleari
irradiati, per la raccolta e il trattamento di residui radioattivi;
u) attività minerarie per la
ricerca, la coltivazione ed il trattamento minerallurgico delle sostanze
minerali di miniera ai sensi dell’art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio
1927, n. 1443 e, successive modifiche, ivi comprese le pertinenziali discariche
di residui derivanti dalle medesime attività ed alle relative lavorazioni, i
cui lavori interessino direttamente aree di superficie complessiva superiore a
20 ettari.".
2. Nell’art. 1, comma 1, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377,
così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1992, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
·
"f) impianti chimici,
ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di
trasformazione chimica di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità
produttive funzionalmente connesse tra di loro: per la fabbricazione di
prodotti chimici organici di base; per la fabbricazione di prodotti chimici
inorganici di base; per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo,
azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti); per la fabbricazione di
prodotti di base fitosanitari e di biocidi; per la fabbricazione di prodotti
farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico; per la
fabbricazione i esplosivi;".
3. L’art. 8, comma 1, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988 è
soppresso.
4. L’art. 1, comma 1, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377,
così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1992, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
·
"g) tronchi ferroviari per
il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di atterraggio
superiori a 1.500 m di lunghezza; autostrade e strade riservate alla
circolazione automobilistica o tratti di esse, accessibili solo attraverso
svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietati tra l’altro
l’arresto e la sosta di autoveicoli; strade extraurbane, o tratti di esse, a
quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a
due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie;".
5. Nell’art. 1, comma 1, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377,
così come modificato dal decreto del Presidente della repubblica 27 aprile
1992, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
·
"l) impianti destinati a
trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza
superiore a 15 m o che determinano un volume d’invaso superiore ad 1.000.000 m3.".
6. All’art. 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377, è aggiunto,
al fine, il seguente comma:
·
"5-bis. Con successivo
provvedimento sono individuate le caratteristiche tecniche delle opere e degli
impianti di cui al comma 1, cui non si applica la procedura prevista dall’art.
6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in quanto hanno esclusivamente o
essenzialmente lo scopo di sviluppare e provare nuovi metodi o prodotti, salvo
che se ne preveda l’utilizzazione per più di un anno.".
7. Le norme tecniche
concernenti gli studi di impatto ambientale per le categorie di opere di cui al
comma 1 e la definizione delle modifiche progettuali da sottoporre a
valutazione di impatto ambientale sono emanate entro novanta giorni dalla data
in entrata in vigore del presente decreto.
1. La disciplina di cui al
presente decreto non si applica ai progetti che alla data di entrata in vigore
del provvedimento di cui all’art. 1, comma 7, abbiano ottenuto la concessione o
autorizzazione da parte dell’autorità competente, ovvero ai progetti già
disciplinati con legge regionale in materia di valutazione di impatto
ambientale o rientranti nelle competenze primarie previste dagli statuti
speciali die soggetti istituzionali.
1. Il presente decreto cessa di
avere efficacia all’attuazione dei decreti legislativi previsti dalla legge 15
marzo 1997, n. 59.
Il presente decreto, previa registrazione da parte
della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
repubblica italiana.
Roma, 11 febbraio 1998