G.U. Supplemento ordinario n. 158, 3 agosto 2002 n.
181
Legge
1 agosto 2002, n. 166
Disposizioni
in materia di infrastrutture e trasporti
……..(Omissis)…….
Art. 13 - Attivazione degli interventi previsti nel
programma di infrastrutture
1. Per la progettazione e realizzazione delle opere
strategiche di preminente interesse nazionale, individuate in apposito
programma approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), e per le attività di istruttoria e monitoraggio sulle stesse,
nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a
garantire continuità dell’approvvigionamento idrico per quanto di competenza
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono autorizzati limiti di
impegno quindicennali di 193.900.000 euro per l’anno 2002, di 160.400.000 euro
per l’anno 2003 e di 109.400.000 euro per l’anno 2004. Le predette risorse,
che, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalità, devono essere
destinate, per almeno il 30 per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle
provenienti da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici,
comunitari e privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad
effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono
stabilite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti
finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attività di
progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai soggetti
attuatori al termine della realizzazione delle opere sono versate all’entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli
interventi di cui al presente articolo.
2. Al fine di permettere la prosecuzione degli
investimenti nel settore dei trasporti di cui all’articolo 2, comma 5, della
legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti
derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico
locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 30 milioni di
euro per l’anno 2003 e a ulteriori 40 milioni di euro per l’anno 2004. Una
quota non inferiore al 10 per cento delle risorse attivabili con gli
stanziamenti di cui al presente comma dovrà essere destinata dalle regioni
all’esecuzione di interventi che prevedano lo sviluppo di tecnologie di
trasporto ad elevata efficienza ambientale e l’acquisto di autobus ad
alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale.
3. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge 21
dicembre 2001, n. 443, è sostituito dal seguente:
"1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali
delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli
insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L’individuazione è
operata, a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, d’intesa con i Ministri competenti e le regioni o province
autonome interessate e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con
l’indicazione dei relativi stanziamenti. Nell’individuare le infrastrutture e
gli insediamenti strategici di cui al presente comma, il Governo procede
secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio
nazionale, nonché a fini di garanzia della sicurezza strategica e di
contenimento dei costi dell’approvvigionamento energetico del Paese e per
l’adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria delle
infrastrutture e della gestione dei servizi pubblici locali di difesa
dell’ambiente. Al fine di sviluppare la portualità turistica, il Governo,
nell’individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici, tiene conto
anche delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma tiene conto
del Piano generale dei trasporti. L’inserimento nel programma di infrastrutture
strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce
automatica integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di legge
finanziaria ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie,
che si aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo
disponibili, senza diminuzione delle risorse già destinate ad opere concordate
con le regioni e le province autonome e non ricomprese nel programma. In sede
di prima applicazione della presente legge il programma è approvato dal CIPE
entro il 31 dicembre 2001. Gli interventi previsti dal programma sono
automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli
accordi di programma quadro nei comparti idrici ed ambientali, ai fini della
individuazione delle priorità e ai fini dell’armonizzazione con le iniziative
già incluse nelle intese e negli accordi stessi, con le indicazioni delle
risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in una intesa generale
quadro avente validità pluriennale tra il Governo e ogni singola regione o
provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle
opere".
4. All’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n.
443, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Il programma da inserire nel Documento di programmazione
economico-finanziaria deve contenere le seguenti indicazioni:
a) elenco delle infrastrutture e degli insediamenti strategici da
realizzare;
b) costi stimati per ciascuno degli interventi;
c) risorse disponibili e relative fonti di finanziamento;
d) stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi
precedentemente approvati;
e) quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori
finanziamenti necessari per il completamento degli interventi".
5. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge 21
dicembre 2001, n. 443, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni e
delle province autonome interessate, del compito di valutare le proposte dei
promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla
esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed
autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell’opera e, ove
prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti cura le istruttorie, formula le proposte ed
assicura il supporto necessario per l’attività del CIPE, avvalendosi,
eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di advisor e di
commissari straordinari, che agiscono con i poteri di cui all’articolo 13 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135, nonché della eventuale ulteriore collaborazione
richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze nel settore della finanza
di progetto, ovvero offerta dalle regioni o province autonome interessate, con
oneri a proprio carico".
6. All’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n.
443, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. In alternativa alle procedure di approvazione dei progetti
preliminari e definitivi, di cui al comma 2, l’approvazione dei progetti
definitivi degli interventi individuati nel comma 1 può essere disposta con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
CIPE integrato dai presidenti delle regioni o delle province autonome
interessate, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari. Con il predetto decreto sono dichiarate la
compatibilità ambientale e la localizzazione urbanistica dell’intervento nonché
la pubblica utilità dell’opera; lo stesso decreto sostituisce ogni altro
permesso, autorizzazione o approvazione comunque denominati, e consente la
realizzazione di tutte le opere ed attività previste nel progetto
approvato".
7. Al comma 12 dell’articolo 1 della legge 21
dicembre 2001, n. 443, dopo le parole: "della presente legge" sono
inserite le seguenti: ", salvo che le leggi regionali emanate prima della
data di entrata in vigore della presente legge siano già conformi a quanto
previsto dalle lettere a), b), c) e d) del medesimo
comma 6, anche disponendo eventuali categorie aggiuntive e differenti
presupposti urbanistici".
8. Al comma 12 dell’articolo 1 della legge 21
dicembre 2001, n. 443, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le
regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l’ambito applicativo
delle disposizioni di cui al periodo precedente".
9. Per avviare la realizzazione degli interventi
necessari per il completamento delle strutture logistiche dell’Istituto
universitario europeo di Firenze, è autorizzata, a favore del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, la spesa di 2.000.000 di euro per l’anno 2002,
4.500.000 euro per l’anno 2003 e 5.000.000 di euro per l’anno 2004.
10. All’onere derivante dall’attuazione del comma
9, pari a 2.000.000 di euro per l’anno 2002, 4.500.000 euro per l’anno 2003 e
5.000.000 di euro per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
11. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1
e 2, pari a 193.900.000 euro per l’anno 2002, 384.300.000 euro per l’anno 2003
e 533.700.000 euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede, per gli anni 2002,
2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
……..(Omissis)…….
Art. 19 - Realizzazione di opere di interesse
locale
1. Al fine di garantire il miglioramento della
viabilità di particolari realtà territoriali, sono attribuiti agli enti
rispettivamente interessati stanziamenti destinati alle seguenti iniziative nei
limiti finanziari indicati:
(omissis)
b) per
la progettazione e realizzazione di opere per la messa in sicurezza della ex
strada statale n. 668, tratto Lonato-Orzinuovi, secondo le priorità individuate
dalla provincia di Brescia, è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per
l’anno 2002, da assegnare alla provincia di Brescia;
c) per la progettazione e realizzazione di opere di messa in sicurezza e
miglioramento della viabilità delle strade statali n. 36 e n. 38, nel tratto
Lecco-Sondrio, è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l’anno 2002, da assegnare
alla provincia di Lecco e alla provincia di Sondrio, per essere utilizzati,
previa convenzione con l’ANAS e la regione Lombardia, secondo i limiti e le
finalità di seguito elencati:
1) provincia di Lecco: 1.180.000 euro per il collegamento dello svincolo di
Dervio sulla strada statale n. 36 con la strada provinciale n. 72;
2) provincia di Sondrio: 1.820.000 euro per la messa in sicurezza della strada
statale n. 38 nei comuni di Piantedo, Delebio, Andalo Valtellino e Rogolo;
d) per la progettazione delle varianti sulle ex strade statali n. 639 e
n. 342, tratto Bergamo-Lecco, secondo le priorità concordate tra le province di
Bergamo e di Lecco, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l’anno
2002, da assegnare alle medesime province di Bergamo e di Lecco;
(omissis)
cc) per
la progettazione di un collegamento viario diretto Como-Varese, è autorizzata
la spesa di 1.000.000 di euro per l’anno 2002, da assegnare alla provincia di
Como;
2. Gli enti assegnatari dei finanziamenti,
competenti alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono
autorizzati a procedere alla progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base
della normativa vigente in materia di lavori pubblici, anche in difformità alla
programmazione triennale di cui all’articolo 14 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, ovvero agli strumenti di programmazione
formalmente approvati.
……..(Omissis)…….
4. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1,
dalla lettera a) alla lettera m), e 3, pari a 26.000.000 di euro
per l’anno 2002, 9.000.000 di euro per l’anno 2003 e 10.000.000 di euro per
l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
5. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1,
dalla lettera n) alla lettera gg), determinato in 22.325.000 euro
per l’anno 2002, si provvede mediante riduzione di pari importo
dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 6 dell’articolo 54 della legge 28
dicembre 2001, n. 448.
……..(Omissis)…….
Art. 32 - Disposizioni in materia di trasporto
rapido di massa
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 3
della legge 26 febbraio 1992, n. 211, come modificata dall’articolo 13, comma
8, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, è sostituita dalla seguente:
"a) essere corredati dalla progettazione preliminare, dallo studio
di valutazione di impatto ambientale, dal piano economico-finanziario volto ad
assicurare l’equilibrio finanziario, che deve, tra l’altro, indicare
l’investimento complessivo, ivi compresi gli oneri finanziari, i costi di
manutenzione delle infrastrutture e degli impianti, i costi di gestione, i
proventi vari e di esercizio, calcolati sulla base delle tariffe definite per
conseguire l’equilibrio del piano economico-finanziario medesimo, nonché gli
investimenti privati e pubblici derivanti da leggi statali e regionali e da
impegni di bilancio comunale;".
2. All’articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio
1992, n. 211, e successive modificazioni, le parole da: "Entro 240
giorni" fino a: "distinta per lotti funzionali," sono sostituite
dalle seguenti: "Entro 270 giorni dalla data di approvazione dei programmi
di interventi, i soggetti interessati trasmettono al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti la progettazione definitiva, indicando
contestualmente se intendono procedere secondo quanto previsto dai commi 3 e 4
dell’articolo 13 della legge 7 dicembre 1999, n. 472,".
3. All’articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n.
211, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Contestualmente alla trasmissione della progettazione
definitiva dovrà essere presentato un programma temporale delle scadenze
relative agli adempimenti successivi del soggetto beneficiario, fino alla
consegna dei lavori, per consentire il monitoraggio da parte del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sull’esito degli investimenti finanziati.
Il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente e a documentare
le cause di scostamento rispetto al programma; il conseguimento degli obiettivi
di programma costituirà elemento di valutazione nella destinazione di ulteriori
contributi per nuovi progetti".
4. All’articolo 13 della legge 7 dicembre 1999, n.
472, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Ad avvenuta approvazione dei progetti definitivi, verificato il
possesso di tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni necessari per la
realizzazione delle opere, sono trasferiti agli enti beneficiari, in relazione
all’avanzamento dei lavori, i contributi necessari alla realizzazione delle
opere".
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano agli interventi finanziati con delibere del CIPE successive alla data
di entrata in vigore della presente legge; per gli interventi finanziati con
delibere del CIPE antecedenti, il soggetto beneficiario può avvalersi delle
procedure introdotte dal presente articolo.
……..(Omissis)…….