G.U. 1°
luglio 1997, n. 151
Legge 1 luglio 1997, n. 189
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il
recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali
……..(Omissis)……..
Articolo 1
1. Il decreto-legge 1°
maggio 1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della
direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali, è convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
Allegato unico -
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° MAGGIO 1997,
N. 115
All'art.
1:
al comma 1, primo
periodo, dopo le parole: "comunicazioni mobili e personali,
prevedendo" sono inserite le seguenti: "tra gli altri disposizioni ed
indirizzi atti a garantire l'accesso al mercato secondo criteri di obiettività,
trasparenza, non discriminazione e proporzionalità e l'uso di apparecchiature
multistandard ,"; e dopo le parole: "ad impiegare infrastrutture
fornite da terzi" sono inserite le seguenti: "e ad utilizzare in
comune le infrastrutture, gli impianti ed i siti";
al comma 3, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui ai commi 1 e 2".
All'art. 2:
al comma 1, la lettera a) è sostituita
dalla seguente:
" a ) riallocare, coerentemente con gli indirizzi comunitari e nel
rispetto del principio di non discriminazione tra gli operatori delle
comunicazioni mobili e personali, le frequenze che si renderanno ulteriormente
disponibili in banda 900 MHz per i servizi radiomobili, tenendo presenti le
esigenze degli utenti e degli operatori";
al comma 1, alla lettera b), le parole da: "fin dal 1° gennaio 1998"
fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "a partire
dalla conclusione formale della gara, che dovrà comunque avvenire entro il 1°
gennaio 1998, garantendo ai soggetti interessati l'accesso, nel rispetto delle
condizioni di servizio che saranno determinate dal Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni anche sulla base di quanto disposto dal comma 2, lettera a ),
a tutte le sperimentazioni necessarie per facilitare l'effettivo ingresso sul
mercato nei tempi più brevi";
al comma 2, lettera a) è sostituita dalla seguente:
" a ) prevedere misure tali da garantire condizioni di effettiva
concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali, da parte di
tutti gli operatori, in tempi coerenti con la realizzazione di tali
condizioni";
al comma 3, primo periodo, le parole: "gli oneri derivanti al Ministero
della difesa a seguito delle modifiche" sono sostituite dalle seguenti:
"dei costi direttamente collegati, per il Ministero della difesa, con le
modifiche".
Dopo l'art. 2, è inserito il seguente:
Art. 2- bis Norme per l'installazione e
l'uso di infrastrutture
1 . Nell'installazione e
nell'uso delle infrastrutture le imprese devono garantire la compatibilità
delle infrastrutture stesse con le norme vigenti relative ai rischi sanitari
per la popolazione, in particolare in merito ai campi elettromagnetici da esse
generati.
2 . La installazione di infrastrutture dovrà essere sottoposta ad opportune
procedure di valutazione di impatto ambientale".