G.U.
Supplemento ordinario n. 173, 15 novembre 2003 n. 266
Legge 31 ottobre 2003, n. 306
Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
comunitaria 2003
………(Omissis)……..
Art. 15 - Recepimento
dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE concernente la
valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
1. In caso di calamita' per le quali sia stato
dichiarato lo stato di emergenza, e solo in specifici casi in cui la situazione
d'emergenza sia particolarmente urgente al punto da non consentire
l'adempimento della normativa vigente in materia d'impatto ambientale per
garantire la messa in sicurezza di immobili e persone da situazioni di pericolo
immediato non altrimenti eliminabile, sono esclusi dalla procedura di
valutazione di impatto ambientale singoli interventi disposti in via d'urgenza,
ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. Nei casi previsti dal comma 1, i soggetti
competenti al rilascio dell'autorizzazione devono comunque assicurare i
seguenti adempimenti:
a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di
valutazione e se si debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni
raccolte;
b) mettono a disposizione del pubblico interessato
le informazioni relative a tale esenzione e le ragioni per cui e' stata
concessa;
c) informano la Commissione europea, prima del
rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata
e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente a disposizione dei
propri cittadini;
d) trasmettono con immediatezza agli organi del
Ministero per i beni e le attivita' culturali competenti per territorio copia
dell'autorizzazione rilasciata e della documentazione concernente le ragioni
per le quali la deroga e' stata concessa.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si
applicano nei casi di possibili impatti ambientali transfrontalieri, di cui
alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto
transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, resa
esecutiva dalla legge 3 novembre 1994, n. 640.
Note all'art. 15:
- La direttiva 85/337/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Comunita' europea 5 luglio 1985, n. L 175.
- La legge 24 febbraio 1992, n. 225, reca: "Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile". L'art. 5 cosi' recita:
"Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). - 1. Al verificarsi
degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega
ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della
protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed
estensione territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura
degli eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale revoca dello
stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla
dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto
dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi
dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile,
puo' emanare altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o
maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al
Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua
emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art.
1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per
l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, puo'
avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve
indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalita' del
suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere
l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere
motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' trasmesse ai sindaci
interessati affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma 1, della
legge 8 giugno 1990, n. 142".
- La legge 3 novembre 1994, n. 640, reca: "Ratifica ed esecuzione della
convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto
transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991".