G.U. 24 novembre 2000, n. 275
Legge 24 novembre 2000, n. 340
Disposizioni per la delegificazione di norme e per
la semplificazione di procedimenti amministrativi.
Capo I
NORME IN
MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI
…..(omissis)…..
Capo II
MODIFICHE ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E
ULTERIORI NORME IN MATERIA DI CONFERENZA DI SERVIZI
Art. 9.- Ricorso
alla conferenza di servizi
1.
L’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 14. – 1. Qualora sia opportuno
effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo, l’amministrazione procedente indìce di regola una
conferenza di servizi.
2. La
conferenza di servizi è sempre indetta quando l’amministrazione procedente deve
acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall’inizio
del procedimento, avendoli formalmente richiesti.
3. La
conferenza di servizi può essere convocata anche per l’esame contestuale di
interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti
medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta
dall’amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni
che curano l’interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua
ad applicare l’articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni. L’indizione della conferenza può essere richiesta da
qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4.
Quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque
denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di
servizi è convocata, anche su richiesta dell’interessato, dall’amministrazione
competente per l’adozione del provvedimento finale.
5. In
caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi
è convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto
dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale
(VIA)".
2. Per l’approvazione di
progetti di opere concernenti reti ferroviarie la conferenza di servizi è
indetta dal Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell’articolo
10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. La conferenza di
servizi viene indetta e convocata dalla Ferrovie dello Stato spa, ai sensi
della presente legge e con riferimento all’articolo 25, comma secondo, della
legge 17 maggio 1985, n. 210, in caso di opere per la soppressione di
passaggi a livello su linee delle Ferrovie stesse localizzati nell’ambito
regionale.
Art. 10.
- Conferenza di servizi su istanze o progetti preliminari
1. L’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241, introdotto dall’articolo 17, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal
seguente:
"Art.
14-bis. – 1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti
di particolare complessità, su motivata e documentata richiesta
dell’interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto
definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla
loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si
pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi
sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere
pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto
preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul
progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla
normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l’interesse da
ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano,
sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della
realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro
quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in
sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza
di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase
preliminare di definizione dei contenuti dello studio d’impatto ambientale,
secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga
entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di
servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell’ambito di
tale conferenza, l’autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per
la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale
fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta
autorità esamina le principali alternative, compresa l’alternativa zero, e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica l’esistenza di eventuali
elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista
dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell’ambito della
conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del
progetto definitivo, i necessari atti di consenso.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza
di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni
fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo
in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al
comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni
interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto
preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno
successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso
o concessione di lavori pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice convoca la
conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto
previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni".
Art. 11. - Procedimento
della conferenza di servizi
1.
L’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto
dall’articolo 17, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è
sostituito dal seguente:
"Art.
14-ter. – 1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative
all’organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della
conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche
per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa
data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l’effettuazione della
riunione in una diversa data; in tale caso, l’amministrazione procedente
concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di
servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione
dell’istanza o del progetto definitivo ai sensi dell’articolo 14-bis, le
amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l’adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta
giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini,
l’amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti
dell’articolo 14-quater.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la
conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima.
Se la VIA non interviene nel termine previsto per l’adozione del relativo
provvedimento, l’amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di
servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto.
Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo
è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di
approfondimenti istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già
intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3
dell’articolo 14-quater, nonchè quelle di cui agli articoli 16, comma 3,
e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela
della salute pubblica.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla
conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall’organo
competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione su
tutte le decisioni di competenza della stessa.
7. Si considera acquisito l’assenso
dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente
la volontà dell’amministrazione rappresentata e non abbia notificato
all’amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio
motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la
determinazione conclusiva della conferenza di servizi.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell’istanza o ai progettisti
chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in
detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all’esame del
provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla
determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a
tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di
assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o
comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento
finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all’estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o
nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a
diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte
dei soggetti interessati".
Art. 12. - Dissensi
espressi in sede di conferenza di servizi
1.
L’articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’articolo
17, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal
seguente:
"Art.
14-quater. – 1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle
amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di
inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve
essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non
costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche
indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.
2. Se una o più amministrazioni hanno espresso
nell’ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta
dell’amministrazione procedente, quest’ultima, entro i termini perentori
indicati dall’articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la
determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza
delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è
immediatamente esecutiva.
3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da
un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione è
rimessa al Consiglio dei ministri, ove l’amministrazione dissenziente o quella
procedente sia un’amministrazione statale, ovvero ai competenti organi
collegiali esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio
dei ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali
deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei
ministri o il presidente della giunta regionale o il presidente della provincia
o il sindaco, valutata la complessità dell’istruttoria, decidano di prorogare
tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
4. Quando il dissenso è espresso da una regione, le
determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3
sono adottate con l’intervento del presidente della giunta regionale
interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a
partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.
5. Nell’ipotesi in cui
l’opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova
applicazione l’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23
agosto 1988, n. 400, introdotta dall’articolo 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303".
Art. 13. - Disposizioni
in materia di trasferimento di funzioni amministrative
1. Nell’ambito del trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e delle successive norme di attuazione, agli enti destinatari del trasferimento, come amministrazioni procedenti, sono conferiti altresì tutti i compiti di natura consultiva, istruttoria e preparatoria connessi all’esercizio della funzione trasferita, anche nel caso di attività attribuite dalla legge ad uffici ed organi di altre amministrazioni. Tale disposizione non si applica ove si tratti di funzioni attribuite da specifiche norme di legge ad autorità preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute; in tali casi, l’amministrazione procedente è sempre tenuta a convocare una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Art. 14.- Abrogazioni e
norma di raccordo
1. All’articolo 7 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, come da ultimo sostituito dall’articolo 5 della legge 18 novembre
1998, n. 415, i commi da 7 a 14 sono abrogati, salvo quanto previsto
dall’articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
sostituito dall’articolo 9, comma 1, della presente legge.
2. Il regolamento di cui
all’articolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, e le leggi regionali prevedono forme di pubblicità
dei lavori della conferenza di servizi, nonchè degli atti assunti da ciascuna
amministrazione interessata.
Art. 15. - Norme
in materia di accesso ai documenti amministrativi
1. Il comma 4 dell’articolo 25 della legge 7 agosto
1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
"4.
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta.
In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell’articolo
24, comma 6, dell’accesso, il richiedente può presentare ricorso al tribunale
amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero
chiedere, nello stesso termine, al difensore civico competente che sia
riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene
illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l’ha disposto. Se
questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito.
Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine
di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente,
dell’esito della sua istanza al difensore civico".
Capo III
NORME IN
MATERIA DI ATTIVITA’ DELLE PUBBLICHE AMMISTRAZIONI
……..(Omissis)……..
Art. 21. - Disposizioni
in materia di infrastrutture autostradali e viarie
1. Per la costruzione e
l’affidamento in gestione delle infrastrutture autostradali si applicano le
disposizioni che recepiscono nell’ordinamento italiano la normativa comunitaria
in materia di lavori pubblici o di servizi.
2. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,
è consentita la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali a
condizione che siano inserite nelle scelte prioritarie del Piano generale dei
trasporti e nel programma triennale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. Sono fatte salve le vigenti
procedure rispetto alla conformità urbanistica e alla valutazione di impatto
ambientale.
3. Gli articoli da
37-bis a 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, si applicano anche alla realizzazione di nuove infrastrutture
viarie di interesse nazionale per le quali sono utilizzabili sistemi di
pedaggiamento, procedendosi, ove occorra, ai sensi del comma 2 del presente
articolo.
Art.
22. - Piani urbani di mobilità
1. Al fine di soddisfare
i fabbisogni di mobilità della popolazione, assicurare l’abbattimento dei
livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi
energetici, l’aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della
circolazione stradale, la minimizzazione dell’uso individuale dell’automobile
privata e la moderazione del traffico, l’incremento della capacità di
trasporto, l’aumento della percentuale di cittadini trasportati dai sistemi
collettivi anche con soluzioni di car pooling e car sharing e la
riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane, sono istituiti
appositi piani urbani di mobilità (PUM) intesi come progetti del sistema della
mobilità comprendenti l’insieme organico degli interventi sulle infrastrutture
di trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di interscambio, sulle
tecnologie, sul parco veicoli, sul governo della domanda di trasporto
attraverso la struttura dei mobility manager, i sistemi di controllo e
regolazione del traffico, l’informazione all’utenza, la logistica e le
tecnologie destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci
nelle città. Le autorizzazioni legislative di spesa, da individuare con il
regolamento di cui al comma 4, recanti limiti di impegno decorrenti dall’anno
2002, concernenti fondi finalizzati, da leggi settoriali in vigore, alla
costruzione e sviluppo di singole modalità di trasporto e mobilità, a decorrere
dall’anno finanziario medesimo sono iscritte in apposito fondo dello stato di
previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.
2. Sono abilitati a
presentare richiesta di cofinanziamento allo Stato in misura non superiore al
60 per cento dei costi complessivi di investimento, per l’attuazione degli
interventi previsti dal PUM, i singoli comuni o aggregazioni di comuni
limitrofi con popolazione superiore a 100.000 abitanti, le province aggreganti
i comuni limitrofi con popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti,
d’intesa con i comuni interessati, e le regioni, nel caso delle aree
metropolitane di tipo policentrico e diffuso, d’intesa con i comuni
interessati.
3. Una percentuale non
superiore al 5 per cento dell’importo complessivo derivante dall’attuazione del
comma 1 è destinata a comuni singoli che per ragioni tecniche, geografiche o
socio-economiche, non possono far parte delle aggregazioni di cui al comma 2.
Il Comitato interministeriale per la programmazione economica stabilisce
annualmente la ripartizione percentuale del restante 95 per cento tra le città
metropolitane di cui all’articolo 22 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, ed i restanti comuni di cui al comma 2.
4. Con regolamento da
adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, dei lavori pubblici e dell’ambiente, d’intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono
definiti l’elenco delle autorizzazioni legislative di spesa di cui al comma 1,
il procedimento di formazione e di approvazione dei PUM, i requisiti minimi dei
relativi contenuti, i criteri di priorità nell’assegnazione delle somme, nonchè
le modalità di erogazione del finanziamento statale, di controllo dei risultati
e delle relative procedure.
5. Le risorse
finanziarie sono erogate ai soggetti promotori dei progetti presentati, fino a
concorrenza delle somme disponibili sulla base dei criteri di valutazione di
cui al comma 4.
………..(omissis)………
Allegato
A
ELENCO
DEI PROCEDIMENTI DA DELEGIFICARE E SEMPLIFICARE
………..(omissis)………
Allegato
B
NORME ABROGATE LIMITATAMENTE ALLA PARTE
DISCIPLINANTE I PROCEDIMENTI INDICATI
………..(omissis)………