G.U. Supplemento al n. 162 – 15 luglio1986
Legge
ordinaria del Parlamento dell’8 luglio 1986, n. 349
Istituzione
del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale
1. È istituito il Ministero dell'ambiente.
2. È compito del Ministero assicurare, in un quadro
organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni
ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla
qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento.
3. Il Ministero compie e promuove studi, indagini e
rilevamenti interessanti l'ambiente; adotta, con i mezzi dell'informazione, le
iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai
problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro
della pubblica istruzione.
4. Il Ministero instaura e sviluppa, previo
coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Ministeri
interessati, rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali e delle
Comunità europee.
5. Il Ministero promuove e cura l'adempimento di
convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari
concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale.
6. Il Ministero presenta al Parlamento ogni due
anni una relazione sullo stato dell'ambiente.
1. Il Ministero esercita:
a) le funzioni già attribuite al Comitato
interministeriale previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319,
e quelle attribuite dalla stessa legge e dalle successive modifiche ed
integrazioni al Ministero dei lavori pubblici;
b) le funzioni già attribuite al Comitato
interministeriale previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
c) le funzioni già attribuite allo Stato, in
materia di inquinamento atmosferico ed acustico, salvo quelle previste
dall'art. 102, numeri 1), 3), 4), 5) e 10) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
che vengono esercitate di concerto con il Ministro della sanità; nonché quelle
previste al n. 7) dell'articolo citato che vengono esercitate di concerto con
il Ministro dei trasporti e con il Ministro della sanità;
d) le funzioni di competenza dello Stato nelle
materie di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, in materia di cave e torbiere, da esercitarsi di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della sanità e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sono stabilite per l'intero territorio nazionale e per zone
particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai
fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti, nonché
le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.
3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della
legge 13 luglio 1966, n. 615 , e successive modificazioni ed integrazioni,
restano in vigore fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui al
precedente comma 2.
4. Il Ministro dell'ambiente è membro del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), del Comitato di
Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e del Comitato
interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA).
5. Il Ministro dell'ambiente interviene, per il
concerto, nella predisposizione dei piani di settore a carattere nazionale che
abbiano rilevanza di impatto ambientale.
6. Il Ministro dell'ambiente adotta, d'intesa con
il Ministro dei lavori pubblici, le iniziative necessarie per assicurare il
coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela
dell'ambiente di cui alla presente legge con gli interventi per la difesa del
suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque.
7. In particolare, fino alla riforma
dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sono esercitate di concerto con il
Ministro dell'ambiente le funzioni di cui alla lettera a) del primo comma
dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, relativamente alle linee fondamentali dell'assetto del territorio
nazionale ed alla difesa del suolo, nonché le funzioni di cui agli articoli 90
e 91 dello stesso decreto relativamente alla programmazione nazionale della
destinazione delle risorse idriche.
8. Sono adottati di concerto con il Ministro
dell'ambiente i provvedimenti di competenza ministeriale relativi al piano
generale di difesa del mare e delle coste marine di cui all'articolo 1 della
legge 31 dicembre 1982, n. 979.
9. I provvedimenti istitutivi, comprensivi dei
piani di vincolo, delle riserve marine, di cui agli articoli 26, primo comma, e
27 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono adottati con decreti del Ministro
dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile.
10. ……..(omissis)…...
11. ……..(omissis)…...
12. ……..(omissis)…...
13. L'articolo 29 della legge 31 dicembre 1982, n.
979, è soppresso.
14. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanità, propone al Presidente del Consiglio dei ministri la
fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti
massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e
biologica e delle emissioni sonore relativamente all'ambiente esterno e
abitativo di cui all'articolo 4 della L. 23 dicembre 1978, n. 833. La
fissazione di tali limiti, ove gli stessi siano relativi agli ambienti di
lavoro, è proposta al Presidente del Consiglio dei ministri dal Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale.
15. Gli atti di indirizzo e coordinamento previsti dalla
L. 23 dicembre 1978, n. 833 , relativi a funzioni trasferite alle regioni, e
gli atti di esercizio di poteri relativi a funzioni delegate alle regioni
stesse sono adottati di concerto con il Ministro dell'ambiente ove riferiti ad
inquinamenti di natura chimica, fisica, biologica o da emissioni sonore.
16. Sono adottati dal Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro dell'ambiente, i provvedimenti di competenza
ministeriale relativi all'attuazione del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 .
17. Il Ministro della sanità, di concerto con
il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'ambiente, adotta i
provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione del D.P.R. 3
luglio 1982, n. 515.
18. Il Ministro dell'ambiente, apprezzate le circostanze,
promuove le iniziative necessarie per l'adozione degli atti per i quali è
previsto il suo concerto.
19. Il Ministro dell'ambiente partecipa al concerto
per la predisposizione del piano nazionale per la protezione civile.
20. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
tecnologica e con i Ministri interessati, predispone i piani nazionali di
ricerca in materia ambientale e coordina la partecipazione italiana ai
programmi di ricerca ambientale definiti dalla Comunità Europea.
Art. 3.
1. Il Ministro dell'ambiente ed il Ministro
per i beni culturali e ambientali assumono di intesa le iniziative necessarie
per assicurare il coordinato esercizio delle attribuzioni di rispettiva
competenza.
Art. 4.
1. ……..(omissis)…...
2. ……..(omissis)…..
Art. 5.
1. I territori nei quali istituire riserve naturali
e parchi di carattere interregionale sono individuati, a norma dell'articolo
83, comma quarto, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, su proposta del Ministro
dell'ambiente.
2. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le
competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero
dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di
individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e
internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve
naturali.
3. Il Ministro dell'ambiente impartisce agli enti
autonomi e agli altri organismi di gestione dei parchi nazionali e delle
riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli
obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone
l'osservanza. Propone altresì al Consiglio dei ministri norme generali di
indirizzo e coordinamento per la gestione delle aree protette di carattere
regionale e locale.
Art.
6. (legge
n.349/86)
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo
all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale.
2. In attesa dell'attuazione legislativa delle
direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le
categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente
ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5,
sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro
dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo articolo
11, conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337
del 27 giugno 1985.
3. I progetti delle opere
di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al
Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla
regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto
sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione
dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni
ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte
dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni
all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio
ambientale.
L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere
pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione
territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.
4. Il Ministro dell'ambiente,
sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni
culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei
successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del
progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei
ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree
sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il Ministro
dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e
ambientali.
5. Ove il Ministro competente
alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del
Ministero dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri.
6. Qualora, nell'esecuzione
delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti
contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del
comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio
ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione
al Consiglio dei ministri.
7. Restano ferme le
attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di
sua competenza.
8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali
nel caso previsto dall'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431,
esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
9. Qualsiasi cittadino, in
conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministero
dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione
interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di
impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della
comunicazione del progetto.
Art. 7.
1. Gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti
marittimi prospicienti caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ambientali
nei corpi idrici, nell'atmosfera o nel suolo, e che comportano rischio per
l'ambiente e la popolazione, sono dichiarati aree ad elevato rischio di crisi
ambientale, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, con
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate. Il predetto parere delle
commissioni parlamentari è espresso entro trenta giorni dall'assegnazione,
decorsi inutilmente i quali il Governo procede alla deliberazione di sua
competenza. La dichiarazione avviene sulla base di una relazione preliminare
predisposta dal Ministro dell'ambiente, tesa ad individuare i fattori di
rischio, le motivazioni dell'opportunità e dell'urgenza della dichiarazione.
2. La dichiarazione di area ad elevato rischio di
crisi ambientale ha validità per un periodo massimo di cinque anni. Il Ministro
dell'ambiente riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari
sullo stato di attuazione degli interventi, sugli effetti relativi alla
situazione dell'ambiente nell'area individuata e, allo scadere del predetto
termine, trasmette una relazione generale, contenente, in particolare, una
descrizione delle attività svolte, dei progetti ed opere intrapresi e
realizzati, nonché dello stato dell'ambiente.
3. Qualora sia necessario rinnovare la
dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale, si procede ai
sensi del comma 1.
4. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono
individuati gli obiettivi per gli interventi di risanamento, il termine e le
direttive per la formazione di un piano teso ad individuare in via prioritaria
le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e per il ripristino
ambientale.
5. Il piano, predisposto, d'intesa con le regioni
interessate, dal Ministro dell'ambiente, è approvato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su deliberazione del Consiglio dei Ministri. 6. Il
piano, sulla base della ricognizione degli squilibri ambientali e delle fonti
inquinanti, dispone le misure dirette:
a) a ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio
ambientale e di inquinamento e alla realizzazione e all'impiego, anche
agevolati, di impianti ed apparati per eliminare o ridurre l'inquinamento;
b) alla vigilanza sui tipi e modi di produzione e sull'utilizzazione
dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento e dei fenomeni di
squilibrio;
c) a garantire la vigilanza e il controllo sullo
stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi.
7. Il piano definisce i metodi, i criteri e le
misure di coordinamento della spesa ordinaria dello Stato, delle regioni e
degli enti locali disponibile per la realizzazione degli interventi previsti.
Il programma triennale indica e ripartisce le risorse statali disponibili per
ciascuna area ed elevato rischio.
8. L'approvazione del piano ha effetto di
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere in
esso previste.
9. Ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione del
piano, il Ministro dell'ambiente, nei casi di accertata inadempienza da parte
delle regioni di obblighi espressamente previsti, sentita la regione
interessata, assegna un congruo termine per provvedere, scaduto il quale
provvede in via sostitutiva, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
10. Nei casi di accertata inadempienza da parte
degli enti locali competenti alla realizzazione degli interventi previsti dal
piano, la regione assegna un congruo termine per provvedere, decorso
inutilmente il quale provvede in via sostitutiva.
11. Nell'ipotesi di esercizio dei poteri
sostitutivi di cui al presente articolo, gli oneri derivanti dalla
realizzazione e gestione degli impianti gravano sulle risorse finanziarie, come
definite dal piano.
Art. 8.
1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla
presente legge il Ministro dell'ambiente si avvale dei servizi tecnici dello
Stato previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle unità
sanitarie locali previa intesa con la regione, nonché della collaborazione
degli istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello
Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli
istituti e dei dipartimenti universitari con i quali può stipulare apposite
convenzioni.
2. Il Ministro dell'ambiente può disporre verifiche
tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e
sullo stato di conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei
soggetti incaricati si applica l'articolo 7, comma primo, della legge 25 giugno
1865, n. 2359.
3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza
da parte delle regioni, delle province o dei comuni, delle disposizioni di
legge relative alla tutela dell'ambiente e qualora possa derivarne un grave
danno ecologico, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro
congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza
cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere
inibitorio di opere, di lavoro o di attività antropiche, dandone comunicazione
preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o
l'inosservanza di cui al presente comma è imputabile ad un ufficio periferico
dello Stato, il Ministro dell'ambiente informa senza indugio il Ministro
competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per
assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare
per evitare un grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma è
adottata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
4. Per la vigilanza, la prevenzione e la
repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro
dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei
carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro
dell'ambiente, nonché del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo
alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti
della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri
competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della
marina mercantile.
Art. 9.
1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie
di loro esclusiva competenza, e nel rispetto degli statuti e delle norme di
attuazione, la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività
amministrative delle regioni, nelle materie previste dalla presente legge,
attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi
della programmazione economica nazionale ed agli impegni derivanti dagli
obblighi internazionali e comunitari. Tale funzione è esercitata, fuori dei
casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante
deliberazioni del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente.
2. Il Ministro dell'ambiente emana le direttive
concernenti le attività delegate alle regioni, fatte salve le competenze in
materia, esercitate, ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dal Ministro per i beni culturali e
ambientali.
3. Il Ministro dell'ambiente, in caso di
persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni
delegate, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine, scaduto
il quale dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione
dell'amministrazione regionale.
4. Il Ministero dell'ambiente e le amministrazioni
regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ogni notizia utile allo svolgimento
delle proprie funzioni.
Art. 10.
1. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni
previste dalla presente legge sono istituiti i seguenti servizi del Ministero
dell'ambiente:
a) servizio prevenzione degli inquinamenti e
risanamento ambientale;
b) servizio conservazione della natura;
c) servizio valutazione dell'impatto ambientale,
informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente;
d) servizio affari generali e del personale;
e) servizio di collaborazione al funzionamento degli
organi di cui agli articoli 11 e 12 e per l'organizzazione e il coordinamento
dei loro uffici ausiliari .
2. Le attribuzioni dei servizi e le relative piante
organiche sono definite nel regolamento di organizzazione del Ministero.
Il regolamento è emanato con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'ambiente.
3. Ai servizi sono preposti dirigenti generali
dello Stato di livello C.
Art. 11.
1. Organo tecnico-scientifico del Ministero
dell'ambiente è il Comitato scientifico.
2. Il Comitato scientifico è presieduto dal
Ministro ed è composto nel modo seguente:
a) da dieci esperti designati rispettivamente dai
Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei
lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile,
della sanità, per i beni culturali e ambientali, della pubblica istruzione, per
gli affari regionali e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica;
b) da un componente, rispettivamente, del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità, dell'Istituto
superiore di sanità, del Consiglio superiore della marina mercantile, della Consulta
per la difesa del mare dagli inquinamenti, del Consiglio superiore
dell'agricoltura e delle foreste, del Consiglio nazionale per i beni culturali
e ambientali, del Consiglio nazionale delle ricerche e del Consiglio superiore
della pubblica istruzione;
c) da otto professori universitari di ruolo di
discipline attinenti alle tematiche ambientali;
d) da cinque esperti di problemi di ecologia,
scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica, sentita l'Accademia
nazionale dei Lincei.
3. I componenti del Comitato sono nominati con
decreto del Ministro dell'ambiente e durano in carica quattro anni.
4. Le norme per l'organizzazione ed il
funzionamento del Comitato scientifico sono stabilite con decreto del Ministro
dell'ambiente.
5. Il Comitato scientifico esprime pareri nelle
materie indicate nella presente legge, su richiesta del Ministro dell'ambiente.
6. Il Comitato si pronuncia in seduta plenaria o in
sezioni costituite dal Ministro in relazione ai settori di competenza del
Ministero.
7. Il Ministro dell'ambiente può costituire, con
proprio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale di cui al successivo
articolo 12, comitati tecnico-scientifici aventi competenza su specifici
settori di intervento del Ministero dell'ambiente e sul settore delle aree
protette.
Art. 12.
1. È istituito il Consiglio nazionale per
l'ambiente con la seguente composizione:
a) un rappresentante designato da ogni regione; per
il Trentino-Alto Adige, uno designato dalla provincia autonoma di Trento e uno
dalla provincia autonoma di Bolzano;
b) sei rappresentanti designati dall'Associazione
nazionale comuni italiani e tre dalla Unione delle province d'Italia;
c) quindici rappresentanti nominati dal Ministro
dell'ambiente su teme presentate dalle associazioni a carattere nazionale o
presenti in almeno cinque regioni, di cui al successivo articolo 13;
d) un rappresentante del CNR, uno dell'ENEA e uno
dell'ENEL.
2. Il Ministro dell'ambiente, quando ne ravvisi
l'opportunità in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno del
Consiglio, può invitare rappresentanti dell'impresa e del lavoro e degli ordini
professionali.
3. Il Consiglio nazionale per l'ambiente è
presieduto dal Ministro dell'ambiente ed è rinnovato ogni tre anni. Elegge nel
suo seno il vicepresidente e stabilisce le regole per il proprio funzionamento.
Si avvale di un apposito ufficio di segreteria istituito presso il Ministro
dell'ambiente.
4. Il Consiglio dà pareri ed avanza proposte nelle materie
indicate dalla presente legge nei casi e con le modalità stabilite con apposito
regolamento approvato con decreto ministeriale.
5. Il Consiglio può proporre iniziative al Ministro
dell'ambiente per il raggiungimento delle finalità indicate nell'articolo 1,
comma 3.
6. Il Consiglio esprime il proprio parere sulla
relazione di cui all'articolo 1, comma 6, che è allegato alla relazione stessa
ai fini della sua trasmissione al Parlamento.
7. Il Consiglio nazionale per l'ambiente è nominato
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'ambiente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
Art. 13.
1. Le associazioni di protezione ambientale a
carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate
con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche
e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della
continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio
nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta.
Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro
dell'Ambiente decide.*
2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la
prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al
precedente articolo 12, comma 1, lettera c), effettua, entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle
associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque
regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il
Parlamento.
* Periodo aggiunto dal comma 3 dell'Art.17 L.23
Marzo 2001 n.93
Art. 14.
1. Il Ministro dell'ambiente assicura la più ampia
divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente.
2. Gli atti adottati dal Consiglio nazionale per
l'ambiente debbono essere motivati e, quando la loro conoscenza interessi la
generalità dei cittadini e risponda ad esigenze informative di carattere
diffuso, vengono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 dicembre 1984, n.
839, con la menzione del numero del Bollettino Ufficiale del Ministero
dell'ambiente, che riporta il testo integrale dagli atti stessi nonché il
processo verbale delle sedute.
3. Qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle
informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili, in conformità delle leggi
vigenti, presso gli uffici della pubblica amministrazione, e può ottenere copia
previo rimborso delle spese di riproduzione e delle spese effettive di ufficio
il cui importo è stabilito con atto dell'amministrazione interessata.
Art. 15.
1. I ruoli e le relative dotazioni organiche del
Ministero dell'ambiente sono stabiliti in conformità alle tabelle A e B
allegate alla presente legge.
2. Il consiglio di amministrazione e le commissioni
di disciplina del Ministero sono costituiti secondo le norme vigenti ed
esercitano le funzioni da esse previste.
3. Presso il Ministero è istituita una Ragioneria
centrale dipendente dal Ministero del tesoro.
4. In relazione all'istituzione della Ragioneria
centrale di cui al precedente comma 3, la dotazione organica dei ruoli centrali
del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - viene aumentata di
complessive 35 unità, così distribuite: tre della ex carriera ausiliaria, di
cui due con qualifica di commesso (secondo livello funzionale) e una con
qualifica di commesso capo (terzo livello funzionale); undici della ex carriera
esecutiva amministrativa, di cui dieci con qualifica di coadiutore superiore
(quinto livello funzionale);tre della ex carriera esecutiva tecnica dei
meccanografi con qualifica di operatore tecnico (quarto livello funzionale);
otto della ex carriera di concetto, di cui sette con qualifica di ragioniere o
segretario (sesto livello funzionale) e una con qualifica di ragioniere capo o
segretario capo (settimo livello funzionale); dieci della ex carriera
direttiva, di cui sette con qualifica di consigliere (settimo livello funzionale)
e tre con qualifica di direttore aggiunto di divisione (ottavo livello
funzionale).
5. I profili professionali di ufficiale e di
assistente ecologico saranno determinati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n.
93.
6. Nella prima applicazione della presente legge,
alla copertura dei posti di organico il Ministro dell'ambiente potrà provvedere
mediante inquadramento a domanda:
a) del personale di ruolo già in posizione di
comando e di quello fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
ed in servizio presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia alla data di
entrata in vigore della presente legge;
b) del personale di ruolo in servizio presso altre
amministrazioni dello Stato o enti pubblici che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, esercita funzioni relative alle competenze attribuite al
Ministero dell'ambiente;
c) del personale di ruolo in posizione di comando
presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia ai sensi dell'articolo 12 della
legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni e integrazioni.
7. L'inquadramento, con la conservazione della
qualifica e dell'anzianità maturata, è disposto con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione
pubblica, sentito, per il personale di cui al precedente comma 6, lettera b),
il Ministro preposto all'amministrazione di provenienza e, per quello di cui
allo stesso comma 6, lettera c), il capo dell'amministrazione di appartenenza.
8. Per sopperire alle prime esigenze organizzative
e funzionali del Ministero dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente può
avvalersi, nel limite massimo di 35 unità, di personale assunto con contratti a
tempo determinato di durata non superiore a due anni scelto tra elementi di
adeguata qualificazione tecnico-professionale ed il cui compenso sarà
determinato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
del tesoro.
Art. 16.
1. In sede di prima applicazione della presente legge,
il 30 per cento dei posti di primo dirigente, di cui all'allegata tabella A, è
conferito, mediante concorso speciale per esame, al personale già appartenente
all'ex carriera direttiva in servizio presso l'Ufficio del Ministro per
l'ecologia alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso del
diploma di laurea, inquadrato nella settima e nella ottava qualifica
funzionale, con almeno nove anni di servizio effettivo nella qualifica stessa.
Art. 17.
1. In attesa della aggregazione di tutti i servizi
scientifici e tecnici con competenze relative all'ambiente e al territorio,
compresa la formazione di eventuali istituti e di un centro dati, il Servizio
geologico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è
trasferito al Ministero dell'ambiente.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è regolato il passaggio di funzioni, beni e personale, nonché
la conseguente variazione delle tabelle organiche allegate alla presente legge.
Art. 18.
1. Qualunque fatto doloso o colposo in violazione
di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che
comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o
distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento
nei confronti dello Stato.
2. Per la materia di cui al precedente comma 1 la
giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella della Corte dei
conti, di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
3. L'azione di risarcimento del danno ambientale,
anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti
territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo.
4. Le associazioni di cui al precedente articolo 13
e i cittadini, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei
soggetti legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei
quali siano a conoscenza.
5. Le associazioni individuate in base all'articolo
13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e
ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti
illegittimi.
6. Il giudice, ove non sia possibile una precisa
quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo
comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per
il ripristino e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo
comportamento lesivo dei beni ambientali.
7. Nei casi di concorso nello stesso evento di
danno, ciascuno risponde nei limiti della più pria responsabilità individuale.
8. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone,
ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
9. Per la riscossione dei crediti in favore dello
Stato risultanti dalle sentenze di condanna si applicano le norme di cui al
testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
9 bis. Le somme derivanti dalla riscossione dei
crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno di cui al comma 1,
ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fideiussioni a favore dello
Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con Decreto del Ministro del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, ad un fondo di rotazione
da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero dell'Ambiente, al fine di finanziare, anche in via di
anticipazione
9 ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente,
adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di
accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per il
recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione.*
* Comma aggiunto dall'Art.114 comma 1 L. 23
Dicembre 2000 n.388
Art. 19.
1. All'onere derivante dall'applicazione della
presente legge si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nella
rubrica 38 (Ufficio del Ministro per l'ecologia) dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1986 e
bilancio pluriennale 1986-1988, che vengono per lo scopo integrati di lire 10
miliardi per l'anno 1986, di lire 15 miliardi per l'anno 1987 e di lire 20
miliardi per l'anno 1988. Al maggiore onere di lire 10 miliardi per l'anno
1986, di lire 15 miliardi per l'anno 1987 e di lire 20 miliardi per l'anno
1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello specifico
accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1986.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.