G.U. 19 gennaio 1994, n. 14
Legge
5 gennaio 1994, n. 36
Disposizioni
in materia di risorse idriche
……(Omissis)……
Art. 3 - Equilibrio del bilancio idrico
1. L'Autorità di bacino competente definisce ed aggiorna
periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le
disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i
fabbisogni per i diversi usi nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui
agli articoli 1 e 2.
2. Per assicurare l'equilibrio tra risorse e
fabbisogni l'Autorità di bacino competente adotta, per quanto di competenza, le
misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui
sono destinate le risorse.
3. Nei bacini idrografici caratterizzati da
consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di
displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di
deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli
equilibri degli ecosistemi interessati.
Art. 4 Competenze dello Stato
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli
interventi nel settore della difesa del suolo, di cui all'articolo 4, comma 2,
della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle funzioni di cui al
medesimo articolo 4 della citata legge n. 183/1989, con propri decreti
determina:
a) le
direttive generali e di settore per il censimento delle risorse idriche, per la
disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque
dall'inquinamento;
b) le
metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle
risorse idriche e le linee della programmazione degli usi plurimi delle risorse
idriche;
c) i
criteri e gli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il
consumo umano di cui all'articolo 17;
d) le
metodologie ed i criteri generali per la revisione e l'aggiornamento del piano
regolatore generale degli acquedotti, e successive varianti, di cui alla legge
4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni, da effettuarsi su scala di
bacino salvo quanto previsto all'articolo 17;
e) le
direttive ed i parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di
crisi idrica con finalità di prevenzione delle emergenze idriche;
f) i
criteri per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme
dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi
civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
g) i
livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito
territoriale ottimale di cui all'articolo 8, comma 1, nonché i criteri e gli
indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di
accumulo per usi diversi da quello potabile;
h)
meccanismi ed istituti di conguaglio a livello di bacino ai fini del
riequilibrio tariffario;
i) i
sistemi già esistenti che rispondano all'obiettivo di cui all'articolo 17, ai
fini dell'applicazione del medesimo articolo.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al
comma 1, il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della citata
legge n. 183/1989, e successive modificazioni, senza oneri ulteriori a carico
del bilancio dello Stato, si avvale del supporto tecnico e amministrativo del
dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei
ministri, della direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei
lavori pubblici e del servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei
rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura
fisica del Ministero dell'ambiente.
Art. 17 - Opere e interventi per il trasferimento
di acqua (legge 36/94)
1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse
idriche nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e i),
della presente legge, laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il
trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di
riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio
1989, n. 183, e successive modificazioni, le Autorità di bacino di rilievo
nazionale e le regioni interessate, in quanto titolari, in forma singola o
associata, dei poteri di Autorità di bacino, di rilievo regionale o
interregionale, promuovono accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, salvaguardando in ogni caso le finalità di cui
all'articolo 3 della presente legge. A tal fine il Ministro dei lavori pubblici
assume le opportune iniziative anche su richiesta di una Autorità di bacino o
di una regione interessata, fissando un termine per definire gli accordi.
2. Gli accordi di programma di cui al comma 1, su
proposta delle Autorità di bacino e delle regioni interessate per competenza,
sono approvati dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della
citata legge n. 183/1989, e successive modificazioni, nel quadro dei programmi
triennali di intervento di cui all'articolo 21 della medesima legge.
3. Nell'ambito dell'accordo di programma sono
stabiliti criteri e modalità per la esecuzione e la gestione degli interventi.
4. In caso di inerzia, di mancato accordo o di
mancata attuazione dell'accordo stesso, il Presidente del Consiglio dei
ministri, in via sostitutiva, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
previo congruo preavviso, sottopone al Comitato dei ministri di cui
all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 183 del 1989, e successive
modificazioni, l'accordo di programma o le misure necessarie alla sua
attuazione.
5. Le opere e gli impianti necessari per le
finalità di cui al presente articolo sono dichiarati di interesse nazionale. La
loro realizzazione e gestione possono essere poste anche a totale carico dello
Stato, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
al quale compete altresì definire la convenzione tipo, le direttive per la
concessione delle acque ai soggetti utilizzatori, nonché l'affidamento per la
realizzazione e la gestione delle opere e degli impianti medesimi.
6. Le opere e gli interventi
relativi al trasferimento di acqua di cui al presente articolo sono sottoposti
alla preventiva valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e
successive modificazioni.
7. L'approvazione degli accordi di programma di cui
al comma 2 comporta variante al piano regolatore generale degli acquedotti.
……(Omissis)……