G.U. Supplemento ordinario 19 gennaio 1994, n. 14
L. 5
gennaio 1994, n. 37
Norme
per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei
laghi e delle altre acque pubbliche.
……(Omissis)……
1. Sino a quando non saranno adottati i piani di
bacino nazionali, interregionali e regionali, previsti dalla legge 18 maggio
1989, n. 183, e successive modificazioni, i provvedimenti che autorizzano il
regolamento del corso dei fiumi e dei torrenti, gli interventi di bonifica ed
altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di
estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, devono essere
adottati sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto, redatti sotto
la responsabilità dell'amministrazione competente al rilascio del provvedimento
autorizzativo, che subordinino il rilascio delle autorizzazioni e delle
concessioni al rispetto preminente del buon regime delle acque, alla tutela
dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, alla
tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi
progettati.
2. Le variazioni all'uso dei beni del demanio
idrico, anche per i beni delle regioni a statuto speciale, sono soggette ad
esplicito provvedimento amministrativo di autorizzazione che dovrà assicurare
la tutela prevalente degli interessi pubblici richiamati al comma 1.
……(Omissis)……