G.U. Supplemento ordinario 27 dicembre 2001, n. 279
Legge
21dicembre 2001, n. 443
Delega
al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici
ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.
Art. 1. Delega al Governo in materia di
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il
rilancio delle attività produttive.
1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e
gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L'individuazione è
operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, formulato su
proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni interessate, ovvero su
proposta delle regioni, sentiti i Ministri competenti, e inserito nel Documento
di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti
necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le infrastrutture e gli
insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo
finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale.
Il programma tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel
programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei
trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso. Il Governo indica
nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
i-ter, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le
risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e
privati allo scopo disponibili. In sede di prima applicazione della presente
legge il programma è approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001.*
1 bis. Il programma da inserire nel Documento di
programmazione economico-finanziaria deve contenere le seguenti indicazioni:
2. Il Governo è delegato ad emanare, nel rispetto
delle attribuzioni costituzionali delle regioni, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti
a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1, a tal
fine riformando le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e
l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle opere di cui al comma
1 e comunque nel rispetto del disposto dell'articolo 2 della direttiva
85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva
97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e introducendo un regime speciale,
anche in deroga agli articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34,
37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
nonché alle ulteriori disposizioni della medesima legge che non siano
necessaria ed immediata applicazione delle direttive comunitarie, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplina della tecnica di finanza di progetto
per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale privato, le
infrastrutture e gli insediamenti di cui al comma 1;
b) definizione delle procedure da seguire in
sostituzione di quelle previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o
autorizzatori di ogni specie; definizione della durata delle medesime non
superiore a sei mesi per la approvazione dei progetti preliminari, comprensivi
di quanto necessario per la localizzazione dell'opera d'intesa con la regione o
la provincia autonoma competente, che, a tal fine, provvede a sentire
preventivamente i comuni interessati, e, ove prevista, della VIA; definizione
delle procedure necessarie per la dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza e per la approvazione del progetto definitivo, la
cui durata non può superare il termine di ulteriori sette mesi; definizione di
termini perentori per la risoluzione delle interferenze con servizi pubblici e
privati, con previsione di responsabilita' patrimoniali in caso di mancata
tempestiva risoluzione;
c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti
delle regioni interessate, del compito di valutare le proposte dei promotori,
di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione
dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori
necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della
VIA istruita dal competente Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto
necessario per l'attività del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una apposita
struttura tecnica, di advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i
poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonchè dell'eventuale
ulteriore collaborazione richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze
nel settore della finanza di progetto, ovvero offerta dalle Regioni o Province
autonome interessate, con oneri a proprio carico***;
d) modificazione della disciplina in materia di
conferenza di servizi, con la previsione della facolta', da parte di tutte le
amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni comunque
denominati, di proporre, in detta conferenza, nel termine perentorio di novanta
giorni, prescrizioni e varianti migliorative che non modificano la
localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere; le prescrizioni e
varianti migliorative proposte in conferenza sono valutate dal CIPE ai fini
della approvazione del progetto definitivo;
e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica
nel rispetto delle direttive dell'Unione europea, della realizzazione delle
infrastrutture strategiche ad un unico soggetto contraente generale o
concessionario;
f) disciplina dell'affidamento a contraente
generale, con riferimento all'articolo 1 della direttiva 93/37/CEE del
Consiglio del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con qualsiasi mezzo di
un'opera rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore; il
contraente generale è distinto dal concessionario di opere pubbliche per
l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed è qualificato per specifici
connotati di capacità organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione
dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento necessario
alla realizzazione dell'opera in tutto o in parte con mezzi finanziari privati,
per la libertà di forme nella realizzazione dell'opera, per la natura
prevalente di obbligazione di risultato complessivo del rapporto che lega detta
figura al soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio;
previsione dell'obbligo, da parte del contraente generale, di prestazione di
adeguate garanzie e di partecipazione diretta al finanziamento dell'opera o di
reperimento dei mezzi finanziari occorrenti;
g) previsione dell'obbligo per il soggetto
aggiudicatore, nel caso in cui l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi
pubblici, di rispettare la normativa europea in tema di evidenza pubblica e di
scelta dei fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un regime
derogatorio rispetto alla citata legge n. 109 del 1994 per tutti gli aspetti di
essa non aventi necessaria rilevanza comunitaria;
h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente
disciplina in materia di aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione
degli stessi, fermo il rispetto della normativa comunitaria, finalizzate a
favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilitàdegli strumenti giuridici;
in particolare, in caso di ricorso ad un contraente generale, previsione che lo
stesso, ferma restando la sua responsabilità, possa liberamente affidare a
terzi l'esecuzione delle proprie prestazioni con l'obbligo di rispettare, in
ogni caso, la legislazione antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti
per gli appaltatori; previsione della possibilità di costituire una società di
progetto ai sensi dell'articolo 37-quinquies della citata legge n. 109 del
1994, anche con la partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e
tecnico-operative già indicate dallo stesso contraente generale nel corso della
procedura di affidamento; previsione della possibilità di emettere titoli
obbligazionari ai sensi dell'articolo 37-sexies della legge n. 109 del 1994,
ovvero di avvalersi di altri strumenti finanziari, con la previsione del
relativo regime di garanzia di restituzione, anche da parte di soggetti
aggiudicatori, ed utilizzazione dei medesimi titoli e strumenti finanziari per
la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla
legislazione vigente;
i) individuazione di adeguate misure atte a
valutare, ai fini di una migliore realizzazione dell'opera, il regolare
assolvimento degli obblighi assunti dal contraente generale nei confronti di
terzi ai quali abbia affidato l'esecuzione di proprie prestazioni;
l) previsione, in caso di concessione di opera
pubblica unita a gestione della stessa, e tenuto conto della redditività
potenziale della stessa, della possibilità di corrispondere al concessionario,
anche in corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede di gara,
un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento economico dell'opera, anche a
fronte della prestazione successiva di beni o servizi allo stesso soggetto aggiudicatore
relativamente all'opera realizzata, nonche' della possibilita' di fissare la
durata della concessione anche oltre trenta anni, in relazione alle
caratteristiche dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a
terzi i lavori, con il solo vincolo delle disposizioni della citata direttiva
93/37/CEE relative agli appalti del concessionario e nel limite percentuale
eventualmente indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva;
m) previsione del rispetto dei piani finanziari allegati
alle concessioni in essere per i concessionari di pubblici servizi affidatari
di nuove concessioni;
n) previsione, dopo la stipula dei contratti di
progettazione, appalto, concessione o affidamento a contraente generale, di
forme di tutela risarcitoria per equivalente, con esclusione della
reintegrazione in forma specifica; restrizione, per tutti gli interessi
patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una provvisionale;
o) previsione di apposite procedure di collaudo
delle opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto da specifiche
esigenze tecniche, il ricorso anche a strutture tecniche esterne di supporto
alle commissioni di collaudo.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono
emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle competenti
Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla
richiesta. Nei due anni successivi alla loro emanazione possono essere emanate
disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi, nel rispetto
della medesima procedura e secondo gli stessi principi e criteri direttivi. Il
Governo integra e modifica il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in conformità alle previsioni della
presente legge e dei decreti legislativi di cui al comma 2.
3.bis. In alternativa alle procedure di
approvazione dei progetti prelòiminari e definitivi, di cui al comma 2,
l'approvazione dei progetti definitivi degli interventi individuati nel comma 1
può essere disposta con D.P.C.M., previa deliberazione del CIPE integrato dai
Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art.8 del D.lgs.28 Agosto 1997 n.281, e previo
parere delle competenti commissioni parlamentari. Con il predetto decreto sono
dichiarate la compatibilità ambientale e la localizzazione urbanistica
dell'intervento nonchè la pubblica utilità dell'opera; lo stesso decreto
sostituisce ogni altro permesso, autorizzazione o approvazione comunque
denominati, e consente la realizzazione di tutte le opere ed attività previste
nel progetto approvato.****
4. Limitatamente agli anni 2002 e 2003 il Governo è
delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui
al comma 2, previo parere favorevole del CIPE, integrato dai presidenti delle
regioni interessate, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni
parlamentari, uno o più decreti legislativi recanti l'approvazione definitiva,
nei limiti delle vigenti autorizzazioni di spesa, di specifici progetti di
infrastrutture strategiche individuate secondo quanto previsto al comma 1.
5. Ai fini della presente legge, sono fatte salve
le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
6. In alternativa a concessioni e autorizzazioni
edilizie, a scelta dell'interessato, possono essere realizzati, in base a
semplice denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni:
a) gli interventi edilizi minori, di cui
all'articolo 4, comma 7, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398;
b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della
demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del
calcolo della volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per
l'adeguamento alla normativa antisismica;
c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se
sono specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise
disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui
sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede
di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti.
Relativamente ai piani attuativi che sono stati approvati anteriormente
all'entrata in vigore della presente legge, l'atto di ricognizione dei piani di
attuazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati;
in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di
costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga
asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra
menzionate;
d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le
nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici
diversi da quelli indicati alla lettera c), ma recanti analoghe previsioni di
dettaglio.
7. Nulla è innovato quanto all'obbligo di versare
il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di
costruzione.
8. La realizzazione degli interventi di cui al
comma 6 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o
paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o
dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano
in particolare le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490.
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla
stessa amministrazione comunale, il termine di venti giorni per la
presentazione della denuncia di inizio dell'attività', di cui all'articolo 4,
comma 11, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, decorre dal rilascio del
relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva
di effetti.
10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione
comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia
allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza
di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine di venti giorni per
la presentazione della denuncia di inizio dell'attività decorre dall'esito
della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di
effetti.
11. Il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398, è abrogato.
12. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano
nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, salvo che le leggi regionali emanate
prima della data di entrata in vigore della presente legge siano già conformi a
quanto previsto dalle lettere a) b) c) e d) del medesimo comma 6, anche
disponendo eventuali categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici.
Le regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo
delle disposizioni di cui al periodo precedente.*****
13. E' fatta in ogni caso salva la potestà
legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
14. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31
dicembre 2002, un decreto legislativo volto a introdurre nel testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui
all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, le
modifiche strettamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui ai
commi da 6 a 13.
15. I soggetti che effettuano attività di gestione
dei rifiuti la cui classificazione è stata modificata con la decisione della
Commissione europea 2001/118/CE del 16 gennaio 2001 inoltrano richiesta
all'ente competente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, o
iscrizione ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo,
indicando i nuovi codici dei rifiuti per i quali si intende proseguire
l'attività di gestione dei rifiuti. L'attività può essere proseguita fino
all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente competente al
rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato decreto legislativo
n. 22 del 1997. Le suddette attività non sono soggette alle procedure per la
VIA in quanto le stesse sono attività già in essere.
16. Con riferimento alle competenze delle regioni,
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 22 del 1997, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni emanano norme
affinché gli uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di manufatti in
plastica con una quota di manufatti in plastica riciclata pari almeno al 40 per
cento del fabbisogno stesso.
17. Il comma 3, lettera b), dell'articolo 7 ed il
comma 1, lettera f-bis) dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997,
si interpretano nel senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non
costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse dall'ambito di applicazione del
medesimo decreto legislativo, anche quando contaminate, durante il ciclo
produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione,
perforazione e costruzione, sempreché la composizione media dell'intera massa
non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi
previsti dalle norme vigenti.
18. Il rispetto dei limiti di cui al comma 17 è
verificato mediante accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da
scavo. I limiti massimi accettabili sono individuati dall'allegato 1, tabella
1, colonna B, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, e
successive modificazioni, salvo che la destinazione urbanistica del sito non
richieda un limite inferiore.
19. Per i materiali di cui al comma 17 si intende
per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la
destinazione a differenti cicli di produzione industriale, ivi incluso il
riempimento delle cave coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito, a
qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente, a
condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 18 e la ricollocazione
sia effettuata secondo modalità di rimodellazione ambientale del territorio
interessato.
* Comma così sostituito dall'art. 13 comma 3 L.1
Agosto 2002 n.166.
** Comma aggiunto dall'art. 13 comma 4 L.1 Agosto
2002 n.166.
*** Lettera così sostituita dall'art. 13 comma 5
L.1 Agosto 2002 n.166.
**** Lettera così sostituita dall'art. 13 comma 5
L.1 Agosto 2002 n.166.
***** Comma così modificato dall'art. 13 commi 7 e
8 L.1 Agosto 2002 n.166.