G.U. Supplemento ordinario 30 ottobre 1995, n. 254
Legge
26 ottobre 1995, n. 447
Legge
quadro sull'inquinamento acustico
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Art. 8 — Disposizioni in
materia di impatto acustico
1. I progetti sottoposti a
valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni,
e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio
1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela
dell'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.
2. Nell'ambito delle procedure
di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti
titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto
acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle
seguenti opere:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade
extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di
quartiere), F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o
impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
3. E' fatto obbligo di produrre
una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla
realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.
4. Le domande per il rilascio
di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad
attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi
commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla
utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di
licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono
contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.
5. La documentazione di cui ai
commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), della presente legge, con le
modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
6. La domanda di licenza o di
autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente
articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a
quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve
contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le
emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.
La relativa documentazione deve essere inviata
all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del
relativo nulla-osta.
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