G.U. Supplemento ordinario 27 febbraio 1995, n. 48

 

Legge 15 febbraio 1995, n. 54

Ratifica ed esecuzione del protocollo sulla protezione ambientale al Trattato Antartico, con annessi ed atto finale, fatto a Madrid il 4 ottobre 1991

 

 

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Art. 8 — Valutazione dell'Impatto Ambientale

1. Le attività previste di cui al paragrafo 2 in appresso saranno sottoposte alle procedure stabilite all'Annesso I per una valutazione preliminare dei loro impatti sull'ambiente Antartico o sui suoi ecosistemi dipendenti o associati a seconda di come siano state identificate tali attività, e precisamente come avendo:

a) meno di un impatto minore o transitorio;
b) un impatto minore o transitorio; oppure
c) più di un impatto minore e transitorio.

2. Ciascuna Parte assicurerà che le procedure di valutazione stabilite all'Annesso I siano applicate ai processi di pianificazione da cui derivano decisioni riguardo ad ogni attività intrapresa nella zona del Trattato Antartico attinenti a programmi di ricerca scientifica, di turismo ed a tutte le attività governative e non governative nelle zone del Trattato Antartico per le quali si richiede un preavviso in base all'articolo VII.5 del Trattato Antartico, comprese le attività logistiche di supporto connesse.

3. Le procedure di valutazione stabilite all'Annesso I si applicheranno a qualsivoglia cambiamento in ogni attività derivante sia da un aumento o da una diminuzione dell'intensità di un'attività esistente, dall'aggiunta di una attività, dallo smantellamento di un'installazione o da altre cause.

4. Quando le attività sono pianificate congiuntamente da più di una Parte, le Parti implicate designeranno una Parte tra di loro per coordinare l'attuazione delle procedure di valutazione ambientale di cui all'Annesso I.

 

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ANNESSO I AL PROTOCOLLO SULLA PROTEZIONE AMBIENTALE

AL TRATTATO ANTARTICO

VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

 

Art. 1 — Fase preliminare

1. Gli impatti ambientali delle attività previste di cui all'art. 8 del Protocollo saranno esaminati prima che abbiano inizio, in conformità con le adeguate procedure nazionali.

2. Se si determina che un'attività avrà meno di un impatto transitorio o minore, l'attività può procedere.

Art. 2 — Valutazione ambientale iniziale

1. A meno che non sia stato determinato che un'attività avrà meno di un impatto minore o transitorio, o a meno che una valutazione ambientale globale sia in fase di preparazione in base all'art. 3, sarà predisposta una valutazione iniziale ambientale. Essa conterrà sufficienti dettagli per valutare se un'attività proposta può avere più di un impatto minore o transitorio essa includerà:

a) una descrizione dell'attività proposta, compreso il suo scopo, la sua localizzazione, durata ed intensità;

b) l'esame di alternative all'attività proposta e di ogni impatto che l'attività può avere tenendo conto anche degli impatti cumulativi alla luce di attività pianificate esistenti e conosciute.

2. Se una valutazione ambientale iniziale indica che un'attività proposta darà probabilmente luogo solo ad un impatto minore o transitorio, l'attività può procedere, sempre che siano attuate procedure appropriate, includenti eventualmente il monitoraggio al fine di valutare e verificare l'impatto dell'attività.

Art. 3 — Valutazione ambientale globale

1. Se una valutazione ambientale iniziale indica o se è in altra maniera determinato che un'attività proposta potrà avere più di un impatto minore o transitorio, sarà predisposta una valutazione ambientale globale.

2. Una valutazione ambientale globale includerà:

a) una descrizione dell'attività proposta compreso il suo scopo, la sua localizzazione, durata ed intensità ed eventuali alternative all'attività compresa l'alternativa di non procedere, e le conseguenze di tali alternative;

b) una descrizione dello stato di riferimento ambientale iniziale con il quale andranno raffrontate le mutazioni previste ed una previsione del futuro stato di riferimento ambientale qualora l'attività proposta non venga realizzata;

c) una descrizione dei metodi e dei dati utilizzati per prevedere gli impatti dell'attività prevista;

d) una valutazione della natura, portata, durata ed intensità dei probabili impatti diretti dell'attività proposta;

e) l'esame di eventuali impatti indiretti o di second'ordine dell'attività proposta;

f) l'esame di impatti cumulativi dell'attività proposta alla luce delle attività esistenti e di altre attività pianificate note;

g) l'individuazione di misure, compresi i programmi di monitoraggio, che potrebbero essere adottate per ridurre al minimo o mitigare gli impatti dell'attività proposta e rilevare impatti imprevisti ed al fine di segnalare tempestivamente ogni effetto negativo dell'attività e far fronte rapidamente ed in maniera efficace agli incidenti;

h) l'individuazione di impatti inevitabili dell'attività proposta;

i) l'esame degli effetti dell'attività prevista sullo svolgimento della ricerca scientifica e su altri usi e valori esistenti;

j) l'individuazione di lacune nella conoscenza e di incertezze riscontrate nel compilare i dati informativi prescritti in base al presente paragrafo;

k) un sommario non tecnico delle informazioni previste in base al presente paragrafo;

l) nome ed indirizzo della persona o organizzazione che prepara la valutazione globale ambientale e l'indirizzo al quale i relativi commenti vanno indirizzati.

3. Il progetto di valutazione ambientale globale sarà messo a disposizione del pubblico e fatto circolare a tutte le Parti che lo metteranno anche a disposizione del pubblico per eventuali commenti. Sarà concesso un periodo di tempo di 90 giorni per la ricezione delle osservazioni.

4. Il progetto di valutazione ambientale globale sarà indirizzato al Comitato contestualmente alla sua trasmissione alle Parti, almeno 120 giorni prima della Riunione Consultiva del Trattato Antartico per essere esaminato come appropriato.

5. Se la riunione consultiva del Trattato Antartico non ha avuto modo di esaminare il progetto di valutazione ambientale globale come raccomandato dal Comitato, non sarà adottata nessuna decisione definitiva di procedere con un'attività proposta nella zona del Trattato Antartico fermo restando che nessuna decisione di procedere con un'attività proposta potrà essere differita in base al presente paragrafo per più di 15 mesi dalla data di circolazione del progetto di valutazione globale ambientale.

6. Una valutazione ambientale globale definitiva riporterà ed includerà o riassumerà le osservazioni ricevute riguardo al progetto di valutazione ambientale globale. La valutazione ambientale globale definitiva, la notifica di ogni decisione ad essa relativa e qualsiasi valutazione del significato degli impatti previsti rispetto ai vantaggi dell'attività proposta, saranno fatte pervenire a tutte le Parti che metteranno tali informazioni a disposizione del pubblico almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività prevista nella zona del Trattato Antartico.

Art. 4 — Decisioni che dovranno essere basate sulle valutazioni ambientali globali

Ogni decisione riguardo al fatto se un'attività proposta cui si applica l'art. 3 debba procedere, ed in tal caso se nella sua concezione originale o in forma modificata, sarà basata sulla valutazione ambientale globale nonché su altre considerazioni pertinenti.

Art. 5 — Monitoraggio

1. Dovranno essere instaurate procedure, compreso un adeguato monitoraggio dei parametri chiave ambientali, per valutare e verificare l'impatto di ogni attività che procede a seguito del compimento di una valutazione ambientale globale.

2. Le procedure di cui al paragrafo 1 di cui sopra ed all'art. 2 saranno concepite al fine di fornire un riscontro regolare e verificabile degli impatti dell'attività al fine inter alia di:

a) consentire che siano effettuate valutazioni della portata della compatibilità di tali impatti con il Protocollo;

b) fornire informazioni utili per ridurre al minimo o mitigare gli impatti nonché, se del caso, informazioni sulla necessità di sospendere, annullare o modificare l'attività.

Art. 6 — Circolazione delle informazioni

1. Le seguenti informazioni saranno fatte pervenire alle Parti, inoltrate al Comitato e messe a disposizione del pubblico:

a) descrizione delle procedure di cui all'art. 1;

b) lista annuale di ogni valutazione ambientale iniziale predisposta in conformità con l'art. 2 ed ogni decisione adottata in conseguenza di ciò;

c) informazioni significative ottenute ed ogni provvedimento adottato in conseguenza mediante procedure instaurate in conformità con gli artt. 2 e 5;

d) le informazioni di cui all'art. 3.

2. Ogni valutazione ambientale iniziale predisposta in conformità con l'art. 2 sarà messa a disposizione su richiesta.

Art. 7 — Casi di emergenza

1. Il presente Annesso non si applicherà a casi di emergenza relativi alla sicurezza della vita umana o di navi, aerei o equipaggiamenti ed installazioni di grande valore o di protezione dell'ambiente, che necessitano che un'attività venga intrapresa anche a prescindere dal compimento delle procedure stabilite nel presente Annesso.

2. Una notifica relativa alle attività intraprese in casi di emergenza che avrebbero diversamente richiesto la predisposizione di una valutazione ambientale globale, sarà fatta circolare immediatamente a tutte le Parti ed inoltrata al Comitato ed una spiegazione completa dell'attività svolte sarà fornita entro 90 giorni dall'avvenimento di tali attività.

Art. 8 — Emendamento e modifica

1. Il presente Annesso può essere emendato o modificato da un provvedimento adottato in conformità con l'art. IX del Trattato Antartico. A meno che la misura non specifichi diversamente, si riterrà che l'emendamento o la modifica sono state approvate e che diverranno effettive un anno dopo la chiusura della riunione consultiva del Trattato Antartico nella quale tale emendamento o modifica era stata adottata a meno che una o più delle Parti Consultive del Trattato Antartico notifichi il Depositario, entro quel periodo di tempo, che desidera una proroga di quel periodo o che non intende approvare la misura.

2. Ogni emendamento o modifica del presente Annesso che entra in vigore in conformità con il paragrafo 1 di cui sopra diverrà in seguito effettiva per ogni altra Parte quando la notifica di approvazione di quest'ultima Parte sarà stata ricevuta dal Depositario.