G.U. Supplemento ordinario 27 febbraio 1995, n. 48
Legge
15 febbraio 1995, n. 54
Ratifica
ed esecuzione del protocollo sulla protezione ambientale al Trattato Antartico,
con annessi ed atto finale, fatto a Madrid il 4 ottobre 1991
………(Omissis)………
Art. 8 — Valutazione dell'Impatto Ambientale
1. Le attività previste di cui al paragrafo 2 in
appresso saranno sottoposte alle procedure stabilite all'Annesso I per una
valutazione preliminare dei loro impatti sull'ambiente Antartico o sui suoi
ecosistemi dipendenti o associati a seconda di come siano state identificate
tali attività, e precisamente come avendo:
a) meno di un impatto minore o transitorio;
b) un impatto minore o transitorio; oppure
c) più di un impatto minore e transitorio.
2. Ciascuna Parte assicurerà che le procedure di
valutazione stabilite all'Annesso I siano applicate ai processi di
pianificazione da cui derivano decisioni riguardo ad ogni attività intrapresa
nella zona del Trattato Antartico attinenti a programmi di ricerca scientifica,
di turismo ed a tutte le attività governative e non governative nelle zone del
Trattato Antartico per le quali si richiede un preavviso in base all'articolo
VII.5 del Trattato Antartico, comprese le attività logistiche di supporto
connesse.
3. Le procedure di valutazione stabilite
all'Annesso I si applicheranno a qualsivoglia cambiamento in ogni attività
derivante sia da un aumento o da una diminuzione dell'intensità di un'attività
esistente, dall'aggiunta di una attività, dallo smantellamento di un'installazione
o da altre cause.
4. Quando le attività sono pianificate
congiuntamente da più di una Parte, le Parti implicate designeranno una Parte
tra di loro per coordinare l'attuazione delle procedure di valutazione
ambientale di cui all'Annesso I.
………(Omissis)………
ANNESSO
I AL PROTOCOLLO SULLA PROTEZIONE AMBIENTALE
AL
TRATTATO ANTARTICO
VALUTAZIONE
D'IMPATTO AMBIENTALE
Art. 1 — Fase preliminare
1. Gli impatti ambientali delle attività previste
di cui all'art. 8 del Protocollo saranno esaminati prima che abbiano inizio, in
conformità con le adeguate procedure nazionali.
2. Se si determina che un'attività avrà meno di un
impatto transitorio o minore, l'attività può procedere.
Art. 2 — Valutazione ambientale iniziale
1. A meno che non sia stato determinato che
un'attività avrà meno di un impatto minore o transitorio, o a meno che una
valutazione ambientale globale sia in fase di preparazione in base all'art. 3,
sarà predisposta una valutazione iniziale ambientale. Essa conterrà sufficienti
dettagli per valutare se un'attività proposta può avere più di un impatto
minore o transitorio essa includerà:
a) una descrizione dell'attività proposta, compreso
il suo scopo, la sua localizzazione, durata ed intensità;
b) l'esame di alternative all'attività proposta e
di ogni impatto che l'attività può avere tenendo conto anche degli impatti
cumulativi alla luce di attività pianificate esistenti e conosciute.
2. Se una valutazione ambientale iniziale indica che
un'attività proposta darà probabilmente luogo solo ad un impatto minore o
transitorio, l'attività può procedere, sempre che siano attuate procedure
appropriate, includenti eventualmente il monitoraggio al fine di valutare e
verificare l'impatto dell'attività.
Art. 3 — Valutazione ambientale globale
1. Se una valutazione ambientale iniziale indica o
se è in altra maniera determinato che un'attività proposta potrà avere più di
un impatto minore o transitorio, sarà predisposta una valutazione ambientale globale.
2. Una valutazione ambientale globale includerà:
a) una descrizione dell'attività proposta compreso
il suo scopo, la sua localizzazione, durata ed intensità ed eventuali
alternative all'attività compresa l'alternativa di non procedere, e le conseguenze
di tali alternative;
b) una descrizione dello stato di riferimento
ambientale iniziale con il quale andranno raffrontate le mutazioni previste ed
una previsione del futuro stato di riferimento ambientale qualora l'attività
proposta non venga realizzata;
c) una descrizione dei metodi e dei dati utilizzati
per prevedere gli impatti dell'attività prevista;
d) una valutazione della natura, portata, durata ed
intensità dei probabili impatti diretti dell'attività proposta;
e) l'esame di eventuali impatti indiretti o di
second'ordine dell'attività proposta;
f) l'esame di impatti cumulativi dell'attività
proposta alla luce delle attività esistenti e di altre attività pianificate
note;
g) l'individuazione di misure, compresi i programmi
di monitoraggio, che potrebbero essere adottate per ridurre al minimo o
mitigare gli impatti dell'attività proposta e rilevare impatti imprevisti ed al
fine di segnalare tempestivamente ogni effetto negativo dell'attività e far
fronte rapidamente ed in maniera efficace agli incidenti;
h) l'individuazione di impatti inevitabili
dell'attività proposta;
i) l'esame degli effetti dell'attività prevista
sullo svolgimento della ricerca scientifica e su altri usi e valori esistenti;
j) l'individuazione di lacune nella conoscenza e di
incertezze riscontrate nel compilare i dati informativi prescritti in base al
presente paragrafo;
k) un sommario non tecnico delle informazioni
previste in base al presente paragrafo;
l) nome ed indirizzo della persona o organizzazione
che prepara la valutazione globale ambientale e l'indirizzo al quale i relativi
commenti vanno indirizzati.
3. Il progetto di valutazione ambientale globale
sarà messo a disposizione del pubblico e fatto circolare a tutte le Parti che
lo metteranno anche a disposizione del pubblico per eventuali commenti. Sarà
concesso un periodo di tempo di 90 giorni per la ricezione delle osservazioni.
4. Il progetto di valutazione ambientale globale
sarà indirizzato al Comitato contestualmente alla sua trasmissione alle Parti,
almeno 120 giorni prima della Riunione Consultiva del Trattato Antartico per
essere esaminato come appropriato.
5. Se la riunione consultiva del Trattato Antartico
non ha avuto modo di esaminare il progetto di valutazione ambientale globale
come raccomandato dal Comitato, non sarà adottata nessuna decisione definitiva
di procedere con un'attività proposta nella zona del Trattato Antartico fermo
restando che nessuna decisione di procedere con un'attività proposta potrà
essere differita in base al presente paragrafo per più di 15 mesi dalla data di
circolazione del progetto di valutazione globale ambientale.
6. Una valutazione ambientale globale definitiva
riporterà ed includerà o riassumerà le osservazioni ricevute riguardo al
progetto di valutazione ambientale globale. La valutazione ambientale globale
definitiva, la notifica di ogni decisione ad essa relativa e qualsiasi
valutazione del significato degli impatti previsti rispetto ai vantaggi
dell'attività proposta, saranno fatte pervenire a tutte le Parti che metteranno
tali informazioni a disposizione del pubblico almeno 60 giorni prima
dell'inizio dell'attività prevista nella zona del Trattato Antartico.
Art. 4 — Decisioni che dovranno essere basate sulle
valutazioni ambientali globali
Ogni decisione riguardo al fatto se un'attività
proposta cui si applica l'art. 3 debba procedere, ed in tal caso se nella sua
concezione originale o in forma modificata, sarà basata sulla valutazione
ambientale globale nonché su altre considerazioni pertinenti.
Art. 5 — Monitoraggio
1. Dovranno essere instaurate procedure, compreso
un adeguato monitoraggio dei parametri chiave ambientali, per valutare e
verificare l'impatto di ogni attività che procede a seguito del compimento di
una valutazione ambientale globale.
2. Le procedure di cui al paragrafo 1 di cui sopra
ed all'art. 2 saranno concepite al fine di fornire un riscontro regolare e
verificabile degli impatti dell'attività al fine inter alia di:
a) consentire che siano effettuate valutazioni
della portata della compatibilità di tali impatti con il Protocollo;
b) fornire informazioni utili per ridurre al minimo
o mitigare gli impatti nonché, se del caso, informazioni sulla necessità di
sospendere, annullare o modificare l'attività.
Art. 6 — Circolazione delle informazioni
1. Le seguenti informazioni saranno fatte pervenire
alle Parti, inoltrate al Comitato e messe a disposizione del pubblico:
a) descrizione delle procedure di cui all'art. 1;
b) lista annuale di ogni valutazione ambientale iniziale
predisposta in conformità con l'art. 2 ed ogni decisione adottata in
conseguenza di ciò;
c) informazioni significative ottenute ed ogni
provvedimento adottato in conseguenza mediante procedure instaurate in
conformità con gli artt. 2 e 5;
d) le informazioni di cui all'art. 3.
2. Ogni valutazione ambientale iniziale predisposta
in conformità con l'art. 2 sarà messa a disposizione su richiesta.
Art. 7 — Casi di emergenza
1. Il presente Annesso non si applicherà a casi di
emergenza relativi alla sicurezza della vita umana o di navi, aerei o
equipaggiamenti ed installazioni di grande valore o di protezione
dell'ambiente, che necessitano che un'attività venga intrapresa anche a
prescindere dal compimento delle procedure stabilite nel presente Annesso.
2. Una notifica relativa alle attività intraprese
in casi di emergenza che avrebbero diversamente richiesto la predisposizione di
una valutazione ambientale globale, sarà fatta circolare immediatamente a tutte
le Parti ed inoltrata al Comitato ed una spiegazione completa dell'attività
svolte sarà fornita entro 90 giorni dall'avvenimento di tali attività.
Art. 8 — Emendamento e modifica
1. Il presente Annesso può essere emendato o
modificato da un provvedimento adottato in conformità con l'art. IX del
Trattato Antartico. A meno che la misura non specifichi diversamente, si
riterrà che l'emendamento o la modifica sono state approvate e che diverranno
effettive un anno dopo la chiusura della riunione consultiva del Trattato
Antartico nella quale tale emendamento o modifica era stata adottata a meno che
una o più delle Parti Consultive del Trattato Antartico notifichi il
Depositario, entro quel periodo di tempo, che desidera una proroga di quel
periodo o che non intende approvare la misura.
2. Ogni emendamento o modifica del presente Annesso
che entra in vigore in conformità con il paragrafo 1 di cui sopra diverrà in
seguito effettiva per ogni altra Parte quando la notifica di approvazione di
quest'ultima Parte sarà stata ricevuta dal Depositario.