G.U.
Supplemento ordinario n. 76, 27 aprile 2005 n. 96
Legge 18 aprile 2005, n.62
Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
comunitaria 2004
……….(Omissis)………
Art. 19 - Delega al
Governo per il recepimento della direttiva 2001/42/CE, concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di
recepimento della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati
piani e programmi sull'ambiente, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere l'applicazione della valutazione
ambientale strategica ai piani e programmi che possono avere effetti
significativi sull'ambiente, nonche' alle loro modifiche;
b) garantire l'informazione, lo svolgimento di
consultazioni e l'accesso al pubblico, nonche' la valutazione del risultato
delle consultazioni e la messa a disposizione delle informazioni sulla
decisione;
c) assicurare la valutazione delle opzioni
alternative;
d) garantire
la partecipazione al processo decisionale delle istituzioni preposte alla
tutela ambientale e paesaggistica;
e) attuare forme di
monitoraggio sugli effetti ambientali dei piani e dei programmi, anche al fine
della tempestiva individuazione degli effetti negativi e della adozione delle
misure correttive;
f) garantire adeguate
consultazioni nei casi in cui un piano o un programma possa avere effetti
sull'ambiente di un altro Stato membro;
g) assicurare la
complementarieta' con gli altri strumenti di valutazione d'impatto ambientale,
ove previsti;
h) prevedere forme di
coordinamento con piani e strumenti di pianificazione urbanistica e di gestione
territoriale esistenti;
i)
garantire la definizione di scadenze temporali definite ed adeguate per
il procedimento.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Nota all'art. 19:
La direttiva 2001/42/CE e' pubblicata nella G. U.C.E. 21 luglio 2001, n. L 197
……….(Omissis)………
Art. 30 - (Recepimento
dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27
giugno 1985, in materia di valutazione di impatto ambientale)
1. Per i progetti sottoposti a
valutazione di impatto ambientale e' facolta' del proponente, prima dell'avvio
del procedimento di valutazione di impatto ambientale, richiedere alla
competente direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
un parere in merito alle informazioni che devono essere contenute nello studio
di impatto ambientale. A tale fine il proponente presenta una relazione che,
sulla base dell'identificazione degli impatti ambientali attesi, definisce il
piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, le
metodologie che intende adottare per l'elaborazione delle informazioni in esso
contenute e il relativo livello di approfondimento. Il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio, anche nel caso in cui detto parere sia stato
reso, puo' chiedere al proponente, successivamente all'avvio della procedura di
valutazione di impatto ambientale, chiarimenti e integrazioni in merito alla
documentazione presentata.
Nota all'art. 30:
- La direttiva 85/337/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 5 luglio 1985, n. L 175