G.U. Supplemento ordinario n. 76, 27 aprile 2005 n. 96

 

 

Legge 18 aprile 2005, n.62

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004

 

 

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Art. 19 - Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente

 

1.     Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'applicazione della valutazione ambientale strategica ai piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, nonche' alle loro modifiche;

b) garantire l'informazione, lo svolgimento di consultazioni e l'accesso al pubblico, nonche' la valutazione del risultato delle consultazioni e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;

c) assicurare la valutazione delle opzioni alternative;

d) garantire la partecipazione al processo decisionale delle istituzioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistica;

e) attuare forme di monitoraggio sugli effetti ambientali dei piani e dei programmi, anche al fine della tempestiva individuazione degli effetti negativi e della adozione delle misure correttive;

f) garantire adeguate consultazioni nei casi in cui un piano o un programma possa avere effetti sull'ambiente di un altro Stato membro;

g) assicurare la complementarieta' con gli altri strumenti di valutazione d'impatto ambientale, ove previsti;

h) prevedere forme di coordinamento con piani e strumenti di pianificazione urbanistica e di gestione territoriale esistenti;

i)  garantire la definizione di scadenze temporali definite ed adeguate per il procedimento.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nota all'art. 19:
La direttiva 2001/42/CE e' pubblicata nella G. U.C.E. 21 luglio 2001, n. L 197

 

……….(Omissis)………

 

Art. 30 - (Recepimento dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, in materia di valutazione di impatto ambientale)

 

1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale e' facolta' del proponente, prima dell'avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale, richiedere alla competente direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un parere in merito alle informazioni che devono essere contenute nello studio di impatto ambientale. A tale fine il proponente presenta una relazione che, sulla base dell'identificazione degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, le metodologie che intende adottare per l'elaborazione delle informazioni in esso contenute e il relativo livello di approfondimento. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche nel caso in cui detto parere sia stato reso, puo' chiedere al proponente, successivamente all'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale, chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione presentata.

Nota all'art. 30:
- La direttiva 85/337/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 5 luglio 1985, n. L 175