G.U. Supplemento ordinario 22.11.1994, n. 273
Legge
3 novembre 1994, n. 640
Ratifica
ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un
contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991
Art. 1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare la convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un
contesto transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione
di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a
quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione stessa.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
TRADUZIONE
NON UFFICIALE
Convenzione
sulla valutazione dell'impatto ambientale
in un
contesto transfrontaliero
Gli stati alla presente Convenzione
Consapevoli delle reciproche incidenze delle
attività economiche e delle loro conseguenze sull'ambiente;
Ribadendo la necessità di garantire uno sviluppo
razionale dal punto di vista ecologico, nonché durevole;
Risolute ad intensificare la cooperazione
internazionale nel settore della valutazione dell'impatto ambientale
soprattutto in un contesto transfrontaliero;
Consapevoli della necessità e dell'importanza di
elaborare una politica di natura anticipatoria e di prevenire, attenuare e
tenere sotto controllo ogni impatto pregiudizievole importante per l'ambiente
in generale, soprattutto in un contesto transfrontaliero;
Richiamando le disposizioni pertinenti dello
Statuto delle Nazioni Unite, la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni
Unite sull'ambiente (Conferenza di Stoccolma), l'Atto finale della Conferenza
sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) ed i documenti di chiusura
delle Riunioni di Madrid e Vienna dei delegati degli Stati che hanno
partecipato alla CSCE;
Notando con soddisfazione i provvedimenti che gli
Stati stanno adottando affinché la valutazione dell'impatto ambientale sia
praticata in attuazione delle loro leggi e dei regolamenti amministrativi e
della loro politica nazionale;
Consapevoli della necessità di considerare
specificamente i fattori ambientali che sono alla base del processo decisionale
procedendo ad una valutazione dell'impatto ambientale a tutti i livelli
amministrativi necessari, sia come strumento necessario per migliorare la
qualità dei dati forniti ai responsabili consentendo loro in tal modo di
adottare decisioni razionali dal punto di vista dell'ambiente e limitando per
quanto possibile un impatto pregiudizievole importante delle attività,
soprattutto in un contesto transfrontaliero;
Tenendo presente gli sforzi spiegati dalle
organizzazioni internazionali per promuovere la prassi della valutazione
dell'impatto ambientale a livello sia nazionale che internazionale, tenendo
conto dei lavori effettuati a questo proposito sotto gli auspici della
Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa, in particolare dei
risultati del Seminario sulla valutazione dell'impatto ambientale (Settembre
1987, Varsavia, Polonia) e prendendo nota dei Fini e Princìpi della valutazione
dell'impatto ambientale adottati dal Consiglio di Amministrazione del Programma
delle Nazioni Unite per l'Ambiente, e della Dichiarazione ministeriale su di
uno sviluppo durevole (maggio 1990, Bergen, Norvegia);
Hanno
convenuto quanto segue
Art. 1 — Definizioni
Ai fini della presente Convenzione,
i) l'espressione "Parti" significa, salvo
indicazione contraria, le Parti contraenti alla presente Convenzione,
ii) l'espressione "Parte di origine"
indica la Parte (o le Parti) contraente (i) alla presente Convenzione sotto la
cui giurisdizione dovrebbe svolgersi l'attività prevista,
iii) l'espressione "Parte colpita"
significa la Parte o le Parti contraenti della presente Convenzione nella quale
(o nelle quali) l'attività prevista potrebbe avere un impatto transfrontaliero;
iv) l'espressione "Parti interessate"
indica la Parte d'origine e la Parte colpita che procedono ad una valutazione dell'impatto
ambientale in attuazione della presente Convenzione;
v) l'espressione "attività prevista"
indica ogni attività o ogni progetto mirante a modificare sensibilmente
un'attività, e per la cui esecuzione è richiesta una decisione di un'Autorità
competente secondo ogni procedura nazionale applicabile,
vi) l'espressione "valutazione dell'impatto
ambientale" indica una procedura nazionale finalizzata a valutare il
probabile impatto sull'ambiente di un'attività prevista;
vii) l'espressione "impatto" significa
ogni effetto ambientale di un'attività prevista, in particolare sulla salute e
la sicurezza, la flora, la fauna, il suolo, l'aria, l'acqua, il clima, il
paesaggio ed i monumenti storici o altre costruzioni, oppure l'interazione tra
questi fattori indica altresì gli effetti sul patrimonio culturale o le
condizioni socio-economiche che risultano da modifiche di questi fattori;
viii) l'espressione "impatto
transfrontaliero" significa ogni impatto, e non esclusivamente un impatto
di natura mondiale, derivante, entro i limiti di una zona che dipende dalla
giurisdizione di una Parte, da una attività prevista la cui origine fisica sia
situata in tutto o in parte nella zona dipendente dalla giurisdizione di
un'altra Parte,
ix) l'espressione "Autorità competente"
significa l'Autorità (o le Autorità nazionali) designata(e) da una Parte per
compiere le funzioni di cui nella presente Convenzione e/o l'Autorità (o le
Autorità) abilitata(e) da una Parte ad esercitare poteri decisionali
concernenti un'attività prevista;
x) l'espressione "pubblica" indica una o
più persone fisiche o morali.
Art. 2 — Disposizioni generali
1. Le Parti adottano individualmente o insieme,
ogni misura appropriata ed efficace per prevenire, ridurre e combattere un
impatto transfrontaliero pregiudizievole importante che potrebbe derivare
all'ambiente da attività previste.
2. Ciascuna Parte adotta i provvedimenti giuridici,
amministrativi o altri, necessari per attuare le disposizioni della presente
Convenzione, compresa, per quanto riguarda le attività previste figuranti sulla
lista contenuta nell'Appendice I che possono avere un impatto pregiudizievole
transfrontaliero importante, l'istituzione di una procedura di valutazione
dell'impatto ambientale che consenta la partecipazione del pubblico e la
costituzione del fascicolo di valutazione dell'impatto ambientale di cui
all'Appendice II.
3. La Parte d'origine vigila affinché in conformità
alle disposizioni della presente Convenzione, si proceda ad una valutazione dell'impatto
ambientale prima di prendere la decisione di autorizzare o intraprendere
un'attività prevista figurante sulla lista contenuta nell'Appendice I,
suscettibile di avere un impatto pregiudizievole transfrontaliero importante.
4. La Parte d'origine vigila, in conformità con le
disposizioni della presente Convenzione affinché ogni attività proposta
figurante sulla lista contenuta all'Appendice I, suscettibile di avere un
impatto transfrontaliero pregiudizievole importante, sia notificata alle Parti
colpite.
5. Le Parti interessate su iniziativa di una
qualsiasi di loro, iniziano un dibattito per sapere se una o più delle attività
proposte che non figurano nella lista contenuta all'Appendice I possono avere
un impatto pregiudizievole transfrontaliero importante e devono pertanto essere
trattate come se fossero iscritte su detta lista. Se le Parti convengono
dell'opportunità di procedere in tal modo, l'attività o le attività in
questione saranno trattate in tal modo. L'Appendice III contiene direttive generali
relative ai criteri applicabili per determinare se un'attività proposta può
avere un impatto pregiudizievole importante.
6. In conformità con le disposizioni della presente
Convenzione, la Parte di origine offre al pubblico delle zone suscettibili di
essere colpite la possibilità di partecipare alle procedure pertinenti di
valutazione dell'impatto ambientale delle attività proposte, e vigila affinché
le possibilità offerte al pubblico della parte colpita siano equivalenti a
quelle offerte al suo pubblico.
7. Sono effettuate, almeno nella fase progettuale
dell'attività prevista, le valutazioni dell'impatto ambientale prescritte dalla
presente Convenzione. Nella misura richiesta, le Parti si sforzano di attuare i
principi della valutazione dell'impatto ambientale nelle politiche, piani e
programmi.
8. Le disposizioni della presente Convenzione non
pregiudicano il diritto delle Parti di applicare a livello nazionale le leggi,
i regolamenti, le disposizioni amministrative o le prassi legali ammesse
miranti a tutelare le informazioni la cui divulgazione potrebbe essere
pregiudizievole al segreto industriale e commerciale o alla sicurezza
nazionale.
9. Le disposizioni della presente Convenzione non
pregiudicano il diritto di ciascuna Parte di applicare, in base ad un accordo
bilaterale o multilaterale, se del caso, provvedimenti più rigorosi di quelli
previsti nella presente Convenzione.
10. Le disposizioni della presente Convenzione non
pregiudicano gli obblighi che possono incombere alle Parti in base al diritto
internazionale per quanto riguarda le attività che hanno o che sono
suscettibili di avere un impatto transfrontaliero.
Art. 3 — Notifica
1. Se un'attività prevista iscritta sulla lista che
figura all'Appendice I è suscettibile di avere un impatto transfrontaliero
pregiudizievole importante, la Parte di origine in vista di procedere a
consultazioni sufficienti ed efficaci come previsto dall'Articolo 5, ne dà
notifica ad ogni Parte che potrebbe a suo avviso essere colpita, non appena
possibile ed al più tardi quando detta Parte dà avviso pubblico di tale
attività.
2. La notifica contiene in particolare:
a) informazioni sull'attività prevista compresa
ogni informazione disponibile su un suo eventuale impatto transfrontaliero;
b) informazioni sulla natura della decisione che
potrà essere adottata;
c) l'indicazione di una scadenza ragionevole per la
comunicazione di una risposta ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo,
in considerazione della natura dell'attività proposta. Possono essere incluse
le informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
3. La Parte colpita risponde alla Parte d'origine
nel termine specificato nella notifica per accusare ricezione di quest'ultima e
indica se essa intende partecipare alla procedura di valutazione dell'impatto
ambientale.
4. Se la Parte colpita fa sapere che non ha
intenzione di partecipare alla procedura di valutazione dell'impatto
ambientale, oppure se non risponde entro il termine specificato nella notifica,
le norme dei paragrafi 5, 6, 7 e 8 del presente articolo e quelle degli
articoli da 4 a 7 non si applicano. In tal caso, non è pregiudicato il diritto
della Parte di origine di determinare se essa deve procedere ad una valutazione
dell'impatto ambientale in base alla sua normativa ed alla sua prassi
nazionale.
5. Nel ricevere la risposta della Parte colpita che
indica il suo intento di partecipare alla procedura di valutazione dell'impatto
ambientale, la Parte d'origine comunica alla Parte colpita, qualora essa non lo
abbia ancora fatto:
a) informazioni pertinenti relative alla procedura
di valutazione dell'impatto ambientale con uno scadenzario per la comunicazione
di osservazioni;
b) informazioni pertinenti sull'attività prevista e
sull'impatto transfrontaliero pregiudizievole importante che potrebbe avere.
6. La Parte colpita comunica alla Parte di origine,
a richiesta di quest'ultima, ogni informazione che può ragionevolmente essere
ottenuta, concernente l'ambiente soggetto alla sua giurisdizione e suscettibile
di essere colpito, qualora queste informazioni siano necessarie per costituire
il fascicolo di valutazione dell'impatto ambientale. Le informazioni sono
comunicate rapidamente e, se opportuno, tramite un organo comune qualora
esista.
7. Se una Parte ritiene che un'attività proposta
figurante nella lista contenuta all'Appendice I avrebbe su detta Parte un
impatto transfrontaliero pregiudizievole importante e qualora non ne sia stata
data notifica in attuazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente
articolo, le Parti interessate scambiano, a richiesta della Parte colpita,
informazioni sufficienti al fine di iniziare un dibattito sul fatto di sapere
se un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante è probabile. Se dette
Parti sono concordi nel riconoscere che un impatto transfrontaliero
pregiudizievole importante è probabile, si applicano le disposizioni della
presente Convenzione. Se queste Parti non possono raggiungere un accordo sul
fatto di sapere se un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante è
probabile, esse possono, l'una o l'altra, sottoporre la questione ad una
Commissione d'inchiesta in conformità con le disposizioni dell'Appendice IV
affinché quest'ultima pronunci un parere sulla eventualità di un impatto
transfrontaliero pregiudizievole importante, a meno che non decidano di comune
accordo di fare appello ad un altro metodo per risolvere la questione.
8. Le Parti interessate, vigilano affinché la
popolazione della Parte colpita, nelle zone suscettibili di essere colpite, sia
informata dell'attività proposta ed abbia la possibilità di formulare
osservazioni o obiezioni in proposito e che queste osservazioni o obiezioni
siano trasmesse all'Autorità competente della Parte d'origine, sia
direttamente, sia, se del caso, tramite la Parte d'origine.
Art. 4 — Documentazione sulla valutazione
dell'impatto ambientale
1. La documentazione sulla valutazione dell'impatto
ambientale da sottoporre all'autorità competente della Parte di origine deve
contenere almeno le informazioni di cui all'Appendice II.
2. La Parte di origine comunica alla Parte colpita
tramite, come opportuno, un organo comune qualora esista, la documentazione
sulla valutazione dell'impatto ambientale. Le Parti interessate adottano
disposizioni affinché tale documentazione sia distribuita alle Autorità ed al
pubblico della Parte colpita nelle zone suscettibili di essere colpite e
affinché le osservazioni formulate siano trasmesse all'autorità competente
della Parte d'origine, sia direttamente, sia, se del caso, tramite la Parte di
origine, entro un termine ragionevole prima che una decisione definitiva sia
adottata riguardo all'attività proposta.
Art. 5 — Consultazioni in base alla documentazione
sulla valutazione dell'impatto ambientale
Dopo aver raccolto la documentazione sulla
valutazione dell'impatto ambientale, la Parte di origine inizia senza eccessivo
indugio consultazioni con la Parte colpita, concernenti in particolar modo
l'impatto transfrontaliero che l'attività prevista potrebbe avere ed i
provvedimenti atti a consentire di ridurre questo impatto o eliminarlo. Le
consultazioni possono portare:
a) su possibili alternative di sostituzione
compresa una "opzione zero", nonché su misure che potrebbero essere
adottate per attenuare ogni impatto transfrontaliero pregiudizievole importante
e sulla procedura che potrebbe essere seguita per il monitoraggio degli effetti
di tali misure a spese della Parte di origine;
b) su altre forme di assistenza reciproca che
possono essere prese in considerazione per attenuare ogni impatto
transfrontaliero pregiudizievole importante dell'attività prevista;
c) su ogni altra questione pertinente relativa
all'attività prevista.
Le parti stabiliranno di comune accordo, all'inizio
di tali consultazioni, un periodo di tempo ragionevole per lo svolgimento delle
consultazioni, che potranno essere effettuate nel quadro di un organo comune
appropriato qualora esista.
Art. 6 — Decisione definitiva
1. Le Parti vigilano affinché all'atto di prendere
una decisione definitiva sull'attività prevista, siano debitamente presi in
considerazione i risultati della valutazione dell'impatto ambientale, compresa
la documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale e le osservazioni
ricevute in merito in conformità con il paragrafo 8 dell'art. 3 e del paragrafo
2 dell'art. 4, come pure l'esito delle consultazioni di cui all'art. 5.
2. La Parte di origine comunica alla Parte colpita
la decisione definitiva adottata riguardo all'attività prevista nonché i motivi
e le considerazioni sulle quali essa è fondata.
3. Qualora informazioni complementari su un impatto
transfrontaliero importante di un'attività prevista, che non erano note nel
momento in cui una decisione è stata presa su questa attività e che avrebbero
potuto influire sensibilmente su tale decisione, giungano a conoscenza di una
Parte interessata prima che abbiano inizio i lavori relativi a tale attività,
la Parte in questione ne informa immediatamente l'altra Parte (o le altre
Parti) interessata(e). Qualora una delle parti interessate lo richieda, avranno
luogo consultazioni per determinare se la decisione deve essere riesaminata.
Art. 7 — Analisi successiva al progetto
1. Le Parti interessate determineranno a richiesta
di una qualsiasi tra di loro, se deve essere effettuata un'analisi successiva
al progetto, ed in caso affermativo, quale deve esserne la portata, in
considerazione dell'impatto transfrontaliero pregiudizievole importante che
l'attività che è stata oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale in
conformità con la presente Convenzione può avere. Ogni analisi successiva al
progetto dovrà includere, in particolar modo, il monitoraggio dell'attività e
la determinazione di ogni impatto transfrontaliero pregiudizievole. Tali
funzioni possono essere svolte in vista di conseguire gli obiettivi enumerati
all'Appendice V.
2. Se, dato l'esito dell'analisi successiva al
progetto, la Parte di origine o la Parte colpita ha ragionevoli motivi di
ritenere che l'attività prevista ha un impatto transfrontaliero pregiudizievole
importante o se l'esito di tale analisi ha rivelato elementi che potrebbero dar
luogo a tale impatto, essa ne informa immediatamente l'altra Parte. Le Parti
interessate intraprendono in tal caso consultazioni sui provvedimenti da
adottare per diminuire tale impatto o eliminarlo.
Art. 8 — Cooperazione bilaterale e multilaterale
Le Parti possono continuare ad applicare gli
accordi bilaterali o multilaterali o le altre intese in vigore o concluderne
altre per adempiere agli obblighi che loro incombono ai sensi della presente
Convenzione. Questi accordi o altre intese possono essere basati sugli elementi
fondamentali di cui all'Appendice VI.
Art. 9 — Programmi di ricerca
Le Parti prevedono in maniera particolare la
creazione o l'intensificazione di programmi specifici di ricerca miranti a:
a) migliorare i metodi qualitativi e quantitativi
di valutazione degli impatti delle attività previste;
b) consentire una migliore comprensione dei
rapporti di causa ed effetto ed il loro ruolo in una gestione integrata
dell'ambiente;
c) analizzare e sorvegliare una corretta attuazione
delle decisioni adottate riguardo alle attività previste al fine di attuarne o
di prevenirne l'impatto;
d) elaborare metodi che stimolino la creatività
nella ricerca di alternative di sostituzione e di schemi di produzione e di
consumo razionali da un punto di vista ecologico;
e) elaborare metodologie per l'attuazione dei
princìpi di valutazione dell'impatto ambientale a livello macro-economico.
I risultati dei programmi enumerati sopra saranno
oggetto di uno scambio tra le Parti.
Art. 10 — Statuto delle Appendici
Le Appendici allegate alla presente Convenzione
sono parte integrante della Convenzione.
Art. 11 — Riunione delle Parti
1. Le Parti si riuniscono per quanto possibile in
occasione delle sessioni annue dei Consiglieri dei governi dei paesi della CEE
per i problemi ambientali e dell'acqua. La prima riunione delle Parti è
convocata al massimo un anno dopo la data di entrata in vigore della presente
Convenzione. Successivamente le Parti si riuniscono in ogni altro momento come
possono ritenerlo necessario in una delle loro riunioni o qualora una di loro
ne faccia domanda per iscritto, sotto riserva che tale domanda sia appoggiata
da almeno un terzo delle Parti entro sei mesi dalla sua comunicazione a tali
Parti da parte del Segretariato.
2. Le Parti seguono costantemente l'attuazione
della presente Convenzione, e, avendo questo obiettivo in mente:
a) verificano le loro politiche e le loro
iniziative metodologiche nell'ambito della valutazione dell'impatto ambientale
in vista di migliorare ulteriormente le procedure di valutazione dell'impatto
ambientale in un contesto transfrontaliero;
b) si comunicano reciprocamente le informazioni
ricavate dalla conclusione e dall'attuazione di accordi bilaterali e
multilaterali o di altre intese relative alla valutazione dell'impatto
ambientale in un contesto transfrontaliero, di cui una o più di loro sono
parti;
c) sollecitano se del caso, i servizi dei Comitati
scientifici e degli organismi internazionali competenti riguardo a questioni
metodologiche e tecniche pertinenti alla realizzazione degli obiettivi della
presente Convenzione;
d) nella loro prima riunione, esaminano ed adottano
per consenso il regolamento interno delle loro riunioni;
e) esaminano e se del caso adottano proposte di
emendamento alla presente Convenzione;
f) prendono in considerazione ed intraprendono ogni
altra azione che potrebbe rivelarsi necessaria ai fini della presente
Convenzione.
Art. 12 — Diritto di voto
1. Le parti alla presente Convenzione hanno
ciascuna un voto.
2. Salvo quanto disposto dal paragrafo 1 del
presente articolo le organizzazioni di integrazione economica regionale in
settori di loro competenza, dispongono, per esercitare il loro diritto di voto,
di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti alla
presente Convenzione. Queste organizzazioni non esercitano il loro diritto di
voto quando i loro Stati membri esercitano il loro e viceversa.
Art. 13 — Segretariato
Il Segretario esecutivo della Commissione economica
per l'Europa esercita le seguenti funzioni di segretariato:
a) convoca e prepara le riunioni delle Parti;
b) trasmette alle Parti i rapporti ed altre
informazioni ricevute in attuazione delle disposizioni della presente Convenzione;
c) esercita ogni altra funzione che possa esser
prevista nella presente Convenzione o che le Parti possono assegnarli.
Art. 14 — Emendamenti alla Convenzione
1. Ogni Parte può proporre emendamenti alla
presente Convenzione.
2. Le proposte di emendamento sono sottoposte per
iscritto al Segretariato che le comunica a tutte le Parti. Esse sono esaminate
dalle Parti nella riunione successiva a condizione che il Segretariato le abbia
distribuite alle Parti con un anticipo di almeno novanta giorni.
3. Le Parti non lesinano alcuno sforzo per
prevenire ad un accordo per consenso riguardo ad ogni proposta di emendamento
alla presente Convenzione. Se tutti gli sforzi in tal senso sono rimasti vani e
non ne è derivato alcun accordo l'emendamento è adottato in ultima analisi con
un voto di maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti alla
riunione.
4. Gli emendamenti alla presente Convenzione
adottati in conformità con il paragrafo 3 del presente articolo sono sottoposti
dal Depositario a tutte le Parti a fini di ratifica, di approvazione o di
accettazione. Essi entrano in vigore nei confronti delle Parti che li hanno
ratificati approvati o accettati il novantesimo giorno dopo che il Depositario
avrà ricevuto notifica della loro ratifica, approvazione o accettazione da
parte dei tre quarti almeno di queste Parti. In seguito essi entreranno in
vigore nei confronti di ogni altra Parte il novantesimo giorno successivo al
deposito di tale Parte del suo strumento di ratifica, di approvazione o di
accettazione degli emendamenti.
5. Ai fini del presente articolo, l'espressione
"Parti presenti e votanti" indica le Parti presenti alla riunione che
hanno espresso un voto favorevole o contrario.
6. Non si riterrà che la procedura di voto
illustrata al paragrafo 3 del presente articolo costituisca un precedente per
accordi che saranno negoziati in avvenire nell'ambito della Commissione
Economica per l'Europa.
Art. 15 — Soluzione delle controversie
1. Se una controversia sorge tra due o più Parti
per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione della presente
Convenzione, queste Parti ricercano una soluzione negoziale o con ogni altro
metodo di soluzione delle controversie da esse ritenuto accettabile.
2. Nel firmare, ratificare, accettare, approvare la
presente Convenzione o aderirvi, o in qualsiasi successivo momento, una Parte
può comunicare per iscritto al Depositario che per le controversie che non sono
state risolte secondo il paragrafo 1 del presente articolo, essa accetta di
considerare come obbligatorie una delle seguenti modalità di soluzione, o
entrambe, nelle sue relazioni con ogni Parte che accetti lo stesso obbligo:
a) presentazione della controversia alla Corte
Internazionale di giustizia;
b) arbitrato in conformità con la procedura
definita all'Appendice VII.
3. Se le parti alla controversia hanno entrambe
accettato i mezzi di regolamento delle controversie di cui al paragrafo 2 del
presente articolo, la controversia può essere sottoposta alla Corte
internazionale di Giustizia a meno che le Parti non convengano diversamente.
Art. 16 — Firma
La presente Convenzione è aperta alla firma degli
stati membri della Commissione economica per l'Europa nonché degli Stati dotati
di statuto consultivo presso la Commissione economica per l'Europa, in virtù
del paragrafo 8 della Risoluzione 36 del Consiglio economico e sociale del 28
marzo 1947, e delle Organizzazioni d'integrazione economica regionale
costituite da Stati sovrani membri della Commissione economica per l'Europa che
hanno delegato loro competenza per le materie disciplinate dalla presente
Convenzione, compresa la competenza a concludere trattati in tali materie, a
Espoo (Finlandia) dal 25 febbraio al 1° marzo 1991 e successivamente presso la
Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York fino al 2 settembre
1991.
Art. 17 — Ratifica, accettazione, approvazione ed
adesione
1. La presente Convenzione è sottoposta alla
ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati firmatari e delle
Organizzazioni d'integrazione economica regionale firmatarie.
2. La presente Convenzione è aperta all'adesione
degli Stati e delle Organizzazioni di cui all'articolo 16 a decorrere dal 3
settembre 1991.
3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di
approvazione o di adesione sono depositati presso il Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che svolge funzioni di depositario.
4. Ogni organizzazione di cui all'articolo 16 che
diviene Parte alla presente Convenzione senza che nessuno dei suoi Stati membri
ne sia Parte, è soggetta a tutti gli obblighi che derivano dalla presente
Convenzione. Se uno o più Stati membri di tale organizzazione sono Parti alla
presente Convenzione, questa Organizzazione ed i suoi Stati membri stabiliscono
le loro rispettive responsabilità per quanto riguarda l'esecuzione degli
obblighi stipulati ai sensi della presente Convenzione. In tal caso,
l'organizzazione e gli Stati membri non sono abilitati ad esercitare
contemporaneamente i diritti derivanti dalla presente Convenzione.
5. Nei loro strumenti di ratifica, di accettazione,
di approvazione o di adesione, le Organizzazioni d'integrazione economica
regionale di cui all'articolo 16 indicano la portata delle loro competenze per
le materie trattate dalla presente Convenzione. Inoltre queste Organizzazioni
informano il depositario di ogni pertinente modifica della portata della loro
competenza.
Art. 18 — Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entra in vigore il
novantesimo giorno successivo alla data del deposito del sedicesimo strumento
di ratifica di accettazione, di approvazione o di adesione.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo lo
strumento depositato da una Organizzazione d'integrazione economica regionale
non sarà considerato come aggiuntivo a quelli depositati dagli Stati membri di
tale Organizzazione.
3. Nei confronti di ciascun Stato o Organizzazione
di cui all'articolo 16, che ratifica accetta o approva la presente Convenzione
o vi aderisce dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di
accettazione, di approvazione o di adesione, la presente Convenzione entra in
vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito, da parte di
detto Stato o di detta Organizzazione, del suo strumento di ratifica, di accettazione,
di approvazione o di adesione.
Art. 19 — Recesso
In ogni tempo allo scadere di un periodo di quattro
anni avente inizio a decorrere dalla data alla quale la presente Convenzione
entra in vigore nel confronti di una Parte, questa Parte può recedere dalla
presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al Depositario. Il
recesso ha effetto il novantesimo giorno successivo alla data del suo
ricevimento da parte del Depositario. Tale recesso non ha alcuna incidenza
sull'applicazione degli articoli da 3 a 6 della presente Convenzione ad
un'attività prevista che è stata oggetto di una notifica in conformità con il
paragrafo 1 dell'articolo 3 o di una domanda d'inchiesta in base al paragrafo 7
dell'articolo 3 anteriormente all'entrata in vigore del recesso.
Art. 20 — Testi autentici
L'originale della presente Convenzione, i cui testi
in lingua francese, inglese e russa sono parimenti autentici, è depositato
presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
In fede di che i sottoscritti a tal fine
debitamente autorizzati hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Espoo (Finlandia) il venticinque febbraio
millenovecentonovantuno.
Appendice I — Lista delle attività
1. Raffinerie di petrolio (ad esclusione delle
imprese che fabbricano unicamente lubrificanti da petrolio grezzo) e
installazioni per la gassificazione e la liquefazione di almeno 500 tonnellate
di carbone o di schisto bituminoso al giorno.
2. Centrali termiche e altri impianti di
combustione la cui produzione termica è uguale o superiore a 300 megawatt e
centrali nucleari ed altri reattori nucleari (ad eccezione degli impianti di
ricerca per la produzione e la conversione di materie fissili e di materie
fertili la cui potenza massima non ecceda un kilowatt di carico termico
continuo).
3. Impianti destinati unicamente alla produzione o
all'arricchimento di combustibili nucleari, al trattamento di combustibili
nucleari irradiati o allo stoccaggio, alla eliminazione ed al trattamento di
rifiuti radioattivi.
4. Grandi impianti per l'elaborazione primaria
della ghisa e dell'acciaio e per le produzioni di metalli non ferrosi.
5. Impianti per l'estrazione di amianto e per il
trattamento e la trasformazione di amianto e di prodotti contenenti amianto:
per i prodotti in amianto-cemento, impianti che producono più di 20.000
tonnellate di prodotti finiti l'anno, per i materiali di frizione, impianti che
producono oltre 50 tonnellate di prodotti finiti l'anno e per altre
utilizzazioni dell'amianto impianti che utilizzano oltre 200 tonnellate di
amianto l'anno.
6. Impianti chimici integrati.
7. Costruzione di autostrade, di strade espresse
(1) e di linee ferroviarie per il traffico ferroviario a lunga distanza nonché
di aeroporti muniti di una pista principale di lunghezza pari o superiore a
2.100 metri.
(1) Ai fini della
presente Convenzione:
— per
"autostrada" si intende una strada specialmente progettata e
costruita per la circolazione automobilistica, ed in cui l'accesso alle
proprietà confinanti non è consentito e che:
a) tranne che in
determinati punti o in via provvisoria, è costituita, per i due sensi della
circolazione, da carreggiate distinte separate l'una dall'altra da una striscia
divisoria non destinata alla circolazione, o in via eccezionale, da altri
mezzi;
b) non incrocia a livello
né strada, né linea ferroviaria o tramviaria, né sentiero pedonale;
c) è specificamente
segnalata come autostrada.
— L'espressione
"strada espressa (superstrada)" indica una strada riservata alla
circolazione automobilistica, accessibile unicamente per mezzo di svincoli o
incroci regolamentati e sulla quale è vietato in particolare sostare e
stazionare sulla carreggiata.
8. Oleodotti e gasdotti di grande sezione.
9. Porti commerciali nonché vie d'acqua interne e
porti fluviali che consentono il passaggio di navi di oltre 1.350 tonnellate.
10. Impianti di eliminazione di rifiuti:
incenerimento, trattamento chimico o scarico di rifiuti tossici e pericolosi.
11. Grandi dighe e serbatoi.
12. Lavori di incanalamento di acque sotterranee qualora
il volume annuo di acqua da incanalare raggiunga o superi 10 milioni di metri
cubi.
13. Impianti per la fabbricazione di carta e di
pasta da carta che producano almeno 200 tonnellate asciugate all'aria al
giorno.
14. Sfruttamento minerario su grande scala,
estrazione e trattamento in loco di minerali metallici o di carbone.
15. Produzione di idrocarburi in mare.
16. Grandi impianti di stoccaggio di prodotti
petroliferi, petrolchimici e chimici.
17. Disboscamento di grandi superfici.
Appendice II — Contenuto della documentazione sulla
valutazione
Appendice II — dell'impatto ambientale
L'informazione che deve essere contenuta nella
documentazione concernente la valutazione dell'impatto ambientale deve
includere come minimo, in conformità con l'articolo 4:
a) una descrizione dell'attività prevista e del suo
fine;
b) una descrizione, se del caso, di alternative
ragionevoli (ad esempio per quanto concerne il sito d'installazione o la
tecnologia) in sostituzione delle attività previste, compresa un'opzione
"zero";
c) una descrizione dell'ambiente su cui l'attività
prevista e le sue alternative di sostituzione potrebbero avere un impatto
significativo importante;
d) una descrizione del potenziale impatto
ambientale che può essere causato dall'attività prevista e dalle sue
alternative di sostituzione, e valutazione della sua importanza;
e) una descrizione dei provvedimenti correttivi
miranti a mantenere al minimo livello gli impatti ambientali pregiudizievoli;
f) una indicazione specifica dei metodi di previsione
e delle ipotesi di base selezionate nonché dei dati ambientali pertinenti
utilizzati;
g) l'individuazione di lacune esistenti nelle
conoscenze e di incertezze constatate nella compilazione dei dati richiesti;
h) se del caso, uno schema di programmi di monitoraggio
e di gestione, nonché eventuali piani per un'analisi successiva del progetto;
i) un sommario non tecnico accompagnato, se del
caso, da una presentazione visiva (carte, grafici, ecc.).
Appendice III — Criteri generali volti ad agevolare
la determinazione dell'impatto
Appendice III — ambientale causato da attività che non compaiono
nella lista
Appendice III — all'Appendice I
1. Nel prendere in considerazione attività previste
cui si applica il paragrafo 5 dell'articolo 2, le Parti interessate possono
cercare di determinare se l'attività prevista è suscettibile di avere un
impatto transfrontaliero pregiudizievole importante, basandosi in particolare
su uno o più dei seguenti criteri:
a) Ampiezza: attività che, data la loro natura,
hanno una grande ampiezza;
b) Sito: attività previste la cui realizzazione
dovrebbe avvenire in una zona o in prossimità di una zona particolarmente
sensibile o importante dal punto di vista ecologico (come le zone umide di cui
nella Convenzione di Ramsar, i parchi nazionali, le riserve naturali, i siti
che presentano un interesse scientifico particolare o i siti importanti dal
punto di vista archeologico, culturale o storico) e le attività la cui
realizzazione è prevista in siti dove le caratteristiche del progetto proposto
potrebbero avere effetti di rilievo sulla popolazione;
c) Effetti: attività previste i cui effetti sono
particolarmente complessi e potenzialmente pregiudizievoli, comprese le
attività che hanno gravi effetti sull'uomo o sulle specie o organismi
considerati come aventi un particolare valore; attività che pongono a
repentaglio il prosieguo dell'utilizzazione o la potenziale utilizzazione di
una zona colpita e attività che impongono un carico supplementare che
l'ambiente non ha la capacità di sostenere.
2. Le Parti interessate esamineranno sotto questo
punto di vista le attività previste localizzate in prossimità di una frontiera
internazionale nonché le attività previste il cui sito più distante e che
potrebbero avere effetti transfrontalieri importanti a grande distanza dal sito
di progetto.
Appendice IV — Procedura d'inchiesta
1. La Parte richiedente (o le Parti richiedenti)
notifica (notificano) al Segretariato che essa sottopone (sottopongono) ad una
Commissione d'inchiesta costituita in conformità con le disposizioni della
presente Appendice, la questione di sapere se un'attività prevista che compare
sulla lista all'Appendice I è suscettibile di avere un impatto transfrontaliero
pregiudizievole importante. L'oggetto dell'inchiesta è indicato nella notifica.
Il Segretariato notifica immediatamente questa domanda d'inchiesta a tutte le
Parti alla presente Convenzione.
2. La Commissione d'inchiesta è composta da tre
membri. Sia la parte richiedente che l'altra parte alla procedura d'inchiesta
nominano un esperto scientifico o tecnico ed i due esperti così nominati
indicano di comune accordo il terzo esperto come presidente della Commissione
d'inchiesta. Quest'ultimo(a) non deve essere cittadino di una delle parti alla
procedura d'inchiesta né avere la sua residenza abituale sul territorio di una
di queste parti, né essere a servizio di una di esse o aver già trattato il
caso in questione a qualsiasi altro titolo.
3. Se, entro due mesi dalla nomina del secondo
esperto, il presidente della Commissione d'inchiesta non è stato ancora
designato, il Segretario esecutivo della Commissione Economica per l'Europa
procede, a richiesta di una o dell'altra parte, alla sua nomina entro un
successivo periodo di due mesi.
4. Se entro un mese dalla ricezione della notifica
indirizzata dal Segretariato, una delle parti alla procedura d'inchiesta non
nomina un esperto, l'altra Parte può informarne il Segretario esecutivo della
Commissione economica per l'Europa, che nominerà il presidente della Commissione
d'inchiesta entro un successivo periodo di due mesi. All'atto della sua nomina
il presidente della Commissione d'inchiesta chiede alla parte che non ha
nominato un esperto di provvedere alla sua designazione entro un mese.
Trascorso questo termine, il Presidente ne informa il Segretario esecutivo
della Commissione Economica per l'Europa che provvederà a questa nomina entro
un ulteriore periodo di due mesi.
5. La Commissione d'inchiesta stabilisce il suo
regolamento interno.
6. La Commissione d'inchiesta può adottare ogni
provvedimento necessario al fine dell'esercizio delle sue funzioni.
7. Le parti alla procedura d'inchiesta facilitano
il compito della Commissione d'inchiesta ed in particolare, con ogni mezzo a
loro disposizione:
a) le forniscono tutti i documenti, agevolazioni ed
informazioni pertinenti;
b) le consentono qualora necessario, di notificare
testimoni ed esperti e di avere la loro testimonianza.
8. Le parti e gli esperti proteggono il segreto di
ogni informazione che esse ricevono a titolo riservato durante i lavori della
Commissione d'inchiesta.
9. Se una delle parti alla procedura d'inchiesta
non si presenta dinanzi alla Commissione d'inchiesta o non espone il suo caso,
l'altra parte può chiedere alla Commissione d'inchiesta di proseguire la procedura
e di terminare i suoi lavori. Il fatto che una parte non si presenti dinnanzi
alla Commissione o non esponga il suo caso non ostacola il proseguimento ed il
completamento dei lavori della Commissione d'inchiesta.
10. A meno che la Commissione d'inchiesta non
decida diversamente a causa di circostanze particolari del caso, le spese della
Commissione d'inchiesta, comprese le retribuzioni dei suoi membri, sono
sostenute a parti uguali dalle parti alla procedura d'inchiesta. La Commissione
d'inchiesta conserva una nota di tutte le spese e ne fornisce un estratto conto
finale alle parti.
11. Ogni parte la quale ha un interesse di ordine
materiale nei confronti dell'oggetto della procedura d'inchiesta, che può
essere pregiudicato dal parere reso dalla Commissione d'inchiesta, può
intervenire nella procedura con il consenso della Commissione d'inchiesta.
12. Le decisioni della Commissione d'inchiesta
sulle questioni di procedura sono adottate a maggioranza di voti dei suoi
membri. Il parere definitivo della Commissione d'inchiesta riflette l'opinione
della maggioranza dei suoi membri ed è accompagnato, se del caso, da ogni
opinione dissidente.
13. La Commissione d'inchiesta pronuncia il suo
parere definitivo entro due mesi dalla data alla quale è stata istituita a meno
che non ritenga necessario prolungare questo periodo per una durata che non
dovrebbe superare due mesi.
14. Il parere definitivo della Commissione
d'inchiesta è basato su princìpi scientifici accettati. La Commissione
d'inchiesta comunica il suo parere definitivo alle parti alla procedura
d'inchiesta ed al Segretariato.
Appendice V — Analisi successiva al progetto
Tale analisi ha come scopo in particolare:
a) di controllare se le condizioni stabilite negli
atti di autorizzazione o di approvazione sono rispettate e se i provvedimenti
correttivi di attenuazione sono efficaci;
b) di esaminare ogni impatto ai fini di una
gestione corretta e per far fronte alle incertezze;
c) di verificare l'esattezza delle previsioni precedenti
al fine di utilizzare l'esperienza acquisita per future attività dello stesso
tipo.
Appendice VI — Elementi di cooperazione bilaterale
e multilaterale
1. Le Parti interessate possono stabilire, se del
caso, intese istituzionali o ampliare la portata delle intese istituzionali
esistenti nell'ambito di accordi bilaterali e multilaterali al fine di dare
pieno effetto alla presente Convenzione.
Gli accordi bilaterali o multilaterali o altre
intese possono prevedere:
a) ogni criterio addizionale per l'attuazione della
presente Convenzione in considerazione della specifica situazione della sotto
regione interessata;
b) intese istituzionali, amministrative e di altra
natura da concludere su una base di reciprocità e di equivalenza;
c) l'armonizzazione delle politiche e delle misure
di protezione ambientale affinché le norme ed i metodi relativi
all'applicazione della valutazione dell'impatto ambientale siano il più
uniformi possibili;
d) l'elaborazione di metodi di determinazione, di
misura, di previsione e di valutazione degli impatti e di metodi di analisi
successiva al progetto, nonché il miglioramento e/o l'armonizzazione di questi
metodi;
e) l'elaborazione di metodi e di programmi per la
raccolta, l'analisi, lo stoccaggio e la divulgazione in tempo utile di dati
raffrontabili sulla qualità ambientale al fine di fornire dati sulla
valutazione dell'impatto ambientale, e/o il miglioramento di questi metodi e
programmi;
f) la fissazione di soglie e ai criteri più
specifici per definire l'importanza degli impatti transfrontalieri in funzione
del sito, della natura o dell'ampiezza delle attività previste che devono
essere oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale in conformità con le
norme della presente Convenzione e la fissazione di carichi critici di
inquinamento transfrontaliero;
g) la realizzazione in comune, se del caso, della
valutazione dell'impatto ambientale, l'elaborazione di programmi comuni di
monitoraggio, la taratura comparata dei dispositivi di monitoraggio e
l'armonizzazione dei metodi in vista di assicurare la compatibilità dei dati e
delle informazioni ottenute.
Appendice VII — Arbitrato
1. La Parte contraente (o le Parti contraenti)
notificano al Segretariato che le Parti hanno convenuto di sottoporre la
controversia ad arbitrato in virtù del paragrafo 2 dell'articolo 15 della
presente Convenzione. La notifica espone l'oggetto dell'arbitrato ed indica in
particolare gli articoli della presente Convenzione la cui interpretazione o
applicazione è in causa. Il Segretariato trasmette le informazioni ricevute a
tutte le Parti alla presente Convenzione.
2. Il tribunale arbitrale è composto di tre membri.
La Parte Contraente (o le Parti Contraenti) e l'altra Parte (o le altre Parti)
alla controversia nominano un arbitro ed i due arbitri in tal modo nominati
designano di comune accordo il terzo arbitro che è il Presidente del Tribunale
arbitrale. Quest'ultimo non deve essere cittadino di una delle parti alla
controversia né avere la sua residenza abituale sul territorio di una di queste
parti, né essere al servizio di una di esse, o essersi già occupato del caso
per qualsiasi altro titolo.
3. Se, entro due mesi dalla nomina del secondo
arbitro, il Presidente del Tribunale arbitrale non è stato designato, il
Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa procede, a
richiesta di una delle parti alla controversia, alla sua designazione entro un
nuovo termine di due mesi.
4. Se entro due mesi a decorrere dal ricevimento
della domanda una delle parti alla controversia non procede alla nomina di un
arbitro, l'altra parte può informarne il Segretario esecutivo della Commissione
Economica per l'Europa che designa il Presidente del Tribunale arbitrale entro
un nuovo termine di due mesi. All'atto della sua designazione il Presidente del
Tribunale arbitrale chiede alla parte che non ha nominato un arbitro, di
provvedere entro due mesi. Allo scadere di questo termine, il Presidente ne
informa il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa che
procede a detta nomina entro un successivo periodo di due mesi.
5. Il tribunale pronuncia la sua sentenza in
conformità con il diritto internazionale e le disposizioni della presente
Convenzione.
6. Ogni tribunale arbitrale costituito in
applicazione delle presenti disposizioni stabilisce la sua procedura.
7. Le decisioni del tribunale arbitrale, sia sulle
questioni di procedura che per quanto riguarda il merito, sono adottate dalla
maggioranza dei suoi membri.
8. Il tribunale può adottare ogni provvedimento
necessario al fine di stabilire i fatti.
9 Le Parti alla controversia agevolano il compito
del tribunale arbitrale ed in particolare, con tutti i mezzi a loro
disposizione, esse:
a) forniscono al Tribunale tutti i documenti, le
agevolazioni e le informazioni pertinenti;
b) lo mettono in grado, ove necessario, di
notificare testimoni o esperti e di raccogliere la loro testimonianza.
10. Le Parti e gli arbitri proteggono il segreto di
ogni informazione che essi ricevono a titolo riservato durante la procedura di
arbitrato.
11. Il tribunale arbitrale può, a richiesta di una
delle parti, raccomandare ad interim misure conservatorie.
12. Se una delle Parti alla controversia non si
presenta dinnanzi al tribunale arbitrale o non fa valere i suoi mezzi di
difesa, l'altra parte può chiedere al tribunale di proseguire la procedura e di
rendere definitiva la sentenza.
Il fatto che una parte non si presenti o non faccia
valere i suoi mezzi di difesa non impedisce lo svolgimento della procedura.
Prima di pronunciare la sentenza definitiva, il tribunale arbitrale deve
accertarsi che il ricorso sia fondato per fatto e per diritto.
13. Il tribunale arbitrale può giudicare e decidere
controricorsi direttamente connessi all'oggetto della controversia.
14. A meno che il tribunale arbitrale non decida
diversamente in considerazione di particolari circostanze del caso, le spese
del tribunale, compresi gli emolumenti dei suoi membri, sono sostenuti a parti
uguali dalle Parti alla controversia. Il tribunale conserva una nota di tutte
le sue spese e fornisce un estratto finale alle Parti.
15. Ogni Parte alla presente Convenzione che ha nei
confronti dell'oggetto della controversia un interesse di natura legale che può
essere pregiudicato dalla decisione pronunciata nella fattispecie, può
intervenire nella procedura con il consenso del tribunale.
16. Il tribunale arbitrale pronuncia la sua
sentenza cinque mesi dopo la data alla quale è stato istituito, a meno che non
sia ritenuto necessario prolungare questo termine per una durata non superiore
a cinque mesi.
17. La sentenza del tribunale arbitrale è
accompagnata da un esposto delle motivazioni. Essa è definitiva e obbligatoria
per tutte le Parti alla controversia. Il tribunale arbitrale la comunica alle
Parti alla controversia ed al Segretariato. Quest'ultimo trasmette le
informazioni ricevute a tutte le Parti alla presente Convenzione.
18. Ogni controversia tra le Parti riguardo
all'interpretazione o all'esecuzione della controversia può essere sottoposta
da una delle Parti al tribunale arbitrale che ha pronunciato tale sentenza,
oppure, se quest'ultimo non può esserne investito, ad un altro tribunale a tal
fine istituito nella stessa maniera del primo.