G.U. Supplemento ordinario 4 febbraio 1994, n. 28
Legge
28 gennaio 1994, n. 84
Riordino
della legislazione in materia portuale
Art. 1 - Finalità della legge.
1. La presente legge disciplina l'ordinamento e le
attività portuali per adeguarli agli obiettivi del piano generale dei
trasporti, dettando contestualmente princìpi direttivi in ordine
all'aggiornamento e alla definizione degli strumenti attuativi del piano
stesso, nonché all'adozione e modifica dei piani regionali dei trasporti.
2. Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 17
dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio
1987, n. 26, è abrogato.
Art. 2 - Organizzazioni portuali, autorità portuali
e autorità marittime.
1. Ai fini della presente legge sono organizzazioni
portuali:
a) il Provveditorato al porto di Venezia, di cui al
regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito dalla legge 8 luglio
1929, n. 1342, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) il Consorzio autonomo del porto di Genova, di
cui al testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e
successive modificazioni ed integrazioni;
c) l'Ente autonomo del porto di Palermo, di cui
alla legge 14 novembre 1961, n. 1268;
d) il Consorzio per il porto di Civitavecchia, di
cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 223;
e) l'Ente autonomo del porto di Trieste, di cui
alla legge 9 luglio 1967, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni;
f) l'Ente autonomo del porto di Savona, di cui alla
legge 1° marzo 1968, n. 173, e successive modificazioni ed integrazioni;
g) il Consorzio autonomo del porto di Napoli, di
cui al decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 1974, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni;
h) le aziende dei mezzi meccanici di cui alla legge
9 ottobre 1967, n. 961, e successive modificazioni ed integrazioni;
i) i consorzi costituitisi nei porti di Bari e di
Brindisi.
2. Sono autorità portuali ai sensi della presente
legge gli enti di cui all'articolo 6.
3. Sono autorità marittime ai sensi della presente
legge i soggetti di cui all'articolo 16 del codice della navigazione.
Art. 3 - Costituzione del comando generale del
Corpo delle capitanerie.
1. L'Ispettorato generale delle capitanerie di
porto è costituito in comando generale del Corpo delle capitanerie di porto,
senza aumento di organico né di spese complessive, dipende dal Ministero dei
trasporti e della navigazione nei limiti di quanto dispone l'articolo 3 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, e
svolge le attribuzioni di cui al regio decreto 19 febbraio 1940, n. 194, e
successive modificazioni ed integrazioni; esercita altresì le competenze in
materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero dei trasporti e
della navigazione. Il Ministero dell'ambiente si avvale delle capitanerie di
porto.
Art. 4 - Classificazione dei
porti.
1. I porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle
seguenti categorie e classi:
a) categoria I: porti, o specifiche aree portuali,
finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato;
b) categoria II, classe I: porti, o specifiche aree
portuali, di rilevanza economica internazionale;
c) categoria II, classe II: porti, o specifiche
aree portuali, di rilevanza economica nazionale;
d) categoria II, classe III: porti, o specifiche
aree portuali, di rilevanza economica regionale e
interregionale.
1-bis. I porti sede di autorità portuale
appartengono comunque ad una delle prime due classi della categoria II (7/b).
2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto,
emanato di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e dei
lavori pubblici, determina le caratteristiche e procede alla individuazione dei
porti o delle specifiche aree portuali di cui alla categoria I; con lo stesso
provvedimento sono disciplinate le attività nei porti di I categoria e relative
baie, rade e golfi (7/a).
3. I porti, o le specifiche aree portuali di cui
alla categoria II, classi I, II e III, hanno le seguenti funzioni:
a) commerciale;
b) industriale e petrolifera;
c) di servizio passeggeri;
d) peschereccia;
e) turistica e da diporto.
4. Le caratteristiche dimensionali, tipologiche e
funzionali dei porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, e
l'appartenenza di ogni scalo alle classi medesime sono determinate, sentite le
autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, con decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione, con particolare riferimento
all'attuale e potenziale bacino di utenza internazionale o nazionale, tenendo
conto dei seguenti criteri:
a) entità del traffico globale e delle rispettive
componenti;
b) capacità operativa degli scali derivante dalle
caratteristiche funzionali e dalle condizioni di sicurezza rispetto ai rischi
ambientali degli impianti e delle attrezzature, sia per l'imbarco e lo sbarco
dei passeggeri sia per il carico, lo scarico, la manutenzione e il deposito
delle merci nonché delle attrezzature e dei servizi idonei al rifornimento,
alla manutenzione, alla riparazione ed alla assistenza in genere delle navi e
delle imbarcazioni;
c) livello ed efficienza dei servizi di
collegamento con l'entroterra.
5. Ai fini di cui al comma 4 il Ministro dei
trasporti e della navigazione predispone, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno schema di decreto, che è trasmesso
alle regioni, le quali esprimono parere entro i successivi novanta giorni.
Decorso inutilmente tale termine si intende che il parere sia reso in senso
favorevole. Lo schema di decreto, con le eventuali modificazioni apportate a
seguito del parere delle regioni, è successivamente trasmesso alla Camera dei
deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione del parere, nei
termini previsti dai rispettivi regolamenti, da parte delle Commissioni
permanenti competenti per materia; decorsi i predetti termini il Ministro dei
trasporti e della navigazione adotta il decreto in via definitiva.
6. La revisione delle caratteristiche dimensionali,
tipologiche e funzionali di cui al comma 4, nonché della classificazione dei
singoli scali, avviene su iniziativa delle autorità portuali o, laddove non
istituite, delle autorità marittime, delle regioni o del Ministro dei trasporti
e della navigazione con la procedura di cui al comma 5.
Art. 5 - Programmazione e realizzazione delle opere
portuali. Piano regolatore portuale.
1. Nei porti di cui alla categoria II, classi I, II
e III, con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma
3, lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree
destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle
infrastrutture stradali e ferroviarie, sono rispettivamente delimitati e disegnati
dal piano regolatore portuale che individua altresì le caratteristiche e la
destinazione funzionale delle aree interessate.
2. Le previsioni del piano regolatore portuale non
possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.
3. Nei porti di cui al comma 1 nei quali è
istituita l'autorità portuale, il piano regolatore è adottato dal comitato
portuale, previa intesa con il comune o i comuni interessati. Nei porti di cui
al comma 1 nei quali non è istituita l'autorità portuale, il piano regolatore è
adottato dall'autorità marittima, previa intesa con il comune o i comuni
interessati. Il piano è quindi inviato per il parere al Consiglio superiore dei
lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento
dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso in senso
favorevole.
4. Il piano regolatore relativo
a porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, esaurita la procedura di
cui al comma 3, è sottoposto, ai sensi della normativa vigente in materia, alla
procedura per la valutazione dell'impatto ambientale ed è quindi approvato
dalla regione.
5. Al piano regolatore portuale dei porti aventi le
funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), e alle relative varianti,
è allegato un rapporto sulla sicurezza dell'ambito portuale ai fini degli
adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 175 (8), sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate
attività industriali e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991.
6. All'articolo 88 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n.616, il numero 1) è sostituito dal seguente:
l) le opere marittime relative ai porti di cui alla
categoria I e alla categoria II, classe I, e le opere di preminente interesse
nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione nonché per la difesa
delle coste".
7. Sono di competenza regionale le funzioni
amministrative concernenti le opere marittime relative ai porti di cui alla
categoria II, classi II e III.
8. Spetta allo Stato l'onere per la realizzazione
delle opere nei porti di cui alla categoria I e per la realizzazione delle
opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi
I e II. Le regioni, il comune interessato o l'autorità portuale possono
comunque intervenire con proprie risorse, in concorso o in sostituzione dello
Stato, per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti
di cui alla categoria II, classi I e II. Spetta alla regione o alle regioni
interessate l'onere per la realizzazione delle opere di grande
infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classe III. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano alle regioni a statuto
speciale nei limiti dei rispettivi statuti. Le autorità portuali, a copertura
dei costi sostenuti per le opere da esse stesse realizzate, possono imporre
soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate, oppure aumentare
l'entità dei canoni di concessione.
9. Sono considerate opere di grande
infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di
difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonché l'escavazione e
l'approfondimento dei fondali. I relativi progetti sono approvati dal Consiglio
superiore dei lavori pubblici.
10. Il Ministro dei trasporti e della navigazione,
sulla base delle proposte contenute nei piani operativi triennali predisposti
dalle autorità portuali, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera a),
individua annualmente le opere di cui al comma 9 del presente articolo, da
realizzare nei porti di cui alla categoria II, classi I e II.
11. Per gli interventi da attuarsi dalle regioni,
in conformità ai piani regionali dei trasporti o ai piani di sviluppo
economico-produttivo, il Ministro dei trasporti e della navigazione emana
direttive di coordinamento.
……(Omissis)……