DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 Marzo 2007

 

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, recante: "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale".

GU n. 113 del 17-5-2007

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

 

Vista  la  direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 gennaio 1985, concernente  la  valutazione  dell'impatto  ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997;

 

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

 

Vista la legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.;

 

Visto l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

 

Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996  recante  atto  d'indirizzo  e  coordinamento  per  l'attuazione dell'art.   40,  comma 1,  della  legge  22 febbraio  1994,  n.  146, concernente  disposizioni  in  materia  di  valutazione  dell'impatto ambientale, e successive modificazioni;

 

Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni;

 

Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre  1999,  recante  atto  di  indirizzo  e coordinamento che modifica  ed  integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n.   146,   concernente   disposizioni   in  materia  di  valutazione dell'impatto  ambientale,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302  del 27 dicembre 1999;

 

Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerata  la  necessitą di dare completa attuazione alla citata direttiva   85/337/CEE   concernente   la   valutazione  dell'impatto ambientale   di   determinati   progetti  pubblici  e  privati,  come modificata dalla direttiva 97/11/CE, in merito alle misure necessarie per  la  sottoposizione  alla  valutazione dell'impatto ambientale di alcuni progetti di cui agli allegati I e II della direttiva predetta;

 

Vista  la sentenza della Corte di Giustizia europea del 23 novembre 2006,  causa  C-486/04, con la quale e' stato dichiarato non conforme all'art.  2,  paragrafo  1,  e  4,  paragrafo  1,  2 e 3 della citata direttiva  l'art.  3,  comma 1  del citato decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data 3 settembre 1999 che ha modificato l'allegato  A,  lettere i)  ed  l), del citato decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996;

Considerato  che  la  sentenza della Corte costituzionale 19 aprile 1985,  n.  113  e  la  conforme  e  successiva  giurisprudenza, hanno ribadito  che:  "Il  requisito dell'immediata applicabilitą vale non soltanto  per  la  disciplina  prodotta  dagli  organi  della  C.E.E. mediante  regolamento,  ma  anche per le statuizioni risultanti, come nella   specie,   dalle   sentenze   interpretative  della  Corte  di Giustizia";

 

Sentite  le  province  di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;

 

Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2007;

 

Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni,  e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 15 febbraio 2007;

 

Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2007;

 

Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare;

 

Decreta:

 

Art. 1.

 

1.  All'art.  3,  comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  in  data  3 settembre  1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  302  del  27 dicembre 1999, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) alla  lettera i)  le  parole: "ad esclusione degli impianti di recupero   sottoposti   alle   procedure  semplificate  di  cui  agli articoli 31  e  33  del medesimo decreto legislativo n. 22/1997" sono soppresse;

 

b) alla  lettera  l)  le parole: "ad esclusione degli impianti di recupero   sottoposti   alle   procedure  semplificate  di  cui  agli articoli 31  e  33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997", sono soppresse,  e  la  parola: "incremento" e' sostituita dalla seguente: "incenerimento".