ALLEGATO III
Progetti di competenza
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
(in grassetto le novità ex d.lgs 152/06)
a)
Recupero di
suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha.
b)
Utilizzo non
energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000
litri al minuto secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e
termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo.
c)
Impianti
termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con
potenza termica complessiva superiore a 150 mW.
c bis) Impianti
eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel
quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del
Ministero per i beni e le attività culturali
d) Impianti
industriali destinati:
-
alla fabbricazione di pasta per carta a
partire dal legno o da altre materie fibrose;
-
alla
fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200
tonnellate al giorno.
d)
Impianti
chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale,
mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano
affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro:
-
per la
fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi
nell’allegato II);
-
per la
fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi
nell’allegato II);
-
per la
fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio
(fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell’allegato II);
-
per la
fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e biocidi;
-
per la
fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o
biologico;
-
per la
fabbricazione di esplosivi.
f) Trattamento di prodotti intermedi e
fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000
t/anno di materie prime lavorate.
g) Produzione di pesticidi, prodotti
farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi per insediamenti produttivi
di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
h)
Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi,
petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n.
256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m3.
i) Impianti per la concia del cuoio e del
pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al
giorno.
l) Porti turistici e da diporto quando lo
specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate
superano i 5 ettari, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500
metri.
m) Impianti di
smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’allegato B, lettere
D1, D5, D9, D10 e D11, ed all’allegato C, lettera R1, della parte
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
n)
Impianti di
smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiori a 100
t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui
all’allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all’allegato C, lettera
R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
o)
Impianti di
smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o
ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a
200 t/giorno (operazioni di cui all’allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva
superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all’allegato B, lettere D1
e D5 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all’allegato
B, lettere D1 e D5, della parte
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006) ad
esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000
m3.
q)
Impianti di
smaltimento di rifiuti non pericolosi
mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 m3
oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all’allegato B,
lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
r)
Impianti di
depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti
equivalenti.
s)
Cave e
torbiere con più di 500.000 m3/a di materiale estratto o di un'area interessata
superiore a 20 ha.
t)
Dighe ed
altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo
durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità
superiore a 100.000 m3.
u) Attività di
coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui
all’art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.
v) Attività di
coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e
delle risorse geotermiche.
z) Elettrodotti
per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 KV
con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km..
aa) Impianti di smaltimento di rifiuti
mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti
solidi nell’ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino,
deposito permanente (operazioni di cui all’allegato B lettere D3, D4, D6, D7 e
D12 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
ab) Stoccaggio di gas
combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con capacità complessiva
superiore a 80.000 m3.
ac) Impianti per
l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
-
85000 posti per polli da ingrasso, 60000
posti per galline;
-
3000 posti per suini da produzione (di
oltre 30 Kg) o
-
900 posti per scrofe.
ad) impianti destinati a
ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso
procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
ae) sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche
in cui il volume annuale dell’acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di
metri cubi.
af) opere per il
trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un
eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferito superiore a 100
milioni di metri cubi all’anno. In tutti gli altri casi, opere per il
trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un’erogazione media
pluriennale del bacino in questione superiore a 2000 milioni di metri cubi
all’anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta
erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile
convogliata in tubazioni.
ag) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel
presente allegato, ove la modifica o l’estensione di per sé sono conformi agli
eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.
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