ALLEGATO IV
Progetti sottoposti alla
Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano
(in grassetto le novità ex d.lgs 152/06)
1. Agricoltura
a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o
naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie
superiore a 10 ha;
b) iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha,
deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una
superficie superiore a 5 ha;
c) impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero
complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40
quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito
all’allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione,
gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800
cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 Kg) o 45 posti scrofe,
300 ovicaprini, 50 posti bovini;
d) progetti di gestione delle risorse idriche per l’agricoltura,
compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per
una superficie superiore ai 300 ha;
e) piscicoltura per superficie complessiva oltre 5 ettari;
f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una
superficie superiore a 200 ettari.
2. Industria
energetica ed estrattiva
a)
impianti
termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con
potenza termica complessiva superiore a 50 MW;
b)
attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di
miniera di cui all’art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, ivi
comprese le risorse
geotermiche, incluse le relative attività minerarie;
c)
impianti
industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda;
d)
impianti
industriali per il trasporto del gas, vapore e dell’acqua calda che alimentano
condotte con lunghezza complessiva superiore a 20 Km.;
e)
impianti
industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento;
f)
installazione
di oleodotti e gasdotti con lunghezza complessiva superiore a 20 Km.;
g)
attività di
ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma;
h)
estrazione di sostanze minerali di miniera di cui
all’art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino
e fluviale;
i)
agglomerazione industriale di carbon fossile e
lignite;
l)
impianti di superficie dell’industria di estrazione
di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché
di scisti bituminose;
m)
impianti
per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a
100 kw;
n)
impianti
di gassificazione e liquefazione del carbone.
3. Lavorazione
dei metalli e dei prodotti minerali
a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali
metalliferi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di
volume;
b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o
secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5
tonnellate all'ora;
c) impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi
mediante:
- laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di
acciaio grezzo all'ora;
- forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per
maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW;
- applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una
capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
d) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione
superiore a 20 tonnellate al giorno;
e) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i
prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di
fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate
per tutti gli altri metalli al giorno;
f) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie
plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora la vasche destinate
al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m3;
g) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e
costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e ripartizione di
aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000
m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
h) cantieri
navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari;
i) imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m2 di
superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
l) cockerie (distillazione a secco di
carbone)
m) fabbricazione di prodotti ceramici mediante
cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o
porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con
capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno
superiore a 300 kg al metro cubo;
n)
impianti
per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione
di fibre minerali con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
o)
impianti
per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre
di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate giorno;
p)
impianti
destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui
capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in
forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o
in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno;
4. Industria
dei prodotti alimentari
a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime
animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti di oltre
75 tonnellate al giorno;
b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime
vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al
giorno su base trimestrale;
c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con
capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua;
d) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di
produzione superiore a 500.000 hl/anno;
e) impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino
50.000 m3 di volume;
f) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore
a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di
carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10
tonnellate al giorno;
g) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce
con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;
h) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria
dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m2 di superficie
impegnata o 50.000 m3di volume;
i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con
capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/g di barbabietole;
5. Industria
dei tessili, del cuoio, del legno della carta
a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di
particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie
lavorate;
b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa,
fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al
giorno;
c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio,
l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di
lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;
d) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la
capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno.
6. Industria
della gomma e delle materie plastiche
a) fabbricazione
e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000
tonnellate/anno di materie prime lavorate.
7. Progetti
di infrastrutture
a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una
superficie interessata superiore ai 40 ettari;
b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione,
interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto
o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che
interessano superfici superiori ai 10 ettari; costruzione di centri
commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59; parcheggi di uso pubblico con capacità
superiore a 500 posti auto;
c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano
una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita,
escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza
inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a
1.800 persone;
d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200
litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a
50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per
derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri secondo;
e) interporti, piattaforme
intermodali e terminali intermodali;
f) porti e impianti
portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca, vie
navigabili;
g) strade extraurbane secondarie;
h) costruzione di strade di scorrimento in area urbana o
potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana
o extraurbana, superiore a 1.500 metri;
i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;
l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e
metropolitane), funicolari o linee
simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al
trasporto di passeggeri;
m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 Km;
n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori
marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli
ed altri lavori di difesa del mare;
o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti,
canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere
sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal
demanio fluviale e lacuale;
p)
aeroporti;
q)
porti turistici
e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore a 10 ettari, le aree
esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza
inferiore o uguale ai 500 metri, nonché progetti d'intervento su porti già
esistenti;
r)
impianti di
smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di
incenerimento o di trattamento con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno
(operazioni di cui all’allegato B lettere D2, e da D8 a D11, della parte
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);, impianti di
smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o
di ricondizionamento preliminari, con
capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui
all’allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);
s) impianti di smaltimento di rifiuti
speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno,
mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui
all’allegato B lettere D2 e da D8 a D11 della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi
mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a
30.000 m3 oppure con
capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all’allegato B, lettera D15
della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità
complessiva inferiore ai 100.000 m3 (operazioni di cui all’ allegato
B, lettere D1 e D5 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152);
v) impianti di depurazione
delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;
z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica
con tensione nominale superiore a 100 KV e con tracciato di lunghezza superiore
a 3 Km;
z.a) impianti di smaltimento e recupero di
rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’allegato B lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed allegato C, lettere da
R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
z.b) impianti di smaltimento e recupero di
rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno,
mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della parte
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
8. Altri
progetti
a) villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari,
centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto
o volume edificato superiore a 25.000 m3 o che occupano una superficie
superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri
abitati;
b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed
altri veicoli a motore;
c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di
ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha;
d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area
impegnata supera i 500 m2;
e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000
m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di
esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;
g) stoccaggio
di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi
della legge 29 maggio 1974, n.256 e successive modificazioni, con capacità
complessiva superiore a 1.000 m3;
h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10
ha.;
i) cave e torbiere;
l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti
chimici per una capacità superiore alle 10.000
t/anno di materie prime lavorate;
m) produzione di pesticidi, prodotti
farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti
produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate;
n) deposito di fanghi diversi da quelli
disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità
superiore a 10.000 metri cubi;
o) impianti per il recupero o la distruzione
di sostanze esplosive;
p) stabilimento di squartamento con capacità di
produzione superiore a 50 tonnellate al giorno;
q) terreni da campeggio e caravaning a
carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore
a 5 ettari;
r) parchi tematici di superficie superiore
a 5 ettari;
s) progetti
di cui all’allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per
lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati
per più di due anni;
t) modifiche
o estensioni di progetti di cui all’ allegato III o all’allegato IV già
autorizzati, realizzati o in fase di
realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente
(modifica o estensione non inclusa nell’allegato III).