Art. 2 comma 1. La Regione è autorità competente all'espletamento delle procedure
di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento ai progetti di cui all'articolo 1, comma 1
(procedure di VIA e verifica di assoggettabilità di cui agli allegati Ae B):
- per i quali è competente all'approvazione o all'autorizzazione;
- individuati nella parte I dell'allegato C.
Art. 2 comma 2. La Regione è autorità competente all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità
a VIA con riferimento ai progetti di cui agli allegati A e B:
- ricompresi in accordi di programma di competenza regionale;
- sottoposti alla procedura di intesa Stato - Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale);
-
ricompresi, anche parzialmente, nei seguenti ambiti di rilevanza paesaggistica regionale:
- ambiti di elevata naturalità ai sensi dell'articolo 17 del piano territoriale paesistico regionale;
- ambiti di tutela dei grandi laghi insubrici delimitati dalla fascia dei 300 metri dalla battigia ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), compresi i centri abitati e lo specchio lacuale;
- ambito di tutela paesaggistica del fiume Po, come individuato ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del d.lgs. 42/2004;
- fascia dei 100 metri a tutela dei navigli Grande, Pavese e della Martesana;
- fascia dei 50 metri a tutela dei seguenti navigli e canali: naviglio Sforzesco, naviglio di Paderno, naviglio di Bereguardo, naviglio di Isorella, naviglio civico di Cremona, naviglio nuovo Pallavicino, canale Muzza, canale Villoresi, canale Vacchelli, roggia Maggia e dugale Delmona;
- ricompresi in ambiti per i quali il piano territoriale regionale e i piani territoriali regionali di area individuano la Regione quale autorità competente in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA;
- riferiti alla installazione ed esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione di oli minerali o di variazione della capacità complessiva di lavorazione di oli minerali, di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia);
- riferiti a impianti a carattere innovativo per la gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c bis), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche);
- riferiti a impianti di gestione, recupero e smaltimento di rifiuti speciali necessari all'attuazione di specifici programmi regionali di settore, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c ter), della l.r. 26/2003;
- riferiti a impianti per smaltimento o anche recupero dei rifiuti a carattere sperimentale, di cui all'articolo 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- relativi alle opere di cui all'articolo 15, comma 1.
Art. 2 comma 6. Sono di competenza regionale le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in relazione ai progetti di infrastrutture lineari che interessano il territorio di più province.
Art. 2 comma 3.La provincia sul cui territorio si prevede di realizzare l'intervento è, secondo la decorrenza stabilita dall'articolo 14, comma 8, autorità competente all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento ai progetti di cui all'articolo 1, comma 1 (procedure di VIA e verifica di assoggettabilità di cui agli allegati Ae B):
- per i quali è competente all'approvazione o all'autorizzazione;
- individuati nella parte II dell'allegato C;
- localizzati nel territorio di più comuni.
Art. 2 comma 7. Per i progetti di infrastrutture non lineari che interessano il territorio di più province, le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA sono svolte d'intesa fra le autorità competenti delle province interessate.
Art. 2 comma 4. Il comune sul cui territorio si prevede di realizzare l'intervento è, secondo la decorrenza stabilita dall'articolo 14, comma 9, autorità competente all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA per i progetti individuati nell'allegato B, rispetto ai quali il comune è competente all'approvazione o all'autorizzazione.
Art. 2 comma 5. Per l'espletamento delle procedure di cui al comma 4, i piccoli comuni, di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia), possono costituire o aderire, con i comuni limitrofi, a una delle forme associative di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali), che raggiunga una popolazione di almeno 5.000 residenti, ovvero stipulare convenzioni con la rispettiva provincia o, alle condizioni di cui all'articolo 9, commi 3 e 4, della l.r. 19/2008, con la rispettiva comunità montana.
Art. 2 comma 9. La legge regionale che dispone il conferimento di competenze approvative o anche autorizzatorie relative ai progetti di cui alla presente legge deve fare riferimento anche alle corrispondenti competenze in materia di VIA o verifica di assoggettabilità a VIA. Nel silenzio della legge si applica il principio della corrispondenza fra competenze approvative o anche autorizzatorie e competenze in materia di VIA.
Art. 2 comma 10. Ai fini della partecipazione al procedimento, sono enti direttamente interessati le province, i comuni, le comunità montane e i parchi nazionali e regionali nel cui territorio è prevista la realizzazione dei progetti per i quali si chiede l'espletamento della procedura di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA.
Art. 2 comma 11. Ai fini della partecipazione al procedimento, sono enti non direttamente interessati gli enti, diversi da quelli di cui al comma 10, sul territorio dei quali sono configurabili potenziali impatti ambientali connessi alla realizzazione dei progetti oggetto di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA. Per partecipare al procedimento gli enti non direttamente interessati presentano all'autorità competente motivata istanza di partecipazione alla procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA. L'autorità competente può negare la partecipazione solo a seguito di provvedimento espresso e motivato, nei casi in cui gli enti indicati al periodo precedente non possano subire pregiudizio alcuno dall'intervento.
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