G.U. 5 gennaio 1989, n. 4
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 27/12/1988
Norme tecniche per la redazione degli studi di
impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art.
6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10
agosto 1988, n. 377.
IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377;
Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità
europee n.85/337 del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
Sentito il comitato scientifico di cui all'art. 11
della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 dicembre 1988;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, il quale
ha acquisito il concerto dei Ministri competenti;
DECRETA
1. Per tutte le categorie di opere di cui
all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
1988, n. 377, sono adottate le seguenti norme tecniche integrative che
definiscono:
a) i contenuti degli studi di impatto ambientale e
la loro articolazione, la documentazione relativa, l'attività istruttoria ed i
criteri di formulazione del giudizio di compatibilità;
b) le componenti ed i fattori ambientali (allegato
I);
c) le caratterizzazioni delle componenti e dei
fattori ambientali e le relazioni tra questi esistenti per l'analisi e la
valutazione del sistema ambientale (allegato II);
d) i criteri peculiari da applicare nella redazione
degli studi in relazione alla specifica tipologia di ciascuna categoria di
opere (allegato III);
e) le procedure da applicare per i progetti di
centrali termoelettriche e turbogas (allegato IV).
2. Il giudizio di compatibilità ambientale è reso,
tenuto conto degli studi effettuati dal committente, previa valutazione degli
effetti dell'opera sul sistema ambientale con riferimento a componenti,
fattori, relazioni tra essi esistenti, stato di qualità dell'area interessata.
3. Lo studio di impatto
ambientale dell'opera è redatto conformemente alle prescrizioni relative ai
quadri di riferimento programmatico, progettuale ed ambientale ed in funzione
della conseguente attività istruttoria della pubblica amministrazione.
4. Le presenti norme tecniche integrano le prescrizioni
di cui all'art. 2, comma 3, ed all'art. 6 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.
Art. 2. Documentazione
degli studi di impatto
1. Il committente è tenuto ad
allegare alla domanda di pronuncia sulla compatibilità ambientale, in tre copie
al Ministero dell'ambiente e due rispettivamente al Ministero per i beni
culturali e ambientali ed alla regione interessata, i seguenti atti:
a) lo studio di impatto ambientale articolato
secondo i quadri di riferimento di cui ai successivi articoli, ivi comprese le
caratterizzazioni e le analisi;
b) gli elaborati di progetto;
c) una sintesi non tecnica destinata
all'informazione al pubblico, con allegati grafici di agevole riproduzione;
d) la documentazione attestante l'avvenuta
pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 377/1988.
2. Lo studio di impatto è inoltre corredato da:
a) documenti cartografici in scala adeguata ed in
particolare carte geografiche generali e speciali, carte tematiche, carte
tecniche; foto aeree; tabelle; grafici ed eventuali stralci di documenti; fonti
di riferimento;
b) altri eventuali documenti ritenuti utili dal committente
o richiesti dalla commissione di valutazione di cui all'art. 18 della legge 11
marzo 1988, n. 67, per particolari progetti;
c) indicazione della legislazione vigente e della
regolamentazione di settore concernente la realizzazione e l'esercizio
dell'opera, degli atti provvedimentali e consultivi necessari alla
realizzazione dell'intervento, precisando quelli già acquisiti e quelli da
acquisire;
d) esposizione sintetica delle eventuali
difficoltà, lacune tecniche o mancanza di conoscenze, incontrate dal
committente nella raccolta dei dati richiesti.
3. L'esattezza delle allegazioni è attestata da
apposita dichiarazione giurata resa dai professionisti iscritti agli albi
professionali, ove esistenti, ovvero dagli esperti che firmano lo studio di impatto
ambientale.
4. I dati e le informazioni ai quali si applica la
vigente disciplina a tutela del segreto industriale sono esclusi dalla
pubblicità di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 agosto 1988, n. 377, ed essi possono essere trasmessi con plico
separato.
Art. 3. Quadro di riferimento
programmatico
1. Il quadro di riferimento programmatico per lo
studio di impatto ambientale fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni
tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione
territoriale e settoriale. Tali elementi costituiscono parametri di riferimento
per la costruzione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 6.
E' comunque escluso che il giudizio di compatibilità ambientale abbia ad
oggetto i contenuti dei suddetti atti di pianificazione e programmazione,
nonché la conformità dell'opera ai medesimi.
2. Il quadro di riferimento programmatico in
particolare comprende:
a) la descrizione del progetto in relazione agli
stati di attuazione degli strumenti pianificatori, di settore e territoriali,
nei quali è inquadrabile il progetto stesso; per le opere pubbliche sono
precisate le eventuali priorità ivi predeterminate;
b) la descrizione dei rapporti di coerenza del
progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori,
evidenziando, con riguardo all'area interessata:
1) le eventuali modificazioni intervenute con
riguardo alle ipotesi di sviluppo assunte a base delle pianificazioni;
2) l'indicazione degli interventi connessi,
complementari o a servizio rispetto a quello proposto, con le eventuali
previsioni temporali di realizzazione;
c) l'indicazione dei tempi di attuazione
dell'intervento e delle eventuali infrastrutture a servizio e complementari.
3. Il quadro di riferimento descrive inoltre:
a) l'attualità del progetto e la motivazione delle
eventuali modifiche apportate dopo la sua originaria concezione;
b) le eventuali disarmonie di previsioni contenute
in distinti strumenti programmatori.
Art. 4. Quadro di riferimento
progettuale
1. Il quadro di riferimento progettuale descrive il
progetto e le soluzioni adottate a seguito degli studi effettuati, nonché
l'inquadramento nel territorio, inteso come sito e come area vasta interessati.
Esso consta di due distinte parti, la prima delle quali, che comprende gli
elementi di cui ai commi 2 e 3, esplicita le motivazioni assunte dal proponente
nella definizione del progetto; la seconda, che riguarda gli elementi di cui al
comma 4, concorre al giudizio di compatibilità ambientale e descrive le
motivazioni tecniche delle scelte progettuali, nonché misure, provvedimenti ed
interventi, anche non strettamente riferibili al progetto, che il proponente
ritiene opportuno adottare ai fini del migliore inserimento dell'opera
nell'ambiente, fermo restando che il giudizio di compatibilità ambientale non
ha ad oggetto la conformità dell'opera agli strumenti di pianificazione, ai
vincoli, alle servitù ed alla normativa tecnica che ne regola la realizzazione.
2. Il quadro di riferimento progettuale precisa le
caratteristiche dell'opera progettata, con particolare riferimento a:
a) la natura dei beni e/o servizi offerti;
b) il grado di copertura della domanda ed i suoi
livelli di soddisfacimento in funzione delle diverse ipotesi progettuali
esaminate, ciò anche con riferimento all'ipotesi di assenza dell'intervento;
c) la prevedibile evoluzione qualitativa e
quantitativa del rapporto domanda-offerta riferita alla presumibile vita
tecnica ed economica dell'intervento;
d) l'articolazione delle attività necessarie alla
realizzazione dell'opera in fase di cantiere e di quelle che ne caratterizzano
l'esercizio;
e) i criteri che hanno guidato le scelte del
progettista in relazione alle previsioni delle trasformazioni territoriali di
breve e lungo periodo conseguenti alla localizzazione dell'intervento, delle
infrastrutture di servizio e dell'eventuale indotto.
3. Per le opere pubbliche o a rilevanza pubblica si
illustrano i risultati dell'analisi economica di costi e benefici, ove già
richiesta dalla normativa vigente, e si evidenziano in particolare i seguenti
elementi considerati, i valori unitari assunti dall'analisi, il tasso di
redditività interna dell'investimento.
4. Nel quadro progettuale si descrivono inoltre:
a) le caratteristiche tecniche e fisiche del
progetto e le aree occupate durante la fase di costruzione e di esercizio;
b) l'insieme dei condizionamenti e vincoli di cui
si è dovuto tener conto nella redazione del progetto e in particolare:
1) le norme tecniche che regolano la realizzazione
dell'opera;
2) le norme e prescrizioni di strumenti
urbanistici, piani paesistici e territoriali e piani di settore;
3) i vincoli paesaggistici, naturalistici, archi
tettonici, archeologici, storico-culturali, demaniali ed idrogeologici, servitù
ed altre limitazioni alla proprietà;
4) i condizionamenti indotti dalla natura e
vocazione dei luoghi e da particolari esigenze di tutela ambientale;
c) le motivazioni tecniche della scelta progettuale
e delle principali alternative prese in esame, opportunamente descritte, con
particolare riferimento a:
1) le scelte di processo per gli impianti
industriali, per la produzione di energia elettrica e per lo smaltimento di
rifiuti;
2) le condizioni di utilizzazione di risorse
naturali e di materie prime direttamente ed indirettamente utilizzate o
interessate nelle diverse fasi di realizzazione del progetto e di esercizio
dell'opera;
3) le quantità e le caratteristiche degli scarichi
idrici, dei rifiuti, delle emissioni nell'atmosfera, con riferimento alle
diverse fasi di attuazione del progetto e di esercizio dell'opera;
4) le necessità progettuali di livello esecutivo e
le esigenze gestionali imposte o da ritenersi necessarie a seguito dell'analisi
ambientale;
d) le eventuali misure non strettamente riferibili
al progetto o provvedimenti di carattere gestionale che si ritiene opportuno
adottare per contenere gli impatti sia nel corso della fase di costruzione, che
di esercizio;
e) gli interventi di ottimizzazione dell'inserimento
nel territorio e nell'ambiente;
f) gli interventi tesi a riequilibrare eventuali
scompensi indotti sull'ambiente.
5. Per gli impianti industriali sottoposti alla
procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175, gli elementi richiesti ai commi precedenti che siano compresi nel rapporto
di sicurezza di cui all'art.5 del citato decreto possono essere sostituiti
dalla presentazione di copia del rapporto medesimo.
Art. 5. Quadro di riferimento
ambientale
1. Per il quadro di riferimento
ambientale lo studio di impatto è sviluppato secondo criteri descrittivi,
analitici e previsionali.
2. Con riferimento alle componenti ed ai fattori
ambientali interessati dal progetto, secondo quanto indicato all'allegato III
integrato, ove necessario e d'intesa con l'amministrazione proponente, ai fini
della valutazione globale di impatto, dalle componenti e fattori descritti
negli allegati I e II, il quadro di riferimento ambientale:
a) definisce l'ambito territoriale - inteso come
sito ed area vasta - e i sistemi ambientali interessati dal progetto, sia
direttamente che indirettamente, entro cui è da presumere che possano
manifestarsi effetti significativi sulla qualità degli stessi;
b) descrive i sistemi ambientali interessati,
ponendo in evidenza l'eventuale criticità degli equilibri esistenti;
c) individua le aree, le componenti ed i fattori
ambientali e le relazioni tra essi esistenti, che manifestano un carattere di
eventuale criticità, al fine di evidenziare gli approfondimenti di indagine
necessari al caso specifico;
d) documenta gli usi plurimi previsti delle
risorse, la priorità negli usi delle medesime e gli ulteriori usi potenziali
coinvolti dalla realizzazione del progetto;
e) documenta i livelli di qualità preesistenti
all'intervento per ciascuna componente ambientale interessata e gli eventuali
fenomeni di degrado delle risorse in atto.
3. In relazione alle peculiarità dell'ambiente
interessato così come definite a seguito delle analisi di cui ai precedenti
commi, nonché ai livelli di approfondimento necessari per la tipologia di
intervento proposto come precisato nell'allegato III, il quadro di riferimento
ambientale:
a) stima qualitativamente e quantitativamente gli
impatti indotti dall'opera sul sistema ambientale, nonché le interazioni degli
impatti con le diverse componenti ed i fattori ambientali, anche in relazione
ai rapporti esistenti tra essi;
b) descrive le modificazioni delle condizioni d'uso
e della fruizione potenziale del territorio, in rapporto alla situazione
preesistente;
c) descrive la prevedibile evoluzione, a seguito
dell'intervento, delle componenti e dei fattori ambientali, delle relative
interazioni e del sistema ambientale complessivo;
d) descrive e stima la modifica, sia nel breve che
nel lungo periodo, dei livelli di qualità preesistenti, in relazione agli
approfondimenti di cui al presente articolo;
e) definisce gli strumenti di gestione e di
controllo e, ove necessario, le reti di monitoraggio ambientale, documentando
la localizzazione dei punti di misura e i parametri ritenuti opportuni;
f) illustra i sistemi di intervento nell'ipotesi di
manifestarsi di emergenze particolari.
Art. 6. Istruttoria per il
giudizio di compatibilità ambientale
1. La commissione di cui all'art. 18, comma 5,
della legge 11 marzo 1988, n. 67, verifica il progetto, anche mediante
accertamento d'ufficio, in relazione alle specificazioni, descrizioni e piani
richiesti dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 agosto 1988, n. 377, ed a quanto previsto dall'art. 6 del medesimo
decreto del presidente del Consiglio dei Ministri.
2. L'istruttoria si conclude
con parere motivato, tenuto conto degli studi effettuati dal proponente e
previa valutazione degli effetti, anche indotti, dell'opera sul sistema
ambientale, raffrontando la situazione esistente al momento della comunicazione
con la previsione di quella successiva. La commissione identifica inoltre, se
necessario, le eventuali prescrizioni finalizzate alla compatibilità ambientale
del progetto.
3. La commissione ha facoltà di
richiedere i pareri di enti ed amministrazioni pubbliche e di organi di
consulenza tecnico-scientifica dello Stato, che ritenga opportuno acquisire
nell'ambito dell'istruttoria.
4. Ove sia verificata
l'incompletezza della documentazione presentata, il Ministero dell'ambiente
provvede a richiedere, possibilmente in un'unica soluzione, le integrazioni
necessarie.
Tale richiesta ha effetto di pronuncia
interlocutoria negativa.
5. Restano comunque salve le prescrizioni tecniche
attinenti all'esecuzione delle opere e degli impianti ed alla loro sicurezza ai
sensi delle disposizioni vigenti.
6. Il committente delle opere
ha facoltà di comunicare al Ministero dell'ambiente - Commissione per le
valutazioni dell'impatto ambientale di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11
marzo 1988, n. 67, l'inizio degli studi di impatto ambientale e delle
conseguenti operazioni tecniche. Il presidente della commissione ha facoltà di
designare osservatori che assistano a sopralluoghi, prove, verifiche
sperimentali di modelli ed altre operazioni tecniche, non facilmente
ripetibili, che siano funzionali allo studio.
7. La commissione provvede
altresì a verificare caso per caso la sussistenza delle condizioni di
esclusione dalla procedura di valutazione di cui all'art. 6 della L.8 Luglio
1986 n.349, per i progetti relativi agli interventi di cui all'art.1 comma 1
lettera b), nonchè per i progetti relativi agli interventi di modifica di opere
già esistenti di cui all'art.1 comma3 del D.P.C.M. 10 Agosto 1988 n.377; a
questo fine accerta, anche d'ufficio, l'insussistenza di fattori che possono
causare ripercussioni di notevole importanza sull'ambiente, tra cui la natura
dell'intervento, le sue caratteristiche tecniche, le dimensioni, la sua
ubicazione, la riduzione quantitativa e qualitativa delle emissioni,
l'eventuale rischio sismico e quello idrogeologico, gli scarichi, la produzione
di rifiuti, il prelievo e l'utilizzazione di materie prime e delle risorse
naturali della zona, nonchè le opere e gli impianti connessi ai relativi
progetti. Il committente ha comunque l'obbligo, ai fini di tale accertamento,
di produrre tutte le informazioni relative alla descrizione del progetto e i
dati necessari per individuare e valutare gli effetti dell'intervento
sull'ambiente.*
* Comma così sostituito dall'art.1 D.p.r. 12 aprile
1996 n.354
Art. 7. Requisiti di
trasparenza del procedimento ed atti successivi
1. Il Ministero dell'ambiente
assicura la consultazione della sintesi non tecnica di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), anche attraverso accordi con istituzioni scientifiche o culturali
pubbliche.
2. Il giudizio di compatibilità
è reso ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, con
atto definitivo che contestualmente considera le osservazioni, le proposte e le
allegazioni presentate ai sensi del comma 9 del medesimo art. 6, esprimendosi
sulle stesse singolarmente o per gruppi.
1. Per impianti chimici integrati di cui all'art.
1, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 agosto 1988, n. 377, si intende l'insieme di due o più unità produttive che
realizzano processi di trasformazione o di sintesi, che concorrono a
determinare prodotti chimici merceologicamente definiti, se possono incidere
segnatamente per l'ubicazione, le dimensioni, le quantità degli effluenti,
secondo i seguenti parametri singolarmente intesi e ridotti del trenta per
cento qualora l'impianto sia localizzato allinterno di una area dichiarata ad
elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'art. 7 della legge 8 luglio
1986, n. 349:
a) materie in ingresso pari o superiori a 200.000
t/anno;
b) consumi idrici pari o superiori a 2 mc/ secondo;
c) potenza termica impegnata pari o superiore a 300
MW termici;
d) superfici impegnate, compresi depositi,
movimentazioni e altri spazi operativi, pari o superiori a 50.000 mq.;
e) numero degli addetti pari o superiore a 300.]*
2. Per progetti degli impianti di cui al comma 1 si
intendono, conformemente all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, i progetti di massima corredati dalle
indicazioni esecutive relative ai processi industriali e che devono essere
inoltrati prima delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni.
3. Per i progetti delle acciaierie integrate di
prima fusione della ghisa e dell'acciaio si intendono i progetti di massima
corredati dalle indicazioni esecutive relative al processo industriale e che
devono essere inoltrati prima delle autorizzazioni previste dalle vigenti
disposizioni.
4. Con riferimento agli aeroporti, la procedura di
cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, si applica al sistema
aeroporto nel suo complesso, nonché ai progetti di massima delle opere qualora
comportino la modifica sostanziale del sistema stesso e delle sue pertinenze in
relazione ai profili ambientali:
a) nel caso di nuovi aeroporti o di aeroporti già
esistenti per i quali si prevede la realizzazione di piste di lunghezza
superiore ai 2.100 metri od il prolungamento di quelle esistenti oltre i 2.100
metri;
b) nel caso di aeroporti già esistenti con piste di
lunghezza superiore a 2.100 metri, qualora si prevedano sostanziali modifiche
al piano regolatore aeroportuale connesse all'incremento del traffico aereo e
che comportino essenziali variazioni spaziali ed implicazioni territoriali dell'infrastruttura
stessa.
5. La comunicazione dello studio di impatto
ambientale per le opere di cui all'art. 1, comma 1, lettera h), del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, sarà resa dall'amministrazione
competente, sentito il Ministero della marina mercantile.
* Comma abrogato dall'art.1 D.p.r. 11 Febbraio 1998
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ALLEGATO I - COMPONENTI E
FATTORI AMBIENTALI (d.p.c.m. 27/12/88)
1. Lo studio di impatto ambientale di un'opera con
riferimento al quadro ambientale dovrà considerare le componenti naturalistiche
ed antropiche interessate, le integrazioni tra queste ed il sistema ambientale
preso nella sua globalità.
2. Le componenti ed i fattori ambientali sono così
intesi:
a) atmosfera: qualità dell'aria e caratterizzazione
meteoclimatica;
b) ambiente idrico: acque sotterranee e acque
superficiali (dolci, salmastre e marine), considerate come componenti, come
ambienti e come risorse;
c) suolo e sottosuolo: intesi sotto il profilo
geologico, geomorfologico e pedologico, nel quadro dell'ambiente in esame, ed
anche come risorse non rinnovabili;
d) vegetazione, flora, fauna: formazioni vegetali
ed associazioni animali, emergenze più significative, specie protette ed
equilibri naturali;
e) ecosistemi: complessi di componenti e fattori
fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti, che
formano un sistema unitario e identificabile (quali un lago, un bosco, un
fiume, il mare) per propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale;
f) salute pubblica: come individui e comunità;
g) rumore e vibrazioni: considerati in rapporto
all'ambiente sia naturale che umano;
h) radiazioni ionizzanti e non ionizzanti:
considerati in rapporto all'ambiente sia naturale, che umano;
i) paesaggio: aspetti morfologici e culturali del
paesaggio, identità delle comunità umane interessate e relativi beni culturali.
ALLEGATO II - CARATTERIZZAZIONE
ED ANALISI DELLE COMPONENTI E DEI FATTORI AMBIENTALI
1. Le analisi, riferite a situazioni
rappresentative ed articolate secondo i criteri descritti all'art. 5, sono
svolte in relazione al livello di approfondimento necessario per la tipologia
d'intervento proposta e le peculiarità dell'ambiente interessato, attenendosi,
per ciascuna delle componenti o fattori ambientali, ai criteri indicati. Ogni
qualvolta le analisi indicate non siano effettuate sarà brevemente precisata la
relativa motivazione d'ordine tecnico.
2. I risultati delle indagini e delle stime
verranno espressi, dal punto di vista metodologico, mediante parametri definiti
(esplicitando per ognuno di essi il metodo di rilevamento e di elaborazione)
che permettano di effettuare confronti significativi tra situazione attuale e
situazione prevista.
3. Le analisi di cui al presente allegato, laddove
lo stato dei rilevamenti non consenta una rigorosa conoscenza dei dati per la
caratterizzazione dello stato di qualità dell'ambiente, saranno svolte
attraverso apposite rilevazioni e/o l'uso di adeguati modelli previsionali.
4. In relazione ai commi 1 e 2 potranno anche
essere utilizzate esperienze di rilevazione effettuate in fase di controllo di
analoghe opere già in esercizio.
5. La caratterizzazione e l'analisi delle
componenti ambientali e le relazioni tra esse esistenti riguardano:
A. Atmosfera. Obiettivo della
caratterizzazione dello stato di qualità dell'aria e delle condizioni meteoclimatiche
è quello di stabilire la compatibilità ambientale sia di eventuali emissioni,
anche da sorgenti mobili, con le normative vigenti, sia di eventuali cause di
perturbazione meteoclimatiche con le condizioni naturali. Le analisi
concernenti l'atmosfera sono pertanto effettuate attraverso:
a) i dati meteorologici convenzionali (temperatura,
precipitazioni, umidità relativa, vento), riferiti ad un periodo di tempo
significativo, nonché eventuali dati supplementari (radiazione solare ecc.) e
dati di concentrazione di specie gassose e di materiale particolato;
b) la caratterizzazione dello stato fisico
dell'atmosfera attraverso la definizione di parametri quali: regime
anemometrico, regime pluviometrico, condizioni di umidità dell'aria, termini di
bilancio radiativo ed energetico;
c) la caratterizzazione preventiva dello stato di
qualità dell'aria (gas e materiale particolato);
d) la localizzazione e caratterizzazione delle
fonti inquinanti;
e) la previsione degli effetti del trasporto (orizzontale
e verticale) degli effluenti mediante modelli di diffusione di atmosfera;
f) previsioni degli effetti delle trasformazioni
fisico-chimiche degli effluenti attraverso modelli atmosferici dei processi di
trasformazione (fotochimica od in fase liquida) e di rimozione (umida e secca),
applicati alle particolari caratteristiche del territorio.
B. Ambiente idrico. Obiettivo della
caratterizzazione delle condizioni idrografiche, idrologiche e idrauliche,
dello stato di qualità e degli usi dei corpi idrici è:
1) stabilire la compatibilità ambientale, secondo
la normativa vigente, delle variazioni quantitative (prelievi, scarichi)
indotte dall'intervento proposto;
2) stabilire la compatibilità delle modificazioni
fisiche, chimiche e biologiche, indotte dall'intervento proposto, con gli usi
attuali, previsti e potenziali, e con il mantenimento degli equilibri interni a
ciascun corpo idrico, anche in rapporto alle altre componenti ambientali.
Le analisi concernenti i corpi idrici riguardano:
a) la caratterizzazione qualitativa e quantitativa
del corpo idrico nelle sue diverse matrici;
b) la determinazione dei movimenti delle masse
d'acqua, con particolare riguardo ai regimi fluviali, ai fenomeni ondosi e alle
correnti marine ed alle relative eventuali modificazioni indotte
dall'intervento. Per i corsi d'acqua si dovrà valutare, in particolare,
l'eventuale effetto di alterazione del regime idraulico e delle correnti. Per i
laghi ed i mari si dovrà determinare l'effetto eventuale sul moto ondoso e
sulle correnti;
c) la caratterizzazione del trasporto solido
naturale, senza e con intervento, anche con riguardo alle erosioni delle coste
ed agli interrimenti;
d) la stima del carico inquinante, senza e con
intervento, e la localizzazione e caratterizzazione delle fonti;
e) la definizione degli usi attuali, ivi compresa
la vocazione naturale, e previsti.
C. Suolo e sottosuolo. Obiettivi della
caratterizzazione del suolo e del sottosuolo sono: l'individuazione delle
modifiche che l'intervento proposto può causare sulla evoluzione dei processi
geodinamici esogeni ed endogeni e la determinazione della compatibilità delle
azioni progettuali con l'equilibrata utilizzazione delle risorse naturali. Le
analisi concernenti il suolo e il sottosuolo sono pertanto effettuate, in ambiti
territoriali e temporali adeguati al tipo di intervento e allo stato
dell'ambiente interessato, attraverso:
a) la caratterizzazione geolitologica e
geostrutturale del territorio, la definizione della sismicità dell'area e la
descrizione di eventuali fenomeni vulcanici;
b) la caratterizzazione idrogeologica dell'area
coinvolta direttamente e indirettamente dall'intervento, con particolare
riguardo per l'infiltrazione e la circolazione delle acque nel sottosuolo, la
presenza di falde idriche sotterranee e relative emergenze (sorgenti, pozzi),
la vulnerabilità degli acquiferi;
c) la caratterizzazione geomorfologica e la
individuazione dei processi di modellamento in atto, con particolare riguardo
per i fenomeni di erosione e di sedimentazione e per i movimenti in massa
(movimenti lenti nel regolite, frane), nonché per le tendenze evolutive dei
versanti, delle piane alluvionali e dei litorali eventualmente interessati;
d) la determinazione delle caratteristiche
geotecniche dei terreni e delle rocce, con riferimento ai problemi di
instabilità dei pendii;
e) la caratterizzazione pedologica dell'area
interessata dall'opera proposta, con particolare riferimento alla composizione
fisico-chimica del suolo, alla sua componente biotica e alle relative
interazioni, nonché alla genesi, alla evoluzione e alla capacità d'uso del
suolo;
f) la caratterizzazione geochimica delle fasi
solide (minerali, sostanze organiche) e fluide (acque, gas) presenti nel suolo
e nel sottosuolo, con particolare riferimento agli elementi e composti naturali
di interesse nutrizionale e tossicologico.
Ogni caratteristica ed ogni fenomeno geologico,
geomorfologico e geopedologico saranno esaminati come effetto della dinamica
endogena ed esogena, nonché delle attività umane e quindi come prodotto di una
serie di trasformazioni, il cui risultato è rilevabile al momento
dell'osservazione ed è prevedibile per il futuro, sia in assenza che in
presenza dell'opera progettata.
In questo quadro saranno definiti, per l'area vasta
in cui si inserisce l'opera, i rischi geologici (in senso lato) connessi ad
eventi variamente prevedibili (sismici, vulcanici, franosi, meteorologici,
marini, ecc.) e caratterizzati da differente entità in relazione all'attività
umana nel sito prescelto.
D. Vegetazione, flora e fauna. La
caratterizzazione dei livelli di qualità della vegetazione, della flora e della
fauna presenti nel sistema ambientale interessato dall'opera è compiuta tramite
lo studio della situazione presente e della prevedibile incidenza su di esse
delle azioni progettuali, tenendo presenti i vincoli derivanti dalla normativa
e il rispetto degli equilibri naturali. Le analisi sono effettuate attraverso:
lista della fauna vertebrata presumibile
(mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci) sulla base degli areali, degli
habitat presenti e della documentazione disponibile;
lista della fauna invertebrata significativa
potenziale (specie endemiche o comunque di interesse biogeografico) sulla base
della documentazione disponibile;
quando il caso lo richieda, rilevamenti diretti
della fauna vertebrata realmente presente, mappa delle aree di importanza
faunistica (siti di riproduzione, di rifugio, di svernamento, di alimentazione,
di corridoi di transito ecc.) anche sulla base di rilevamenti specifici;
quando il caso lo richieda, rilevamenti diretti
della fauna invertebrata presente nel sito direttamente interessato dall'opera
e negli ecosistemi acquatici interessati.
E. Ecosistemi. Obiettivo della
caratterizzazione del funzionamento e della qualità di un sistema ambientale è
quello di stabilire gli effetti significativi determinati dall'opera
sull'ecosistema e sulle formazioni ecosistemiche presenti al suo interno. Le
analisi concernenti gli ecosistemi sono effettuate attraverso:
a) l'individuazione cartografica delle unità
ecosistemiche naturali ed antropiche presenti nel territorio interessato
dall'intervento;
b) la caratterizzazione almeno qualitativa della
struttura degli ecosistemi stessi attraverso la descrizione delle rispettive
componenti abiotiche e biotiche e della dinamica di essi, con particolare
riferimento sia al ruolo svolto dalle catene alimentari sul trasporto,
sull'eventuale accumulo e sul trasferimento ad altre specie ed all'uomo di
contaminanti, che al grado di autodepurazione di essi;
c) quando il caso lo richieda, rilevamenti diretti
sul grado di maturità degli ecosistemi e sullo stato di qualità di essi;
d) la stima della diversità biologica tra la
situazione attuale e quella potenziale presente nell'habitat in esame, riferita
alle specie più significative (fauna vertebrata, vegetali vascolari e
macroinvertebrati acquatici). In particolare si confronterà la diversità
ecologica presente con quella ottimale ipotizzabile in situazioni analoghe ad elevata
naturalità; la criticità verrà anche esaminata analizzando le situazioni di
alta vulnerabilità riscontrate in relazione ai fattori di pressione esistenti
ed allo stato di degrado presente.
F. Salute pubblica. Obiettivo della
caratterizzazione dello stato di qualità dell'ambiente, in relazione al
benessere ed alla salute umana, è quello di verificare la compatibilità delle
conseguenze dirette ed indirette delle opere e del loro esercizio con gli
standards ed i criteri per la prevenzione dei rischi riguardanti la salute
umana a breve, medio e lungo periodo. Le analisi sono effettuate attraverso:
a) la caratterizzazione dal punto di vista della
salute umana, dell'ambiente e della comunità potenzialmente coinvolti, nella situazione
in cui si presentano prima dell'attuazione del progetto;
b) l'identificazione e la classificazione delle
cause significative di rischio per la salute umana da microrganismi patogeni,
da sostanze chimiche e componenti di natura biologica, qualità di energia,
rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, connesse con
l'opera;
c) la identificazione dei rischi eco-tossicologici
(acuti e cronici, a carattere reversibile ed irreversibile) con riferimento
alle normative nazionali, comunitarie ed internazionali e la definizione dei
relativi fattori di emissione;
d) la descrizione del destino degli inquinanti
considerati, individuati attraverso lo studio del sistema ambientale in esame,
dei processi di dispersione, diffusione, trasformazione e degradazione e delle
catene alimentari;
e) l'identificazione delle possibili condizioni di
esposizione delle comunità e delle relative aree coinvolte;
f) l'integrazione dei dati ottenuti nell'ambito
delle altre analisi settoriali e la verifica della compatibilità con la
normativa vigente dei livelli di esposizione previsti;
g) la considerazione degli eventuali gruppi di
individui particolarmente sensibili e dell'eventuale esposizione combinata a
più fattori di rischio.
Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto,
l'indagine dovrà riguardare la definizione dei livelli di qualità e di
sicurezza delle condizioni di esercizio, anche con riferimento a quanto sopra
specificato.
G. Rumore e vibrazioni. La caratterizzazione
della qualità dell'ambiente in relazione al rumore dovrà consentire di definire
le modifiche introdotte dall'opera, verificarne la compatibilità con gli
standards esistenti, con gli equilibri naturali e la salute pubblica da
salvaguardare e con lo svolgimento delle attività antropiche nelle aree
interessate, attraverso:
a) la definizione della mappa di rumorosità secondo
le modalità precisate nelle Norme Internazionali I.S.O. 1996/1 e 1996/2 e stima
delle modificazioni a seguito della realizzazione dell'opera;
b) definizione delle fonti di vibrazioni con
adeguati rilievi di accelerazione nelle tre direzioni fondamentali e con
caratterizzazione in termini di analisi settoriale ed occorrenza temporale
secondo le modalità previste nella Norma Internazionale I.S.O. 2631.
H. Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.
La caratterizzazione della qualità dell'ambiente in relazione alle radiazioni
ionizzanti e non ionizzanti dovrà consentire la definizione delle modifiche
indotte dall'opera, verificarne la compatibilità con gli standard esistenti e
con i criteri di prevenzione di danni all'ambiente ed all'uomo, attraverso:
a) la descrizione dei livelli medi e massimi di
radiazioni presenti nell'ambiente interessato, per cause naturali ed
antropiche, prima dell'intervento;
b) la definizione e caratterizzazione delle
sorgenti e dei livelli di emissioni di radiazioni prevedibili in conseguenza
dell'intervento;
c) la definizione dei quantitativi emessi
nell'unità di tempo e del destino del materiale (tenendo conto delle
caratteristiche proprie del sito) qualora l'attuazione dell'intervento possa
causare il rilascio nell'ambiente di materiale radioattivo;
d) la definizione dei livelli prevedibili
nell'ambiente, a seguito dell'intervento sulla base di quanto precede per i
diversi tipi di radiazione;
e) la definizione dei conseguenti scenari di
esposizione e la loro interpretazione alla luce dei parametri di riferimento
rilevanti (standards, criteri di accettabilità, ecc.).
I. Paesaggio. Obiettivo della caratterizzazione
della qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti
storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla percezione
visiva, è quello di definire le azioni di disturbo esercitate dal progetto e le
modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente. La qualità del
paesaggio è pertanto determinata attraverso le analisi concernenti:
a) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei,
mediante l'esame delle componenti naturali così come definite alle precedenti
componenti;
b) le attività agricole, residenziali, produttive,
turistiche, ricreazionali, le presenze infrastrutturali, le loro
stratificazioni e la relativa incidenza sul grado di naturalità presente nel
sistema;
c) le condizioni naturali e umane che hanno
generato l'evoluzione del paesaggio;
d) lo studio strettamente visivo o
culturale-semiologico del rapporto tra soggetto ed ambiente, nonché delle
radici della trasformazione e creazione del paesaggio da parte dell'uomo;
e) i piani paesistici e territoriali;
f) i vincoli ambientali, archeologici,
architettonici, artistici e storici.
Con riferimento alle categorie di opere elencate
nell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377/88, le
disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto vengono così specificate
ed integrate:
1. Impianti industriali (raffinerie di
petrolio greggio, impianti di gassificazione e di liquefazione di carbone o
scisti bituminosi, acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e
dell'acciaio, impianti chimici integrati, impianti per l'estrazione
dell'amianto, per il trattamento e la trasformazione).
Per quanto attiene il quadro di riferimento
programmatico di cui all'art. 3, si terrà conto dei seguenti atti di
programmazione e di pianificazione di settore e di area:
Per quanto riguarda il quadro di riferimento
progettuale, ad integrazione e specificazione di quanto disposto dall'art.
4, comma 4, si dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:
Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, si
dovranno descrivere e stimare gli effetti sull'ambiente con riferimento ai
punti precedenti, nonché alle scelte progettuali ed alle misure di attenuazione
individuate.
2. Centrali termiche e impianti per la
produzione di energia elettrica (impianti di combustione, centrali nucleari
ed altri reattori nucleari).
Per quanto attiene il quadro di riferimento
programmatico di cui all'art. 3, si terrà conto dei seguenti atti di
programmazione e di pianificazione di settore e di area:
Per quanto riguarda il quadro di riferimento
progettuale, ad integrazione e specificazione di quanto disposto dall'art.
4, comma 4, si dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:
Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, si
dovranno descrivere e stimare gli effetti sull'ambiente con riferimento ai
punti precedenti, nonché alle scelte progettuali ed alle misure di attenuazione
individuate.
3. Infrastrutture lineari di trasporto
(autostrade e vie di rapida comunicazione, tronchi ferroviari per il traffico a
grande distanza).
Per quanto attiene il quadro di riferimento
programmatico di cui all'art. 3, si terrà conto dei seguenti atti di
programmazione e di pianificazione di settore di area:
Nell'indicare i tempi previsti per l'attuazione
dell'intervento, l'attenzione dovrà essere posta anche sulla eventuale apertura
all'esercizio della infrastruttura per tronchi, evidenziandone le conseguenze
sulla rete.
Per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale,
ad integrazione e specificazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 4, si
dovrà procedere ai seguenti adempimenti:
Per quanto riguarda la fase di costruzione,
saranno forniti gli elementi atti ad individuare i principali impatti
prevedibili, indicando altresì le prescrizioni da inserire nei progetti
esecutivi e nei capitolati di oneri per il contenimento di tali impatti e per
il risanamento ambientale.
Con riferimento all'art. 5, si dovranno descrivere
e stimare gli effetti connessi:
4. Aeroporti.
Per quanto attiene il quadro di riferimento
programmatico di cui all'art. 3, si terrà conto dei seguenti atti di
programmazione e pianificazione di settore e di area:
Per quanto riguarda il quadro di riferimento
progettuale, ad integrazione e specificazione di quanto disposto dall'art.
4, comma 4, si dovrà procedere ai seguenti adempimenti:
Per quanto riguarda il quadro di riferimento
ambientale di cui all'art. 5, comma 3, considerato che in fase di esercizio
l'eventuale degrado della qualità ambientale indotto dall'infrastruttura
aeroportuale è riconducibile all'inquinamento prodotto dalle sorgenti in
movimento e dall'ingombro fisico dell'opera sul territorio, nonché dalla
gestione dei servizi connessi all'esercizio dell'attività operativa, lo studio
d'impatto dovrà approfondire l'analisi conoscitiva o previsiva in ordine a
quelle componenti che risultano più direttamente connesse.
5. Porti e vie navigabili.
Per quanto attiene il quadro di riferimento
programmatico di cui all'art. 3, si terrà conto dei seguenti atti di
programmazione e pianificazione di settore e di area:
Per quanto riguarda il quadro di riferimento
progettuale, ad integrazione e specificazione di quanto disposto dall'art.
4, comma 4, si dovrà procedere ai seguenti adempimenti:
Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, si
dovranno descrivere e stimare gli effetti sull'ambiente con riferimento ai
punti precedenti, nonché alle scelte progettuali ed alle misure di attenuazione
individuate.
6. Impianti tecnologici (impianti destinati
esclusivamente allo stoccaggio definitivo o alla eliminazione dei residui
radioattivi, impianti di eliminazione dei rifiuti tossici o nocivi mediante
incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio).
Per quanto attiene il quadro di riferimento
programmatico di cui all'art. 3, si terrà conto dei seguenti atti di
programmazione e di pianificazione:
Per quanto riguarda il quadro di riferimento
progettuale, ad integrazione e specificazione di quanto disposto dall'art.
4, comma 4, si dovrà procedere ai seguenti adempimenti:
elenco delle norme e disposizioni anche di
carattere locale, relative alla salvaguardia e tutela dell'ambiente ed alla
protezione della popolazione, che si applicano alle tecnologie impiegate nei
processi produttivi di costruzione, di trasporto, di trattamento e di
stoccaggio dei materiali;
Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, si
dovranno descrivere e stimare gli effetti sull'ambiente con riferimento ai
punti precedenti, nonché alle scelte progettuali ed alle misure di attenuazione
individuate.
7. Impianti di regolazione delle acque
(dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare acqua in
modo durevole).
Per quanto attiene il quadro di riferimento
programmatico di cui all'art. 3, si terrà conto dei seguenti atti di
programmazione e pianificazione:
Per quanto riguarda il quadro di riferimento
progettuale, ad integrazione e specificazione di quanto disposto dall'art.
4, comma 4, si dovrà procedere ai seguenti adempimenti:
Con riferimento al comma 3 dell'art. 5, lo studio
dovrà descrivere e prevedere gli effetti possibili sull'ambiente dell'invaso e
delle opere connesse, sia durante la costruzione che per il successivo
esercizio, con riguardo a:
8. Elettrodotti aerei esterni per il trasporto e
la distribuzione di energia elettrica con tensione nominale di esercizio
superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km.
Per quanto attiene il quadro di riferimento
programmatico di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 27 dicembre 1988, si terrà conto dei seguenti atti di
programmazione e di pianificazione di settore e di area:
Per quanto attiene il quadro di riferimento
progettuale, ad integrazione e specificazione di quanto disposto all'art. 4,
comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988
si dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:
Per quanto concerne il quadro di riferimento
ambientale di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, si dovranno descrivere e stimare gli
effetti sull'ambiente con riferimento ai punti precedenti, nonché alle scelte
progettuali ed alle misure di attenuazione adottate.
Assunte le seguenti definizioni:
· 5 kV/m e 0,1 mT,
rispettivamente per l'intensità di campo elettrico e di induzione magnetica, in
aree o ambienti in cui si possa ragionevolmente attendere che, individui della
popolazione trascorrano una parte significativa della giornata;
10 kV/m e 1 mT,
rispettivamente per l'intensità di campo elettrico e di induzione magnetica nel
caso in cui l'esposizione sia ragionevolmente limitata a poche ore al giorno.
I valori di campo elettrico sono riferiti al campo
elettrico imperturbato intendendosi per tale un campo elettrico misurabile in
un punto in assenza di persone, animali e cose non fisse.
Per quanto riguarda l'altezza dei conduttori sul
terreno e le distanze di rispetto dai fabbricati si farà riferimento - fino
all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2,
comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349 - al decreto ministeriale 16
gennaio 1991 del Ministero dei lavori pubblici "Aggiornamento alle norme
tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee
elettriche aeree esterne", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del
16 febbraio 1991.
PROCEDURE
PER I PROGETTI DI CENTRALI TERMOELETTRICHE E TURBOGAS. (d.p.c.m. 27/12/88)
1. La localizzazione e l'autorizzazione alla
costruzione ed all'esercizio di nuove centrali termoelettriche e turbogas, da
installare sulla terra ferma o nelle acque territoriali, nonché
l'autorizzazione delle modifiche delle centrali termoelettriche esistenti, da
effettuarsi da parte dell'ENEL, sono regolate dalle seguenti norme emanate in
applicazione del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
1. Per l'applicazione delle disposizioni del
presente allegato valgono le definizioni che seguono:
a) sezione di centrale termoelettrica: sistema
coordinato per convertire, attraverso la produzione di vapore, l'energia
termica dei combustibili in energia elettrica; esso consiste essenzialmente in
generatore di vapore, turbina, ciclo rigenerativo, alternatore, trasformatore,
circuito di raffreddamento, sistema logistico per l'approvvigionamento dei combustibili
ed altri componenti;
b) centrale termoelettrica: complesso di una o più
sezioni termoelettriche;
c) ampliamento di centrale termoelettrica: una o
più sezioni termoelettriche da realizzare in area contigua alla centrale
esistente;
d) sezione di centrale turbogas: sistema coordinato
per convertire, attraverso un ciclo ad aria, l'energia termica dei combustibili
in energia elettrica; esso consiste essenzialmente in turbina a gas,
alternatore e trasformatore;
e) centrale turbogas: complesso di una o più
sezioni turbogas;
f) modifica del progetto di massima autorizzato con
il decreto di cui all'art. 11 o della centrale termoelettrica esistente:
variazione consistente in incrementi della potenza elettrica delle sezioni esistenti,
anche con turbogas in combinazione o meno con la centrale termoelettrica, e/o
variazione che comporti immissione di nuove sostanze estranee nell'ambiente e/o
variazione che implichi occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza
della centrale.
I programmi pluriennali dell'ENEL sono approvati,
su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal
CIPE.
In detti programmi saranno in particolare indicati:
a) le aree geografiche nelle quali sia opportuno
realizzare le nuove centrali termoelettriche e/o l'ampliamento di quelle
esistenti, nonché le altre centrali di produzione di energia elettrica, tenendo
conto del fabbisogno energetico di tali aree, anche in relazione alle esigenze
di un equilibrato sviluppo economico del Paese, nonché della ubicazione delle
fonti energetiche nazionali;
b) i combustibili per le centrali termoelettriche,
tenendo conto della necessaria diversificazione delle fonti di energia.
1. L'ENEL, sulla base dei programmi
pluriennali approvati dal CIPE, tenendo conto degli indispensabili requisiti
tecnici connessi con le centrali termoelettriche da realizzare, effettua gli
studi relativi a ciascun sito che intende proporre per la predisposizione della
documentazione di cui al comma 4.
2. L'ENEL informa dell'avvio dei predetti studi il
Ministero dell'ambiente, il Ministero della difesa, la regione, la provincia e
il comune territorialmente interessati, nonché, per quanto riguarda le centrali
in acque territoriali, il Ministero della marina mercantile, per consentire ai
medesimi di formulare eventuali preliminari osservazioni.
3. Ove sia necessario introdursi nella
proprietà privata per reperire elementi occorrenti per la redazione dello
studio di impatto ambientale, si applicano gli articoli 7 e 8 della legge 25
giugno 1865, n. 2359. Il prescritto avviso ai proprietari sarà dato
direttamente dall'ENEL.
4. L'ENEL, al fine del rilascio dei provvedimenti
di cui all'art. 11, propone al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per ciascuna centrale termoelettrica il sito ritenuto idoneo,
presentando il progetto di massima della centrale stessa o del relativo
ampliamento, il progetto di massima delle opere connesse e delle infrastrutture
portuali, fluviali, stradali e ferroviarie ritenute necessarie, lo studio di
impatto ambientale secondo lo schema predisposto dal Ministro dell'ambiente ai
sensi dell'art. 5 ed il rapporto di sintesi del medesimo studio.
5. Identica documentazione è inviata dall'ENEL al
Ministero dell'ambiente, alla regione, alla provincia ed al comune
territorialmente interessati.
6. L'ENEL stesso dà notizia della presentazione del
progetto della centrale sul più diffuso quotidiano locale e su uno nazionale,
mentre regione, provincia e comune mettono a disposizione del pubblico la
documentazione presentata dall'ENEL.
1. Il Ministro dell'ambiente stabilisce lo
schema in base al quale debbono essere predisposti gli studi di impatto
ambientale di cui all'art. 4, nonché i criteri per formulare il giudizio finale
di compatibilità ambientale di cui all'art. 8.
1. Il Ministro dell'ambiente, sulla base della
documentazione ricevuta dall'ENEL e di cui all'art. 4, promuove ed attua la
valutazione di impatto ambientale della centrale termoelettrica, o del relativo
ampliamento, effettuando la istruttoria tecnica e svolgendo l'inchiesta
pubblica.
2. Il Ministero dell'ambiente provvede
all'istruttoria tecnica anche richiedendo i pareri del Ministero per i beni
culturali e ambientali, del Ministero della sanità, del Ministero dei lavori
pubblici, della regione, della provincia e del comune territorialmente
interessati ed eventualmente del Ministero della marina mercantile e del
Ministero dei trasporti, che debbono essere forniti entro il termine di 90
giorni.
3. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni
istituzionali connesse con l'istruttoria tecnica, il Ministero dell'ambiente si
avvale della commissione per le valutazioni d'impatto ambientale, integrata da
esperti scelti nell'ambito dell'Istituto superiore di sanità, dell'ISPESL,
dell'ENEA, dell'ENEA-DISP, del CNR, dei vigili del fuoco e da tre esperti
designati dalle regioni interessate.
4. Nel caso di pareri sfavorevoli, discordanti, o
mancanti entro il predetto termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
su richiesta del Ministro dell'ambiente, convoca una Conferenza dei servizi
costituita dai rappresentanti degli enti ai quali è stato chiesto il parere di
cui al comma 2, del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e, all'esito della medesima Conferenza, adotta le
proprie decisioni circa i pareri sfavorevoli, quelli discordanti, nonché sugli
atti mancanti, comunque entro il termine di cui all'art. 8, comma 1.
5. Alle riunioni della commissione per le
valutazioni di impatto ambientale ed alla Conferenza dei servizi partecipa, a
titolo consultivo, l'ENEL.
1. L'inchiesta pubblica ha luogo,
contemporaneamente all'istruttoria tecnica, nel comune in cui è proposta
l'ubicazione della centrale, oppure, se sono interessati più comuni, nel
capoluogo di provincia, sotto la presidenza di un magistrato della
giurisdizione amministrativa con qualifica di presidente di sezione del
Consiglio di Stato. Lo stesso è nominato con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il presidente della regione interessata, subito dopo
la presentazione da parte dell'ENEL degli atti di cui ai commi 4 e 5 dell'art.
4.
2. Il presidente dell'inchiesta pubblica è
assistito da 3 esperti designati dal Ministero dell'ambiente e da 3 esperti, di
comprovata competenza nel settore, designati rispettivamente dalla regione, dalla
provincia e dal comune interessati, alla cui nomina si provvede con il medesimo
provvedimento di cui al comma 1.
3. Chiunque ne abbia interesse può fornire, nel
termine di 45 giorni, a pena di decadenza, dalla pubblicazione di cui all'art.
4, comma 6, contributi di valutazione sul piano
scientifico e tecnico attraverso la presentazione di memorie scritte
strettamente inerenti l'installazione della centrale sul sito proposto e le sue
conseguenze sul piano ambientale.
4. Il presidente dell'inchiesta pubblica decide, in
base agli argomenti trattati, sull'ammissibilità delle memorie e può svolgere
audizioni con gli enti ed i privati che hanno presentato le memorie ammesse.
5. L'ENEL può presentare osservazioni alle memorie
presentate.
6. Entro tre mesi dall'avvenuta pubblicazione sui
quotidiani da parte dell'ENEL, il presidente chiude l'inchiesta pubblica e
trasmette al Ministero dell'ambiente le memorie presentate e le osservazioni
dell'ENEL, con una relazione di sintesi delle attività svolte.
1. Il Ministro dell'ambiente definisce
l'istruttoria tecnica di cui all'art. 6 entro 120 giorni dalla presentazione
del progetto di cui al comma 4 dell'art. 4.
2. Lo stesso Ministro dell'ambiente, entro i 15
giorni successivi al termine dell'istruttoria tecnica di cui al comma 1, invia
richiesta di parere alla regione interessata, la quale dovrà renderlo entro i
successivi 30 giorni, sentito il comune territorialmente competente, anche
relativamente agli aspetti di natura urbanistica.
3. Il Ministro dell'ambiente entro 60 giorni dal
termine dell'istruttoria tecnica, sulla base della stessa, delle risultanze
dell'inchiesta pubblica e del parere della regione, formula il giudizio finale
di compatibilità ambientale, precisando le eventuali prescrizioni per l'esecuzione
del progetto della centrale e delle relative infrastrutture.
4. Il giudizio finale di compatibilità ambientale
viene comunicato ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
per i beni culturali e ambientali, della sanità, dei lavori pubblici, della
marina mercantile, dei trasporti, alla regione, alla provincia, al comune ed
all'ENEL.
5. Decorso il predetto termine di 60 giorni, di cui
al comma 3, senza che il Ministro dell'ambiente si sia pronunciato, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato può proseguire la procedura
autorizzativa della centrale proposta, ai sensi del comma 3 dell'art. 11.
1. L'ENEL, contemporaneamente alla procedura
di cui agli articoli 6, 7 e 8, svolge l'istruttoria sugli interventi
socio-economici connessi con la costruzione e l'esercizio della centrale
proposta e definisce i relativi accordi con la regione, la provincia ed il
comune per gli oneri da assumere a carico dell'ENEL e delle altre parti
contraenti.
2. L'ENEL con tali accordi, oltre a disciplinare la
corresponsione del contributo di cui all'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n.
393, può assumere oneri per interventi di natura infrastrutturale e di
riequilibrio economico e ambientale connessi con la costruzione e l'esercizio
della centrale proposta.
3. L'ENEL entro 180 giorni dalla
presentazione della documentazione di cui all'art. 4, trasmette al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le risultanze
dell'istruttoria e gli accordi che siano stati definiti sugli interventi
socio-economici con la regione, la provincia ed il comune.
4. La mancanza della definizione degli accordi
socio-economici non impedisce la prosecuzione della procedura autorizzativa.
5. L'efficacia degli accordi definiti rimane condizionata
al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 11.
1. Il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, ricevuta la documentazione presentata dall'ENEL di cui
all'art. 4, chiede i pareri del Ministero della difesa e del Ministero
dell'interno, che debbono essere forniti entro il termine di 90 giorni.
2. In mancanza di risposta entro 90 giorni, i
pareri si intendono favorevoli.
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, entro i quindici giorni successivi all'ultimo degli
adempimenti di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, localizza ed autorizza la
costruzione e l'esercizio della centrale termoelettrica, o del suo ampliamento,
secondo il progetto di massima proposto ed il giudizio finale di compatibilità
ambientale, indicando le relative prescrizioni, anche per gli impegni di natura
socio-economica a carico dell'ENEL non ancora definiti con la regione, la
provincia ed il comune.
2. Tra i predetti impegni di natura socio-economica
possono essere indicati nello stesso decreto quelli per i quali l'ENEL deve
anticipare il finanziamento per conto dello Stato e/o degli enti pubblici
competenti.
3. Se il parere della regione di cui al comma 2
dell'art. 8 è stato negativo o comunque non è stato espresso entro i 30 giorni
successivi alla richiesta, o nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 8, può
provvedersi alla localizzazione, sotto il profilo urbanistico ed ambientale,
della centrale proposta, previa delibera del Consiglio dei Ministri, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. A seguito del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, autorizza la costruzione e l'esercizio della
centrale proposta, indicando le necessarie prescrizioni anche per gli aspetti
ambientali ove si sia proceduto in assenza del giudizio finale di compatibilità
ambientale e delle relative prescrizioni di cui al comma 3 dell'art. 8.
1. Il provvedimento di localizzazione, di cui
all'art. 11, emesso dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato o dal Presidente del Consiglio dei Ministri, assume valore di
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere e,
anche in presenza di vincoli di qualsiasi genere riguardanti il territorio
interessato dall'insediamento, ha effetto di variante del piano regolatore
comunale e del piano regolatore portuale e dell'area sviluppo industriale e
sostituisce la concessione edilizia comunale, nonché i provvedimenti previsti
dalla seguente normativa:
1. Le modifiche del progetto di massima
autorizzato con il decreto di cui all'art. 11 debbono essere autorizzate, ai
fini della costruzione e dell'esercizio, dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato su istanza dell'ENEL, in adempimento dei commi
successivi.
2. Una apposita commissione presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, composta da rappresentanti
dei Ministeri dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, della sanità e
dei lavori pubblici, valuta le modifiche richieste ed eventualmente indica i
Ministeri, tra quelli interessati dalla procedura e di cui agli articoli 6,
comma 2, e 10, che debbono rilasciare il parere ai fini dell'autorizzazione del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Nel caso di pareri sfavorevoli, discordanti o
mancanti, entro il termine di 90 giorni dall'istanza dell'ENEL, si applica il
comma 4 dell'art. 6.
4. Le modifiche del progetto di massima autorizzato
che implicano occupazioni di aree esterne a quelle di pertinenza della centrale
vengono autorizzate, attuando la procedura di cui ai commi 2 e 3, con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere
della regione interessata, la quale dovrà renderlo sentito il comune
territorialmente competente.
5. Se il parere della regione è negativo o comunque
non è espresso entro 90 giorni dal ricevimento da parte della regione della richiesta
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si applicano i
commi 3 e 4 dell'art. 11.
6. L'autorizzazione alle modifiche ottenuta ai
sensi del presente articolo ha gli effetti di cui all'art. 12.
1. Si applica l'art. 13 anche alla costruzione e
all'esercizio di:
a) modifiche delle centrali turbogas;
b) modifiche delle centrali termoelettriche
esistenti;
c) modifiche delle centrali termoelettriche in
costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.
2. Per le modifiche comportanti incrementi di
potenza elettrica e per la costruzione di centrali turbogas si applica l'art.
15 della legge 2 agosto 1975, n. 393.
3. Le modifiche che non rientrano nella definizione
di cui all'art. 2 non richiedono per la loro esecuzione né le autorizzazioni di
cui alle presenti disposizioni, né la concessione edilizia comunale, né altre
autorizzazioni previste dalla legislazione regionale.
1. Le amministrazioni pubbliche debbono
adottare gli atti d'intesa, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta e
i pareri di rispettiva competenza, non previsti dalle presenti disposizioni,
entro il termine di giorni 90 a decorrere dalla data della relativa richiesta.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al
comma 1 o in presenza di atti sfavorevoli, si applicano i commi 4 e 5 dell'art.
6.
- Articolo 16.
1. I pareri espressi in base alle presenti
disposizioni si intendono sostitutivi di quelli previsti dalle particolari
autorizzazioni prescritte per le seguenti opere o attività dalla normativa a
fianco di ciascuna indicata:
a) deposito olii combustibili ed oleodotto (legge 8
febbraio 1934, n. 367; regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303);
b) opere di presa e scarico acqua di raffreddamento
(regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; decreto del Presidente della Repubblica
15 febbraio 1952, n. 328; regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; regio
decreto 14 agosto 1920, n. 1285);
c) opere portuali (regio decreto 30 marzo 1942, n.
327; decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328)
- Articolo 17.
1. Per la messa in esercizio delle centrali
termoelettriche, delle centrali turbogas e delle relative modifiche che
comportano immissione di nuove sostanze estranee nell'ambiente, nonché per le
attività di controllo, si applicano gli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, così come modificati
dall'art. 17 del medesimo decreto.
2. Con riferimento all'art. 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, l'autorità competente per il controllo
è la provincia.
- Articolo 18.
1. Per le centrali termoelettriche da installare
nelle acque territoriali le presenti disposizioni si applicano con le seguenti
modifiche:
a) gli enti territorialmente competenti ai fini
degli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 si identificano nella regione prospiciente la
zona delle acque territoriali interessata dalla centrale termoelettrica e nel
comune sul cui territorio insistono le opere accessorie e provvisionali al
progetto;
b) gli altri articoli delle presenti disposizioni
si intendono modificati conseguentemente.
- Articolo 19.
1. Sono fatti salvi i poteri delle regioni a
statuto speciale e delle province di Trento e Bolzano.
- Articolo 20.
1. Le presenti disposizioni non si applicano, con
eccezione degli articoli da 12 a 16, alle centrali termoelettriche e turbogas
autorizzate, alla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni, con
decreto di cui all'art. 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 880.