Dir. 85/337/CEE del 27
giugno 1985 (1)
Direttiva del
Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati (2)
G.U.C.E. 5 luglio
1985, n. L 175. Entrata in vigore il 3 luglio 1985.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che
istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e
235,
vista la proposta
della Commissione,
visto il parere del
Parlamento europeo,
visto il parere del
Comitato economico e sociale,
considerando che i
programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale del 1973 , del
1977 e del 1983, i cui orientamenti generali sono stati approvati dal Consiglio
delle Comunità europee e dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri,
sottolineano che la migliore politica ecologica consiste nell'evitare fin
dall'inizio inquinamenti ed altre perturbazioni, anziché combatterne
successivamente gli effetti e affermano che in tutti i processi tecnici di programmazione
e di decisione si deve tener subito conto delle eventuali ripercussioni
sull'ambiente; che a tal fine prevedono l'adozione di procedure per valutare
queste ripercussioni;
considerando che
l'esistenza di disparità tra le legislazioni vigenti negli Stati membri in
materia di valutazione dell'impatto ambientale dei progetti pubblici e privati
può creare condizioni di concorrenza ineguali e avere perciò un'incidenza
diretta sul funzionamento del mercato comune; che è quindi opportuno procedere
al ravvicinamento delle legislazioni, previsto dall'articolo 100 del trattato;
considerando che
risulta inoltre necessario realizzare uno degli obiettivi della Comunità nel
settore della protezione dell'ambiente e della qualità della vita;
considerando che,
poiché i poteri d'azione all'uopo richiesti non sono stati previsti dal
trattato, è necessario ricorrere all'articolo 235 del trattato;
considerando che
occorre introdurre principi generali di valutazione dell'impatto ambientale
allo scopo di completare e coordinare le procedure di autorizzazione dei
progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente;
considerando che
l'autorizzazione di progetti pubblici e privati che possono avere un impatto
rilevante sull'ambiente va concessa solo previa valutazione delle loro
probabili rilevanti ripercussioni sull'ambiente; che questa valutazione deve essere
fatta in base alle opportune informazioni fornite dal committente e
eventualmente completata dalle autorità e dal pubblico eventualmente
interessato dal progetto;
considerando che i
principi di valutazione dell'impatto ambientale devono essere armonizzati, in
articolare per quel che riguarda i progetti da sottoporre a valutazione, i
principali obblighi dei committenti e il contenuto della valutazione;
considerando che i
progetti appartenenti a determinate classi hanno ripercussioni di rilievo
sull'ambiente; che pertanto questi progetti debbono essere per principio
sottoposti ad una valutazione sistematica;
considerando che
progetti appartenenti ad altre classi non hanno necessariamente ripercussioni
di rilievo sull'ambiente in tutti i casi e che detti progetti devono essere
sottoposti ad una valutazione qualora gli Stati membri ritengano che le loro
caratteristiche lo esigano;
considerando che, per
i progetti soggetti a valutazione, debbono essere fornite determinate
informazioni essenziali relative al progetto e alle sue ripercussioni;
considerando che gli
effetti di un progetto sull'ambiente debbono essere valutati per proteggere la
salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita,
provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità
di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita;
considerando tuttavia
che non è opportuno applicare la presente direttiva ai progetti adottati nei
dettagli mediante un atto legislativo nazionale specifico, inteso che gli
obiettivi perseguiti dalla presente direttiva, incluso l'obiettivo della disponibilità
delle informazioni, vengono raggiunti tramite la procedura legislativa;
considerando peraltro
che può risultare opportuno in casi eccezionali esonerare un progetto specifico
dalle procedure di valutazione previste dalla presente direttiva, a patto di
informarne adeguatamente la Commissione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
(giurisprudenza)
1. La presente
direttiva si applica alla valutazione dell'impatto ambientale dei progetti
pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale importante.
2. Ai sensi della presente
direttiva si intende per:
"progetto":
-
la realizzazione di
lavori di costruzione o di altri impianti od opere,
-
altri interventi
sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo
sfruttamento delle risorse del suolo;
"committente":
-
il richiedente
dell'autorizzazione relativa ad un progetto privato o la pubblica autorità che
prende l'iniziativa relativa a un progetto;
"autorizzazione":
-
decisione
dell'autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente
il diritto di realizzare il progetto stesso.
3. L'autorità o le
autorità competenti sono quelle che gli Stati membri designano per assolvere i
compiti derivanti dalla presente direttiva.
4. La presente
direttiva non riguarda i progetti destinati a scopi di difesa nazionale.
5. La presente
direttiva non si applica ai progetti adottati nei dettagli mediante un atto
legislativo nazionale specifico, inteso che gli obiettivi perseguiti dalla
presente direttiva, incluso l'obiettivo della disponibilità delle informazioni,
vengono raggiunti tramite la procedura legislativa.
Articolo 2
(giurisprudenza)
1. Gli Stati membri
adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio
dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto
ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione,
sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto. Detti
progetti sono definiti nell'articolo 4 (3).
2. La valutazione
dell'impatto ambientale può essere integrata nelle procedure esistenti di
autorizzazione dei progetti negli Stati membri ovvero, in mancanza di queste,
in altre procedure o nelle procedure da stabilire per raggiungere gli obiettivi
della presente direttiva.
2 bis. Gli Stati
membri possono prevedere una procedura unica per soddisfare i requisiti della
presente direttiva e quelli della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24
settembre 1996, sulla prevenzione e il controllo integrati dell'inquinamento
(4).
3. Fatto salvo
l'articolo 7, gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto
o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva
(5).
In questi casi gli
Stati membri:
a)
esaminano se sia
opportuna un'altra forma di valutazione e se si debbano mettere a disposizione
del pubblico le informazioni così raccolte;
b)
mettono a disposizione
del pubblico interessato le informazioni relative a tale esenzione e le ragioni
per cui è stata concessa;
c)
informano la
Commissione, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che
giustificano l'esenzione accordata e le forniscono le informazioni che mettono
eventualmente a disposizione dei propri cittadini.
La Commissione
trasmette immediatamente i documenti ricevuti agli altri Stati membri.
La Commissione
riferisce ogni anno al Consiglio in merito all'applicazione del presente
paragrafo.
(3) Paragrafo così
sostituito dall'articolo 1 della direttiva 97/11/CE.
(4) Paragrafo inserito
dall'articolo 1 della direttiva 97/11/CE.
(5) Comma così sostituito
dall'articolo 1 della direttiva 97/11/CE.
Articolo 3 (6)
(giurisprudenza)
La valutazione
dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per
ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 11, gli effetti diretti
e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
- l'uomo, la fauna e
la flora;
- il suolo, l'acqua,
l'aria, il clima e il paesaggio;
- i beni materiali ed
il patrimonio culturale;
- l'interazione tra i
fattori di cui al primo, secondo e terzo trattino.
(6) Articolo così
sostituito dall'articolo 1 della direttiva 97/11/CE.
Articolo 4 (7)
(giurisprudenza)
1. Fatto salvo il
paragrafo 3 dell'articolo 2 i progetti elencati nell'allegato I sono sottoposti
a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.
2. Fatto salvo il
paragrafo 3 dell'articolo 2 per i progetti elencati nell'allegato II gli Stati
membri determinano, mediante
a)
un esame del progetto
caso per caso;
b)
soglie o criteri
fissati dagli Stati membri, se il progetto debba essere sottoposto a valutazione
a norma degli articoli da 5 a 10.
Gli Stati membri
possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e
b).
3. Nell'esaminare caso
per caso o nel fissare soglie o criteri ai fini del paragrafo 2 si tiene conto
dei relativi criteri di selezione riportati nell'allegato III.
4. Gli Stati membri
provvedono affinché le decisioni adottate dall'autorità competente di cui al
paragrafo 2 siano messe a disposizione del pubblico.
(7) Articolo così
sostituito dall'articolo 1 della direttiva 97/11/CE.
Articolo 5 (8)
(giurisprudenza)
1. Nel caso dei
progetti che, a norma dell'articolo 4, devono essere oggetto di una valutazione
dell'impatto ambientale a norma degli articoli da 5 a 10, gli Stati membri
adottano le misure necessarie per garantire che il committente fornisca, nella
forma opportuna, le informazioni specificate nell'allegato IV, qualora:
a)
gli Stati membri
ritengano che le informazioni siano appropriate ad una determinata fase della
procedura di autorizzazione ed alle caratteristiche peculiari d'un progetto
specifico o d'un tipo di progetto e dei fattori ambientali che possono subire
un pregiudizio;
b)
gli Stati membri
ritengono che si possa ragionevolmente esigere che un committente raccolga i
dati, tenendo conto fra l'altro delle conoscenze e dei metodi di valutazione
disponibili.
2. Gli Stati membri
prendono le misure necessarie affinché le autorità competenti, se il
committente lo richiede prima di presentare una domanda di autorizzazione,
diano il loro parere sulle informazioni che il committente deve fornire a norma
del paragrafo 1. Prima di dare il loro parere le autorità competenti consultano
il committente e le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1. II fatto che
le autorità in questione abbiano dato il loro parere a norma del presente
paragrafo non osta a che richiedano successivamente al committente ulteriori
informazioni.
Gli Stati membri
possono chiedere detto parere alle autorità competenti anche se il committente
non lo ha chiesto.
3. Le informazioni che
il committente deve fornire a norma del paragrafo 1 comprendono almeno:
-
una descrizione del
progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e
dimensioni;
-
una descrizione delle
misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti
effetti negativi;
-
i dati necessari per
individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere
sull'ambiente;
-
una descrizione
sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con
indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo
dell'impatto ambientale;
-
una sintesi non
tecnica delle informazioni indicate nei precedenti trattini;
4. Gli Stati membri,
se necessario, provvedono affinché le autorità mettano a disposizione del
committente le informazioni pertinenti di cui dispongono, con particolare
riferimento all'articolo 3.
(8) Articolo così
sostituito dall'articolo 1 della direttiva 97/11/CE.
Articolo
6(giurisprudenza)
1. Gli Stati membri
adottano le misure necessarie affinché le autorità che possono essere
interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di
ambiente, abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni
fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione. A tal fine, gli
Stati membri designano le autorità da consultare, in generale o caso per caso.
Queste autorità ricevono le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5. Le
modalità della consultazione sono stabilite dagli Stati membri (9).
2. Gli Stati membri si
adoperano affinché ogni domanda di autorizzazione nonché le informazioni
raccolte a norma dell'articolo 5 siano messe a disposizione del pubblico entro
un termine ragionevole per dare la possibilità agli interessati di esprimere il
proprio parere prima del rilascio dell'autorizzazione (10).
3. Le modalità di
informazione e consultazione sono definite dagli Stati membri i quali, secondo
le caratteristiche particolari dei progetti o dei siti interessati, hanno tra
l'altro la facoltà di:
-
individuare il
pubblico interessato;
-
precisare i luoghi in
cui le informazioni possono essere consultate;
-
specificare la maniera
in cui il pubblico può essere informato, ad esempio mediante affissione
nell'ambito di una determinata zona, pubblicazione nei giornali locali,
organizzazione di esposizioni con piani, disegni, tabelle, grafici, plastici;
-
determinare in che
modo debba avvenire la consultazione del pubblico, ad esempio per iscritto e
per indagine pubblica;
-
fissare dei periodi
appropriati per le diverse fasi della procedura per garantire che venga presa
una decisione entro termini ragionevoli.
(9) Paragrafo così
sostituito dall'articolo 1 della direttiva 97/11/CE.
(10) Paragrafo così
sostituito dall'articolo 1 della direttiva 97/11/CE.
Articolo 7 (11)
1. Qualora uno Stato
membro sia a conoscenza che un progetto possa influire in modo rilevante
sull'ambiente di un altro Stato membro, o qualora uno Stato membro che potrebbe
essere considerevolmente danneggiato ne faccia richiesta, lo Stato membro sul
cui territorio è prevista la realizzazione del progetto comunica quanto prima,
e non più tardi del giorno in cui informa i suoi propri cittadini, all'altro
Stato membro, tra l'altro:
a)
una descrizione del
progetto corredata di tutte le informazioni disponibili circa il suo eventuale
impatto transfrontaliero;
b)
informazioni sulla
natura della decisione che potrà essere adottata e lascia all'altro Stato
membro un ragionevole lasso di tempo per far sapere se desidera partecipare
alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e può includere le
informazioni di cui ai paragrafo 2.
2. Se uno Stato
membro, cui sono pervenute le informazioni di cui al paragrafo 1, comunica che
intende partecipare alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, lo
Stato membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto
provvede, se non lo ha già fatto, a inviare all'altro Stato le informazioni
raccolte a norma dell'articolo 5 nonché quelle pertinenti riguardo alla
suddetta procedura, compresa la domanda di autorizzazione.
3. Gli Stati membri
interessati, ciascuno per quanto lo concerne:
a)
provvedono, entro un
ragionevole lasso di tempo, a mettere a disposizione delle autorità di cui
all'articolo 6, paragrafo 1, nonché dei cittadini interessati per quanto riguarda
il territorio dello Stato membro che rischi di subire un rilevante impatto
ambientale, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2;
b)
si accertano che le
suddette autorità e i suddetti cittadini interessati abbiano la possibilità,
anteriormente al rilascio dell'autorizzazione al progetto, di comunicare, entro
un ragionevole lasso di tempo, i loro pareri sulle informazioni fornite
all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è prevista la
realizzazione del progetto.
4. Gli Stati membri interessati
avviano consultazioni riguardanti, tra l'altro, l'eventuale impatto
transfrontaliero del progetto e le misure previste per ridurre o eliminare tale
impatto e fissano un termine ragionevole per la durata del periodo di
consultazione.
5. Le modalità di
applicazione delle disposizioni di questo articolo possono essere stabilite
dagli Stati membri interessati.
(11) Articolo così
sostituito dall'articolo 1 della direttiva 97/11/CE.
Articolo 8 (12)
(giurisprudenza)
I risultati delle
consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7
debbono essere presi in considerazione nel quadro della procedura di
autorizzazione.
(12) Articolo così
sostituito dall'articolo 1 della direttiva 97/11/CE.
Articolo 9 (13)
1. All'adozione di una
decisione di rilascio o di diniego di un'autorizzazione, la o le autorità
competenti informano al riguardo i cittadini secondo le procedure appropriate e
mettono a loro disposizione le seguenti informazioni:
-
il contenuto della
decisione e le condizioni eventualmente aggiunte alla decisione;
-
i motivi principali e
le considerazioni su cui è basata la decisione;
-
eventualmente una
descrizione delle principali misure utili per pervenire, ridurre e, se
possibile, compensare gli effetti negativi gravi.
2. La o le autorità
competenti informano ogni Stato membro che è stato consultato a norma
dell'articolo 7 inviandogli le informazioni di cui al paragrafo 1.
(13) Articolo così
sostituito dall'articolo 1 della direttiva 97/11/CE.
Articolo 10 (14)
Le disposizioni della
presente direttiva lasciano impregiudicato l'obbligo delle autorità competenti
di rispettare le restrizioni imposte dalle disposizioni regolamentari ed
amministrative nazionali e dalle prassi giuridiche esistenti in materia di
riservatezza nel settore commerciale e industriale, compresa la proprietà
intellettuale, nonché in materia di tutela dell'interesse pubblico.
In caso di
applicazione dell'articolo 7, l'invio di informazioni ad un altro Stato membro
ed il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro sono soggetti alle
restrizioni vigenti nello Stato membro in cui il progetto è proposto.
(14) Articolo così
sostituito dall'articolo 1 della direttiva 97/11/CE.
Articolo 11
1. Gli Stati membri e
la Commissione scambiano informazioni sull'esperienza acquisita
nell'applicazione della presente direttiva.
2. In particolare, gli
Stati membri informano la Commissione in merito a qualsiasi criterio e/o soglia
adottati per la selezione dei progetti in questione, a norma dell'articolo 4,
paragrafo 2 (15).
3. Cinque anni dopo la
notifica della presente direttiva, la Commissione invia al Parlamento europeo e
al Consiglio una relazione riguardante l'applicazione e l'efficacia della
direttiva. La relazione è basata sul suddetto scambio di informazioni.
4. Sulla base di
questo scambio di informazioni la Commissione presenta al Consiglio ulteriori
proposte, se necessario, per un'applicazione sufficientemente coordinata della
presente direttiva.
(15) Paragrafo così
sostituito dall'articolo 1 della direttiva 97/11/CE.
Articolo 12
(giurisprudenza)
1. Gli Stati membri
prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un
termine di tre anni a decorrere dalla notifica.
2. Gli Stati membri
comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che
essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 13 (16)
[1. Le disposizioni
della presente direttiva non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di
fissare norme più severe per quanto concerne il campo d'applicazione e la
procedura di valutazione dell'impatto ambientale.]
(16) Articolo
soppresso dall'articolo 1 della direttiva 97/11/CE.
Articolo 14
Gli Stati membri sono
destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo,
addì 27 giugno 1985.
Per il Consiglio
il presidente
A. Biondi
ALLEGATO I (17)
PROGETTI DI CUI
ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1
1. Raffinerie di
petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal
petrolio greggio) nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno
500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi.
2.
-
Centrali termiche ed
altri impianti di combustione con potenza termica pari o maggiore di 300 MW
-
centrali nucleari ed
altri reattori nucleari, compreso lo smantellamento e lo smontaggio di tali
centrali e reattori [1] (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la
lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera
1 kW di durata permanente termica).
3.
a) Impianti per il
ritrattamento di combustibili nucleari irradiati.
b) Impianti destinati:
-
alla produzione o
all'arricchimento di combustibile nucleare,
-
al trattamento di
combustibile nucleare irradiato o residui altamente radioattivi,
-
allo smaltimento
definitivo dei combustibili nucleari irradiati,
-
esclusivamente allo
smaltimento definitivo di residui radioattivi,
-
esclusivamente allo
stoccaggio (previsto per più di 10 anni) di combustibile nucleare irradiato o
residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione.
4.
-
Acciaierie integrate
di prima fusione della ghisa e dell'acciaio.
-
Impianti destinati a
ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie
prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
5. Impianti per
l'estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione
dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di
amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20.000 tonnellate di prodotti
finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre 50
tonnellate di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto,
un'utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate.
6. Impianti chimici
integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante
processi di trasformazione chimica, di sostanze in cui si trovano affiancati
vari stabilimenti funzionalmente connessi tra di loro:
i)
per la fabbricazione
di prodotti chimici organici di base;
ii)
per la fabbricazione
di prodotti chimici inorganici di base;
iii)
per la fabbricazione
di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o
composti);
iv)
per la fabbricazione
di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
v)
per la fabbricazione
di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
vi)
per la fabbricazione
di esplosivi.
7.
-
Costruzione di tronchi
ferroviari per il traffico a grande distanza, nonché aeroporti [2] con piste di
decollo e di atterraggio lunghe almeno 2100 m.
-
Costruzione di
autostrade e vie di rapida comunicazione [3],
-
Costruzione di nuove
strade a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade
esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie,
sempreché la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia
una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km.
8.
a)
Vie navigabili e porti
di navigazione interna che consentono il passaggio di navi di stazza superiore
a 1.350 tonnellate;
b)
Porti marittimi
commerciali, moli di carico e scarico collegati con la terraferma e l'esterno
dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto) che possono accogliere
navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate.
9. Impianti di
smaltimento dei rifiuti (cioè rifiuti cui si applica la direttiva 91/689/CEE)
mediante incenerimento, trattamento chimico, quale definito nell'allegato II
bis, punto D 9, della direttiva 75/442/ CEE, o interramento di rifiuti
pericolosi.
10. Impianti di
smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento o trattamento chimico di rifiuti
non pericolosi, quali definiti nell'allegato 11-bis, punto D 9, della direttiva
75/442/CEE, con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno.
11. Sistemi di
estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume
annuale dell'acqua estratta o ricaricata sia pari o superiore a 10 milioni di
metri cubi.
12.
a)
Opere per il
trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire
un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a
100 milioni di metri cubi all'anno.
b)
In tutti gli altri
casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con
un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000
milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al
5% di detta erogazione.
In entrambi i casi
sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
13. Impianti di
trattamento delle acque reflue con una capacità superiore a 150.000 abitanti
equivalenti quali definiti all'articolo 2, punto 6 della direttiva 91/271/CEE.
14. Estrazione di
petrolio e gas naturale a fini commerciali, per un quantitativo estratto
superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 m3 al giorno
per il gas naturale.
15. Dighe e altri impianti
destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole, laddove un
nuovo o
supplementare volume
di acqua trattenuta o accumulata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.
16. Gasdotti,
oleodotti o conduttore per prodotti chimici, di diametro superiore a 800 mm e
di lunghezza superiore a 40 km.
17. Impianti per
l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
a) 85.000 posti per
polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;
b) 3.000 posti per
suini da produzione (di oltre 30 kg) o
c)
900 posti per scrofe.
18. Impianti
industriali destinati:
a)
alla fabbricazione di
pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
b)
alla fabbricazione di
carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al
giorno.
19. Cave e attività
minerarie a cielo aperto, con superficie del sito superiore a 25 ettari, oppure
torbiere, con superficie del sito superiore a 150 ettari.
20. Costruzione di
elettrodotti aerei con un voltaggio di 220 kV o superiore e di lunghezza
superiore a 15 km.
21. Impianti per
l'immagazzinamento di petrolio, prodotti petrolchimici o prodotti chimici, con
una capacità superiore a 200.000 tonnellate.
[1] Le centrali
nucleari e gli altri reattori nucleari cessano di essere tali quando tutto il
combustibile nucleare e gli altri elementi oggetti di contaminazione
radioattiva sono stati rimossi in modo definitivo dal sito in cui si trova
l'impianto.
[2] Gli
"aeroporti" ai fini della presente direttiva corrispondono alla
definizione data nella convenzione di Chicago nel 1944 relativa alla creazione
dell'organizzazione internazionale dell'aviazione civile (allegato 14).
[3] Le "vie di
rapida comunicazione" ai fini della presente direttiva corrispondono alla
definizione data nell'accordo europeo sulle grandi strade di traffico
internazionale del 15 novembre 1975.
(17) Allegato così
sostituito dalla direttiva 97/11/CE.
ALLEGATO II (18)
PROGETTI DI CUI
ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2
1. Agricoltura,
silvicoltura ed acquicoltura
a)
Progetti di
ricomposizione rurale.
b)
Progetti volti a
destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola
intensiva.
c)
Progetti di gestione
delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e
di drenaggio delle terre.
d)
Primi rimboschimenti e
disboscamento a scopo di conversione ad un altro tipo di sfruttamento del
suolo.
e)
Impianti di
allevamento intensivo di animali (progetti non contemplati nell'allegato I).
f)
Piscicoltura
intensiva.
g)
Recupero di terre dal
mare.
2. Industria
estrattiva
a)
Cave, attività
minerarie a cielo aperto e torbiere (progetti non compresi nell'allegato I).
b)
Attività mineraria
sotterranea.
c)
Estrazione di minerali
mediante dragaggio marino o fluviale.
d)
Trivellazioni in
profondità, in particolare:
-
trivellazioni
geotermiche,
-
trivellazioni per lo
stoccaggio dei residui nucleari,
-
trivellazioni per
l'approvvigionamento di acqua, escluse quelle intese a studiare la stabilità
del suolo.
e)
Impianti di superficie
dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e
di minerali metallici nonché di scisti bituminosi.
3. Industria
energetica
a)
Impianti industriali
per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda (progetti non
compresi nell'allegato I).
b)
Impianti industriali
per il trasporto di gas, vapore e acqua calda; trasporto di energia elettrica
mediante linee aeree (progetti non compresi nell'allegato I).
c)
Stoccaggio in
superficie di gas naturale.
d)
Stoccaggio di gas
combustibile in serbatoi sotterranei.
e)
Stoccaggio in
superficie di combustibili fossili.
f)
Agglomerazione
industriale di carbon fossile e lignite.
g)
Impianti per il
trattamento e lo stoccaggio di residui radioattivi (se non compresi
nell'allegato I).
h)
Impianti per la
produzione di energia idroelettrica.
i)
Impianti di produzione
di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche).
4. Produzione e
trasformazione dei metalli
a)
Impianti di produzione
di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria, compresa la relativa colata
continua.
b)
Impianti destinati
alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
i) laminazione a caldo,
ii)
forgiatura con magli,
iii)
applicazione di strati protettivi di metallo fuso.
c)
Fonderie di metalli
ferrosi.
d)
Impianti di fusione e
lega di metalli non ferrosi, esclusi i metalli preziosi, compresi i prodotti di
recupero (affinazione, formatura in fonderia ecc.).
e)
Impianti per il
trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi
elettrolitici o chimici.
f)
Costruzione e
montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori.
g)
Cantieri navali.
h)
Impianti per la
costruzione e riparazione di aeromobili.
i)
Costruzione di
materiale ferroviario.
j)
Imbutitura di fondo
con esplosivi.
k)
Impianti di
arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici.
5. Industria dei
prodotti minerali
a)
Cokerie (distillazione
a secco del carbone).
b)
Impianti destinati
alla fabbricazione di cemento.
c)
Impianti destinati
alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti a base di amianto
(progetti con compresi nell'allegato I).
d)
Impianti per la
fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di
vetro.
e)
Impianti per la
fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di
fibre minerali.
f)
Fabbricazione di
prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni mattoni refrattari,
piastrelle, gres o porcellane.
6. Industria chimica
(progetti non compresi nell'allegato I)
a)
Trattamento di
prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici.
b)
Produzione di
antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri
e perossidi.
c)
Impianti di stoccaggio
di petrolio, prodotti petrolchimici e chimici.
7. Industria dei
prodotti alimentari
a)
Fabbricazione di oli e
grassi vegetali e animali.
b)
Fabbricazione di
conserve di prodotti animali e vegetali.
c)
Fabbricazione di
prodotti lattiero-caseari.
d)
Industria della birra
e del malto.
e)
Fabbricazione di
dolciumi e sciroppi.
f)
Impianti per la
macellazione di animali.
g)
Industrie per la
produzione della fecola.
h)
Stabilimenti per la
produzione di farina di pesce e di olio di pesce.
i)
Zuccherifici.
8. Industria dei
tessili, del cuoio, del legno e della carta
a)
Impianti industriali
destinati alla fabbricazione di carta e cartoni (progetti non compresi
nell'allegato I).
b)
Impianti per il
pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la
tintura di fibre o di tessili.
c)
Impianti per la concia
delle pelli.
d)
Impianti per la
produzione e la lavorazione di cellulosa.
9. Industria della
gomma
Fabbricazione e
trattamento di prodotti a base di elastomeri.
10. Progetti di
infrastruttura
a)
Progetti di sviluppo
di zone industriali.
b)
Progetti di riassetto
urbano, compresa la costruzione di centri commerciali e parcheggi.
c)
Costruzione di
ferrovie, di piattaforme intermodali e di terminali intermodali (progetti non
compresi nell'allegato I).
d)
Costruzioni di
aerodromi (progetti non compresi nell'allegato I).
e)
Costruzione di strade,
porti e impianti portuali, compresi i porti di pesca (progetti non compresi
nell'allegato I).
f)
Costruzione di vie
navigabili interne non comprese nell'allegato I, opere di canalizzazione e di
regolazione dei corsi d'acqua.
g)
Dighe e altri impianti
destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole (progetti non
compresi nell'allegato I).
h)
Tram, metropolitane
sopraelevate e sotterranee, funivie o linee simili di tipo particolare,
esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di persone.
i)
Installazioni di
oleodotti e gasdotti (progetti non compresi nell'allegato I).
j)
Installazione di
acquedotti a lunga distanza.
k)
Opere costiere
destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la
costa mediante la costruzione, per esempio, di dighe, moli, gettate e altri
lavori di difesa dal mare, esclusa la manutenzione e la ricostruzione di tali
opere.
l)
Progetti di estrazione
o di ricarica artificiale delle acque freatiche, non compresi nell'allegato I.
m)
Opere per il
trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi, non comprese
nell'allegato I.
11. Altri progetti
a)
Piste permanenti per
corse e prove di veicoli a motore.
b)
Impianti di smaltimento
di rifiuti (progetti non compresi nell'allegato I).
c)
Impianti di
depurazione delle acque reflue (progetti non compresi nell'allegato I).
d)
Depositi di fanghi.
e)
Immagazzinamento di
rottami di ferro, comprese le carcasse di veicoli.
f)
Banchi di prova per motori,
turbine e reattori.
g)
Impianti per la
produzione di fibre minerali artificiali.
h)
Impianti per il
recupero o la distruzione di sostanze esplosive.
i)
Stabilimenti di
squartamento.
12. Turismo e svaghi
a)
Piste da sci, impianti
di risalita, funivie e strutture connesse.
b)
Porti turistici.
c)
Villaggi di vacanza e
complessi alberghieri situati fuori dalle zone urbane e strutture connesse.
d)
Terreni da campeggio e
caravaning a carattere permanente.
e)
Parchi tematici.
13.
-
Modifiche o estensioni
di progetti di cui all'allegato I o all'allegato II già autorizzati, realizzati
o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative
sull'ambiente.
-
Progetti di cui
all’allegato I, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo e
il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due
anni.
(18) Allegato così
sostituito dalla direttiva 97/11/CE.
ALLEGATO III (19)
CRITERI DI SELEZIONE
DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3
1. Caratteristiche dei
progetti
Le caratteristiche dei
progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:
-
delle dimensioni del
progetto,
-
del cumulo con altri
progetti,
-
dell'utilizzazione di
risorse naturali,
-
della produzione di
rifiuti,
-
dell'inquinamento e
disturbi ambientali,
-
del rischio di
incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie
utilizzate.
2. Localizzazione dei
progetti
Deve essere
considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono
risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:
-
dell'utilizzazione
attuale del territorio;
-
della ricchezza
relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse
naturali della zona;
-
della capacità di
carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
a)
zone umide;
b)
zone costiere;
c)
zone montuose o
forestali;
d)
riserve e parchi
naturali;
e)
zone classificate o
protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali
designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
f)
zone nelle quali gli
standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già
stati superati;
g)
zone a forte densità
demografica;
h)
zone di importanza
storica, culturale o archeologica.
3. Caratteristiche
dell'impatto potenziale
Gli effetti
potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in
relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:
- della portata
dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);
- della natura
transfrontaliera dell'impatto;
- dell'ordine di
grandezza e della complessità dell'impatto;
- della probabilità
dell'impatto;
- della durata,
frequenza e reversibilità dell'impatto.
(19) Allegato così
sostituito dalla direttiva 97/11/CE.
ALLEGATO IV (20)
INFORMAZIONI DI CUI
ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1
1. Descrizione del
progetto, comprese in particolare:
-
una descrizione delle
caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di
utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
-
una descrizione delle
principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione per
esempio della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
-
una valutazione del
tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento
dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore,
radiazione, ecc.), risultanti dall'attività del progetto proposto.
2. Una descrizione
sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con
indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo
dell'impatto ambientale.
3. Una descrizione
delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante
del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna
e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni
materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e
all'interazione tra questi vari fattori.
4. Una descrizione [1]
dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente:
-
dovuti all'esistenza
del progetto,
-
dovuti
all'utilizzazione delle risorse naturali,
-
dovuti all'emissione
di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei
rifiuti, e la descrizione da parte del committente dei metodi di previsione
utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.
5. Una descrizione
delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti
effetti negativi del progetto sull'ambiente.
6. Un riassunto non
tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.
7. Un sommario delle
eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal
committente nella raccolta dei dati richiesti.
[1] Questa descrizione
dovrebbe riguardare gli effetti diretti ed eventualmente gli effetti indiretti,
secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei,
positivi e negativi del progetto.
(20) Allegato aggiunto
dalla direttiva 97/11/CE.