G.U.C.E.
14 febbraio 2003, n. L 41
DIRETTIVA
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 28
GENNAIO 2003, 2003/4/CE
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva
90/313/CEE del Consiglio
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
visto il trattato che istituisce
la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della
Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico
e sociale europeo (2),
visto il parere del Comitato
delle regioni (3),
deliberando secondo la procedura
di cui all'articolo 251 del trattato (4), visto il progetto comune approvato
l'8 novembre 2002 dal comitato di conciliazione,
considerando quanto segue:
(1) Un rafforzamento dell'accesso del pubblico
all'informazione ambientale e la diffusione di tale informazione contribuiscono
a sensibilizzare maggiormente il pubblico alle questioni ambientali, a favorire
il libero scambio di opinioni, ad una più efficace partecipazione del pubblico
al processo decisionale in materia e, infine, a migliorare l'ambiente.
(2) La direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno
1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente
(5), ha avviato un processo di mutamento del modo in cui le autorità pubbliche
affrontano la questione dell'apertura e della trasparenza, stabilendo misure
per l'esercizio del diritto di accesso del pubblico all'informazione ambientale
che andrebbe sviluppato e continuato. La presente direttiva amplia l'accesso
esistente sancito dalla direttiva 90/313/CEE.
(3) L'articolo 8 di detta direttiva dispone che gli Stati
membri riferiscano alla Commissione sull'esperienza acquisita e che la
Commissione sottoponga una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio
corredata delle eventuali proposte di revisione della direttiva che ritenga
opportune.
(4) La relazione di cui all'articolo 8 di detta direttiva
individua una serie di problemi concreti riscontrati nell'applicazione pratica
della direttiva.
(5) Il 25 giugno 1998 la Comunità europea ha firmato la
Convenzione ONU/ECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del
pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia
ambientale («la Convenzione di Aarhus»). Le disposizioni di diritto comunitario
devono essere compatibili con quelle di tale convenzione in vista della sua
conclusione da parte della Comunità europea.
(6) È opportuno, nell'interesse di una maggiore
trasparenza, sostituire la direttiva 90/313/CEE anziché modificarla, in modo da
fornire agli interessati un testo legislativo unico, chiaro e coerente.
(7) Le disparità tra le normative vigenti negli Stati
membri in tema di accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità
pubbliche possono creare disparità di trattamento nella Comunità sotto il
profilo dell'accesso a tale informazione o delle condizioni di concorrenza.
(8) È necessario garantire che qualsiasi persona fisica o
giuridica abbia il diritto di accedere all'informazione ambientale detenuta
dalle autorità pubbliche o per conto di esse senza dover dichiarare il proprio
interesse.
(9) È altresì necessario che le autorità pubbliche mettano
a disposizione del pubblico e diffondano l'informazione ambientale nella
massima misura possibile, in particolare ricorrendo alle tecnologie
d'informazione e di comunicazione. È opportuno tener conto dell'evoluzione
futura di dette tecnologie nell'ambito delle relazioni sulla direttiva e in
sede di revisione della stessa.
(10) La definizione di «informazione ambientale» dovrebbe
essere chiarita per comprendere l'informazione, in qualsiasi forma, concernente
lo stato dell'ambiente, i fattori, le misure o le attività che incidono o
possono incidere sull'ambiente ovvero sono destinati a proteggerlo, le analisi
costi-benefici e altre analisi economiche usate nell'ambito di tali misure o
attività, nonché l'informazione sullo stato della salute e della sicurezza
umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della
vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui
essi siano o possano essere influenzati da uno qualsiasi di questi elementi.
(11) Per tener conto del principio di cui all'articolo 6 del
trattato, vale a dire che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente
dovrebbero essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche
e azioni comunitarie, la definizione di autorità pubbliche dovrebbe essere
estesa in modo da comprendere il governo e ogni altra pubblica amministrazione
a livello nazionale, regionale o locale, aventi o no responsabilità specifiche
per l'ambiente. La definizione dovrebbe peraltro essere estesa fino ad
includere altre persone o organismi che assolvono funzioni di pubblica
amministrazione connesse con l'ambiente, ai sensi del diritto nazionale, nonché
altre persone o organismi che agiscono sotto il loro controllo e aventi
responsabilità o funzioni pubbliche connesse con l'ambiente.
(12) L'informazione ambientale detenuta materialmente per
conto delle autorità pubbliche da altri organismi dovrebbe rientrare anch'essa
nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
(13) L'informazione ambientale dovrebbe essere messa a
disposizione dei richiedenti il più presto possibile e in tempi ragionevoli
tenendo conto di un eventuale termine specificato dal richiedente.
(14) Le autorità pubbliche dovrebbero mettere a
disposizione l'informazione ambientale nelle forme o nei formati richiesti dal
richiedente salvo se non sia già pubblicamente disponibile in altra forma o
formato o se risulti ragionevole renderla disponibile in altra forma o formato.
Inoltre è opportuno che le autorità pubbliche siano tenute a fare ogni
ragionevole sforzo per mantenere l'informazione ambientale detenuta da esse o
per conto di esse in forme o formati facilmente riproducibili e consultabili
tramite mezzi elettronici.
(15) È opportuno che gli Stati membri determinino le
modalità pratiche di effettiva messa a disposizione di tale informazione. Tali
modalità garantiscono che l'informazione sia accessibile di fatto e in modo
agevole e sia messa progressivamente a disposizione del pubblico attraverso
reti di telecomunicazioni pubbliche, inclusi elenchi, pubblicamente
accessibili, delle autorità pubbliche nonché registri o elenchi
dell'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di
esse.
(16) Il diritto all'informazione implica che la
divulgazione dell'informazione sia ritenuta un principio generale e che alle
autorità pubbliche sia consentito respingere una richiesta di informazione
ambientale in casi specifici e chiaramente definiti. Le ragioni di rifiuto
dovrebbero essere interpretate in maniera restrittiva, ponderando l'interesse
pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni con l'interesse
tutelato dal rifiuto di divulgarle. Le ragioni del rifiuto dovrebbero essere
comunicate al richiedente entro il periodo stabilito dalla presente direttiva.
(17) Le autorità pubbliche dovrebbero rendere
l'informazione ambientale disponibile in parte, quando è possibile estrarre le
informazioni che rientrano nelle eccezioni contemplate dal resto
dell'informazione richiesta.
(18) Le autorità pubbliche dovrebbero poter fornire
l'informazione ambientale dietro pagamento di un corrispettivo che dovrebbe
essere di entità ragionevole. Ciò implica che, in linea di principio, il
corrispettivo non può eccedere i costi effettivi della produzione del materiale
in questione. I casi in cui è richiesto un pagamento anticipato dovrebbero essere
limitati. In casi particolari, in cui le autorità pubbliche mettono a
disposizione l'informazione ambientale a titolo commerciale e l'esigenza di
garantire la continuazione della raccolta e della pubblicazione
dell'informazione lo impone, si considera ragionevole un corrispettivo
calcolato sulla base del mercato; può essere richiesto un pagamento anticipato.
È opportuno pubblicare e mettere a disposizione dei richiedenti un tariffario
unitamente a informazioni sulle circostanze nelle quali può essere richiesto o
meno il pagamento.
(19) I richiedenti dovrebbero poter ricorrere in sede
giurisdizionale o amministrativa contro gli atti o le omissioni della pubblica
autorità in relazione ad una richiesta.
(20) Le autorità pubbliche dovrebbero sforzarsi di garantire
che l'informazione ambientale, quando è raccolta da loro o per loro conto, sia
comprensibile, precisa e confrontabile. Poiché rappresenta un fattore
importante per valutare la qualità dell'informazione fornita, anche il metodo
utilizzato per la raccolta dell'informazione dovrebbe essere divulgato su
richiesta.
(21) Per sensibilizzare maggiormente il pubblico alle
questioni ambientali e migliorare la protezione dell'ambiente, le autorità
pubbliche dovrebbero, se del caso, rendere disponibili e diffondere
informazioni sull'ambiente nell'ambito delle loro funzioni, in particolare
mediante le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o le tecnologie
elettroniche, se disponibili.
(22) È opportuno che, dopo l'entrata in vigore, la
presente direttiva sia oggetto di valutazione ogni quattro anni, alla luce
dell'esperienza acquisita e previa presentazione dei pertinenti rapporti da
parte degli Stati membri, e sia soggetta a revisione su tale base. La
Commissione dovrebbe presentare una relazione di valutazione al Parlamento
europeo e al Consiglio.
(23) Dal momento che gli obiettivi dell'azione proposta
non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono
dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare
misure secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del
trattato. Secondo il principio di proporzionalità di cui a detto articolo, la
presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento
di questi obiettivi.
(24) Le disposizioni della presente direttiva non
pregiudicano il diritto degli Stati membri di mantenere o introdurre misure che
prevedano un accesso all'informazione più ampio di quello stabilito dalla
presente direttiva,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA
Articolo
1 - Obiettivi
Gli obiettivi della presente direttiva sono i seguenti:
a) garantire il diritto di accesso all'informazione
ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse e stabilire i
termini e le condizioni di base nonché modalità pratiche per il suo esercizio;
b) garantire che l'informazione ambientale sia
sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e
diffusa, in modo da ottenere la più ampia possibile sistematica disponibilità e
diffusione al pubblico dell'informazione ambientale. A tal fine è promosso
l'uso, in particolare, delle tecnologie di telecomunicazione e/o delle
tecnologie elettroniche, se disponibili.
Articolo
2 - Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
1) «informazione ambientale» qualsiasi informazione
disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra
forma materiale concernente:
a) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria e
l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali,
compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica e i
suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati,
nonché le interazioni tra questi elementi;
b) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le
radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi
e altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi
dell'ambiente di cui alla lettera a);
c) le misure (comprese quelle amministrative) quali le
politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi
ambientali e le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui
fattori di cui alle lettere a) e b), nonché le misure o attività intese a
proteggere i suddetti elementi;
d) le relazioni sull'attuazione della legislazione
ambientale;
e) le analisi costi-benefici ed altre analisi e ipotesi
economiche usate nell'ambito delle misure e attività di cui alla lettera c); e
f) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa
la contaminazione della catena alimentare, ove pertinente, le condizioni della
vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale nella misura in cui
sono o possono essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di
cui alla lettera a) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui
alle lettere b) e c);
2) «autorità pubblica»:
a) il governo o ogni altra amministrazione pubblica,
compresi gli organi consultivi pubblici, a livello nazionale, regionale o
locale;
b) ogni persona fisica o giuridica svolgente funzioni di
pubblica amministrazione ai sensi della legislazione nazionale, compresi
incarichi, attività o servizi specifici connessi all'ambiente; e
c) ogni persona fisica o giuridica avente responsabilità o
funzioni pubbliche o che fornisca servizi pubblici connessi con l'ambiente,
sotto il controllo di un organismo o di una persona di cui alla lettera a) o
b).
Gli Stati membri possono stabilire che questa definizione
non comprende gli organismi o le istituzioni che agiscono nell'esercizio di
competenze giurisdizionali o legislative. Se alla data di adozione della
presente direttiva nessuna disposizione costituzionale prevede procedure di
riesame ai sensi dell'articolo 6, gli Stati membri possono escludere detti
organismi o istituzioni da tale definizione;
3) «informazione detenuta da un'autorità pubblica»:
l'informazione ambientale che è in suo possesso e che è stata prodotta o
ricevuta da detta autorità;
4) «informazione detenuta per conto di un'autorità
pubblica»: l'informazione ambientale che è materialmente detenuta da una
persona fisica o giuridica per conto di un'autorità pubblica;
5) «richiedente»: ogni persona fisica o giuridica che
chiede l'informazione ambientale;
6) «pubblico»: una o più persone fisiche o giuridiche e,
secondo la legislazione o la prassi nazionale, le loro associazioni,
organizzazioni o gruppi.
Articolo 3 - Accesso all'informazione ambientale su
richiesta
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità
pubbliche siano tenute, ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, a
rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta da essi o per loro conto
a chiunque ne faccia richiesta, senza che il richiedente debba dichiarare il
proprio interesse.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4 e tenuto
conto di un eventuale termine specificato dal richiedente, l'informazione
ambientale è messa a disposizione del richiedente:
a) quanto prima possibile o al più tardi entro un mese dal
ricevimento, da parte dell'autorità pubblica di cui al paragrafo 1, della
richiesta del richiedente; oppure
b) entro due mesi dal ricevimento della richiesta da parte
dell'autorità pubblica se il volume e la complessità delle informazioni
richieste sono tali che non è possibile soddisfare la richiesta entro il
periodo di un mese di cui alla lettera a). In tali casi, il richiedente è
informato il più presto possibile e, comunque, prima della fine di detto
periodo di un mese, della proroga e dei motivi che la giustificano.
3. Se la richiesta è formulata in modo eccessivamente
generico, l'autorità pubblica chiede al più presto e non oltre il termine di
cui al paragrafo 2, lettera a), al richiedente di specificarla e lo assiste in
tale compito, ad esempio fornendo informazioni sull'uso dei registri pubblici
di cui al paragrafo 5, lettera c). Le autorità pubbliche, se lo ritengono
opportuno, possono respingere la richiesta a norma dell'articolo 4, paragrafo
1, lettera c).
4. Se il richiedente chiede all'autorità pubblica la messa
a disposizione dell'informazione ambientale in una forma o in un formato
specifici (compresa la riproduzione di documenti), l'autorità pubblica la mette
a disposizione nei modi richiesti salvo se:
a) l'informazione è già pubblicamente disponibile in altra
forma o formato, di cui in particolare all'articolo 7, facilmente accessibili
per i richiedenti; o
b) è ragionevole per l'autorità pubblica renderla
disponibile in un'altra forma o formato, nel qual caso indica i motivi di
questa scelta.
Ai fini del presente paragrafo, le autorità pubbliche
compiono tutti gli sforzi ragionevoli per mantenere l'informazione ambientale
in loro possesso o detenuta per conto loro in forme o formati facilmente
riproducibili e consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o
altri mezzi elettronici.
I motivi del rifiuto di mettere a disposizione, in tutto o
in parte, le informazioni nella forma o nel formato richiesti sono comunicati
al richiedente entro il termine di cui al paragrafo 2, lettera a).
5. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri
assicurano che:
a) i funzionari siano tenuti ad assistere il pubblico che
chiede di accedere all'informazione;
b) gli elenchi delle autorità pubbliche siano accessibili
al pubblico;
c) siano stabilite le modalità pratiche per assicurare che
il diritto di accesso all'informazione ambientale possa essere effettivamente
esercitato, in particolare:
— la designazione di addetti all'informazione,
— l'istituzione e il mantenimento di uffici per la consultazione
dell'informazione richiesta,
— registri o elenchi dell'informazione ambientale detenuta
dalle autorità pubbliche o dai punti di informazione, con indicazioni chiare
per quanto riguarda il luogo dove tale informazione è disponibile.
Gli Stati membri garantiscono che le autorità pubbliche
informino adeguatamente il pubblico in merito ai diritti di cui gode ai sensi
della presente direttiva e forniscano, in misura appropriata, informazioni,
orientamenti e consigli a tal fine.
Articolo
4 - Eccezioni
1. Gli Stati membri possono disporre che una richiesta di
informazione ambientale sia respinta nei seguenti casi:
a) se le informazioni richieste non sono detenute
dall'autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta o per suo conto. In
tal caso, se detta autorità è al corrente che l'informazione è detenuta da o
per conto di un'altra autorità pubblica, trasmette il più presto possibile la
richiesta a quest'ultima autorità e ne informa conseguentemente il richiedente
o comunica a quest'ultimo l'autorità pubblica dalla quale ritiene sia possibile
ottenere l'informazione richiesta;
b) se la richiesta è manifestamente infondata;
c) se la richiesta è formulata in termini troppo generici,
alla luce dell'articolo 3, paragrafo 3;
d) se la richiesta riguarda materiale in corso di
completamento ovvero documenti o dati incompleti;
e) se la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenendo
conto dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione.
Qualora una richiesta venga respinta sulla base del fatto
che riguarda materiale in corso di completamento, l'autorità pubblica riporta
il nome dell'autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro
la quale sarà pronto.
2. Gli Stati membri possono disporre che la richiesta di
informazione ambientale sia respinta qualora la divulgazione di tale
informazione rechi pregiudizio:
a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle
autorità pubbliche qualora essa sia prevista dal diritto;
b) alle relazioni internazionali, alla sicurezza pubblica
o alla difesa nazionale;
c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari, alla
possibilità per ogni persona di avere un processo equo o alla possibilità per
l'autorità pubblica di svolgere indagini di carattere penale o disciplinare;
d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o
industriali qualora la riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o
comunitario per tutelare un legittimo interesse economico, compreso l'interesse
pubblico di mantenere la riservatezza statistica ed il segreto fiscale;
e) ai diritti di proprietà intellettuale;
f) alla riservatezza dei dati personali e/o dei dossier
riguardanti una persona fisica qualora tale persona non abbia acconsentito alla
divulgazione dell'informazione al pubblico, laddove detta riservatezza sia
prevista dal diritto nazionale o comunitario;
g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia
fornito le informazioni richieste di sua propria volontà, senza che sussistesse
alcun obbligo legale reale o potenziale in tal senso, a meno che la persona
interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in
questione;
h) alla tutela dell'ambiente cui si riferisce
l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.
I motivi di rifiuto di cui ai paragrafi 1 e 2 sono
interpretati in modo restrittivo tenendo conto nel caso specifico
dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione. In ogni caso specifico
l'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione è ponderato con l'interesse
tutelato dal rifiuto. Gli Stati membri non possono, in virtù del paragrafo 2,
lettere a), d), f), g) e h), disporre che una richiesta sia respinta se
quest'ultima concerne informazioni sulle emissioni nell'ambiente.
In questo quadro e ai fini dell'applicazione della lettera
f), gli Stati membri garantiscono che siano rispettati i requisiti della
direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995,
relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (6).
3. Se uno Stato membro prevede eccezioni in materia, può
redigere un elenco di criteri, accessibile al pubblico, sulla base del quale
l'autorità interessata possa decidere in merito all'ulteriore espletamento
della richiesta.
4. L'informazione ambientale detenuta dalle autorità
pubbliche o per loro conto e oggetto di richiesta è messa a disposizione in
maniera parziale quando è possibile estrarre dal resto dell'informazione
richiesta le informazioni indicate al paragrafo 1, lettere d) ed e), o al
paragrafo 2.
5. Il rifiuto di mettere a disposizione, in tutto o in
parte, l'informazione richiesta è notificato al richiedente per iscritto o
elettronicamente, se si tratta di una richiesta scritta o se il richiedente lo
desidera, entro i termini di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), o,
eventualmente, lettera b). La notifica precisa i motivi del rifiuto ed informa
il richiedente della procedura di riesame di cui all'articolo 6.
Articolo
5 - Tasse
1. L'accesso a tutti i registri o elenchi pubblici,
istituiti e mantenuti come previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, e l'esame in
situ dell'informazione richiesta sono gratuiti.
2. Le autorità pubbliche possono applicare una tassa per
la fornitura dell'informazione ambientale, ma tale tassa non supera un importo
ragionevole.
3. Quando sono applicate tasse, le autorità pubbliche
pubblicano e mettono a disposizione dei richiedenti il relativo tariffario
nonché informazioni sulle circostanze nelle quali una tassa può essere
applicata o meno.
Articolo
6 - Accesso alla giustizia
1. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente,
allorché reputa che la sua richiesta di informazioni sia stata ignorata o
infondatamente respinta (in tutto o in parte), non abbia ricevuto una risposta
adeguata o non sia stata trattata ai sensi delle disposizioni degli articoli 3,
4 e 5, possa esperire una procedura mediante la quale gli atti o le omissioni
della pubblica autorità interessata sono riesaminati dalla stessa o da un'altra
autorità pubblica o in via amministrativa da un organo indipendente e
imparziale istituito dalla legge. In entrambi i casi le procedure sono celeri e
gratuite o non dispendiose.
2. Oltre alla procedura di riesame di cui al paragrafo 1,
gli Stati membri provvedono affinché il richiedente possa presentare ricorso,
per chiedere il riesame degli atti o delle omissioni dell'autorità pubblica in
questione, dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo
indipendente e imparziale istituito dalla legge le cui decisioni possano
diventare definitive. Gli Stati membri possono inoltre prevedere che terzi
messi sotto accusa per effetto della divulgazione dell'informazione possano
ugualmente presentare ricorso.
3. Le decisioni definitive adottate a norma del paragrafo
2 sono vincolanti per l'autorità pubblica che detiene l'informazione. Almeno
nei casi in cui l'accesso all'informazione viene rifiutato ai sensi del
presente articolo, i motivi del rifiuto sono specificati per iscritto.
Articolo
7 - Diffusione dell'informazione ambientale
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per
garantire che le autorità pubbliche strutturino l'informazione ambientale
rilevante per le loro funzioni e in loro possesso o detenuta per loro conto ai
fini di un'attiva e sistematica diffusione al pubblico, in particolare mediante
le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o le tecnologie elettroniche,
se disponibile.
L'informazione resa disponibile mediante le tecnologie di
telecomunicazione informatica e/o le tecnologie elettroniche non deve
comprendere l'informazione raccolta precedentemente all'entrata in vigore della
presente direttiva a meno che questa non sia già disponibile in forma
elettronica.
Gli Stati membri assicurano che l'informazione ambientale
sia resa progressivamente disponibile in banche dati elettroniche cui il pubblico
può avere facilmente accesso tramite reti di telecomunicazione pubbliche.
2. L'informazione che deve essere resa disponibile e
diffusa viene aggiornata, se del caso, e comprende almeno:
a) i testi di trattati, convenzioni e accordi
internazionali, e di atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali
concernenti direttamente o indirettamente l'ambiente;
b) le politiche, i piani e i programmi relativi
all'ambiente;
c) le relazioni sullo stato di attuazione degli elementi
di cui alle lettere a) e b) qualora elaborati o detenuti in forma elettronica
dalle autorità pubbliche;
d) le relazioni sullo stato dell'ambiente di cui al
paragrafo 3;
e) dati o sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di
attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;
f) le autorizzazioni con un impatto significativo
sull'ambiente e gli accordi in materia di ambiente ovvero un riferimento al
luogo in cui l'informazione può essere richiesta o reperita nell'ambito
dell'articolo 3;
g) gli studi sull'impatto ambientale e le valutazioni dei
rischi relativi agli elementi ambientali di cui all'articolo 2, punto 1,
lettera a), ovvero un riferimento al luogo in cui l'informazione può essere
richiesta o reperita nell'ambito dell'articolo 3.
3. Senza pregiudizio di qualsiasi obbligo specifico di
relazione stabilito dal diritto comunitario, gli Stati membri adottano le
misure necessarie affinché si provveda alla pubblicazione a intervalli
regolari, non superiori a quattro anni, di rapporti nazionali e, a seconda dei
casi, regionali o locali sullo stato dell'ambiente. Detti rapporti contengono
informazioni sulla qualità dell'ambiente e sulle pressioni cui è sottoposto.
4. Fatto salvo qualsiasi obbligo specifico stabilito dalla
normativa comunitaria, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché
le autorità pubbliche, in caso di minaccia imminente per la salute umana o per
l'ambiente, provocata dalle attività umane o dovuta a cause naturali,
diffondano immediatamente e senza indugio tutte le informazioni in loro
possesso o detenute per loro conto che consentano a chiunque possa esserne
colpito di adottare le misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da
tale minaccia.
5. Le eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2,
possono applicarsi agli obblighi imposti dal presente articolo.
6. Gli Stati membri possono adempiere gli obblighi del
presente articolo creando collegamenti a siti Internet in cui può essere
reperita l'informazione.
Articolo
8 - Qualità dell'informazione ambientale
1. Gli Stati membri provvedono, nella misura del
possibile, affinché tutte le informazioni raccolte dagli stessi o per loro
conto siano aggiornate, precise e confrontabili.
2. Qualora venga loro richiesto, nella risposta a una
richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 2, punto 1, lettera b), le
autorità pubbliche indicano al richiedente dove possono essere reperite le
informazioni, se disponibili, relative al procedimento di misurazione, compresi
i metodi di analisi, di prelievo di campioni e di preparazione degli stessi
utilizzati per raccogliere l'informazione, ovvero fanno riferimento alla
procedura normalizzata utilizzata.
Articolo
9 - Procedura di revisione
1. Entro il 14 febbraio 2009 ciascuno Stato membro redige
un rapporto sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente
direttiva.
Gli Stati membri trasmettono il loro rapporto alla
Commissione entro il 14 agosto 2009.
Entro il 14 febbraio 2004 la Commissione trasmette agli
Stati membri un documento di orientamento in cui stabilisce in modo chiaro come
desidera che gli Stati membri redigano il loro rapporto.
2. Alla luce dell'esperienza acquisita e tenendo conto
degli sviluppi delle tecnologie di telecomunicazione informatica e/o delle
tecnologie elettroniche, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio
una relazione corredata delle eventuali proposte di revisione che ritenga
opportune.
Articolo
10 - Attuazione
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro il 14 febbraio 2005. Essi ne informano immediatamente
la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un
siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di
tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo
11 - Abrogazione
La direttiva 90/313/CEE è abrogata con effetto a decorrere
dal 14 febbraio 2005.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti
alla presente direttiva e sono interpretati secondo la tabella di
corrispondenza in allegato.
Articolo 12 - Entrata in
vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo
13 - Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente
direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2003.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. COX
Per il Consiglio
Il Presidente
G. PAPANDREOU
(1) GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 156 e GU C 240 E del
28.8.2001, pag. 289.
(2) GU C 116 del 20.4.2001, pag. 43.
(3) GU C 148 del 18.5.2001, pag. 9.
(4) Parere del Parlamento europeo del 14 marzo 2001 (GU C
343 del 5.12.2001, pag. 165), posizione comune del Consiglio del 28 gennaio 2002
(GU C 113 E del 14.5.2002, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 30
maggio 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del
Consiglio del 16 dicembre 2002 e decisione del Parlamento europeo del 18
dicembre 2002.
(5) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 56.
(6) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
ALLEGATO
TABELLA
DI CORRISPONDENZA
|
Direttiva 90/313/CEE |
Proposta |
|
Articolo
1 |
Articolo 1, lettera a) Articolo 1, lettera b) |
|
Articolo 2, lettera a) Articolo 2, lettera b) — — — — |
Articolo 2, paragrafo 1 Articolo
2, paragrafo 2 Articolo 2, paragrafo 3 Articolo 2, paragrafo 4 Articolo 2, paragrafo 5 Articolo 2, paragrafo 6 |
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Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 3, paragrafo 3 Articolo 3, paragrafo 4 — — — |
Articolo 3, paragrafo 1 + articolo 3, paragrafo 5 Articolo
4, paragrafo 2 + articolo 4, paragrafo 4 Articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e) Articolo
3, paragrafo 2 + articolo 4, paragrafo 5 Articolo
4, paragrafo 1, lettera a) Articolo
3, paragrafo 3 Articolo
3, paragrafo 4 |
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Articolo 4 — |
Articolo
6, paragrafo 1 + articolo 6, paragrafo 2 Articolo
6, paragrafo 3 |
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Articolo 5 — — |
Articolo
5, paragrafo 1 Articolo
5, paragrafo 2 Articolo
5, paragrafo 3 |
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Articolo 6 |
Articolo
2, paragrafo 2, lettera c) + articolo 3, paragrafo 1 |
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Articolo 7 — — — |
Articolo
7, paragrafi 1, 2 e 3 Articolo
7, paragrafo 4 Articolo
7, paragrafo 5 Articolo
7, paragrafo 6 |
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Articolo
8 |
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