G.U.C.E. 21 luglio 2001,
n. L 197
Direttiva
2001/42/CE del 27 giugno 2001 (1). Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull'ambiente (2).
(1) Entrata
in vigore il 21 luglio 2001.
(2) Termine di recepimento: 21 luglio 2004.
IL
PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
Visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,
Vista la proposta della Commissione (3),
Visto il parere del Comitato economico e sociale
(4),
Visto il parere del Comitato delle regioni (5),
Deliberando secondo la procedura di cui
all'articolo 251 del trattato (6),
Visto il progetto comune approvato dal comitato di
conciliazione il 21 marzo 2001,
Considerando quanto segue:
(1) L'articolo 174 del trattato stabilisce che la
politica della Comunità in materia ambientale contribuisce, tra l'altro, a
perseguire gli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della
qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana e dell'utilizzazione
accorta e razionale delle risorse naturali e che essa dev'essere fondata sul
principio della precauzione. L'articolo 6 del trattato stabilisce che le
esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella
definizione delle politiche e delle azioni comunitarie, in particolare nella
prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.
(2) Il quinto programma comunitario di politica ed
azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile "Per uno
sviluppo durevole e sostenibile" (7), integrato dalla decisione n.
2179/98/CE del Consiglio relativa al suo riesame, ribadisce l'importanza di
valutare i probabili effetti di piani e programmi sull'ambiente.
(3) La convenzione sulla biodiversità richiede alle
parti di integrare, per quanto possibile e appropriato, la conservazione e
l'uso sostenibile della biodiversità nei piani e nei programmi settoriali e
intersettoriali pertinenti.
(4) La valutazione ambientale costituisce un
importante strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere
ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di taluni piani e programmi che
possono avere effetti significativi sull'ambiente negli Stati membri, in quanto
garantisce che gli effetti dell'attuazione dei piani e dei programmi in
questione siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima
della loro adozione.
(5) L'adozione di procedure di valutazione
ambientale a livello di piano e programma dovrebbero andare a vantaggio delle
imprese, fornendo un quadro più coerente in cui operare inserendo informazioni
pertinenti in materia ambientale nell'iter decisionale. L'inserimento di una
più ampia gamma di fattori nell'iter decisionale dovrebbe contribuire a
soluzioni più sostenibili e più efficaci.
(6) I diversi sistemi di valutazione ambientale
operanti negli Stati membri dovrebbero prevedere una serie di norme procedurali
comuni necessarie a contribuire ad un elevato livello di protezione
dell'ambiente.
(7) La Convenzione della Commissione Economica per
l'Europa delle Nazioni Unite sulla valutazione di impatto ambientale in un
contesto transfrontaliero, del 25 febbraio 1991, che si applica sia agli Stati
membri sia ad altri Stati, incoraggia le parti della convenzione ad applicare i
suoi principi anche a piani e programmi. Alla seconda riunione tra le parti
alla convenzione tenutasi a Sofia il 26 e 27 febbraio 2001, è stato deciso di
approntare un protocollo giuridicamente vincolante sulla valutazione ambientale
strategica, da aggiungere alle norme in vigore sulla valutazione di impatto
ambientale in un contesto transfrontaliero, per pervenire alla sua eventuale
adozione in una riunione straordinaria delle parti alla convenzione in
occasione della quinta conferenza ministeriale "Ambiente per
l'Europa", prevista per maggio 2003 a Kiev (Ucraina). I sistemi di
valutazione ambientale di piani e programmi applicati nella Comunità dovrebbero
garantire adeguate consultazioni transfrontaliere quando l'attuazione di un piano
o programma in preparazione in uno Stato membro potrebbe avere effetti
significativi sull'ambiente di un altro Stato membro. Le informazioni relative
ai piani e ai programmi che hanno effetti significativi sull'ambiente di altri
Stati dovrebbero essere trasmesse su una base reciproca ed equivalente in un
pertinente contesto giuridico tra gli Stati membri e tali Stati.
(8) Occorre pertanto intervenire a livello
comunitario in modo da fissare un quadro minimo per la valutazione ambientale
che sancisca i principi generali del sistema di valutazione ambientale e lasci
agli Stati membri il compito di definire i dettagli procedurali tenendo conto
del principio della sussidiarietà. L'azione della Comunità non va al di là di
quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel trattato.
(9) La presente direttiva ha carattere procedurale
e le sue disposizioni dovrebbero essere integrate nelle procedure esistenti
negli Stati membri o incorporate in procedure specificamente stabilite. Gli
Stati membri dovrebbero eventualmente tenere conto del fatto che le valutazioni
saranno effettuate a diversi livelli di una gerarchia di piani e programmi, in
modo da evitare duplicati.
(10) Tutti i piani e i programmi preparati per vari
settori e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di
progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE del
Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e tutti i
piani e i programmi per i quali è stata prescritta la valutazione ai sensi
della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche, potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente e dovrebbero
di norma essere oggetto di una valutazione ambientale sistematica. Quando
determinano l'uso di piccole aree a livello locale o sono piccole modifiche dei
piani o programmi summenzionati, essi dovrebbero essere valutati soltanto se
gli Stati membri stabiliscono che potrebbero avere effetti significativi
sull'ambiente.
(11) Altri piani e programmi che definiscono il
quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti possono non avere
effetti significativi sull'ambiente in tutti i casi e dovrebbero essere
valutati soltanto se gli Stati membri stabiliscono che potrebbero avere tali
effetti.
(12) Gli Stati membri, nel decidere, dovrebbero
tener conto dei pertinenti criteri fissati nella presente direttiva.
(13) Taluni piani e programmi, a causa delle loro
caratteristiche particolari, non dovrebbero rientrare nell'ambito di
applicazione della presente direttiva.
(14) Una valutazione, ove prescritta dalla presente
direttiva, dovrebbe essere elaborata in modo da contenere informazioni
pertinenti come stabilito dalla presente direttiva, identificare, descrivere e
valutare i possibili effetti ambientali significativi, tenendo conto degli
obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma, nonché
alternative ragionevoli. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla
Commissione le misure da essi adottate per quanto riguarda la qualità dei
rapporti ambientali.
(15) Allo scopo di contribuire ad una maggiore
trasparenza dell'iter decisionale nonché allo scopo di garantire la completezza
e l'affidabilità delle informazioni su cui poggia la valutazione, occorre
stabilire che le autorità responsabili per l'ambiente ed il pubblico siano
consultate durante la valutazione dei piani e dei programmi e che vengano
fissate scadenze adeguate per consentire un lasso di tempo sufficiente per le
consultazioni, compresa la formulazione di pareri.
(16) Nel caso in cui l'attuazione di un piano o di
un programma elaborato in uno Stato membro possa avere effetti significativi
sull'ambiente di altri Stati membri, si dovrebbe prevedere che gli Stati membri
interessati procedano a consultazioni e che le autorità interessate ed il
pubblico siano informate e possano esprimere il loro parere.
(17) Il rapporto ambientale e i pareri espressi
dalle autorità interessate e dal pubblico, nonché i risultati delle
consultazioni transfrontaliere dovrebbero essere presi in considerazione
durante la preparazione del piano o del programma e prima della sua adozione o
prima di avviarne l'iter legislativo.
(18) Gli Stati membri dovrebbero provvedere
affinché, quando è adottato un piano o programma, le autorità interessate ed il
pubblico siano informate e siano messi a loro disposizione dati pertinenti.
(19) Qualora l'obbligo di effettuare una
valutazione dell'impatto ambientale risulti contemporaneamente dalla presente
direttiva e ad altre normative comunitarie quali la direttiva 79/409/CEE del
Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli
uccelli selvatici, la direttiva 92/43/CEE, o la direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, gli Stati membri, al fine
di evitare duplicazioni della valutazione, possono prevedere procedure coordinate
o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria.
(20) L'applicazione e l'efficacia della presente
direttiva dovrebbero essere oggetto di una prima relazione della Commissione
cinque anni dopo la sua entrata in vigore e successivamente ogni sette anni.
Allo scopo di integrare ulteriormente le disposizioni per la tutela
dell'ambiente e di tenere conto dell'esperienza acquisita, la prima relazione
dovrebbe essere corredata, se del caso, di proposte di modifica della presente direttiva,
in particolare per quanto riguarda la possibilità di ampliarne l'ambito di
applicazione ad altre zone/altri settori e ad altri tipi di piani e di
programmi, hanno adottato la presente direttiva:
(3) Pubblicata nella G.U.C.E. 25 aprile 2001, n. C
129 e G.U.C.E. 25 marzo 1999, n. C 83.
(4) Pubblicato nella G.U.C.E. 22 settembre 1997, n.
C 287.
(5) Pubblicato nella G.U.C.E. 27 febbraio 1998, n.
C 64 e G.U.C.E. 23 dicembre 1999, n. C 374.
(6) Parere del Parlamento europeo del 20 ottobre
1998 (G.U.C.E. 9 novembre 1998, n. C 341) confermato il 16 settembre 1999
(G.U.C.E. 25 febbraio 2000, n. C 54), posizione comune del Consiglio del 30
marzo 2000 (G.U.C.E. 16 maggio 2000, n. C 137) e decisione del Parlamento
europeo del 6 settembre 2000 (G.U.C.E. 7 maggio 2001, n. C 135). Decisione
del Parlamento europeo del 31 maggio 2001 e decisione del Consiglio del 5
giugno 2001.
(7) Pubblicato nella G.U.C.E. 17 maggio 1993, n. C
138.
Articolo 1. Obiettivi.
La presente direttiva ha l'obiettivo di garantire
un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire
all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e
dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga
effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che
possono avere effetti significativi sull'ambiente.
Articolo 2. Definizioni.
Ai fini della presente direttiva:
a) per "piani e programmi" s'intendono i
piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità Europea,
nonché le loro modifiche - che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a
livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per
essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal
governo e - che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative;
b) per "valutazione ambientale" s'intende
l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di
consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle
consultazioni nell'iter decisionale e la messa a disposizione delle
informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 4 a 9;
c) per "rapporto ambientale" s'intende la
parte della documentazione del piano o del programma contenente le informazioni
prescritte all'articolo 5 e nell'allegato I;
d) per "pubblico" s'intendono una o più
persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa o la prassi nazionale, e le
loro associazioni, organizzazioni o gruppi.
Articolo 3. Ambito d'applicazione.
1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4,
che possono avere effetti significativi sull'ambiente, sono soggetti ad una
valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.
a) che sono elaborati
per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei
trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni,
turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e
che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti
elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, o
b) per i quali, in
considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una
valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.
·
piani e programmi destinati
esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile,
1. La presente direttiva non si applica ai piani e ai
programmi cofinanziati a titolo dei rispettivi periodi di programmazione in
corso per i regolamenti (CE) n. 1260/1999 e (CE) n. 1257/1999 del Consiglio.
Articolo 4. Obblighi generali.
1. La valutazione ambientale di cui all'articolo 3
deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma
ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura
legislativa.
Articolo 5. Rapporto ambientale.
1. Nel caso in cui sia necessaria una valutazione
ambientale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, deve essere redatto un
rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti
significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere
sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e
dell'ambito territoriale del piano o del programma. L'allegato I riporta le
informazioni da fornire a tale scopo.
Articolo 6. Consultazioni.
1. La proposta di piano o di programma ed il rapporto
ambientale redatto a norma dell'articolo 5 devono essere messi a disposizione
delle autorità di cui al paragrafo 3 del presente articolo e del pubblico.
Articolo 7.
Consultazioni transfrontaliere.
1. Qualora uno Stato membro ritenga che l'attuazione
di un piano o di un programma in fase di preparazione sul suo territorio possa
avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, o qualora
lo richieda uno Stato membro che potrebbe essere interessato in misura
significativa, lo Stato membro sul cui territorio è in fase di elaborazione il
piano o il programma trasmette, prima della sua adozione o dell'avvio della
relativa procedura legislativa, una copia della proposta di piano o di
programma e del relativo rapporto ambientale all'altro Stato membro.
Se tali consultazioni
hanno luogo, gli Stati membri interessati convengono specifiche modalità
affinché le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3 e i settori del
pubblico di cui all'articolo 6, paragrafo 4, nello Stato membro che potrebbe
essere interessato significativamente, siano informati ed abbiano l'opportunità
di esprimere il loro parere entro termini ragionevoli.
Articolo 8. Iter
decisionale.
In fase di preparazione
del piano o del programma e prima della sua adozione o dell'avvio della
relativa procedura legislativa si prendono in considerazione il rapporto
ambientale redatto ai sensi dell'articolo 5, i pareri espressi ai sensi
dell'articolo 6 nonché i risultati di ogni consultazione transfrontaliera
avviata ai sensi dell'articolo 7.
Articolo 9. Informazioni
circa la decisione.
1. Gli Stati membri assicurano che, quando viene
adottato un piano o un programma, le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo
3, il pubblico e tutti gli Stati membri consultati ai sensi dell'articolo 7 ne
siano informati e che venga messo a loro disposizione:
a) il piano o il
programma adottato;
b) una dichiarazione di
sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state
integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto, ai sensi
dell'articolo 8, del rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 5, dei
pareri espressi ai sensi dell'articolo 6 e dei risultati delle consultazioni
avviate ai sensi dell'articolo 7, nonché le ragioni per le quali è stato scelto
il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che
erano state individuate, e
c) le misure adottate in
merito al monitoraggio ai sensi dell'articolo 10.
Articolo 10.
Monitoraggio.
1. Gli Stati membri controllano gli effetti ambientali
significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro,
di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in
grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune.
1. Al fine di conformarsi al disposto del paragrafo 1,
possono essere impiegati, se del caso, i meccanismi di controllo esistenti onde
evitare una duplicazione del monitoraggio.
Articolo 11. Relazione con le altre disposizioni
della normativa comunitaria.
1. La valutazione ambientale effettuata ai sensi della
presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva
85/337/CEE e qualsiasi altra disposizione della normativa comunitaria.
1. Per i piani e i programmi in merito ai quali
l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta
contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative comunitarie,
gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare
le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria, tra l'altro al fine di
evitare duplicazioni della valutazione.
Articolo 12.
Informazioni, relazioni e riesame.
1. Gli Stati membri e la Commissione si scambiano
informazioni sull'esperienza maturata nell'applicazione della presente
direttiva.
Articolo 13. Attuazione
della direttiva.
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva prima del 21 luglio 2004. Essi ne informano immediatamente
la Commissione.
Articolo 14. Entrata in
vigore.
La presente direttiva
entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Articolo 15.
Destinatari.
Gli Stati membri sono
destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo,
addì 27 giugno 2001.
Per il Parlamento
europeo
La Presidente
N. Fontaine
Per il Consiglio
Il Presidente
B. Rosengren
Allegato I
Informazioni di cui
all'articolo 5, paragrafo 1
Le informazioni da
fornire ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, fatto salvo l'articolo 5,
paragrafi 2 e 3, sono:
a) illustrazione dei
contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con
altri pertinenti piani o programmi;
b) aspetti pertinenti
dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione
del piano o del programma;
c) caratteristiche
ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
d) qualsiasi problema
ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in
particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali
le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
e) obiettivi di
protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli
Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la
sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione
ambientale;
f) possibili effetti
significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i
fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche
architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti
fattori;
g) misure previste per
impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali
effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del
programma;
h) sintesi delle ragioni
della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata
effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad
esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle
informazioni richieste;
i) descrizione delle
misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 10;
j) sintesi non tecnica
delle informazioni di cui alle lettere precedenti.
Allegato II
Criteri per la
determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3,
paragrafo 5
1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo
conto in particolare, dei seguenti elementi:
·
in quale misura il piano o il
programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o
per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni
operative o attraverso la ripartizione delle risorse,
1. Caratteristiche degli effetti e delle aree che
possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
·
probabilità, durata, frequenza
e reversibilità degli effetti;
·
delle speciali caratteristiche
naturali o del patrimonio culturale;