Protocollo
sulla valutazione ambientale strategica alla
convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto
transfrontaliero
LE PARTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO,
RICONOSCENDO l’importanza di integrare le
considerazioni ambientali e sanitarie nella preparazione e nell’adozione
di piani e programmi e, ove appropriato, nella programmazione e nella
legislazione,
IMPEGNANDOSI a favore dello sviluppo sostenibile e
pertanto appoggiandosi sulle conclusioni della conferenza delle Nazioni Unite
su ambiente e sviluppo (Rio de Janeiro, Brasile, 1992), in particolare sui
principi 4 e 10 della dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo e agenda 21,
nonché sull’esito della terza conferenza ministeriale su ambiente
e salute (Londra, 1999) e del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile
(Johannesburg, Sudafrica, 2002),
CONSIDERANDO la convenzione sulla valutazione
dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata a Espoo (Finlandia) il 25 febbraio 1991, e la decisione II/9
delle sue parti, adottata a Sofia il 26 e 27 febbraio 2001, di preparare un
protocollo giuridicamente vincolante sulla valutazione ambientale strategica,
RICONOSCENDO che la valutazione ambientale strategica
deve avere un ruolo importante nella preparazione e nell’adozione di
piani, programmi e, ove appropriato, nella programmazione e nella legislazione
e riconoscendo altresì che un’applicazione più ampia dei
principi della valutazione d’impatto ambientale a piani, programmi,
programmazione e legislazione rafforzerà ulteriormente l’analisi
sistematica dei loro effetti ambientali significativi,
NOTANDO la convenzione sull’accesso alle
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e
l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata a Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998, e notando
altresì i paragrafi pertinenti della dichiarazione di Lucca, adottata
dalla prima riunione delle parti,
CONSAPEVOLI, pertanto, dell’importanza di
prevedere la partecipazione del pubblico alla valutazione ambientale
strategica,
PRENDENDO ATTO dei vantaggi per la salute e il
benessere delle generazioni presenti e future che deriveranno dal considerare
l’esigenza di tutelare e migliorare la salute quale parte integrante
della valutazione ambientale strategica e riconoscendo il lavoro svolto in
questo campo dall’organizzazione mondiale della sanità,
RAMMENTANDO la necessità e l’importanza
di approfondire la cooperazione internazionale nel valutare gli effetti
ambientali e sanitari transfrontalieri di piani e programmi proposti e, ove
appropriato, della programmazione e della legislazione,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Obiettivo
Obiettivo del presente protocollo è di ottenere
un livello elevato di tutela dell’ambiente e della salute, mediante i
seguenti provvedimenti:
a) garantire che nella preparazione di piani e
programmi si tenga conto pienamente delle considerazioni ambientali e sanitarie;
b) contribuire alla considerazione delle questioni
ambientali e sanitarie nell’elaborazione programmatica e legislativa;
c) istituire procedure chiare, trasparenti ed efficaci
per la valutazione ambientale strategica;
d) prevedere la partecipazione del pubblico alla
valutazione ambientale strategica;
e) integrare in tal modo le questioni ambientali e
sanitarie nelle misure e negli strumenti a favore dello sviluppo sostenibile.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente Protocollo:
1) per "convenzione" s’intende la
convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto
transfrontaliero;
2) per "parte" s’intende qualsiasi
parte contraente del presente protocollo, salvo diversa indicazione;
3) per "parte di origine" s’intende
una parte o più parti al presente protocollo sotto la cui giurisdizione
si preveda di preparare un piano o un programma;
4) per "parte colpita" s’intende una
parte o più parti al presente protocollo che possono essere interessate
dagli effetti transfrontalieri ambientali e sanitari di un piano o di un
programma;
5) per "piani e programmi" s’intendono
piani e programmi, comprese le loro eventuali modifiche che:
a) sono previsti da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative;
b) sono soggetti a preparazione e/o adozione da parte
di un’autorità o sono preparati da un’autorità ai
fini dell’adozione, mediante procedura formale, da parte di un parlamento
o di un governo;
6) per "valutazione ambientale strategica"
s’intende la valutazione dei probabili effetti ambientali e sanitari, che
comprende la determinazione dell’ambito di un rapporto ambientale e la
preparazione dello stesso, la realizzazione della partecipazione e della
consultazione del pubblico e la presa in considerazione del rapporto ambientale
e dei risultati della partecipazione e della consultazione del pubblico in un
piano o programma;
7) per "effetto ambientale e sanitario"
s’intende qualsiasi effetto sull’ambiente, in particolare su salute
umana, flora, fauna, biodiversità, suolo, clima, aria, acqua, paesaggio,
siti naturali, beni materiali, patrimonio culturale e sull’interazione
fra questi fattori;
8) per "pubblico" s’intendono una o
più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della
legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi
di tali persone.
Articolo 3
Disposizioni generali
1. Ciascuna parte adotta le necessarie misure
legislative, regolamentari e, se del caso, di altra indole per attuare le
disposizioni del presente protocollo in un quadro chiaro e trasparente.
2. Ciascuna parte si adopera per garantire che i
responsabili e le autorità assistano e guidino il pubblico
nell’ambito delle questioni di cui al presente protocollo.
3. Ciascuna parte provvede affinché le
associazioni, le organizzazioni o i gruppi che promuovono la protezione
dell’ambiente e della salute nel contesto del presente protocollo siano
adeguatamente riconosciuti e sostenuti.
4. Le disposizioni di cui al presente protocollo
lasciano impregiudicato il diritto di una parte di mantenere od introdurre
misure aggiuntive relative alle questioni disciplinate dal presente protocollo.
5. Ciascuna parte promuove gli obiettivi del presente
protocollo nell’ambito dei pertinenti processi decisionali internazionali
e delle organizzazioni internazionali interessate.
6. Ciascuna parte provvede affinché le persone
che esercitano i propri diritti a norma del presente protocollo non siano
penalizzate, perseguite o molestate in alcun modo a causa delle loro
iniziative. questa disposizione non pregiudica il potere dei giudici nazionali
di esigere il pagamento di importi ragionevoli a titolo di spese processuali.
7. Nell’ambito delle disposizioni del presente
protocollo, il pubblico deve poter esercitare i propri diritti senza
discriminazioni basate sulla cittadinanza, sulla nazionalità o sulla
residenza o, nel caso delle persone giuridiche, fondate sull’ubicazione
della sede legale o del centro effettivo delle attività.
Articolo 4
Campo di applicazione relativamente a piani e
programmi
1. Ciascuna parte provvede affinché si svolga
una valutazione ambientale strategica per piani e programmi di cui ai paragrafi
2, 3 e 4 ritenuti portatori di probabili effetti significativi
sull’ambiente e sulla salute.
2. Viene svolta una valutazione ambientale strategica
per piani e programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca,
energetico, industriale (comprese le industrie estrattive), dei trasporti,
dello sviluppo regionale, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e della
destinazione dei suoli, che definiscono il quadro di riferimento per la
successiva autorizzazione dei progetti elencati nell’allegato I, e per
qualsiasi altro progetto elencato nell’allegato II che necessiti di una
valutazione di impatto ambientale ai sensi della legislazione nazionale.
3. Per i piani e programmi non contemplati dal
paragrafo 2 che definiscono il quadro di riferimento per la successiva
autorizzazione di progetti, viene svolta una valutazione ambientale strategica
se una delle parti ne ravvisa l’opportunità a norma
dell’articolo 5, paragrafo 1.
4. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che
determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche
minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, si procede a una
valutazione ambientale strategica solo se una parte ne ravvisa
l’opportunità ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1.
5. I seguenti piani e programmi non rientrano
nell’ambito di applicazione del presente protocollo:
a) piani e programmi destinati esclusivamente a scopi
di difesa nazionale e di protezione civile;
b) piani e programmi finanziari o di bilancio.
Articolo 5
Selezione
1. Ciascuna parte determina se i piani e i programmi
di cui all’articolo 4, paragrafi 3 e 4, possono avere effetti
significativi sull’ambiente e sulla salute, attraverso un esame caso per
caso oppure specificando le differenti tipologie di piani e di programmi,
oppure combinando queste due impostazioni. a tal fine, ciascuna parte prende in
considerazione in tutti i casi i criteri di cui all’allegato III.
2. Ciascuna parte garantisce che le autorità
ambientali e sanitarie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, siano
consultate in merito all’applicazione delle procedure di cui al paragrafo
1 del presente articolo.
3. Ciascuna parte si adopera per fornire al pubblico
congrue possibilità di partecipazione alla selezione dei piani e dei
programmi di cui al presente articolo.
4. Ciascuna parte assicura che siano tempestivamente
rese pubbliche, mediante avvisi pubblici od altri mezzi adeguati, quali mezzi
elettronici, le conclusioni di cui al paragrafo 1, che comprendono i motivi per
i quali non si chiede una valutazione ambientale strategica.
Articolo 6
Limitazione dell’ambito del rapporto ambientale
1. Ciascuna parte adotta disposizioni per determinare
le informazioni pertinenti che devono figurare nel rapporto ambientale di cui
all’articolo 7, paragrafo 2.
2. Ciascuna parte provvede affinché le
autorità ambientali e sanitarie di cui all’articolo 9, paragrafo
1, siano consultate in merito alla determinazione delle informazioni pertinenti
di cui al precedente paragrafo.
3. Ciascuna parte si adopera — nella misura
opportuna — per fornire al pubblico congrue possibilità di
partecipare alla determinazione delle informazioni pertinenti che devono
figurare nel rapporto ambientale.
Articolo 7
Rapporto ambientale
1. Per i piani e i programmi soggetti alla valutazione
ambientale strategica, ciascuna parte provvede affinché sia elaborato un
rapporto ambientale.
2. Il rapporto ambientale, in conformità della
limitazione del suo ambito di cui all’articolo 6, individua, descrive e
valuta i probabili effetti ambientali e sanitari significativi derivanti
dall’applicazione del piano o del programma e le alternative ragionevoli
esistenti. Il rapporto contiene le informazioni specificate dall’allegato
IV, nei limiti di un obbligo ragionevole, prendendo in considerazione:
a) conoscenze e metodi di valutazione attuali;
b) contenuti e livelli di dettaglio del piano o del
programma e la fase del processo decisionale in cui si trova;
c) l’interesse del pubblico;
d) le esigenze in termini di informazioni
dell’organo preposto alla decisione.
3. Ciascuna parte provvede affinché i rapporti
ambientali possiedano la qualità richiesta per soddisfare i requisiti
sanciti dal presente protocollo.
Articolo 8
Partecipazione del pubblico
1. Ciascuna parte assicura al pubblico la
possibilità di partecipare in modo effettivo, tempestivo e nella fase
iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili, alla valutazione
ambientale strategica di piani e programmi.
2. Ciascuna parte, mediante mezzi elettronici o altri
mezzi adeguati, provvede a rendere pubblico in tempo utile il progetto di piano
o di programma e il rapporto ambientale.
3. Ciascuna parte provvede all’individuazione,
ai fini dei paragrafi 1 e 4, del pubblico interessato, comprese le
organizzazioni non governative.
4. Ciascuna parte provvede affinché il pubblico
di cui al paragrafo 3 possa esprimere il proprio parere sul progetto di piano o
di programma e sul rapporto ambientale entro un termine ragionevole.
5. Ciascuna parte provvede affinché siano
adottate e rese pubbliche le modalità particolareggiate relative
all’informazione del pubblico e alla consultazione del pubblico
interessato. A tal fine, ciascuna parte tiene nella dovuta considerazione gli
elementi elencati nell’allegato V.
Articolo 9
Consultazione delle autorità ambientali e
sanitarie
1. Ciascuna parte designa le autorità che
devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali e
sanitarie, possono essere interessate agli effetti sull’ambiente e sulla
salute dovuti all’attuazione dei piani e dei programmi.
2. Il progetto di piano o di programma e il rapporto
ambientale sono trasmessi alle autorità di cui al paragrafo 1.
3. Ciascuna parte provvede affinché alle
autorità di cui al paragrafo 1 sia offerta la possibilità di
esprimere, in modo effettivo, tempestivo e nella fase iniziale, il proprio
parere sul progetto di piano o di programma e sul rapporto ambientale.
4. Ciascuna parte adotta le disposizioni
particolareggiate per informare e consultare le autorità ambientali e
sanitarie di cui al paragrafo 1.
Articolo 10
Consultazioni transfrontaliere
1. Qualora una parte di origine ritenga che
l’attuazione di un piano o di un programma possa avere effetti
transfrontalieri significativi sull’ambiente o sulla salute, o qualora ne
faccia richiesta una parte che possa essere significativamente interessata da
tali effetti, la parte di origine lo notifica senza indugio alla parte colpita,
prima dell’adozione del piano o del programma.
2. La notifica contiene, fra l’altro:
a) il progetto di piano o di programma e il rapporto
ambientale, comprese le informazioni sulle possibili conseguenze
transfrontaliere sull’ambiente e sulla salute;
b) informazioni sul procedimento decisionale, fra cui
l’indicazione di un calendario ragionevole per la trasmissione di
osservazioni.
3. La parte colpita comunica alla parte di origine,
entro il termine specificato nella notifica, se desidera avviare consultazioni
previe all’adozione del piano o del programma. in tal caso, le parti
interessate avviano consultazioni sui probabili effetti transfrontalieri
ambientali e sanitari dell’attuazione del piano o del programma e sulle
misure prospettabili per prevenire, ridurre o attenuare le conseguenze
negative.
4. Se tali consultazioni hanno luogo, le parti
interessate convengono specifiche modalità affinché il pubblico
interessato e le autorità di cui all’articolo 9, paragrafo 1,
nella parte colpita siano informati e abbiano l’opportunità di
esprimere il loro parere sul progetto di piano o di programma e sul rapporto
ambientale entro termini ragionevoli.
Articolo 11
Decisione
1. Ciascuna parte provvede affinché
all’atto dell’adozione di un piano o di un programma si tenga
debito conto:
a) delle conclusioni del rapporto ambientale;
b) delle misure volte a prevenire, ridurre od
attenuare le conseguenze negative individuate nel rapporto ambientale
c) delle osservazioni ricevute a norma degli articoli
8 e 10.
2. Ciascuna parte provvede affinché, in sede di
adozione di un piano o di un programma, le autorità di cui
all’articolo 9, paragrafo 1, e le parti consultate a norma
dell’articolo 10 siano informate e ottengano il piano o programma
corredato di una dichiarazione recante un riassunto di come le considerazioni
ambientali e sanitarie sono state integrate nel piano o nel programma, di come
si è tenuto conto delle osservazioni trasmesse a norma degli articoli 8
e 10 e dei motivi dell’adozione del piano o del programma alla luce delle
alternative ragionevoli considerate.
Articolo 12
Monitoraggio
1. Ciascuna parte controlla gli effetti ambientali e
sanitari significativi dell’attuazione dei piani e dei programmi adottati
a norma dell’articolo 11, al fine, tra l’altro, di individuare
tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare
le misure correttive che ritiene opportune.
2. I risultati del monitoraggio effettuato sono
trasmessi, nel rispetto della legislazione nazionale, alle autorità di
cui all’articolo 9, paragrafo 1, e sono resi pubblici.
Articolo 13
Programmazione e legislazione
1. Ciascuna parte si adopera per assicurare che le
questioni ambientali e sanitarie siano considerate e integrate in modo congruo
nell’elaborazione delle proprie proposte programmatiche e legislative che
possono avere effetti ambientali e sanitari significativi.
2. Nell’applicare il paragrafo 1, ciascuna parte
prende in considerazione i principi ed elementi pertinenti del presente
protocollo.
3. Ciascuna parte determina, ove necessario, le
modalità pratiche per la presa in considerazione e l’integrazione
delle questioni ambientali e sanitarie ai sensi del paragrafo 1, tenendo conto
dell’esigenza di assicurare la trasparenza del processo decisionale.
4. Ciascuna parte riferisce in merito
all’applicazione del presente articolo alla riunione delle parti della
convenzione, agente come riunione delle parti del presente protocollo.
Articolo 14
Riunione delle parti della convenzione agente come
riunione delle parti del protocollo
1. La riunione delle parti della convenzione funge da
riunione delle parti del presente protocollo. La prima riunione delle parti
della convenzione agente come riunione delle parti del presente protocollo
è indetta entro un anno successivo alla data di entrata in vigore del
presente protocollo, in concomitanza con una riunione delle parti della
convenzione qualora una riunione di queste ultime sia prevista entro il periodo
suddetto. Le successive riunioni delle parti della convenzione agenti come
riunioni delle parti del presente protocollo coincidono con le riunioni delle
parti della convenzione, a meno che la riunione delle parti della convenzione
agente come riunione delle parti del presente protocollo non decida
diversamente.
2. Le parti della convenzione che non sono parti del
presente protocollo possono partecipare, in qualità di osservatori, ai
lavori di ogni seduta della riunione delle parti della convenzione agente come
riunione delle parti del presente protocollo. Quando la riunione delle parti
della convenzione agisce come riunione delle parti del presente protocollo le
decisioni contemplate dal presente protocollo vengono adottate esclusivamente
dalle parti del presente protocollo.
3. Quando la riunione delle parti della convenzione
agisce come riunione delle parti del presente protocollo, ogni membro
dell’ufficio della riunione delle parti che rappresenti una parte della
convenzione che, in quel momento, non sia parte del presente protocollo
sarà sostituito da un altro membro eletto dalle parti del presente
protocollo e tra esse.
4. La riunione delle parti della convenzione agente
come riunione delle parti del presente protocollo vigila permanentemente sull’attuazione
del presente protocollo e a tal fine:
a) verifica le politiche e gli approcci metodologici
relativi alla valutazione ambientale strategica, onde migliorare ulteriormente
le procedure dettate dal presente protocollo;
b) scambia informazioni sulle esperienze acquisite in
materia di valutazione ambientale strategica e nell’attuazione del
presente protocollo;
c) sollecita, ove necessario, l’ausilio e la
collaborazione degli organi competenti dotati di esperienze utili alla
realizzazione degli scopi del presente protocollo;
d) istituisce gli organi ausiliari che considera
necessari per l’attuazione del presente protocollo;
e) ove necessario, esamina e adotta proposte di
emendamenti al presente protocollo;
f) esamina e svolge qualsiasi azione ulteriore,
comprese azioni svolte congiuntamente ai sensi del presente protocollo e della
convenzione, che possa rivelarsi necessaria per il raggiungimento degli
obiettivi del presente protocollo.
5. Il regolamento interno della riunione delle parti
della convenzione si applica mutatis mutandis al presente protocollo, a meno che la riunioni
delle parti della convenzione agente come riunione delle parti del presente
protocollo non decida diversamente in via consensuale.
6. Nella prima seduta, la riunione delle parti della
convenzione agente come riunione delle parti del presente protocollo discute e
adotta le modalità di applicazione al presente protocollo della
procedura di verifica di adempimento della convenzione.
7. Ad intervalli decisi dalla riunione delle parti
della convenzione agente come riunione delle parti del presente protocollo,
ciascuna parte riferisce alla riunione delle parti della convenzione agente
come riunione delle parti del protocollo sulle misure da essa adottate in
attuazione del presente protocollo.
Articolo 15
Relazione con altri accordi internazionali
Le disposizioni pertinenti del presente protocollo si
applicano senza pregiudizio delle convenzioni UNECE sulla valutazione
dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero e
sull’accesso all’informazione, la partecipazione del pubblico ai
processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.
Articolo 16
Diritto di voto
1. Fatto salvo il paragrafo 2, ciascuna parte del
presente protocollo dispone di un solo voto.
2. Le organizzazioni d’integrazione economica
regionale esercitano il diritto di voto, nelle materie di loro competenza, con
un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono parti del
presente protocollo. Tali organizzazioni non esercitano il diritto di voto
quando questo viene esercitato dai loro Stati membri, e viceversa.
Articolo 17
Segretariato
Il segretariato istituito dall’articolo 13 della
convenzione agisce come segretariato per il presente protocollo e
l’articolo 13, lettere da a) a c), della convenzione sulle funzioni del
segretariato si applica, mutatis mutandis,
al presente protocollo.
Articolo 18
Allegati
Gli allegati del presente protocollo formano parte
integrante dello stesso.
Articolo 19
Emendamenti al protocollo
1. Qualsiasi parte può proporre emendamenti al
presente protocollo.
2. Fermo restando il paragrafo 3, la procedura
relativa alla proposta, all’adozione e all’entrata in vigore di
emendamenti alla convenzione, di cui all’articolo 14, paragrafi da 2 a 5,
della convenzione, si applica, mutatis mutandis, agli emendamenti al presente protocollo.
3. Ai fini del presente protocollo, la maggioranza di
tre quarti delle parti necessaria perché un emendamento entri in vigore
per le parti che lo hanno ratificato, approvato o accettato si calcola sulla
base del numero di parti al momento dell’adozione dell’emendamento.
Articolo 20
Risoluzione delle controversie
Le disposizioni sulla composizione delle controversie
di cui all’articolo 15 della convenzione si applicano, mutatis mutandis, al presente
protocollo.
Articolo 21
Sottoscrizione
Il presente protocollo è aperto alla
sottoscrizione a Kiev (Ucraina) dal 21 al 23 maggio 2003 e successivamente
nella sede delle Nazioni Unite a New York sino al 31 dicembre 2003, per gli
Stati membri della Commissione economica per l’Europa e per gli Stati
aventi condizione giuridica consultiva rispetto alla Commissione economica per
l’Europa ai sensi dei paragrafi 8 e 11 della risoluzione del Consiglio
economico e sociale 36 (IV) del 28 marzo 1947, nonché per le
organizzazioni di integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani,
membri della Commissione economica per l’Europa, che abbiano loro
trasferito competenze attinenti a materie disciplinate dal presente protocollo,
ivi inclusa la competenza a concludere convenzioni su tali materie.
Articolo 22
Depositario
Il segretario generale delle Nazioni Unite svolge le
funzioni di depositario del presente protocollo.
Articolo 23
Ratifica, accettazione, approvazione o adesione
1. Il presente protocollo è soggetto a
ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati e delle
organizzazioni di integrazione economica regionale, di cui all’articolo
21, da cui è stata sottoscritta.
2. Al presente protocollo possono aderire, dal 1o
gennaio 2004, gli Stati e le organizzazioni di integrazione economica regionali
di cui all’articolo 21.
3. Gli Stati membri delle Nazioni Unite non
contemplati dal paragrafo 2 possono aderire al protocollo su autorizzazione
emessa dalla riunione delle parti della convenzione agente come riunione delle
parti del protocollo.
4. Qualsiasi organizzazione di integrazione economica
regionale di cui all’articolo 21 che divenga parte del presente
protocollo senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia parte contraente,
assume la totalità degli obblighi stabiliti dal protocollo stesso. Se
uno o più Stati dell’organizzazione sono parti del presente
protocollo, l’organizzazione stessa e i suoi Stati membri decidono sulla
ripartizione dei compiti attinenti all’adempimento degli obblighi imposti
dal protocollo. In tali casi, l’organizzazione e i suoi Stati membri non
potranno esercitare simultaneamente i diritti derivanti dal presente
protocollo.
5. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione,
approvazione o adesione, le organizzazioni di integrazione economica di cui
all’articolo 21 devono dichiarare quale sia la loro sfera di competenza
nelle materie disciplinate dal presente protocollo. Tali organizzazioni
informano altresì il depositario in merito a qualsiasi cambiamento pertinente
della loro sfera di competenza.
Articolo 24
Entrata in vigore
1. Il presente protocollo entra in vigore il
novantesimo giorno successivo al deposito del sedicesimo strumento di ratifica,
di accettazione, di approvazione o di adesione.
2. Ai fini del paragrafo 1, lo strumento depositato da
un’organizzazione di integrazione economica regionale di cui
all’articolo 21 non viene computato in aggiunta a quelli depositati dagli
Stati membri dell’organizzazione stessa.
3. Per ogni Stato o organizzazione di integrazione
economica regionale di cui all’articolo 21 che ratifichi, accetti o
approvi il presente protocollo o aderisca al medesimo successivamente al
deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o
adesione, il protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo a
quello in cui lo Stato stesso o l’organizzazione stessa ha depositato il
proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
4. Il presente protocollo si applica a piani, programmi,
programmazione e legislazione il cui primo atto preliminare formale è
successivo alla data di entrata in vigore del presente protocollo. Qualora alla
parte sotto la cui giurisdizione si prospetta l’elaborazione di un piano,
programma, programmazione o legislazione si applichi il paragrafo 3, il
presente protocollo si applica a piani, programmi, programmazione e
legislazione il cui primo atto preliminare formale è successivo alla
data di entrata in vigore del presente protocollo per tale parte.
Articolo 25
Denuncia
Ciascuna parte può, con notifica scritta al
depositario, denunciare in ogni momento il presente protocollo dopo che siano
trascorsi quattro anni dal giorno in cui esso è entrato in vigore nei
suoi confronti. Gli effetti della denuncia decorrono dal novantesimo giorno
successivo al suo ricevimento presso il depositario. L’eventuale denuncia
non pregiudica l’applicazione degli articoli da 5 a 9, 11 e 13, per
quanto riguarda una valutazione ambientale strategica già avviata in
virtù del presente protocollo o l’applicazione dell’articolo
10 per quanto riguarda una notifica o richiesta già effettuata prima che
tale denuncia abbia preso effetto.
Articolo 26
Testi facenti fede
L’originale del presente protocollo, i cui testi
in lingua francese, inglese e russa fanno ugualmente fede, è depositato
presso il segretario generale delle Nazioni Unite.
FEDE DI CHE i sottoscritti,
debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente protocollo.
FATTO a Kiev (Ucraina), addì ventuno maggio
duemilatre.
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ALLEGATO I
Elenco dei progetti di cui all’articolo 4,
paragrafo 2
1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese
che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio) nonché
impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno
di carbone o di scisti bituminosi.
2. Centrali termiche e altri impianti a combustione
con una produzione di calore pari o superiore a 300 mw
e centrali nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca
per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui
potenza massima non supera 1 kw di durata permanente
termica).
3. Impianti progettati esclusivamente per la
produzione o l’arricchimento di combustibili nucleari, per il
ritrattamento di combustibili nucleari irradiati o per lo stoccaggio, lo
smaltimento e il trattamento di residui radioattivi.
4. Grandi impianti di prima fusione della ghisa e
dell’acciaio e di produzione di metalli non ferrosi.
5. Impianti per l’estrazione di amianto,
nonché per il trattamento e la trasformazione dell’amianto e dei
prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, con una
produzione annua di oltre 20000 tonnellate di prodotto finito; per le guarnizioni
da attrito, con una produzione annua di oltre 50 tonnellate di prodotto finito
e, per gli altri impieghi dell’amianto, con un’utilizzazione annua
di oltre 200 tonnellate.
6. Impianti chimici integrati.
7. La costruzione di autostrade, superstrade [1] e
tronchi ferroviari per il traffico su grande distanza e di aeroporti [2] con
piste lunghe almeno 2100 m.
8. Oleodotti e gasdotti di grosso diametro.
9. Porti marittimi commerciali e vie e porti di
navigazione interna che permettono il passaggio di navi di stazza superiore a
1350 tonnellate.
10. Impianti di smaltimento dei rifiuti adibiti ad
incenerimento, trattamento chimico o discarica di rifiuti tossici e pericolosi.
11. Grandi dighe e bacini artificiali.
12. Attività di prelievo delle acque
sotterranee dove il volume annuo dell’acqua prelevata è pari o
superiore a 10 milioni di metri cubi.
13. Produzione di pasta di cellulosa e di carta pari o
superiore a 200 tonnellate di materiale secco al giorno.
14. Grandi attività minerarie, estrazione e
trattamento in situ di minerali metallici o carbone.
15. Produzione offshore di idrocarburi.
16. Grandi impianti di stoccaggio di petrolio,
prodotti petrolchimici e chimici.
17. Disboscamento di grandi zone.
[1] Ai fini del presente protocollo:
- per "autostrada" s’intende una
strada progettata e costruita specificamente per il traffico motorizzato, che
non serve le proprietà adiacenti e:
- a)dispone, salvo in punti particolari o
provvisoriamente, di carreggiate distinte per le due direzioni di traffico,
separate l’una dall’altra da una fascia divisoria non adibita alla
circolazione o, eccezionalmente, da altri mezzi;b)non interseca a livello
nessuna strada, ferrovia, tranvia o sentiero;c)è contraddistinta dalla
segnaletica quale autostrada;
- per "superstrada" s’intende una
strada riservata al traffico motorizzato accessibile esclusivamente da svincoli
o ingressi controllati e su cui, in particolare, sono proibite la sosta e il
parcheggio sulla carreggiata (o sulle carreggiate) di circolazione.
[2] Ai fini del presente protocollo, per
"aeroporto" s’intende un aeroporto conforme alla definizione
della convenzione di Chicago del 1944 relativa alla creazione
dell’organizzazione internazionale dell’aviazione civile (allegato
14).
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ALLEGATO II
Altri progetti di cui all’articolo 4, paragrafo
2
1. Progetti di ricomposizione rurale.
2. Progetti volti a destinare terre incolte o
estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva.
3. Progetti di gestione delle risorse idriche per
l’agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle
terre.
4. Allevamenti intensivi di bestiame e avicoli.
5. Primi rimboschimenti e disboscamento a scopo di
conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo.
6. Piscicoltura intensiva.
7. Centrali nucleari ed altri reattori nucleari [1],
compresi lo smantellamento e la messa fuori servizio di tali centrali o
reattori (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e conversione delle
materie fissili e fertili la cui potenza massima non supera 1 kw di carico termico continuo), non comprese
nell’allegato I.
8. Costruzione di linee aeree di corrente elettrica
con una tensione pari o superiore a 220 kv e una
lunghezza superiore a 15 km ed altri progetti per la trasmissione di energia
elettrica mediante cavi aerei.
9. Impianti industriali per la produzione di
elettricità, vapore e acqua calda.
10. Impianti industriali per il trasporto di gas,
vapore e acqua calda.
11. Stoccaggio in superficie di combustibili fossili e
gas naturale.
12. Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi
sotterranei.
13. Agglomerazione industriale di carbon
fossile e lignite.
14. Impianti per la produzione di energia
idroelettrica.
15. Impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento
del vento (centrali eoliche).
16. Impianti, non compresi nell’allegato I,
progettati per:
- la produzione o l’arricchimento di
combustibile nucleare,
- il trattamento di combustibile nucleare irradiato,
- lo smaltimento definitivo di combustibile nucleare
irradiato,
- esclusivamente lo smaltimento definitivo dei residui
radioattivi,
- esclusivamente lo stoccaggio (previsto per
più di 10 anni) di combustibile nucleare irradiato in un sito diverso da
quello di produzione,
- il trattamento e lo stoccaggio dei residui
radioattivi.
17. Cave, attività minerarie a cielo aperto e
torbiere, non comprese nell’allegato I.
18. Miniere sotterranee non comprese
nell’allegato I.
19. Estrazione di minerali mediante dragaggio marino o
fluviale.
20. Trivellazioni in profondità (in particolare
trivellazioni geotermiche, trivellazioni per lo stoccaggio dei residui
nucleari, trivellazioni per l’approvvigionamento di acqua), escluse
quelle intese a studiare la stabilità del suolo.
21. Impianti di superficie dell’industria di
estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas
naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi.
22. Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa
e dell’acciaio, non comprese nell’allegato I.
23. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione
primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua.
24. Impianti destinati alla trasformazione di metalli
ferrosi (laminazione a caldo, forgiatura con magli, applicazione di strati
protettivi di metallo fuso).
25. Fonderie di metalli ferrosi.
26. Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non
ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie
attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici, non compresi
nell’allegato I.
27. Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi,
esclusi i metalli preziosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione,
formatura in fonderia ecc.), non compresi nell’allegato I.
28. Impianti per il trattamento di superficie di
metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici.
29. Costruzione e montaggio di autoveicoli e
costruzione dei relativi motori.
30. Cantieri navali.
31. Impianti per la costruzione e riparazione di
aeromobili.
32. Costruzione di materiale ferroviario.
33. Imbutitura di fondo con esplosivi.
34. Impianti di arrostimento e sinterizzazione di
minerali metallici.
35. Cokerie (distillazione a secco del carbone).
36. Impianti destinati alla fabbricazione di cemento.
37. Impianti per la fabbricazione del vetro, compresi
quelli destinati alla produzione di fibre di vetro.
38. Impianti per la fusione di sostanze minerali,
compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali.
39. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante
cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o
porcellane.
40. Impianti destinati alla fabbricazione di prodotti
chimici e al trattamento di prodotti intermedi, non compresi
nell’allegato I.
41. Produzione di antiparassitari e di prodotti
farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri e perossidi.
42. Impianti per lo stoccaggio di petrolio, prodotti
petrolchimici o prodotti chimici, non compresi nell’allegato I.
43. Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali.
44. Fabbricazione di conserve di prodotti animali e
vegetali.
45. Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari.
46. Industria della birra e del malto.
47. Fabbricazione di dolciumi e sciroppi.
48. Impianti per la macellazione di animali.
49. Industrie per la produzione della fecola.
50. Stabilimenti per la produzione di farina di pesce
e di olio di pesce.
51. Zuccherifici.
52. Impianti industriali destinati alla fabbricazione
di pasta di cellulosa, carta e cartoni, non compresi nell’allegato I.
53. Impianti per il pretrattamento o la tintura di
fibre o di tessili.
54. Impianti per la concia delle pelli.
55. Impianti per la produzione e la lavorazione di
cellulosa.
56. Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di
elastomeri.
57. Impianti per la produzione di fibre minerali
artificiali.
58. Impianti per il recupero o la distruzione di
sostanze esplosive.
59. Impianti per la produzione di amianto e la
fabbricazione di prodotti a base di amianto, non compresi nell’allegato
I.
60. Stabilimenti di squartamento.
61. Banchi di prova per motori, turbine e reattori.
62. Piste permanenti per corse e prove di veicoli a
motore.
63. Gasdotti e oleodotti non compresi
nell’allegato I.
64. Condotti per il trasporto di prodotti chimici di
diametro superiore a 800 mm e lunghe più di 40 km.
65. Costruzione di ferrovie, di piattaforme
intermodali e di terminali intermodali, non compresi nell’allegato I.
66. Costruzione di tranvie, metropolitane sopraelevate
e sotterranee, funivie o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o
principalmente adibite al trasporto di persone.
67. Costruzione di strade, compresi la rettifica e/o
l’allargamento di strade esistenti, non comprese nell’allegato I.
68. Costruzione di porti e impianti portuali, compresi
i porti di pesca, non compresi nell’allegato I.
69. Costruzione di vie navigabili e porti di
navigazione interna, non compresi nell’allegato I.
70. Porti commerciali, moli di carico e scarico
collegati con la terraferma e porti esterni, non compresi nell’allegato
I.
71. Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi
d’acqua.
72. Costruzione di aeroporti [2] e di campi di
aviazione, non compresi nell’allegato I.
73. Impianti di smaltimento dei rifiuti (comprese le
discariche), non compresi nell’allegato I.
74. Impianti di incenerimento o trattamento chimico di
rifiuti non pericolosi.
75. Immagazzinamento di rottami di ferro, comprese le
carcasse di veicoli.
76. Depositi di fanghi.
77. Estrazione o ricarica artificiale delle acque
freatiche, non comprese nell’allegato I.
78. Opere per il trasferimento di risorse idriche tra
bacini imbriferi.
79. Impianti di trattamento delle acque reflue.
80. Dighe e altri impianti destinati a trattenere le
acque o ad accumularle in modo durevole, non compresi nell’allegato I.
81. Opere costiere destinate a combattere
l’erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la
costruzione, ad esempio, di dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa dal
mare, esclusa la manutenzione e la ricostruzione di tali opere.
82. Installazione di acquedotti a lunga distanza.
83. Piste da sci, impianti di risalita, funivie e
strutture connesse.
84. Porti turistici.
85. Villaggi di vacanza e complessi alberghieri
situati fuori dalle zone urbane e strutture connesse.
86. Terreni da campeggio e caravaning
a carattere permanente.
87. Parchi tematici.
88. Progetti di sviluppo di zone industriali.
89. Progetti di riassetto urbano, compresa la
costruzione di centri commerciali e parcheggi.
90. Recupero di terre dal mare.
[1] Ai fini del presente Protocollo, le centrali
nucleari e gli altri reattori nucleari cessano di essere tali quando tutto il
combustibile nucleare ed altri elementi contaminati radioattivamente
sono stati rimossi definitivamente dal sito dell’impianto.
[2] Ai fini del presente protocollo, per
"aeroporto" s’intende un aeroporto conforme alla definizione
della convenzione di Chicago del 1944 relativa alla creazione
dell’organizzazione internazionale dell’aviazione civile (allegato
14).
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ALLEGATO III
Criteri per la determinazione dei possibili effetti
ambientali e sanitari significativi di cui all’articolo 5, paragrafo 1
1. La pertinenza del piano o del programma per
l’integrazione delle considerazioni ambientali e sanitarie, in
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.
2. In quale misura il piano o il programma stabilisce
un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto
riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative
o attraverso la ripartizione delle risorse.
3. In quale misura il piano o il programma influenza
altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.
4. Problemi ambientali e sanitari attinenti al piano o
al programma.
5. Il carattere degli effetti ambientali e sanitari,
quali grado di probabilità, durata, frequenza, reversibilità,
ampiezza ed estensione (area geografica o entità demografica delle
popolazioni interessate).
6. I rischi per l’ambiente e per la salute.
7. Il carattere transfrontaliero degli effetti.
8. In quale misura il piano o programma
interesserà aree di particolare valore o vulnerabili, compresi territori
che godono di una tutela nazionale o internazionale riconosciuta.
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ALLEGATO IV
Informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2
1. I contenuti e gli obiettivi principali del piano o
programma e il nesso con altri pertinenti piani o programmi.
2. Gli aspetti pertinenti dello stato attuale
dell’ambiente e della salute e la sua evoluzione probabile ove il piano o
il programma non fosse attuato.
3. Le caratteristiche ambientali e sanitarie nelle
aree che potrebbero essere significativamente interessate.
4. I problemi ambientali e sanitari attinenti al piano
o al programma.
5. Gli obiettivi di protezione ambientale e sanitaria
stabiliti a livello internazionale, nazionale od altro, pertinenti al piano o
al programma, e i modi in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto
conto di detti obiettivi e di altre considerazioni ambientali e sanitarie.
6. Gli effetti significativi probabili, in termini di
ambiente e salute [1], stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 7.
7. Le misure volte a prevenire, ridurre o attenuare
gli eventuali effetti negativi sull’ambiente e sulla salute che
potrebbero derivare dall’attuazione del piano o del programma.
8. Una sintesi delle ragioni della scelta delle
alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la
valutazione, nonché le difficoltà incontrate nella raccolta delle
informazioni richieste, quali carenze tecniche o mancanza di conoscenze.
9. Le misure previste per il monitoraggio degli
effetti ambientali e sanitari dell’attuazione del piano o del programma.
10. I probabili effetti transfrontalieri significativi
sul piano dell’ambiente e della salute.
11. Un compendio non tecnico delle informazioni
fornite.
[1] Detti effetti devono comprendere quelli secondari,
cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei,
positivi e negativi.
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ALLEGATO V
Informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 5
1. Il piano o il programma proposto e le
caratteristiche dello stesso.
2. L’autorità responsabile per
l’adozione del piano o del programma.
3. La procedura prevista, fra cui:
a) l’avvio del procedimento;
b) le opportunità di partecipazione offerte al
pubblico;
c) il tempo ed il del luogo di qualsiasi udienza
pubblica prevista;
d) l’autorità da cui può essere
ottenuta l’informazione e il luogo in cui questa è stata
depositata affinché il pubblico possa esaminarla;
e) l’autorità a cui possono essere
indirizzate osservazioni e domande e il calendario da osservare per farlo;
f) quali informazioni ambientali e sanitari attinenti
al piano o al programma sono disponibili.
4. La probabilità che il piano o il programma
sia sottoposto ad una procedura transfrontaliera di valutazione.
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