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Quale VIA - Verifiche di assoggettabilità a V.I.A. regionali (info) | |
Il Codice dell'Ambiente (dlgs 152/06 e smi - parte II) ha completamente rivisitato la normativa sulla valutazione di impatto ambientale disciplinata con il d.p.r. 12.04.96 ora abrogato. La terminologia vigente (Verifica di Assoggettabilità) concerne quale ambito di applicazione l'elenco dei progetti riportati in allegato IV del d. lgs. 152/06, purché non ubicate anche parzialmente in area naturale protetta (ai sensi della L. 394/91), così come integrati/modificati dall'Allegato B della l.r. 5/2010. | |
Modalità procedurali |
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La procedura di Verifica, secondo quanto definito dall'art. 35 del d. lgs 152/06, prevede le seguenti fasi ( vedi grafo ) : |
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Il proponente richiede la Verifica di assoggettabilità all'Autorità competente accompagnata dai seguenti documenti: |
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Entro quarantacinque giorni dall'avviso dell'avvenuto deposito della documentazione chiunque abbia interesse può prendere visione della documentazione depositata e presentare all'Autorità competente proprie osservazioni nel merito. L'autorità competente si pronuncia entro i successivi quarantacinque giorni individuando, nel caso di non assoggettamento a procedura di VIA, le eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il loro successivo monitoraggio. Qualora venga stabilito che il progetto possa avere possibili impatti ambientali significativi sull'ambiente e/o effetti negativi significativi sull'ambiente, la pronuncia dell'Autorità competente prevederà l'assoggettamento a procedura di Valutazione di impatto Ambientale. |
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Attuazione in Regione Lombardia |
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La procedura di verifica di assoggettabilità, a seguito dell'entrata in vigore della l.r. 5/2010, per i progetti di cui all'Allegato B della stessa legge dispone quanto segue: |
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Nella sezione
QUALE V.I.A.
sono fornite indicazioni circa le competenze delle varie Direzioni Regionali,
delle Province e dei Comuniall'espletamento della procedura di Verifica di assoggettabilità. Ai sensi del regolamento regionale n°5/11 previsto dalla l.r. 5/2010, e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 della stessa legge, il conferimento delle competenze a province e Comuni è efficace:
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Relativamente agli interventi che rimangono di competenza regionale le osservazioni possono essere inviate alla Regione Lombardia
(
ambiente@pec.regione.lombardia.it
)
mentre per quanto riguarda gli interventi di competenza provinciale o comunale le osservazioni dovranno essere inviate agli indirizzi di posta certificata delle singole amministrazioni.
Il modulo per l'invio delle osservazioni tramite PEC è disponibile selezionando un progetto dall'elenco riportato in AGENDA. Si rammenta che le osservazioni inviate mediante semplice e-mail (posta non certificata), per essere valide ai fini della procedura, devono essere inviate anche per posta. E' possibile consultare lo studio preliminare ambientale, il progetto e i relativi allegati sul web accedendo all'archivio documentale (all'interno della scheda di sintesi della procedura di interesse in AGENDA o in ARCHIVIO), oppure presso la Struttura V.I.A., Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 MILANO, negli orari di ingresso al pubblico. |